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Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. II, Sentenza, 3 settembre 2025, n. 24465

Nullità del contratto di permuta per impossibilità dell'oggetto (artt. 1346 e 1418 c.c.) - Rapporto tra contratto preliminare e definitivo

Non sussiste nullità del contratto di permuta per impossibilità dell'oggetto quando la prestazione dedotta, pur diventando più complessa e onerosa per circostanze sopravvenute, non è assolutamente e originariamente irrealizzabile. Tale invalidità non può essere invocata se il problema attiene alla fase esecutiva del rapporto e deriva da una difficoltà prevedibile e gestibile mediante l'esecuzione tempestiva di obblighi contrattuali. Ove alla stipula di un contratto preliminare segua ad opera delle stesse parti la conclusione del contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. V, Ordinanza, 25 agosto 2025, n. 23857

Interpretazione contrattuale (contratto preliminare di compravendita di immobili in costruzione) – canoni ermeneutici ex artt. 1362-1365 c.c. nonché canoni integrativi ex artt. 1366-1371 c.c

Nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate. Solamente se esso risulta ambiguo può farsi ricorso ai canoni interpretativi contemplati dagli art. 1362-1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli integrativi previsti dagli art. 1366-1371 c.c.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 21 luglio 2025, n. 20415

Separazione o divorzio – validità degli accordi regolanti i rapporti patrimoniali tra coniugi se considerati contratti atipici con condizione sospensiva lecita

Gli accordi tra coniugi che regolano i loro rapporti patrimoniali in caso di separazione o divorzio sono validi se considerati meri contratti atipici con condizione sospensiva lecita, espressione dell'autonomia negoziale delle parti, diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322, comma 2, c.c.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 15 luglio 2025, n. 19435

Cessione del credito – obbligo di informazione – segnalazione di inesistenza del credito ceduto

Il debitore ceduto, reso edotto della cessione del credito, non è tenuto al risarcimento dei danni subiti dal cessionario per la mancata segnalazione dell'inesistenza del credito ceduto, non configurandosi un obbligo di informazione che aggravi la sua posizione, né una violazione del principio di correttezza e buona fede.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 30 giugno 2025, n. 17532

Interpretazione contratto – ricostruzione della volontà contrattuale

Nella ricostruzione della volontà contrattuale delle parti, il giudice di merito deve tenere conto del testo complessivo degli atti, compresi gli allegati quali le planimetrie. La coerenza tra i dati risultanti da un contratto avente ad oggetto beni immobili e la richiamata planimetria costituisce questione di fatto, la cui soluzione è sindacabile in sede di legittimità sotto i profili del rispetto dei criteri legali di interpretazione e del difetto di motivazione.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 25 giugno 2025, n. 17149

Collegamento negoziale ed interpretazione della volontà delle parti – requisiti per censura in sede di legittimità

In tema di collegamento negoziale, l'accertamento della volontà delle parti relativa al contenuto del negozio contrattuale costituisce una indagine di fatto, affidata al giudice di merito. Tale accertamento è censurabile in sede di legittimità solo in presenza di motivazione inadeguata ovvero di violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c..


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. II, Sentenza, 25 giugno 2025, n. 17033

Quietanza liberatoria “a saldo” rilasciata dal creditore – valenza ed interpretazione della stessa

La quietanza liberatoria rilasciata "a saldo" non implica automaticamente la rinuncia a ulteriori pretese del creditore: essa costituisce, di regola, una dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, salvo che la stessa non contenga elementi chiari ed inequivocabili di una volontà abdicativa o transattiva.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. II, Sentenza, 13 giugno 2025, n. 15828

Risoluzione del contratto per inadempimento – modalità di proposizione della relativa domanda in giudizio

La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento può essere proposta in via riconvenzionale anche se originariamente la parte aveva chiesto l'esecuzione specifica del contratto, in conformità con quanto previsto dall'art. 1453, comma 2, c.c.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 26 maggio 2025, n. 14029

Interpretazione, in caso di dubbio, delle clausole di contratti conclusi su modulo predisposto unilateralmente dal professionista nel senso più favorevole al consumatore

Nei contratti conclusi su modulo unilateralmente predisposto dal professionista, le clausole devono essere redatte in modo chiaro e comprensibile. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore, secondo l'art. 1370 c.c. e l'art. 35 cod. cons. “il contratto deve essere dunque imprescindibilmente interpretato avuto riguardo alla sua ratio, alla sua ragione pratica, in coerenza con gli interessi che le parti hanno specificamente inteso tutelare mediante la stipulazione contrattuale”.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, del 6 maggio 2025, n. 11879

Cessione del credito IVA – assenza di responsabilità notaio per omessa veridica della richiesta di rimborso de credito da parte della cedente

Il notaio incaricato della redazione di un atto di cessione di un credito IVA non è responsabile per l'omessa verifica della richiesta di rimborso del credito da parte della società cedente, poiché la mancata richiesta di rimborso non incide sulla cedibilità e sulla validità del credito ai sensi dell'art. 5, comma 4-ter, del decreto-legge n. 70/1988.

La Corte di Cassazione sostiene come la Corte di Appello abbia correttamente deciso in merito alla suddetta responsabilità, dal momento che “in conformità con il consolidato orientamento della Sezione tributaria di questa Corte (cfr. già Cass. n.12455/2001 e, più recentemente, Cass. 24710/2019, n.27278), ha ritenuto, confermando la decisione di primo grado, che non fosse incedibile il credito d' imposta non ancora richiesto a rimborso (conseguentemente reputando non inadempiente il notaio per avere omesso di verificare tale circostanza, ininfluente ai fini della validità dell'atto di cessione), mentre, invece, non ha esaminato nel merito, dichiarandola inammissibile in quanto tardiva, la doglianza relativa al presunto inadempimento del diverso obbligo di verificare e segnalare l'eventuale utilizzazione del credito in compensazione, senza prendere quindi posizione sugli effetti di tale utilizzazione in ordine alla cedibilità dello stesso”.


Obbligazioni e contrattiCass. civ., Sez. II, Sentenza, 10 aprile 2025, n. 9389

Risoluzione del contratto per inadempimento – qualificazione giuridica e poteri del giudice

La qualificazione giuridica del contratto, proposta dalle parti sia in primo grado che in appello, non vincola necessariamente il giudice; questi può attribuire al rapporto negoziale una differente qualificazione giuridica purché basata sugli stessi fatti e nel rispetto del petitum e della causa petendi, senza introdurre nuovi elementi di fatto.

La Suprema Corte precisa che “dovendo, altrimenti, tale questione preliminare formare oggetto di esplicita impugnazione ad opera della parte che risulti, rispetto ad essa, soccombente (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 12875 del 15/05/2019; Sez. 1, Sentenza n. 16213 del 31/07/2015; Sez. 3, Sentenza n. 10617 del 26/06/2012; Sez. 3, Sentenza n. 8142 del 03/04/2009; Sez. 1, Sentenza n. 19090 del 11/09/2007)” ed afferma i seguenti principi di diritto: “Ai fini della discriminazione tra compravendita e appalto, nei casi in cui la prestazione del debitore consista sia in un dare che in un facere, occorre stabilire se l'attività lavorativa volta alla produzione della cosa sia prevalente rispetto alla fornitura del materiale, secondo la causa concreta del contratto, ovvero se, al contrario, sia questa a costituire l'oggetto principale del negozio, rispetto al quale l'attività lavorativa, di adattamento della cosa alle specifiche esigenze della controparte, assume un rilievo accessorio e strumentale" e "Ai fini della distinzione tra compravendita e appalto, quando le modifiche che il soggetto obbligato alla prestazione è tenuto ad apportare a cose che rientrano nella sua normale attività produttiva non si risolvano in accorgimenti secondari e marginali, per adattarli alle esigenze previste contrattualmente, ma siano tali da far luogo ad un opus perfectum, di valore determinante ai fini del risultato, si rientra nello schema dell'appalto; viceversa, allorché le attività integrative (come l' installazione) siano meramente strumentali alla fornitura della res e non diano luogo ad un'opera diversa, anche in ragione del rapporto economico sussistente tra valore della cosa e spese relative al compimento di tali attività integrative, si ricade nello schema della vendita".


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. Unite, Sentenza, (data udienza 11.03.2025) del 3 aprile 2025, n. 8802

Condizioni generali di contratto di trasporto aereo e acquisto online – Unione Europea: protezione del consumatore – clausola di proroga della giurisdizione

La clausola di proroga della giurisdizione a favore dei tribunali di uno Stato estero, inserita nelle condizioni generali di contratto di trasporto aereo e accettata mediante procedimento di acquisto online, è valida e vincolante ai sensi del Regolamento UE n. 1215/2012, anche se il contratto non prevede prestazioni combinate di trasporto e alloggio per un prezzo globale.

La Suprema Corte afferma, infatti, che la “successiva giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di recepire ed applicare il principio affermato dalla Corte di Giustizia, come ad esempio Cass. n. 24632/2020, che ancorché in sede di regolamento di competenza, ed al fine di individuare sul territorio nazionale quale giudice fosse competente a decidere sulla domanda di compensazione pecuniaria, ha affermato che la domanda di pagamento dell' indennizzo previsto dal Regolamento (CE) n. 261 del 2004 è soggetta alle regole di giurisdizione e di competenza "ordinarie", stabilite dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, con una valutazione del tutto autonoma rispetto a quella da compiere per la contestuale domanda avanzata sulla base delle previsioni della Convenzione di Montreal (sostanzialmente adesiva al principio risulta anche Cass. S.U. n. 33002/2021)” e che la “inapplicabilità delle previsioni a tutela dei consumatori implica altresì che possa essere validamente pattuita una clausola di deroga ai criteri ordinari di ripartizione delle controversie, e che il requisito della forma scritta richiesto, per il patto di proroga della giurisdizione in favore dell'autorità giudiziaria di un Paese estero, possa reputarsi rispettato anche nel caso in cui tale clausola sia contenuta nelle condizioni generali di contratto, disponibili mediante accesso all' indirizzo "web" indicato dal contraente che le ha predisposte (Cass. S.U. n. 21622/2017, già ricordata, cui adde Cass. S.U. n. 13594/2022).”.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile., Sez. I, Ordinanza, (data udienza 13.03.2025) del 28 marzo 2025, n. 8173

Obbligazioni e contratti – adempimento – art. 119 T.U.B. e diritto del cliente di ottenere dalla banca la consegna di copia della documentazione delle operazioni effettuate negli ultimi dieci anni)

Il diritto del cliente di ottenere dalla banca la consegna di copia della documentazione delle operazioni effettuate negli ultimi dieci anni, previsto dall'art. 119 TUB, costituisce un diritto sostanziale autonomo che può essere esercitato mediante ricorso per decreto ingiuntivo. Tale diritto si configura come un'obbligazione di dare, non di facere, e non è subordinato alla previa restituzione dei costi di produzione della documentazione.

Per la Suprema Corte, infatti, dal momento che “questa Corte ha, ormai da tempo, chiarito che il diritto del cliente di ottenere dall' istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio, previsto dal quarto comma dell'art. 119 TUB, si configura come vero e proprio diritto sostanziale la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica finale e non strumentale, il cui riferimento sistematico generale può ravvisarsi negli obblighi integrativi strumentali di cui agli artt. 1175, 1374 e 1375 c.c. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11733 del 19/10/1999; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12093 del 27/09/2001; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 13277 del 28/05/2018; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 35039 del 29/11/2022) e che si applica anche a situazioni soggettive che, se pur derivanti da un rapporto concluso, non hanno ancora esaurito nel tempo i loro effetti (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11004 del 12/05/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15669 del 13/07/2007)”, “In quanto autonomo diritto sostanziale, quindi, lo stesso, in caso di inottemperanza dell'istituto di credito, ben può trovare autonoma tutele in sede giurisdizionale, e cioè essere oggetto di una specifica domanda volta a conseguire la condanna all'adempimento dell'obbligo legale, al di là della finalità posta alla base della domanda medesima”.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, (data ud. 05 febbraio 2025) del 13 marzo 2025, n. 6648

Atto di trasferimento della nuda proprietà e dell’usufrutto di immobili, concluso in esecuzione degli accordi assunti in sede di separazione consensuale- inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c

In un'azione revocatoria, l'onere di dimostrare la natura gratuita o onerosa dell'atto di disposizione immobiliare grava sull'attore. Tuttavia, il giudice di merito può interpretare e valutare gli accordi assunti in sede di separazione consensuale e il contratto di trasferimento alla luce delle modalità concrete di attuazione dell'accordo stesso, giungendo autonomamente alla conclusione in merito alla natura dell'atto e al suo carattere gratuito.

La Suprema Corte afferma che “è consolidato il principio che gli accordi di separazione hanno natura negoziale e l'omologazione è condizione di efficacia dei medesimi accordi e costituisce un controllo esterno su questi accordi (Cass. n. 16909 del 19/08/2015; Cass. n. 18066 del 20/08/2014 Cass., n. 6625/2005; Cass., n. 17902/2004) e pertanto è esperibile l'azione pauliana anche avverso i trasferimenti operati direttamente con il verbale di separazione consensuale o in base ad accordi recepiti in sentenza (v. anche Cass. 26127/2024 ) e quindi a maggior ragione avverso un separato atto negoziale che ne rappresenta l'attuazione (Cass. n. 10443 del 15/04/2019).

Deve qui ricordarsi che l' interpretazione di atti negoziali è un giudizio riservato al giudice del merito (Cass. n. 9461 del 09/04/2021 ) e le parti non possono proporre in sede di legittimità una diversa interpretazione del negozio rispetto a quella operata dal giudice di merito. Il trasferimento della proprietà di un bene, in adempimento di un accordo tra coniugi nell'ambito di una separazione giudiziale, è soggetto alle ordinarie impugnative negoziali a tutela delle parti e dei terzi, avendo natura contrattuale (v. anche Cass. 26127/2024).”.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, (data ud. 25 febbraio 2025) dell’11 marzo 2025, n. 6487

Appalto di servizi continuativi o periodici, diritto di recesso e termine di preavviso

In tema di contratto di appalto di servizi continuativi o periodici, il regime applicabile del recesso muta in relazione alla natura determinata o indeterminata della durata dell'appalto: a) trova applicazione l'art. 1671 c.c., in tema di recesso unilaterale e ad nutum del committente, ove l'appalto sia a tempo determinato (oltre alla scadenza del contratto al termine stabilito, previa disdetta, pena la sua tacita rinnovazione); b) viceversa, allorché la durata del contratto d'appalto continuativo o periodico di servizi non sia stata stabilita, né sia determinabile, ciascuna delle parti può recedere dal contratto in tempo utile a norma dell'art. 1569 c.c.

La Corte di Cassazione espone come “Ad un indirizzo intermedio aderisce la giurisprudenza di legittimità - cui, in questa sede, si intende dare seguito -, la quale discrimina l' individuazione del regime applicabile in relazione alla natura determinata o indeterminata della durata dell'appalto continuativo o periodico di servizi: A) trova applicazione l'art. 1671 c.c., in tema di recesso unilaterale e ad nutum del committente, ove l'appalto sia a tempo determinato (oltre alla scadenza del contratto al termine stabilito, previa disdetta, pena la sua tacita rinnovazione); B) viceversa, allorché la durata del contratto d'appalto continuativo o periodico di servizi non sia stata stabilita, ciascuna delle parti può recedere dal contratto in tempo utile a norma dell'art. 1569 c.c., altrimenti esso si rinnoverà per il tempo previsto nel contratto stesso o dagli usi oppure a tempo indeterminato (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4783 del 13/07/1983; Sez. 1, Sentenza n. 3343 del 18/11/1933).”, come “nessun valido motivo consente di escludere, per l'appalto di prestazione continuativa di servizi (a tempo determinato), l'applicabilità del disposto di cui all'art. 1671 c.c. (dichiarazione di recesso del committente), non rilevando, appunto, in proposito, l'esistenza di una clausola convenzionale che attribuisca la facoltà della disdetta al committente entro un tempo predeterminato rispetto ad ogni scadenza contrattuale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8254 del 29/08/1997).” e come “nel contratto d'appalto avente ad oggetto la prestazione di servizi continuativi o periodici (quale contratto di durata: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 29675 del 19/11/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 22065 del 12/07/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 4225 del 09/02/2022; Sez. 2, Sentenza n. 15705 del 21/06/2013), senza predeterminazione della sua durata (ossia a tempo indeterminato), il recesso che ciascuna delle parti (non solo l'appaltante ma anche l'appaltatore) intenda esercitare dal rapporto postula che esso avvenga previo avviso nel termine pattuito in contratto o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo (secondo valutazione rimessa all'apprezzamento del giudicante), avuto riguardo alla natura del servizio appaltato (senza la previsione di alcun indennizzo).”.


Obbligazioni e contrattiInterpretazione del contratto (per qualificarlo come contratto di affitto di ramo d’azienda ovvero come vendita dell’azienda con riserva di proprietà) – criteri da utilizzare (interpretazione letterale e considerazione dell’intero contesto e della comune intenzione delle parti)

Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza (data ud. 28 gennaio 2025) del 03 marzo 2025, n. 5625

In sede di interpretazione del contratto, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate. Tuttavia, il rilievo da assegnare alla formulazione letterale deve essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale. Non è sufficiente una considerazione atomistica delle singole clausole; il giudice deve considerare l'intero contesto e la comune intenzione delle parti.

La Suprema Corte, infatti, sostiene che il “giudice, inoltre, pur dovendo assumere l'elemento letterale quale strumento fondamentale per la ricerca della reale o effettiva volontà delle parti, deve a tal fine ricorrere anche agli ulteriori criteri d' interpretazione e, in particolare, a quello dell' interpretazione funzionale di cui all'art. 1369 c.c., il quale consente di accertare il significato dell'accordo in coerenza, appunto, con la relativa ragione pratica o causa concreta (Cass. n. 11295 del 2011; Cass. 23701 del 2016, in motiv.)” e che “per sottrarsi al sindacato di legittimità, l' interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni", "sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l' interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra" (cfr., tra le altre, Cass. 27136 del 2017)”.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza (data ud. 26 novembre 2024) del 25 febbraio 2025, n. 4892

Risoluzione anticipata di contratto di locazione per inadempimento del conduttore – diritto del locatore al risarcimento del danno da mancato guadagno (art. 1223 c.c.)

In tema di risoluzione anticipata di un contratto di locazione per inadempimento del conduttore, il diritto del locatore a conseguire il risarcimento del danno da mancato guadagno ai sensi dell'art. 1223 c.c. non viene meno per il solo fatto della restituzione dell'immobile prima della naturale scadenza del contratto. È necessario che il locatore dimostri di essersi tempestivamente attivato, una volta ottenuta la disponibilità dell'immobile, per una nuova locazione, fermo restando l'apprezzamento del giudice delle circostanze del caso concreto anche in base al canone della buona fede.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite conferma la “correttezza di quanto desumibile dalle riflessioni della giurisprudenza maggioritaria di questa Corte, secondo la quale il locatore, il quale abbia chiesto e ottenuto la risoluzione anticipata del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, ha diritto anche al risarcimento del danno per l'anticipata cessazione del rapporto, da individuare nella mancata percezione dei canoni concordati fino alla scadenza del contratto o al reperimento di un nuovo conduttore; in tal caso, l'ammontare del danno risarcibile costituirà valutazione del giudice di merito, che terrà conto di tutte le circostanze del caso concreto (Cass., Sez. 3, n. 8482 del 5/5/2020), prime fra tutte l'utile che il locatore avrà ricavato (o che avrebbe potuto comunque ricavare con l'uso della normale diligenza) dall'immobile nel periodo intercorso tra la risoluzione prematura e il (Cass., Sez. 6 - 3, n. 194 del 5/1/2023)” ed afferma che “Un atteggiamento di persistente ingiustificata inerzia del locatore nel riattivare le possibilità di recupero della redditività del proprio bene a seguito della sua riacquistata disponibilità (in tesi confidando sul diritto a conseguire, a titolo risarcitorio, tutti i canoni convenuti fino alla naturale scadenza del contratto), non potrà non legittimare, secondo l'id quod plerumque accidit, la prospettazione dell'eventuale riconducibilità della cessata redditività del bene alla responsabilità dello stesso locatore”.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza, 25 febbraio 2025, n. 4892

Risoluzione anticipata del contratto di locazione per inadempimento del conduttore – interpretazione del contratto

In tema di risoluzione anticipata di un contratto di locazione per inadempimento del conduttore, il diritto del locatore a conseguire il risarcimento del danno da mancato guadagno ai sensi dell'art. 1223 c.c. (ossia canoni che non ha potuto riscuotere fino alla scadenza originaria o fino al nuovo conduttore), non viene meno per il solo fatto della restituzione dell'immobile prima della naturale scadenza del contratto. Il locatore deve però provare di aver tempestivamente cercato di concludere un nuovo contratto.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza (data udienza 17 dicembre 2024) del 18 febbraio 2025, n. 4225

Scrittura privata di transazione – nullità ex art. 1261 c.c. clausola che prevede cessione di un credito litigioso in favore di legale quali competenze professionali

La clausola di una scrittura privata di transazione che prevede la cessione di un credito litigioso a favore di un legale a titolo di competenze professionali è nulla ai sensi dell'art. 1261 c.c. se tale credito è collegato a una causa di risarcimento danni promossa dai clienti, anche se il legale ha autenticato la firma o ha agito quale difensore.

Tra l’altro, la Corte di Cassazione rileva come il ricorso nei suoi motivi “Sollecita infatti una nuova valutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità (v. tra le tante Cass., 21/1/2015 n. 961; Cass., 5/3/2002 n. 3161; Cass., 20/10/2005 n. 20322; Cass., 7/1/2014 n. 91; Cass., 28/11/2014 n. 25332; Cass., 10/9/2020 n. 18774)”.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza (data ud. 21 gennaio 2025) del 28 gennaio 2025, n. 1985

Criteri ermeneutici per l’interpretazione di un contratto – accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali per la vendita di immobile, in separazione consensuale omologata (o divorzio)

Nell'interpretazione di un contratto, il giudice deve considerare non solo il senso letterale delle parole, ma anche il complessivo testo dell'atto e il comportamento delle parti, seguendo una progressiva dilatazione degli elementi di interpretazione, dalle singole parole alla connessione delle clausole, fino al comportamento complessivo delle parti. Ogni clausola deve essere inquadrata nel contesto globale dell'atto contrattuale.

La Suprema Corte ribadisce come “l'interpretazione del contratto è rimessa al giudice di merito; in sede di legittimità questa interpretazione è sindacabile solo nei limiti dell'applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale e della logica della sua motivazione (Cass. n. 435/1997). Nell'interpretazione del contratto, funzione fondamentale assume l'elemento letterale. Nel contempo, il senso letterale della singola parola, anche nella sua chiarezza, è insufficiente (come l'art. 1362 primo comma cod. civ. presuppone) a delineare la comune intenzione delle parti (obiettivo dell'interpretazione), la quale emerge solo (come l'incondizionata, affermazione dell'art. 1363 cod. civ. esige) attraverso la connessione degli elementi letterali ("le une per mezzo delle altre"), la relativa integrazione ("il senso che risulta dal complesso dell'atto"), e la valutazione del complessivo comportamento delle parti (art. 1362 secondo comma cod. civ.) (Cass. n. 34687/2023; Cass. n. 6233/2004): passaggi necessari del procedimento interpretativo, di funzione non subordinata, bensì concorrente (Cass. n. 6389/1998).”, affermando come “la censura in sede di legittimità dell'interpretazione di una clausola contrattuale offerta dal giudice di merito imponga al ricorrente l'onere di fornire, con formale autosufficienza, gli elementi alla complessiva unitarietà del testo e del comportamento non adeguatamente considerati dal giudice di merito, nella loro materiale consistenza e nella loro processuale rilevanza (Cass. n. 34687/2023).”


Obbligazioni e contrattiTribunale di Padova, 13 gennaio 2025, Est. Amenduni

Composizione negoziata della Crisi d’Impresa – Misure cautelari; Sospensione obbligo di rimborso finanziamenti; Inibitoria escussione garanzia MCC - SACE

Nell’ambito della composizione negoziata della crisi, oltre alle misure protettive tipiche aventi i contenuti dell’art. 18 CCII, è possibile ottenere, per il buon esito delle trattative, anche misure cautelari, ex art. 19 CCII, consistenti: i) nella sospensione per il debitore dell’obbligo di rimborso dei finanziamenti bancari in essere, senza decadere dal beneficio del termine e con contestuale divieto per le banche di estinguere la propria posizione creditoria; ii) nell’inibitoria per gli istituti di credito di segnalare la società debitrice alla Centrale Rischi e alla Crif in conseguenza del mancato rimborso dei finanziamenti; iii) l’inibitoria per le banche di escutere le garanzie rilasciate dal Fondo di Garanzia MCC e da SACE.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, (data ud. 26/03/2024) 05 dicembre 2024, n. 31170

Trasferimento di dossier titolo effettuato dal donante nei confronti del beneficiario – donazione diretta

In tema di donazioni, il trasferimento di dossier titoli effettuato dal donante nei confronti di un beneficiario non costituisce una liberalità atipica ai sensi dell'art. 809 c.c., bensì una donazione diretta. Tale donazione è nulla se non rispetta il requisito della forma scritta ad substantiam, quale l'atto pubblico di donazione, necessario per tutelare il donante e prevenire scelte affrettate.

La Suprema Corte rileva come: “il trasferimento di dossier titoli da parte del beneficiante nei confronti di un beneficiario non configura una liberalità atipica, riconducibile alla disposizione di cui all'art. 809 c.c., per ragioni quali l'entità degli importi, le modalità di trasferimento e la stabilità dell'attribuzione patrimoniale, che presuppongono la stipulazione dell'atto pubblico di donazione, predisposto dall'ordinamento al fine di tutelare il donante e assicurarsi che abbia effettiva contezza del compimento di atti di disposizione del proprio patrimonio, onde evitare scelte affrettate e conseguenze potenzialmente pregiudizievoli, integrando una donazione diretta ad esecuzione indiretta, suscettibile come tale di impugnazione per mancanza del requisito formale dell'atto pubblico (Cass., Sez. Un., n. 18725 del 2017; Cass. n. 23127 del 2021; Cass. n. 527 del 1973).” e come: “Questa Corte, seppure con pronuncia risalente (Cass. n. 1392 del 1963), condivisa dal Collegio e alla quale va data continuità, ha affermato il principio secondo cui la prova della conoscenza del vizio che ha causato la nullità di una disposizione testamentaria invalida o di una donazione, deve essere data dalla parte che eccepisce la sanatoria in virtù di convalida o di esecuzione volontaria (v. anche Cass. n. 3232 del 1961).


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, (data ud. 30/10/2024) 26 novembre 2024, n. 30427

Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto (preliminare di vendita) – trasferimento coattivo di proprietà

La sentenza che dispone il trasferimento coattivo di un bene ai sensi dell'art. 2932 c.c. presuppone l'identità strutturale e funzionale del bene oggetto del preliminare di vendita con quello esistente al momento della sentenza. L'effetto traslativo è precluso se vi sono difformità sostanziali riguardanti nuove edificazioni non contemplate nel preliminare, che modificano radicalmente la struttura e la funzione originariamente pattuite.

La Corte di Cassazione afferma il principio secondo cui: “Al riguardo, la sostanziale identità del bene oggetto del trasferimento costituisce elemento indispensabile di collegamento tra contratto preliminare e contratto definitivo, con la conseguenza che, in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, ai sensi dell'art. 2932 c.c., la sentenza che tiene luogo del contratto definitivo non concluso - dovendo necessariamente riprodurre, nella forma del provvedimento giurisdizionale, il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti quale contenuto del contratto preliminare, senza possibilità di introdurvi modifiche - non può avere ad oggetto nuovi cespiti diversi da quelli contemplati nel preliminare come oggetto del futuro trasferimento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28613 del 06/11/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 18545 del 08/07/2024; Sez. 2, Sentenza n. 18050 del 19/10/2012)”.

La Suprema Corte rileva poi come: “Segnatamente, in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un edificio o un terreno, è preclusa al giudice la possibilità di disporre il trasferimento coattivo della proprietà (o di altri diritti reali) allorché sia radicalmente assente, rispettivamente, la dichiarazione degli estremi della concessione edilizia relativa all'immobile (oggi permesso di costruire) - e, in mancanza, l'allegazione della domanda di concessione in sanatoria, con gli estremi del versamento delle prime due rate della relativa oblazione -, o il certificato di destinazione urbanistica relativo al terreno, trattandosi di condizione dell'azione, il cui difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, non potendo tale pronuncia realizzare un effetto maggiore e diverso da quello possibile alle parti nei limiti della loro autonomia negoziale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 34679 del 12/12/2023; Sez. 2, Sentenza n. 20886 del 18/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 7849 del 10/03/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 29581 del 22/10/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 18195 del 02/09/2020; Sez. 2, Sentenza n. 21721 del 27/08/2019; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1505 del 22/01/2018; Sez. 6-2, Sentenza n. 8489 del 29/04/2016; Sez. 6-2, Ordinanza n. 22077 del 25/10/2011). E ciò benché l'esistenza di tali riferimenti sia, appunto, una condizione dell'azione e non un presupposto della domanda, potendo, pertanto, intervenire anche in corso di causa nonché nel corso del giudizio d'appello, purché prima della relativa decisione, essendo l'allegazione e la produzione della relativa documentazione sottratte alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 16068 del 14/06/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 6684 del 07/03/2019)”, specificando come: “Ebbene, in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita immobiliare, può essere pronunciata sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. in presenza di opere realizzate in parziale difformità dal permesso di costruire, che non realizzino variazioni essenziali al progetto originario, in quanto non incidono sulla validità del corrispondente negozio di trasferimento ai sensi dell'art. 40 della legge n. 47/1985 (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19552 del 16/07/2024; Sez. 2, Sentenza n. 34 del 02/01/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 11636 del 04/05/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 22660 del 19/07/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 7849 del 10/03/2022; Sez. 2, Sentenza n. 11659 del 14/05/2018; Sez. 2, Sentenza n. 8081 del 07/04/2014; Sez. 2, Sentenza n. 20258 del 18/09/2009).”


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. I, Sentenza, 26 novembre 2024, n. 30439

Intermediazione finanziaria – eccepita nullità dell’ordine di acquisto di titoli – atto di diffida valido ai fini interruttivi del termine di prescrizione – obblighi dell’intermediario finanziario

In materia di intermediazione finanziaria, l'atto di diffida e costituzione in mora del debitore è idoneo ad interrompere il termine di prescrizione relativamente al diritto di ripetizione di una somma indebitamente versata in esecuzione di un contratto nullo (primo ordine di borsa), trattandosi di un diritto soggettivo il cui termine di prescrizione può essere interrotto per via extragiudiziale.

La Suprema Corte afferma che “l'atto di diffida e costituzione in mora del debitore è un atto giuridico in senso stretto, unilaterale e recettizio (cfr. Cass. 8 ottobre 2021, n. 27412; Cass. 7 maggio 2021, n. 12182), cui trovano applicazione, in via analogica, le regole di ermeneutica degli atti negoziali, sia pure nel limite della loro compatibilità imposto dal fatto che si tratta di una manifestazione di volontà i cui effetti sono direttamente determinati dalla norma che li disciplina (cfr. Cass. 11 maggio 2018, n. 11416; Cass. 23 maggio 2014, n. 11579; Cass. 22 febbraio 2001, n. 2600). Da ciò consegue che l'attività interpretativa di tale atto si traduce in un'indagine di fatto istituzionalmente affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nei soli casi di vizi motivazionali ovvero di inosservanza delle norme ermeneutiche compatibili con gli atti giuridici in senso stretto (cfr., altresì, Cass. 26 ottobre 2007, n. 22536).” e che “nel caso in cui l'investitore, nel contratto-quadro, si sia rifiutato di fornire le informazioni sui propri obiettivi di investimento e sulla propria propensione al rischio, l' intermediario finanziario non è esonerato dall'obbligo di valutare l'adeguatezza dell'operazione di investimento, da condurre in base ai principi generali di correttezza e trasparenza e tenendo conto di tutte le notizie di cui egli sia in possesso (cfr. Cass. 16 marzo 2016, n. 5250; Cass. 19 ottobre 2012, n. 18039).”