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Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza (data ud. 28 gennaio 2025) del 03 marzo 2025, n. 5625

Interpretazione del contratto (per qualificarlo come contratto di affitto di ramo d’azienda ovvero come vendita dell’azienda con riserva di proprietà) – criteri da utilizzare (interpretazione letterale e considerazione dell’intero contesto e della comune intenzione delle parti)

In sede di interpretazione del contratto, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate. Tuttavia, il rilievo da assegnare alla formulazione letterale deve essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale. Non è sufficiente una considerazione atomistica delle singole clausole; il giudice deve considerare l'intero contesto e la comune intenzione delle parti.

La Suprema Corte, infatti, sostiene che il “giudice, inoltre, pur dovendo assumere l'elemento letterale quale strumento fondamentale per la ricerca della reale o effettiva volontà delle parti, deve a tal fine ricorrere anche agli ulteriori criteri d' interpretazione e, in particolare, a quello dell' interpretazione funzionale di cui all'art. 1369 c.c., il quale consente di accertare il significato dell'accordo in coerenza, appunto, con la relativa ragione pratica o causa concreta (Cass. n. 11295 del 2011; Cass. 23701 del 2016, in motiv.)” e che “per sottrarsi al sindacato di legittimità, l' interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni", "sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l' interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra" (cfr., tra le altre, Cass. 27136 del 2017)”.

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