Con le due interessanti sentenze in commento il Tribunale di Monza ha
effettuato una lucida comparazione dei presupposti necessari per
aversi una pronuncia di nullità di un fondo patrimoniale o di una
alienazione di beni per simulazione assoluta rispetto ad una
pronuncia di revoca del fondo patrimoniale o della alienazione di
beni per lesione dei diritti dei creditori.
Il Tribunale
nella prima pronuncia ha rilevato che:
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per aversi
la simulazione ex art. 1415 e 1416 c.c. di un negozio giuridico
quale un fondo patrimoniale con conseguente nullità del negozio
stesso, è necessario provare che entrambe le parti non intendessero
creare un vincolo sui beni in favore della famiglia ma solo creare
un finto ostacolo al fine di sottrarre i beni alla esecuzione dei
creditori, non volendo in realtà porre in essere alcun negozio
giuridico.
Tale azione non è accoglibile laddove, come nel caso di costituzione
del fondo patrimoniale, le parti abbiano chiaramente voluto creare un
vincolo sui beni conferiti nel fondo, che fosse impermeabile alle
iniziative esecutive dei creditori, rendendoli vassalli ai ristretti
bisogni della famiglia e quindi esecutabili solo in relazione ad
essi.
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per aversi
invece la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. del fondo
patrimoniale costituito devono ricorrere specifici requisiti che, se
sussistenti e provati, anche per presunzioni, portano
all’accoglimento dell’azione revocatoria.
I requisiti sono i seguenti:
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L’atto
di disposizione del patrimonio (eventus damni) deve avere
diminuito il patrimonio personale disponibile per l’aggressione da
parte dei creditori e deve essere stato eseguito nei 5 anni
precedenti l’introduzione del giudizio di revocatoria;
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Deve
esserci l’elemento soggettivo in capo al disponente (scientia
damni) che, quando trascrive l’atto di disposizione, deve
essere perfettamente in grado di comprendere che l’atto renda più
difficile la soddisfazione dei suoi creditori (prova raggiungibile
anche da una valutazione dei dati di bilancio del soggetto
garantito) e ciò a prescindere dalla specifica conoscenza del
credito (conf. Cass. 2792/2002, 11916/2001, n. 7262/2000)
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Deve
sussistere la scientia fraudis dei beneficiari che conoscano
la situazione debitoria del disponente (da provarsi anche per mere
presunzioni in base anche al rapporto familiare stretto), abbiano un
accrescimento del proprio patrimonio pagare alcun corrispettivo, e
non vi sia alcuna esigenza effettiva di costituzione del fondo;
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Deve poi
realizzarsi damnum che si manifesta non soltanto quando il
patrimonio viene irrimediabilmente depauperato e spogliato, ma anche
solo quando vi è una maggiore difficoltà nel soddisfarsi sui beni
del proprio debitore.
Detti concetti
sono stati richiamati anche nella seconda pronuncia in commento,
nella quale il Tribunale ha ritenuto sussistenti i requisiti per
l’esercizio dell’azione revocatoria, diretta a travolgere
l’efficacia di atti successivi all’insorgere del credito, anche
se il credito è anche solo eventuale e anche se non vi era prova
della gratuità della vendita in favore della convivente more uxorio
e madre.
Nella sentenza si
legge infatti (concetto già richiamato nella pronuncia di cui sopra)
che il requisito della anteriorità, rispetto all’atto impugnato,
del credito a tutela del quale l’azione revocatoria viene esperita,
deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso
insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale. E’ invece
necessario che il debitore abbia la consapevolezza, con l’atto
dispositivo, di arrecare un pregiudizio agli interessi del creditore
(scientia damni) a prescindere dalla specifica conoscenza del
credito per la cui tale tutela viene esperita l’azione e senza che
assuma rilevanza l’intenzione del debitore di ledere la garanzia
patrimoniale generica del creditore (anumus nocendi), essendo
infatti necessaria la presenza dell’eventus damni, ovverosia
l’atto dispositivo che renda più difficile il recupero del
credito.
Le vicende
traggono spunto da un’azione di recupero crediti intrapresa da un
Istituto di Credito nei confronti di fideiussori di società
debitrici principali dichiarate fallite.
Nel primo caso vi
era la costituzione di un fondo patrimoniale, costituito due anni
prima la domanda di ingiunzione, ma trascritto un anno dopo
l’ingiunzione, nel quale il debitore aveva fatto confluire un
appartamento.
Riteneva la banca
che il fondo fosse nullo in quanto simulato o comunque in subordine
revocabile sulla base della data del matrimonio del fideiussore
(oltre 20 anni prima della costituzione del fondo), l’assenza di un
qualche bisogno familiare cui fare fronte con il fondo e sulla scorta
della cronologia tra assunzione del debito quale garante, azione di
recupero, fallimento del debitore principale e trascrizione del
fondo.
Di contro la
difesa del fideiussore aveva ritenuto del tutto slegata la
costituzione del fondo, costituito solo avere ricevuto beni in
eredità, con il rischio economico, posto che lo stesso sarebbe
emerso solo dopo la costituzione del fondo stesso.
Nel secondo caso
il debitore aveva alienato un appartamenti in favore della convivente
more uxorio e madre dei suoi figli dopo il sorgere del debito, nella
consapevolezza di rendere più difficoltoso per il creditore
l’esercizio della azione esecutiva, pur rimanendo a vivere in detti
abitazione per oltre un anno dopo il trasferimento.
Accogliendo le
tesi della Banca creditrice il Tribunale di Monza ha accolto la
domanda di revocatoria, quale azione di garanzia generica delle
ragioni creditizie, anche a tutela di una legittima aspettativa del
credito (Cass. 5.3.2008, n. 5359). Il Tribunale ha infatti stabilito
che l’obbligazione fideiussoria insorge con il sorgere del debito
principale, il Tribunale di Monza, in aderenza a quanto già
stabilito dalla Corte di Cassazione con pronuncia 7.10.2008, n. 24757
e che gli altri requisiti fossero provati sia per presunzioni (come
la scientia fraudis, data dal mero rapporto familiare stretto
da disponente e beneficiari, o la conoscenza dell’insolvenza,
conosciuta o conoscibile anche solo dai bilanci sociali) o per
elementi di prova generali e documentali (come la gratuità dell’atto
dispositivo, la inevitabile conoscenza della lesione dei creditori a
fronte dell’atto dispositivo, data anche la cronologia dei fatti e
il damnum conseguente, attuale o anche solo potenziale).