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Decreto di recepimento NIS2: novità in ambito di sicurezza informatica

Pubblicato in Altalex

La direttiva UE 2022/2555 – cosiddetta NIS2 – ha innalzato il livello di attenzione sui rischi informatici per le organizzazioni europee e ampliato la platea dei soggetti interessati. Nel panorama in continua evoluzione della sicurezza digitale e della conformità normativa, questo cambiamento introduce un nuovo livello di responsabilità che avrà implicazioni significative tanto per le imprese quanto per i loro consulenti. Su Altalex è ora disponibile l'approfondimento dell'Avv. Carla Dehò sui nuovi obblighi di sicurezza informatica derivanti dal recepimento della direttiva NIS2 attraverso il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138.

Garante Privacy: no al controllo a distanza oltre le prescrizioni dell’ITL

Il Garante per la protezione dei dati personali, nella Newsletter n. 533 del 21 marzo 2025, informa di aver sanzionato un’azienda di autotrasporto per aver controllato in modo illecito circa 50 dipendenti, durante la loro attività lavorativa, utilizzando un sistema Gps installato sui veicoli aziendali. Diverse le violazioni riscontrate dall’Autorità, intervenuta a seguito della ricezione di un reclamo da parte di un ex dipendente dell’azienda. Dalle ispezioni, effettuate in collaborazione con il Nucleo tutela privacy della Guardia di finanza, è emerso che il sistema Gps tracciava in modo continuativo i dati di localizzazione, velocità, chilometraggio e stato dei veicoli (ad es. quando erano spenti o accesi), senza rispettare la normativa privacy e in modo difforme da quanto previsto dal provvedimento autorizzatorio rilasciato dall’Ispettorato territoriale del lavoro. In particolare, sono state rilevate gravi carenze nell’informativa fornita ai lavoratori, tra cui la mancata indicazione delle specifiche modalità con cui il trattamento veniva realizzato e la informazione relativa alla diretta identificabilità dei conducenti dei veicoli geolocalizzati. Tali trattamenti sono risultati contrari anche alle specifiche misure di garanzia indicate dall’Ispettorato del lavoro nel provvedimento di autorizzazione che era stato rilasciato all’azienda, che infatti prevedeva l’anonimizzazione dei dati raccolti e l’adozione di soluzioni tecnologiche in grado di limitare la raccolta di dati personali non necessari o eccedenti rispetto alle finalità di sicurezza e organizzazione aziendale. Inoltre, i dati raccolti venivano conservati per oltre 5 mesi, in violazione dei principi di minimizzazione e limitazione della conservazione dei dati stabiliti dal Regolamento UE. Il Garante, in considerazione delle numerose e gravi violazioni riscontrate, oltre al pagamento di una sanzione di 50mila euro, ha ordinato all’azienda di fornire un’idonea informativa ai dipendenti e di adeguare i trattamenti effettuati attraverso il sistema Gps alle garanzie prescritte nel provvedimento autorizzatorio rilasciato, a suo tempo, dall’Ispettorato territoriale del lavoro all’azienda.

D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (cd correttivo ter)

Il cd Correttivo ter, D. Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 , recante disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi e dell’insolvenza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2024 ed entrato in vigore il giorno successivo, ha introdotto novità in materia di composizione negoziata. Il Correttivo ter si applica alle composizioni negoziate pendenti al 28.09.2024 e a quelle successivamente instaurate. Le disposizioni, invece, che disciplinano la formulazione di proposte transattive alle agenzie fiscali e all’Agenzia delle entrate-riscossione (nuovo comma 2 bis dell’art. 23 CCII) si applicano, per espressa previsione dell’art. 56, comma 2 del Decreto, alle trattative avviate con istanza depositata successivamente alla data della sua entrata in vigore. Modifiche apportare al Codice della Crisi e dell’insolvenza (CCII): Accesso alla composizione negoziata (requisiti) - Art. 12 CCII ; Requisiti per esperto ed individuazione del profilo professionale da parte dei soggetti deputati alla nomina dell’esperto - Art. 13 CCII ; Figura degli esperti (su incompatibilità ovvero ruolo degli esperti per parere e conduzione delle trattative); Posizione delle banche e degli intermediari finanziari (anche per comunicazione dell’eventuale sospensione o revoca delle linee di credito disposte dall’istituto bancario) - Art. 16 CCII ; Molti aspetti: Documentazione allegata all’istanza di accesso alla composizione; Doveri dell’imprenditore nello svolgimento delle trattative; Condizioni di revoca dell’esperto; Condizioni e modalità di proroga; Relazione finale dell’esperto; Iscrizioni nel registro delle imprese - Art. 17 CCII ; Misure protettive e cautelari – per risolvere criticità relative all’applicabilità o meno ai creditori bancari della previsione di cui all’art. 18, comma 5, CCII - Art. 18 CCII , nonché relativamente alle disposizioni processuali – Art. 19 CCII ; Autorizzazioni concesse su richiesta dell’imprenditore dal Tribunale - Art. 22 CCII ; Conclusione delle trattative e consequenziali soluzioni percorribili dalle parti - Art. 23 CCII ; Misure premiali di natura fiscale, integrandole con le disposizioni introdotte ad opera del d.l. n. 13/2023 e relative alla maggiore rateizzazione del debito fiscale (fino a 120 rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell’impresa) nonché con alcune previsioni recanti ulteriori agevolazioni fiscali, anche in materia di detrazioni IVA - Art. 25 bis CCII ; Compenso dell’esperto - Art. 25 ter CCII ; Limiti di accesso alla composizione negoziata, chiarendo che l’accesso alla composizione è precluso solo nei casi in cui l’imprenditore abbia già presentato una domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione e PRO), mentre non opera in pendenza di una domanda di apertura della liquidazione giudiziale - Art. 25 quinquies CCII .

Adozione internazionale: i single potranno adottare minori in situazione di bisogno

La Corte Costituzionale , con la s entenza n. 33/2025 del 21.03.2025 , ha stabilito e anche le persone singole potranno adottare minori stranieri residenti all’estero in situazione di abbandono. Per i Giudici delle Leggi, anche “ la persona singola è idonea a garantire al minore un ambiente stabile e armonioso ” , anche considerando l’attuale contesto giuridico-sociale caratterizzato da una significativa riduzione delle domande di adozione. La Corte ha quindi dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 29-bis, comma 1, della legge numero 184 del 1983 –che regola in Italia adozione e affido - nella parte in cui non include le persone singole fra coloro che possono adottare un minore straniero residente all’estero, restando ferma l’applicabilità alla persona singola delle restanti previsioni di cui all’art. 6 della legge n. 184 del 1983, dovendo quindi (l’aspirante) adottante persona singola rispondere agli altri requisiti, non incompatibili con il suo stato libero, che attengono all’età e al suo « essere affettivamente idone [o] e capac [e] di educare, istruire e mantenere i minori che intend [a] adottare» (comma 2 del citato art. 6) , venendo al minore adottato dalla persona singola riconosciuto l’unico stato di figlio, di cui all’art. 315 cod. civ.. Ciò, infatti, non può prescindere dall’accertamento in concreto operato dal Giudice circa l’idoneità affettiva dell’aspirante adottante e circa la sua capacità di educare, istruire e mantenere il minore, tenendo anche conto della rete familiare di riferimento dell’aspirante genitore, al fine di garantire il minore adottato. Trattasi di una novità epocale, che avrà impatti di rilievo anche nel mondo del lavoro; basti pensare che i single adottanti potranno godere di tutte le norme a sostegno della genitorialità che fino ad ora erano fruite principalmente delle donne, scardinando quindi i bias di genere. Un ulteriore passo verso la parità?

OCC Perugia, 5 febbraio 2025, linee guida

L’Organismo del codice della Crisi di Perugia ha emanato un vademecum che contiene una elencazione dei compiti e degli adempimenti cui sono tenuti i gestori della crisi dall’inizio al termine della procedura. Si aggiunge quindi un altro organismo che ha deciso di dotarsi di un regolamento per guidare i professionisti nella gestione delle procedure.

T.U.N. — “Tabella unica nazionale delle macrolesioni”, in vigore dal 5 marzo 2025

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2025il Decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2025, n. 12 con cui è stata istituita la Tabella Unica Nazionale (T.U.N.) per il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità (o macrolesioni) conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché conseguenti all'attività dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata. La T.U.N. sostituirà a partire dal 05.03.2025 le tabelle in precedenza utilizzate dai differenti Tribunali di merito con riferimento ai sinistri e agli eventi clinici verificatisi a partire dalla data di attuazione del Decreto. Il Decreto si compone di due allegati:  1) il primo fornisce i coefficienti da applicare per calcolare il valore economico del punto di invalidità, con una riduzione progressiva in relazione all’età del danneggiato;  2) il secondo riporta le tabelle relative al danno biologico e morale, con i valori corrispondenti per i diversi livelli di invalidità e per le diverse fasce di età. Il nuovo sistema, che prevede una formula uniforme, include anche la liquidazione per il danno temporaneo e del danno morale e costituisce uno strumento flessibile per il Giudice nella valutazione e nella personalizzazione del risarcimento dei danni.

Decreto NIS 2 – ambito di applicazione e relativi adempimenti

“Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148” ), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 01.10.2024 n. 230” Oggetto Con il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, l’Italia ha recepito nell’ordinamento nazionale la direttiva (UE) 2022/2555 (“ NIS 2 ”) relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione. Le disposizioni normative prevedono specifici obblighi  applicabili a tutti i soggetti che si riconoscono in uno dei settori  previsti dalla nuova normativa e presentino i requisiti dimensionali previsti  (>50 dipendenti e >10.000.000,00 € di fatturato annuo riferito al gruppo). Entro il 28 febbraio 2025  i soggetti privati a cui si applica la NIS2 avevano l’obbligo di registrarsi sulla piattaforma digitale dell’Autorità per la Cybersicurezza Nazionale ( ACN ). La registrazione si compone di tre fasi: il censimento del Punto di Contatto  (soggetto destinatario delle comunicazioni con l’ACN), la sua associazione al soggetto NIS 2 e la compilazione della dichiarazione. La mancata registrazione è una violazione assistita da una sanzione amministrativa pecuniaria con un importo fino al 0.1% del fatturato annuo  del soggetto obbligato. Ambito di applicazione Il decreto NIS2 si applica ai soggetti dei c.d. “settori ad alta criticità” e “altri settori critici” che superano i massimali per le piccole imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE. L’art. 3, comma 2, del decreto NIS, testualmente riporta che “ il presente decreto si applica ai soggetti di cui all’allegato I e II, che superano i massimali per le piccole imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361/CE ”. L’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE stabilisce che “ nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e   realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR ”. Dunque, si rinvengono criteri di calcolo dei dati delle imprese per l’assoggettamento alla normativa, ma nessuna disposizione sulla rilevanza – cumulativa o alternativa – degli effettivi e/o delle soglie finanziarie di un’impresa che si aggiunga a quanto previsto dall’articolo 2, paragrafo 2, della Raccomandazione 2003/361/CE A ciò si aggiunga che l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha pubblicato la FAQ 2.3 - Sezione “ Ambito di applicazione ” -, fornendo un indirizzo interpretativo che integra il dettato normativo del Decreto NIS, rinviando anche alla Raccomandazione 2003/361/CE, ma discostandosi dai commi 2 e 4 del medesimo decreto, in quanto ritiene che gli elementi afferenti agli effettivi e alle soglie finanziarie di un’impresa non debbano intendersi come cumulativi (come visto sopra, da un’interpretazione del Decreto NIS in combinazione con la Raccomandazione 2003/361/CE), ma come criteri potenzialmente alternativi. La FAQ 2.3 infatti indica che: “(…) Se i valori dei parametri contabili sono superati entrambi, oppure se si supera anche solo il criterio del numero di effettivi, si ricade nella categoria di PMI superiore ”, chiarendo, a titolo esemplificativo, che “ un’organizzazione con meno di 10 occupati, un fatturato di almeno 50 milioni e un bilancio di almeno 43 milioni, ricade nella categoria delle grandi imprese ”. Ciò apparentemente genera contrasto interpretativo, che occorre superare di volta in volta, vagliando il caso concreto, tenendo a mente che le FAQ non sono fonti del diritto, né possono essere assimilate a strumenti di interpretazione autentica. Obblighi per le aziende Le aziende soggette alla Direttiva NIS2 devono adottare misure tecniche, organizzative e operative per ridurre il rischio di incidenti informatici garantendo la conformità alla normativa Le aziende devono implementare le misure tecniche e organizzative già in essere tenuto conto delle disposizioni in materia di privacy e sicurezza già vigenti, al fine di migliorarle e adeguarle al nuovo contesto di mercato

Email aziendali post-dimissioni: guida alla compliance

Pubblicato in 4clegal.com

Per quanto tempo è lecito conservare le email di un dipendente dopo che il rapporto di lavoro è cessato? Come gestire correttamente questi dati? Una sentenza del Garante Privacy fa chiarezza sul tema: l’avvocato Carla Dehò ne ha parlato in una video-intervista ora online su 4clegal.com Il caso è emblematico: un'azienda conserva per tre anni email e log di accesso di un ex dipendente, utilizzandoli poi in una vertenza giudiziaria. Il risultato? Sanzione per violazione della privacy e controlli a distanza illeciti. Abbiamo ripercorso la vicenda analizzando le motivazioni del Garante, gli errori da evitare e le best practice per tutelare gli interessi aziendali. Il video completo è disponibile a questo link .

Direttiva UE 2025/25 per incentivare la trasparenza dei documenti e degli atti societari, con l’utilizzo di strumenti e processi digitali

Lo scorso 30 gennaio 2025 è entrata in vigore la Direttiva UE 2025/25 - recante la modifica delle Direttive 2009/102/CE e (UE) 2017/1132 per quanto concerne l’ulteriore ampliamento e miglioramento dell’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario -, che ha l’obiettivo di incentivare la trasparenza dei documenti, delle informazioni e degli atti delle società di capitali e delle società di persone commerciali, mediante l’utilizzo di strumenti e processi digitali nel diritto societario, in modo tale da poterli utilizzare garantendo un elevato livello di accuratezza e affidabilità, sia nel mercato interno sia in situazioni transfrontaliere (si suggerisce per esempio che sia essenziale rendere disponibili più informazioni sulle società in tutta l’Unione Europea e garantire che tali informazioni siano comparabili e più facilmente accessibili, essendo opportuno basarsi sulle informazioni sulle società già presenti nei registri nazionali, rendere tali informazioni disponibili a livello dell’Unione Europea attraverso il sistema di interconnessione dei registri, nonché fornire accesso a più informazioni sia nei registri nazionali che attraverso il sistema di interconnessione dei registri. Si prevede, come ulteriore esempio, l’applicazione del principio “ una tantum ” per la richiesta di informazioni societarie, utilizzando quelle già presenti a sistema. Si prevende, come altro esempio, il rilascio del certificato di società UE, che contiene tutte le informazioni relative alla società, con possibilità di ottenerlo dal registro su richiesta presentata per via elettronica o su supporto cartaceo). Ciò mediante la previsione da parte degli Stati membri di alcuni controlli preventivi – di tipo amministrativo, giudiziario o notarile, o una loro combinazione, nel rispetto degli ordinamenti giuridici e delle tradizioni giuridiche degli Stati membri, compresi i registri delle imprese che sono autorità amministrative o giudiziarie -, con la previsione di obbligatorietà di tali controlli, non solo per la costituzione interamente online di società, ma anche per qualsiasi altra forma di costituzione di società. Analogamente, la Direttiva UE prevede che tali controlli dovrebbero essere effettuati negli Stati membri che consentono ancora il ricorso ad altri metodi di presentazione oltre alla presentazione online, in modo da sottoporre tutte le informazioni iscritte nel registro allo stesso livello di controlli, adattando tali controlli e altri requisiti alle caratteristiche specifiche di altre forme di costituzione di società (per esempio, i modelli online sono utilizzati dai richiedenti solo nell’ambito della procedura per la costituzione interamente online di società). Nella Direttiva UE si prevede l’opportunità di effettuare un controllo di legalità dell’atto costitutivo della società, del suo statuto (se quest’ultimo forma oggetto di atto separato) e di qualsiasi modifica di tali documenti, trattandosi dei documenti più importanti riguardanti una società. La Direttiva suggerisce agli Stati membri di prevedere controlli elettronici pubblici complementari sull’identità, la capacità giuridica e la legalità (per l’identificazione corretta e sicura dei fondatori e degli amministratori della società, nonché per la verifica della loro capacità giuridica), che potrebbero includere controlli pubblici audiovisivi a distanza dell’identità, compresi controlli elettronici delle foto d’identità. La Direttiva ricorda come sia opportuno istituire una procura digitale dell’UE, che dovrebbe basarsi su un modello comune europeo multilingue che le società possono decidere di utilizzare per autorizzare una persona a rappresentare la società in procedure specifiche aventi una dimensione transfrontaliera e rientranti nell’ambito di applicazione della presente direttiva. La Direttiva, al fine di garantire che tutti i cittadini dell’Unione Europea possano beneficiare dei vantaggi derivanti dalla messa a disposizione di un maggior numero di informazioni sulle società nei registri delle imprese, reputa essenziale che tali informazioni siano fornite alle persone con disabilità in formati accessibili.

Decreto attuativo Legge di Bilancio: obbligo di assicurazione contro le calamità naturali

La legge di Bilancio 2024 ha previsto l’obbligo per le imprese produttive (di tutte le dimensioni e categorie, salvo alcune eccezioni per il settore dell’agricoltura) di stipulare entro il 31 marzo 2025 una copertura assicurativa contro i rischi catastrofali (sismi, alluvioni, inondazioni ed esondazioni). Il Decreto Milleproroghe ha spostato il termine previsto per il 31.12.2024 al prossimo 31.03.2025, nell’attesa del Regolamento Interministeriale. Il Decreto attuativo è in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (verosimilmente prevista per fine del corrente mese di febbraio 2025). La Legge prevede che una copertura assicurativa sulle catastrofi naturali è condizione per accedere ad incentivi, ad aiuti o a garanzie pubbliche, anche quelli su prestiti erogate dal fondo per le Piccole Medie Imprese.

Decreto Ministero delle Imprese e del Made in Italy 6 novembre 2024, n. 215: Arbitro assicurativo, procedura e regolamento

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 6 del 09 gennaio 2025, il  decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy del 06 novembre 2024, n. 215 , con il Regolamento sui criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione stragiudiziale in ambito assicurativo (anche noto come arbitro assicurativo). Il Regolamento, in particolare: determina i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti dai contratti di assicurazione definisce i criteri di composizione dell’organo decidente chiarisce la natura delle controversie trattate dai sistemi di cui all’art. 187.1 del  D. Lgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni private) incarica IVASS, entro quattro mesi dall’entrata in vigore del regolamento di adottare disposizioni tecniche e attuative di dettaglio (l’operatività dell’arbitro assicurativo verrà dichiarata da IVASS con proprio provvedimento dopo l’emanazione dei provvedimenti attuativi). Le controversie rimesse all’arbitro assicurativo Vi rientrano le controversie derivanti da un contratto di assicurazione, ad oggetto l’accertamento di diritti, anche risarcitori, obblighi e facoltà inerenti alle prestazioni e ai servizi assicurativi o l’inosservanza delle regole di comportamento previste dal Titolo IX, Capo II, sezione IV, Capi III, III-bis e III-ter del codice delle assicurazioni inerenti all’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa. La domanda può avere ad oggetto anche la corresponsione di una somma di denaro purché non superi i seguenti importi: per le controversie relative a contratti di assicurazione sulla vita ai sensi dell’art. 2, c. 1, del codice delle assicurazioni: euro 300.000,00 se la controversia riguarda i contratti del ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana) e le prestazioni oggetto del contratto siano dovute soltanto in caso di decesso euro 150.000,00 se la controversia riguarda i contratti del ramo I, fermo quanto previsto dal n. 1), e i contratti degli altri rami vita per le controversie relative a contratti di assicurazione contro i danni ai sensi dell’art. 2, c. 3 del codice delle assicurazioni: euro 2.500,00 se la controversia riguarda il diritto al risarcimento del danno per responsabilità civile ed è promossa dal terzo danneggiato titolare di azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile. Su tali controversie l’arbitro assicurativo decide ai sensi dell’art. 11, c. 5 euro 25.000,00 in tutti gli altri casi. Sono escluse: le controversie riguardanti i sinistri gestiti dal fondo di garanzia delle vittime della caccia e della strada le controversie di cui al comma 1 relative a fattispecie rimesse alla competenza della CONSAP le fattispecie di cui all’art. 1, c. 1, lett. r), del codice delle assicurazioni (ovvero i grandi rischi)

Regolamento sicurezza dei prodotti (regolamento UE 2023/988)

Nuovi obblighi a partire dal 13.12.2024 Dal 13 dicembre 2024 trova applicazione ed efficacia il Regolamento (UE) 2023/988, noto come General Product Safety Regulation (GPSR ), che abroga e sostituisce la precedente Direttiva 2001/95/ CEE recepita nell’attuale Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), al fine di adeguarsi agli sviluppi connessi alle nuove tecnologie e alle dinamiche delle vendite online. L’obiettivo principale del Regolamento è quello di rafforzare la protezione dei consumatori, garantendo un livello di sicurezza più elevato per i prodotti di consumo immessi o messi a disposizione sul mercato sia mediante vendite online che offline introducendo una normativa comune, per tutti gli operatori economici coinvolti nella catena di fornitura, dalla fabbricazione e importazione fino alla vendita finale. Il Regolamento si applica a tutti i prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato, salvo alcune specifiche eccezioni (come medicinali, alimenti, mangimi, piante e animali, organismi geneticamente modificati, sottoprodotti e prodotti derivati di origine animale, prodotti fitosanitari, aeromobili e oggetti di antiquariato), e salvo la presenza di disposizioni specifiche del diritto dell’Unione Europea che disciplinano la sicurezza dei prodotti in questione applicabili nello specifico. L’obiettivo del Regolamento è di mettere in circolazione un prodotto sicuro per tutta la vita utile dello stesso, tenendo conto non soltanto delle sue caratteristiche, dell’imballaggio, della presentazione e dell’etichettatura, ma anche di altri nuovi fattori, fra cui: le interazioni con altri prodotti; l’etichettatura relativa all’età di idoneità per i bambini, le avvertenze e istruzioni per l’uso e lo smaltimento sicuri; le categorie vulnerabili di consumatori che utilizzano i prodotti, in particolare valutando i rischi per i consumatori più vulnerabili come i bambini, gli anziani e le persone con disabilità, nonché l’impatto delle differenze di genere sulla salute e la sicurezza; l’aspetto del prodotto quando può indurre i consumatori a utilizzarlo in modo diverso dal suo uso tipico (in particolare quegli aspetti che imitano il cibo o che attraggono i bambini); e gli aspetti legati alla cybersicurezza, necessari per proteggere il prodotto da influenze esterne. Ne deriva una valutazione del prodotto su più fattori; non solo quelli tecnici ma anche quelli relativi all’impatto sulla salute e vita del consumatore. E’ necessario quindi che in questo periodo antecedente alla data di effettiva applicazione siano stati rivisti i processi interni e aggiornata la documentazione tecnica nonché tutte le modalità operative affinché rispondano ai requisiti della normativa.

Riforma del Codice della Strada

E’ stata pubblicata la Legge del 25 novembre 2024, n. 177 recante « Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 » (testo approvato in via definitiva al Senato il 20.11.2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29.11.2024 ), che entrerà in vigore il prossimo 14 dicembre 2024 . Il testo, che si compone di 36 articoli , suddivisi in 5 titoli e 9 capi, contiene anche un’ampia delega al Governo per la revisione e il riordino della legislazione concernente la circolazione stradale. Qui di seguito riportiamo le principali modifiche; a) Sui reati di guida in stato di ebbrezza (intermedia e grave) – modifiche all’art. 186 C.d.S. Nell'articolo citato vengono introdotti due ulteriori commi supplementari al comma 9. Sulla patente, rilasciata in Italia, di chi sia stato condannato per i reati di guida in stato di ebbrezza (intermedia e grave) sono apposte le indicazioni restrittive di cui ai codici armonizzati unionali relativi alla limitazione dell'uso: n. 68, “Niente alcool”, in qualunque quantitativo; n. 69, “Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock, conformemente alla norma EN 50436”, che impedisce l'avviamento del motore. La prescrizione permane per un periodo di almeno 2 o 3 anni a seconda della gravità del reato, salvo l'eventuale maggior durata imposta dalla commissione medica locale. Conseguentemente è previsto l'aumento di un terzo delle sanzioni previste nei confronti del conducente titolare di patente gravata dai codici unionali 68 e 69. Le sanzioni sono, invece, raddoppiate nel caso in cui il dispositivo che impedisce l'avviamento del motore a seguito del riscontro di un tasso alcolemico superiore a 0 - di cui al nuovo comma 3-ter dell'art. 125 C.d.S. - venga alterato o manomesso. b) Sul nuovo reato di guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti – modifiche all’art. 187 C.d.S. Al fine di superare l'accertamento del nesso causale tra consumo della sostanza ed effetto di alterazione sull'organismo, è soppressa la locuzione “in stato di alterazione psico-fisica”, di talché il reato diventa guida “dopo” l'assunzione di sostanze stupefacenti. Previste nuove modalità di accertamento del reato da parte degli organi di polizia stradale che possono, direttamente sul luogo del controllo stradale, sottoporre i conducenti al prelievo di un campione di liquido salivare sul quale effettuare accertamenti tossicologici da parte di laboratori certificati. Confermata la possibilità per gli organi di polizia stradale di disporre il ritiro precautelare della patente per un periodo massimo di 10 giorni, qualora l'esito degli accertamenti non sia immediatamente disponibile, ma la prova preliminare abbia dato esito positivo. Qualora non sia possibile procedere agli accertamenti, ma la prova preliminare abbia dato esito positivo, gli organi di polizia stradale possono impedire immediatamente al conducente di continuare a condurre il veicolo. Inoltre, il prefetto, sulla base dell'esito positivo della prova preliminare, dispone che il conducente si sottoponga, nel termine di 60 giorni, alla visita medica di verifica dei requisiti psichici e fisici con sospensione della patente fino al superamento degli accertamenti. Ove il giudizio della commissione medica attesti l'inidoneità alla guida del conducente, è disposta la revoca della patente, con inibizione dalla possibilità di conseguirne una nuova prima di 3 anni. Sono, poi, previste specifiche misure a carico dei conducenti non titolari di patente. c) Sull'abbandono di animali (modifiche alla contravvenzione ex art. 727 c.p.) Vengono, poi, introdotte due modifiche alla contravvenzione di cui all'art. 727 c.p. Al fine di scongiurare il verificarsi di situazioni di pericolo per la sicurezza della circolazione stradale, viene aggiunto un periodo che introduce un'aggravante speciale con aumento di un terzo della pena, quando l'abbandono di animali domestici avvenga “ su strada o nelle relative pertinenze ”. d) Sull'omicidio e sulle lesioni stradali (delitti di cui agli artt. 589-bis e 590-bis c.p.) La pena prevista per l'ipotesi base di entrambe le disposizioni è estesa quando l'evento letale o lesivo, conseguente a un incidente stradale, sia derivato dall'abbandono di animali domestici su strada o nelle relative pertinenze. In relazione all'ipotesi più grave, di entrambi gli articoli, invece, data la natura di reato causalmente orientato della fattispecie, nel mantenere il riferimento allo “ stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ”, viene eliminato il richiamo all'art. 187 C.d.S. Ne deriva una difformità di verifica della condotta tra codice penale e codice della strada: per rispondere del delitto di evento contro la vita o l'incolumità individuale, non sarà sufficiente l'integrazione della contravvenzione di pericolo contro l'incolumità pubblica, ma si dovrà continuare a dimostrare anche l'effettivo stato di alterazione psico-fisica del conducente. e) Sulla sospensione della patente di guida (modifiche all’art. 218, co. 2, C.d.S. e introduzione art. 218-ter C.d.S.) L'art. 4, con l'obiettivo di conferire maggiore efficacia deterrente, ridefinisce la disciplina in materia di sospensione della patente e di alcune sanzioni previste per la violazione di determinate norme di comportamento. In caso di violazione di 15 specifiche norme di comportamento, commessa da conducente titolare di un punteggio inferiore a 20 punti-patente, si applica la nuova sanzione amministrativa accessoria della sospensione breve della In deroga alla disciplina ordinaria, la sospensione breve della patente, che deriva come conseguenza automatica della violazione, è applicata direttamente dall'agente accertatore che, all'esito della contestazione immediata dell'illecito, provvede al suo ritiro, con conservazione presso il comando, e che la provvede alla restituzione al termine del periodo previsto. La circolazione abusiva durante il periodo di sospensione breve della patente è punita al pari dell'omologo illecito relativo alla sospensione ordinaria. f) Sui limiti di velocità (art. 142 C.d.S.) In caso di reiterazione di violazioni ai limiti di velocità, accertate con dispositivi di controllo automatico, commesse su tratti di strada che ricadono nella competenza del medesimo ente, nell'arco temporale di massimo 1 ora, si applica la sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata di un terzo. Inoltre, la ripetizione infrannuale dell'eccesso di velocità di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h, commessa all'interno del centro abitato, comporta un aumento della sanzione pecuniaria, cui si aggiunge la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 15 a 30 giorni. g) Sull'uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida (art- 173 Cd.S.) All'inasprimento della sanzione pecuniaria in caso di violazione del divieto di utilizzo, durante la marcia, di apparecchi radiotelefonici et  similia , si affianca l'introduzione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, da 15 giorni a 2 mesi, fin dalla prima violazione, oltre che la decurtazione di 5 punti; in caso di ripetizione infrabiennale della violazione, alla già prevista sanzione accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 mesi, si affianca una sanzione pecuniaria aggravata, oltre che la decurtazione di 10 punti. i) Sulle limitazioni nella guida (modifiche all’art. 117 C.d.S.) Ai sensi dell'art. 7, ai neofiti della patente di categoria B è interdetta, per 3 anni, la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 75 kW/t; nel caso di veicoli di categoria M1 (destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente), anche elettrici o ibridi plug-in, si applica l'ulteriore li mite di potenza massima pari a 105 kW. Viene, quindi, previsto un innalzamento del rapporto peso/potenza del 50%. j) Sull'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile (modifiche all’art. 193 C.d.S.) Nell’articolo in commento viene introdotto un periodo che pone a carico del proprietario l'onere di verifica che il veicolo non sia posto in circolazione senza la copertura assicurativa, anche quando risulti nella legittima disponibilità di altra persona fisica o giuridica. l) Sulla notificazione delle violazioni (modifiche all’art. 201 C.d.S.) Estesa la casistica in cui la contestazione immediata non è necessaria e che consente la notifica per estremi; in tali casi, si può procedere all'accertamento della violazione per mezzo di apparecchiature “ approvate od omologate ”. Viene, infine, introdotta un'ulteriore ipotesi di esenzione dalla contestazione immediata per specifiche violazioni, commesse sulle autostrade o sulle strade extra-urbane principali. In questi casi, se le violazioni avvengono in corrispondenza di punti critici - imbocchi di gallerie, svincoli, interruzioni dello spartitraffico o stazioni di esazione del pedaggio - gli organi di polizia stradale possono procedere all'accertamento attraverso la visione delle immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza presenti sulle strade, per i quali non è richiesta né omologazione, né approvazione. L'accertamento deve essere effettuato nel momento in cui la violazione viene registrata dagli impianti, con l'acquisizione di un filmato avente data e ora certificate dall'operatore di polizia, o risultare dalla visione delle registrazioni effettuate nelle 24 ore precedenti. Laddove dall'illecito accertato derivi la sospensione della patente di guida, la violazione è segnalata “immediatamente” agli operatori di polizia eventualmente presenti  in loco , per consentirne la contestazione immediata con applicazione della sanzione amministrativa accessoria. m) Sui veicoli destinati alla micro-mobilità elettrica (monopattini) L'art. 14 procede al riordino della disciplina in materia di monopattini (per i quali scatterà l'obbligo di targa, casco e assicurazione, imponendo il divieto di circolazione contromano e circolazione solo su strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h), che viene, tuttavia, mantenuta nell'art. 1, commi da 75 a 75-vicies quinquies, L. 27/12/2019 n. 160, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. n) Sulle regole di circolazione: le biciclette La Riforma del Codice della Strada apporta modifiche significative alle norme riguardanti la circolazione delle biciclette (art. 15): Strada urbana ciclabile: una strada urbana ciclabile non sarà più obbligata ad avere banchine pavimentate e marciapiedi. Casa avanzata: la linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata sarà abolita e sostituita dalla zona di attestamento ciclabile. Zona ciclabile: viene introdotta la “Zona ciclabile” in cui potrebbe essere limitata o esclusa la circolazione di alcune categorie di veicoli. Il limite di velocità sarà di massimo 30 km/h. Zona di attestamento ciclabile: questa zona sarà istituita alle intersezioni semaforizzate su strade con una corsia per senso di marcia, con velocità massima di 50 km/h, e dove è presente una pista ciclabile laterale o una corsia ciclabile. Serve per l’accumulo e la manovra delle biciclette in attesa del via libera al semaforo. Corsia ciclabile: le corsie ciclabili saranno obbligatorie sulla parte destra della carreggiata. I veicoli a motore dovranno dare la precedenza alle biciclette su queste corsie. Attenzione ai ciclisti: i conducenti dei veicoli a motore devono prestare particolare attenzione ai pedoni e ai ciclisti nelle aree pedonali, strade urbane ciclabili e zone ciclabili. Sorpasso di biciclette: i veicoli a motore dovranno sorpassare le biciclette mantenendo un adeguato distanziamento laterale, considerando la velocità reciproca e l’ingombro del veicolo, e mantenendo una distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri, se possibile. o) Sulle regole di circolazione L'art. 16, consente la circolazione, sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, di motocicli di cilindrata di 120 cc, se a motore termico, ovvero di potenza di 6 kW, se a motore elettrico, a condizione che siano condotti da un maggiorenne. p) Sui segnali e sulle regole di comportamento in casi particolari L'art. 17, nel recare modifiche in materia di sicurezza dei passaggi a livello ferroviari, novella numerose disposizioni del codice della strada. L'art. 18, nel recare disposizioni in materia di mobilità delle persone con disabilità visiva, prevede che gli attraversamenti pedonali semaforizzati possono essere dotati di segnalazioni acustiche di indicazione dello stato di accensione delle luci, nonché di guide tattili a pavimento idonee all'individuazione dei pali di sostegno delle lanterne semaforiche. L'art. 19, prevede disposizioni in materia di sicurezza delle  gallerie ferroviarie . q) Su auto di sicurezza - safety car , pannelli con valore prescrittivo e osservanza rigorosa dell'obbligo di circolazione a destra per i mezzi pesanti Gli artt. 20, 21 e 22 prevedono disposizioni in materia di: norme di comportamento a tutela della sicurezza delle persone esposte al traffico; uso dei pannelli a messaggio variabile con valore prescrittivo; misure per contrastare il rischio della circolazione contromano, osservanza rigorosa dell'obbligo di circolazione a destra per i mezzi pesanti e divieto di occupazione della sede stradale. r) Sulla sosta, sulla circolazione in casi particolari e sulle strade Gli artt. 23, 24 e 25 prevedono modifiche al codice della strada in materia di: disciplina della sosta; sanzioni per violazioni della disciplina della sosta e delle zone a traffico limitato; circolazione fuori dei centri abitati. s) Sull'esecuzione forzata Nell'art. 27 legge 689/1981, che stabilisce che il ritardo nel pagamento della sanzione amministrativa comporta una maggiorazione di 1/10 per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile, è inserito un periodo a tenore del quale, per le violazioni previste dal codice della strada, la maggiorazione non può superare i 3/5 dell'importo della sanzione.

Regolamento recante la Tabella unica nazionale per le macrolesioni

In data 25.11.2024 il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al DPR contenente la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, tra dieci a cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso, ai sensi dell’art. 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private. E’ stato un lungo percorso con diverse interruzioni ma la Tabella Unica Nazionale dovrebbe essere ormai ultimata L’obiettivo è quello di superare le Tabelle legate alla territorialità e offrire uno strumento unitario e vincolante per i settori di sua applicazione, così da garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un risarcimento legato al danno non patrimoniale effettivamente subito, incidere sui costi del sistema assicurativo e dei consumatori e incentivare le trattative stragiudiziali limitando il contenzioso.

Protocollo per la procedura di sovraindebitamento

Il Tribunale di Milano e molti Organismi di composizione della crisi (OCC) del circondario di Milano, con l’obiettivo di armonizzare le prassi e di rendere l’applicazione delle norme più efficiente, hanno sottoscritto un  protocollo  finalizzato ad agevolare il lavoro degli operatori, relativamente alle procedure di sovraindebitamento disciplinate dal  Codice della crisi , tra cui la liquidazione controllata. Il protocollo ha l’obiettivo di garantire la piena informazione di tutti gli interessati sul modus operandi degli OCC e del Tribunale, secondo i rispettivi ambiti di competenza. Il protocollo, più nel dettaglio, affronta i temi: dell’accesso alla liquidazione controllata e all’esdebitazione del sovraindebitato incapiente della nomina del liquidatore e conferma dell’OCC dell’accesso alle banche dati della formazione dello stato passivo del programma di liquidazione delle attività del liquidatore dei mandati (prelievi dal conto corrente della procedura) delle relazioni periodiche dei rendiconti e riparti del compenso unitario del monitoraggio e controllo dei liquidatori della pubblicità sul sito  web  del Tribunale della trasparenza delle procedure (divulgazione di regolamenti e informative degli OCC sul sito web del Tribunale).

Tribunale di Livorno - Linee guida per la procedura di composizione negoziata della crisi e per il concordato semplificato, nell’ambito del Codice della Crisi d’impresa

La procedura della composizione negoziata della crisi nasce con la finalità di anticipare il momento di emersione dello stato di crisi delle imprese, consentendo la realizzazione di piani di risanamento meno invasivi per l’impresa, e più rapidi e soddisfacenti per i creditori. L’accesso alla composizione negoziata è consentito alle imprese che si trovano in stato di: crisi: ex art. 2, lett. a), C.C.I.I., intesa come probabilità di insolvenza, meno grave dell’insolvenza pre-crisi: quella situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario meno grave di quella di crisi insolvenza (art. 2, lett. b) reversibile: devono permanere concrete prospettive di risanamento, rimanendo frustrato, in caso contrario il disposto dell’art. 12 c. 1, che impone, appunto, che la CNC possa essere iniziata solo quanto “risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa”. Al concordato semplificato, invece, il debitore non vi può accedere direttamente, poiché non è una procedura autonoma, ma, solo quale sbocco della composizione negoziata, quando le trattative non abbiano portato ad altre soluzioni; tale concordato può essere inoltre solo liquidatorio e l’accesso è limitato alla sola iniziativa del debitore. Il testo pubblicato dal Tribunale di Livorno offre indicazioni: all’imprenditore che intende perseguire la composizione negoziata della crisi all’esperto che dovrà rapportarsi con il Tribunale durante e dopo la CNC all’ausiliario che dovrà supportare il Tribunale in caso di domanda di omologa di concordato semplificato. Si rinvia al testo pubblicato per ogni approfondimento.

Il Garante torna ancora una volta sulle e-mail dei dipendenti

Con il provvedimento del 17 luglio 2024 il Garante Privacy ha sanzionato una società che, attraverso un software, aveva salvato tutte le e-mail di un proprio collaboratore, conservando sia i contenuti sia i log dui accesso alla e-mail ed al gestionale aziendale e dette informazioni erano stato poi utilizzate in una successiva vertenza giudiziaria. Il Garante ha ritenuto che tale trattamento di dati personali violi non solo la disciplina in materia di protezione dei dati personali ma costituisce altresì un illecito controllo a distanza del lavoratore, vietato dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. Nel caso di specie la Società aveva attuato la conservazione delle e-mail e dei log di accesso alla posta elettronica in modo sistematico e prolungato (pari a tre anni successivamente alla cessazione del rapporto). Il trattamento, quindi, violava i principi generali di trattamento di proporzionalità e di necessità in quanto andava oltre alle finalità dichiarate dalla Società di garantire la sicurezza della rete informatica e la continuità dell’attività aziendale. Ra l’altro, la Società aveva anche reso ai Lavoratori una informativa inidonea, in quanto prevedeva la possibilità, per il datore di lavoro, di accedere alla posta elettronica dei propri dipendenti e collaboratori per garantire la continuità dell’attività aziendale, in caso di loro assenza o cessazione del rapporto, senza però citare l’effettuazione del backup e il relativo tempo di conservazione. La lettura ragionata del provvedimento porta quindi, ancora una volta, ad allertare i datori di lavoro sui rischi di una gestione superficiale della posta elettronica dei propri dipendenti e collaboratori. Il trattamento dei dati, infatti, deve essere effettuato in modo professionale, con sistemi adeguati, procedure ragionate e di documentazione completa.

Oblio oncologico – indicazioni operative da parte del Garante Privacy

Il Garante Privacy ha pubblicato sul sito di riferimento nel mese di agosto un documento sottoforma di FAQ per fornire chiarimenti ai cittadini sul diritto all’oblio oncologico nonché a per dare indicazioni concrete a tutti i datori di lavoro pubblici e privati e a banche, assicurazioni, intermediari del credito e finanziari affinché possano applicare correttamente la nuova normativa. L’obiettivo è quello di prevenire le discriminazioni e tutelare i diritti delle persone che sono guarite da malattie oncologiche. Il compito di vigilanza sulla corretta applicazione della legge è affidato al Garante Privacy stesso, il quale in caso di eventuali violazioni della disciplina sulla protezione dei dati potrà infliggere le sanzioni previste dal Gdpr. In particolare, viene chiarito che la normativa vieta a banche, assicurazioni, e a tutti i datori di lavoro (sia nella fase di selezione del personale sia durante il rapporto lavorativo), di richiedere all’utente e al dipendente informazioni su una patologia oncologica da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento si sia concluso - senza episodi di recidiva – da più di dieci anni (ridotti a cinque se il soggetto aveva meno di 21 anni al momento in cui è insorta la malattia).

Correttivo codice crisi impresa

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2024 il testo del  decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136  recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al  decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14  (c.d. decreto Correttivo ter al Codice della crisi). Il decreto Correttivo ter entra in vigore a partire dal 28 settembre 2024.