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Diritto fallimentareCass., Sez. 1, 9 maggio 2024, n. 12754, Pres. Ferro, Est. Crolla

Revocatoria fallimentare - Comunicazione di volersi avvalere di una clausola risolutiva espressa - Esperibilità dell’azione - Esclusione

L’atto con il quale il contraente non inadempiente, avvalendosi della clausola risolutiva espressa, unilateralmente risolve il contratto non costituisce “atto a titolo oneroso” e quindi non è revocabile, in quanto il contraente inadempiente, che poi sia sottoposto al fallimento, non vi ha in alcun modo partecipato o cooperato, subendone gli effetti in posizione di soggezione.


Diritto fallimentareCorte d’Appello Roma, 30 aprile 2024, Presidente Pinto

Liquidazione giudiziale – criteri insolvenza

Al fine di verificare la sussistenza dello stato d’insolvenza occorre svolgere una valutazione complessiva dello stato di impotenza patrimoniale al regolare adempimento delle obbligazioni, che può essere condotto alla stregua dell’inadempimento anche solo di un’obbligazione, che sia indicativo dello stato di non liquidità in cui versa l’impresa.


Diritto fallimentarePrevidenza – Fondi pensione complementari – Obbligo del datore di lavoro di versamento al Fondo pensione delle quote di TFR maturando – Cessione azienda – subentro del cessionario nell’obbligo di versamento – Fallimento del datore di lavoro cedente – Intervento fondo di garanzia

Cassazione Sezione Lavoro, 26 aprile 2024, n. 11198

In materia di fondi pensione complementari, se il datore di lavoro non adempie l'obbligo di versare le quote del TFR maturando al fondo di previdenza scelto dal lavoratore, questi resta creditore nei confronti del datore del corrispondente importo di natura retributiva e nel relativo debito, in caso di cessione d'azienda, subentra sulla base dell’art. 2112 c.c. il datore di lavoro cessionario, tenuto ad adempiere nei medesimi termini.

Non può essere accolta la richiesta del lavoratore di intervento del Fondo di garanzia sulla base dell’art. 5 D.Lgs. n. 80/1992, inoltrata a seguito del fallimento del cedente dichiarato dopo la cessione dell'azienda, mancando il presupposto della sottoposizione del datore di lavoro cessionario ad una delle procedure di cui all'art. 1 del citato D.Lgs.


Diritto fallimentareTrib. Santa Maria Capua Vetere, 24 aprile 2024, Pres. Est. Quaranta

Liquidazione giudiziale - Trasferimento simulato della sede legale dell’impresa – Operatività della presunzione della coincidenza della sede legale con il COMI - Insussistenza

Per individuare il Giudice territorialmente competente per l’accesso di una persona giuridica ad uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, si richiama l’art. 27, comma 3, lett. c), CCII - in forza del quale “il centro degli interessi principali del debitore”, si presume coincidente con la sede legale dell’impresa.

Non opera quindi nell’ipotesi in cui la persona giuridica abbia trasferito fittiziamente altrove la propria sede legale, non gestendo così il debitore in tale luogo i propri interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi.


Diritto fallimentareCass., Sez. 5 Pen., 27 marzo 2024, n. 12730, Pres. Miccoli, Est. Brancaccio

Bancarotta fraudolenta - Nuova attività lavorativa intrapresa dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento - Ricavi eccedenti i redditi necessari per il mantenimento proprio e della propria famiglia - Omesso conferimento alla procedura concorsuale

Costituisce reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale post-fallimentare la condotta di colui che, dopo essere stato dichiarato fallito, avvia una nuova attività dalla quale tragga ricavi consistenti e, comunque, eccedenti i redditi necessari per il mantenimento proprio e della propria famiglia, omettendo di conferirli a favore della procedura concorsuale in corso.


Diritto fallimentareCass., Sez. I, 27 marzo 2024, n. 8260 - Pres. Ferro, Est. Crolla

Opponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo non opposto: il decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. e i ritardi nell’emissione del relativo provvedimento

L'opponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo non opposto decorre dalla data di emissione del provvedimento di esecutorietà di cui all'art. 647 c.p.c., atteso che con esso il giudice compie un'attività di natura giurisdizionale avente ad oggetto la verifica del contraddittorio e la regolarità della notificazione del decreto ingiuntivo, con conseguente passaggio in cosa giudicata formale e sostanziale del decreto medesimo, restando privi di rilievo disfunzioni dell'ufficio o ritardi nell'emissione del relativo provvedimento.


Diritto fallimentareCassazione Civile, Sez. 1, 25 marzo 2024, n. 8069

Azioni di responsabilità – Responsabilità amministratori per mala gestio – Parametri per la liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c

In tema di responsabilità degli amministratori di società di capitali per il compimento di atti gestori non conservativi dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, i criteri di liquidazione del danno previsti dall'art. 2486, comma 3, c.c. (come modificato dall'art. 378, comma 2, del D.Lgs. n. 14/2019), costituiti dalla differenza dei netti patrimoniali e dal deficit patrimoniale, riguardano la valutazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c.. In assenza di elementi di fatto legati al caso concreto che portano ad individuare un diverso criterio liquidatorio si applicano anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore della citata norma.


Diritto fallimentareCass., Sez. I, 22 marzo 2024, n. 7753, Pres. Ferro, Est. Crolla

Accertamento dello stato passivo: il credito in scrittura privata priva di data certa

In sede di accertamento dello stato passivo, ai fini della decisione circa l'opponibilità al fallimento di un credito documentato con scrittura privata non di data certa, il giudice di merito, quando voglia darsi la prova del momento in cui il negozio è stato concluso e sia dedotto un fatto diverso da quelli tipizzati nell'art. 2704 c.c., ha il compito di valutarne, caso per caso, la sussistenza e l'idoneità a stabilire la certezza della data del documento, con il limite del carattere obiettivo del fatto, che non deve essere riconducibile al soggetto che lo invoca e deve essere, altresì, sottratto alla sua disponibilità. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito, che aveva ritenuto non consentito dimostrare la data certa dei contratti di appalto invocati dall'opponente, mediante l'atto costitutivo dell'associazione temporanea di imprese, formato con atto avente data certa; l'estratto conto dei finanziamenti; il verbale di assemblea straordinaria dell'insolvente ed altra analoga documentazione antecedente alla dichiarazione di fallimento).


Diritto fallimentareCorte di cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 12 del 19 marzo 2024 n. 7337

La vendita stipulata dal Curatore fallimentare, subentrato anche ex lege nel contratto preliminare, è una vendita negoziale e quindi il Giudice delegato non può ordinare la cancellazione delle ipoteche gravanti l’immobile oggetto del trasferimento

La Cassazione ha recentemente risolto il conflitto interpretativo, di cui davamo conto nel numero 2 della nostra Newsletter.

Prima di entrare nel merito della decisione, riassumiamo brevemente i fatti.

La vicenda

La questione trae origine da un provvedimento assunto dal Tribunale di Monza nell’ambito di una procedura concorsuale.

In particolare, il Giudice Delegato aveva autorizzato il Curatore fallimentare a subentrare nel contratto preliminare, stipulato dalla società cooperativa in bonis, che prevedeva l’assegnazione in proprietà a un socio di porzioni di immobili, costituenti abitazione principale del socio stesso.

Dopo il subentro del Curatore fallimentare e visto che il prezzo della vendita era già stato pagato, il Giudice aveva disposto la cancellazione dei gravami insistenti sul bene da trasferire, tra cui l'ipoteca iscritta a favore di una Banca.

La Società cessionaria del credito della Banca ha reclamato il provvedimento del Giudice delegato, ma il Tribunale di Monza ha rigettato il reclamo, ritenendo che il trasferimento, seppur eseguito in forme privatistiche, rimane comunque una vendita fallimentare. Diversamente, secondo il Tribunale, non verrebbe adeguatamente tutelato l’interesse dell’acquirente a comprare un immobile, destinato a costituire abitazione principale, libero da pesi tra cui l’ipoteca in questione.

L’impugnazione in Cassazione e il rinvio alle Sezioni Unite

La Società aveva quindi impugnato il provvedimento avanti alla Corte di Cassazione, la quale ha rilevato la sussistenza di un conflitto interpretativo in seno alla Corte stessa e nella giurisprudenza di merito.

Con l’ordinanza interlocutoria n. 16166/2023 la Sezione Prima della Cassazione aveva rimesso gli atti alle Sezioni Unite, rilevando l’importanza della seguente questione: se l’art. 108, comma 2, L. fall., che riguarda la cancellazione delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli, è applicabile anche alla vendita attuata in forma contrattuale in adempimento di un preliminare, in cui il Curatore è subentrato ex lege in applicazione del disposto dell’art. 72, comma 8, L. fall..

La decisione

Le Sezioni Unite, chiamate a risolvere il conflitto, hanno ritenuto che la vendita stipulata dal Curatore fallimentare, subentrato nel contratto preliminare, resta una vendita negoziale. Il Curatore, infatti, nella stipula dell’atto definitivo si sostituisce al fallito e non rappresenta la massa dei creditori.

La Cassazione inizia con il rilevare che la questione controversa è la seguente: se può o meno considerarsi una vendita concorsuale, ai fini dell’art. 108 L. fall., la cessione della proprietà di un immobile da adibire ad abitazione principale del promissario acquirente, che si realizza a seguito del subentro ex lege del Curatore fallimentare nel preliminare di vendita trascritto ai sensi dell’art. 2645-bis c.c., fattispecie paragonabile a quella del caso in esame della Corte.

La questione è di non poco conto, visto che l’art. 108 L. fall. prevede che, all’esito della vendita concorsuale, il Giudice delegato ordini la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché dei pignoramenti, dei sequestri e di ogni altro vincolo, comprese le ipoteche.

L’acquirente così acquista l’immobile purgato, ossia privo dei gravami.

Dopo una disanima delle diverse tesi contrapposte, la Suprema Corte arriva ad affermare che è da escludere che l’effetto purgativo previsto dalla Legge fallimentare possa essere applicato nei casi in cui il Curatore agisca quale semplice sostituto del fallito, nell’adempimento di obblighi contrattuali assunti dal fallito stesso con un preliminare di compravendita.

Insomma, il subentro, anche ex lege, del Curatore fallimentare nel preliminare di compravendita non può essere accostato alla vendita forzata, perché nel primo caso si rimane nell’ambito delle obbligazioni negoziali.

La vendita, quindi, effettuata dal Curatore in adempimento del preliminare stipulato dal fallito non possiede natura coattiva, né funzione liquidatoria dell'attivo, neppure quando il preliminare abbia riguardato la casa di abitazione del promissario acquirente e sia stato trascritto prima del fallimento.

Per ritenere che si è davanti ad una vendita c.d. fallimentare non è sufficiente che ci sia l’obbligazione del Curatore fallimentare di stipulare un atto di vendita in conseguenza al subentro nel preliminare (volontario o ex lege).

Pertanto, non ogni vendita che avviene nell’ambito di un fallimento è una vendita forzata, a cui conseguono gli effetti purgativi previsti dall’art. 108 L. fall, che traggono origine proprio dalla funzione liquidatoria della vendita espropriativa.

L’assunto delle Sezioni Unite, quindi, è in totale difformità con la decisione assunta dal Tribunale di Monza.

Quanto, invece, alla normativa introdotta dal Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza, la Cassazione rileva che l’art. 173 CCII ha introdotto delle novità significative rispetto alla previgente Legge fallimentare, prevedendo espressamente che, in caso di subentro del Curatore in un preliminare di compravendita trascritto avente ad oggetto l’abitazione principale dell’acquirente (o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività di impresa del promissario acquirente), il Giudice delegato può ordinare la cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli.

La Corte ricorda, però, che tale disposizione normativa non è applicabile al caso in esame (la normativa è successiva) e, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di Monza, non può essere portata come dato rafforzativo della tesi contraria a quella delle Sezioni Unite.

L’art. 173 CCII, infatti, non è in linea di continuità con la Legge fallimentare e, comunque, anche nel caso della nuova disciplina, l’effetto purgativo non è ricollegato al subentro del Curatore nel preliminare e alla conseguente vendita.

Piuttosto, l’effetto purgativo è collegato all’onere del promissario acquirente di conformarsi a un preciso schema procedimentale e al fatto che il preliminare sia trascritto e che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale.

Insomma, nemmeno nella nuova disciplina dettata dal CCII ogni vendita effettuata nell’ambito concorsuale è una vendita forzata.

In conclusione, le Sezioni Unite hanno avuto modo di ricordare che la normativa in esame e in particolare l’art. 72 L. fall. ultimo comma mira a tutelare l’acquirente dall’eventuale fallimento del promissario venditore e non rispetto a posizioni di terzi, titolari di diritti di prelazione anteriori.

Insomma, la legge fallimentare non considera la tutela del promissario acquirente rispetto al creditore ipotecario; la questione degli effetti dell’iscrizione ipotecaria e della trascrizione del preliminare ex art. 2645-bis c.c. è materia civilistica e nulla rileva il fatto che il fallito si fosse assunto l’obbligo di assicurare la liberazione del bene dalle ipoteche.

La Suprema Corte ha cassato con rinvio al Tribunale di Monza, prescrivendo che il Giudice si attenga al principio di diritto esposto.


Diritto fallimentareCassazione Civile Sez. III, 18/03/2024, n.7201

Fallimento (ora liquidazione giudiziale): azione revocatoria ordinaria

Il commissario liquidatore è assimilabile, per natura e funzioni, al curatore fallimentare e, come questo, nell'azione revocatoria ordinaria di un atto di disposizione patrimoniale compiuto dalla società posta in liquidazione, ha l'onere di provare a) la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo, b) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole, c) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto; conseguentemente, la sussistenza dell'eventus damni può ritenersi dimostrata solo se dalla valutazione dei predetti tre elementi emerge che, a causa dell’atto, sia divenuta oggettivamente più difficoltosa il recupero del credito mentre il requisito soggettivo della scientia damni va ravvisato nella consapevolezza di tali elementi da parte del terzo convenuto in revocatoria.


Diritto fallimentareTrib. Milano, 16 marzo 2024 Est De Simone

Composizione negoziata – Trasferimento d’azienda - procedura

In sede di composizione negoziata, la stipula del contratto di cessione di azienda dovrà avvenire nel rispetto del principio di competitività, garantendo un sistema di pubblicità che permetta di ottenere la soluzione migliore sul mercato compatibilmente alle esigenze legate all’operazione.


Diritto fallimentareCorte di Cassazione Civile, Sez. I, 13 marzo 2024

Fallimento – Interruzione del giudizio di legittimità – Potere del Curatore di esercitare la rinuncia – esclusione

Il fallimento di una delle parti, verificatosi nel corso del giudizio di Cassazione, non determina l'interruzione del processo, essendo la fase di legittimità caratterizzata dall'impulso d'ufficio.

Dall’analisi di tale principio ne , consegue che il processo prosegue tra le parti originarie, con la conseguenza che il curatore fallimentare, così come ha facoltà di intervenire nel giudizio di legittimità in cui è parte il fallito, così ha anche la facoltà di rinunciare al ricorso proposto in tale sede nell'interesse della procedura, posto che in tale evenienza il processo prosegue nei confronti delle parti originarie e considerando altresì che il difensore della parte fallita, nel corso del giudizio di cassazione, conserva il potere di rappresentare il proprio assistito nel processo.


Diritto fallimentareCassazione Civile Sez. Lav., 28/02/2024, n. 5316

Appalto – ausiliari dell’appaltatore – procedura concorsuale – responsabilità solidale

Le prestazioni accessorie rese dalla società datrice di lavoro, a favore di altra società, in quanto socia della stessa, ed aventi contenuto omogeneo a quello delle prestazioni di lavoro rese dai dipendenti a favore della prima, non hanno rilevanza nei confronti dei lavoratori, in quanto quest’ultimi restano terzi rispetto al rapporto societario. Si configura quindi tra la società datrice di lavoro e l’altra società, rispetto ai lavoratori, un rapporto di appalto di servizi; ne consegue che il committente è obbligato solidalmente alla corresponsione dei trattamenti retributivi ai dipendenti dell'appaltatore, ex art. 29 del d.lgs. 276 del 2003, per cui deve escludersi che l'azione diretta proposta nei confronti della società committente possa essere dichiarata improcedibile ove venga aperta una procedura concorsuale nei confronti della società appaltatrice, non ricorrendo alcun rapporto di inscindibilità tra le azioni esperibili nei confronti delle due società.


Diritto fallimentareCass., Sez. V, 28 febbraio 2024, n. 5294 - Pres. Luciotti, Est. Putaturo Donati Viscido di Nocera

La detraibilità IVA con riferimento al credito professionale nei confronti di una società successivamente fallita

In tema di IVA relativa ai compensi per prestazioni professionali svolte in favore di una società poi fallita, qualora il piano di riparto, approvato dal giudice fallimentare, disponga il pagamento solo parziale del credito, il professionista, pur avendo anticipato il versamento dell'imposta sull'intero compenso, può detrarla solo proporzionalmente alla porzione di credito assegnatagli, poiché questa è composta da base imponibile ed IVA.


Diritto fallimentareCorte di Cassazione Civile, Sez. 1 15.02.2024, n. 2024

Fallimento – Rapporti Patrimoniali – Incapacità a testimoniare

Il fallito, nelle controversie inerenti a rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, non può testimoniare poiché, conservando la qualità di parte in senso sostanziale, opera nei suoi confronti il principio generale della relativa inconciliabilità con la veste di testimone, estensibile anche alla persona fisica che, per statuto, abbia la rappresentanza legale di quella giuridica.


Diritto fallimentareCorte di Cassazione Civile, 13 febbraio 2024, n. 3922

Sindaci – eccezione di inadempimento formulata dal Curatore a fronte dell’insinuazione al passivo – onere della prova

In tema di responsabilità concorrente e solidale, ai sensi dell'art. 2407, comma 2, c.c., il curatore del fallimento che eccepisca l'inadempimento del sindaco, a fronte della domanda di insinuazione del suo credito professionale nello stato passivo, deve fornire la prova di quei fatti storici, attinenti alla gestione ovvero al concreto assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, sui quali si innesta la deviazione della condotta di vigilanza esigibile dal sindaco. Il Curatore deve quindi individuare quella condotta che il sindaco, che poi agisce in sede concorsuale per l'adempimento del proprio credito stante il pregresso inadempimento del corrispettivo, avrebbe dovuto tenere - e non ha tenuto - in relazione al suo mandato.


Diritto fallimentareCass. Civile Sez. I, 12.02.2024, n. 3839

Fallimento – stato passivo – Nota di iscrizione ipotecaria

In tema di accertamento del passivo in sede fallimentare, la nota di iscrizione ipotecaria costituisce un documento indefettibile ai fini della prova della garanzia ipotecaria del credito così insinuato, non altrimenti surrogabile da parte del richiedente l'ammissione.


Diritto fallimentareCassazione Civile Sez. I, 07/02/2024, n. 3462

Revocatoria ordinaria – Azione

L'azione revocatoria ordinaria investe l'atto dispositivo compiuto dal debitore al fine di conseguirne la declaratoria d'inefficacia nei confronti del creditore istante. Se esperita dal curatore del fallimento ai sensi dell'articolo 66 della legge fallimentare contro l'atto dispositivo del fallito, l'azione serve a conseguire la declaratoria di inefficacia nei confronti di tutti i creditori del medesimo. L"eventus damni della revocatoria è pacificamente ravvisabile non soltanto quando si determini la perdita, in tutto o in parte, della garanzia patrimoniale offerta dal debitore, ma anche quando si verifichi una maggiore difficoltà, incertezza o dispendio nell'esazione coattiva di un credito.


Diritto fallimentareCassazione Civile Sez. I, 23/01/2024, n.2287

Per il riconoscimento del privilegio serve l'indicazione specifica del titolo di prelazione e delle ragioni che collegano la causa di prelazione al singolo credito

Ai fini del riconoscimento del privilegio, è necessario documentare in maniera specifica il titolo di prelazione e le ragioni che collegano la causa di prelazione al singolo credito; in mancanza, conseguirà la degradazione del credito a chirografario.


Diritto fallimentareTribunale Roma - sentenza n. 1076 del 22 gennaio 2024

Amministrazione Straordinaria – Non ammissibilità revocatoria per compensazione di crediti sorti in epoca anteriore alla procedura

L’azione revocatoria fallimentare, avendo come presupposto il compimento da parte del debitore di atti di disposizione patrimoniale lesivi della par condicio creditorum, è ispirata a finalità recuperatorie estranee alla fase conservativa dell’amministrazione straordinaria e coerenti con quella dell’eventuale fase liquidatoria.

La compensazione tra reciproci crediti esigibili anteriori al fallimento (o all’apertura dell’A.S.) non è soggetta a revocatoria in quanto realizza un effetto estintivo delle rispettive poste previsto dalla legge, che può essere ottenuto anche nel fallimento (o nell’A.S.), giusto il disposto del primo comma dell'art. 56 L. fall, non realizzando alcuna forma di pagamento.


Diritto fallimentareTrib. Bologna, 12 gennaio 2024 n. 248/2023

Liquidazione Giudiziale – Adozione misure cautelari – presupposti (sequestro) – tutela continuità aziendale

Le misure cautelari anche nel codice della Crisi mantengono sia la funzione di conservazione del patrimonio aziendale del debitore rispetto ad eventuali atti dispositivi ed iniziative individuali dei creditori, sia quella di consentire la gestione dell’impresa, in via provvisoria e strumentale, in chiave conservativa del valore dell’impresa, attraverso la continuità aziendale (tramite la disposizione dell’esercizio provvisorio e il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori).


Diritto fallimentareCass. Sez. 1, 27 dicembre 2023, n. 35955

Fallimento in estensione del socio illimitatamente Responsabile - Termine – Perdita qualità socio

In tema di fallimento in estensione del socio, il termine annuale (vedasi 147 L.F. comma 2) per la dichiarazione del fallimento in estensione del socio a titolo personale in conseguenza della dichiarazione di fallimento della società, decorre dall’iscrizione (ad iniziativa di chiunque ne abbia l’interesse) nel registro delle imprese dei singoli fatti che determinano la perdita, a norma degli artt. 2284 ss c.c., della qualità di socio illimitatamente responsabile.


Diritto fallimentareTribunale Udine, 30 Novembre 2023 Seconda Sezione Civile

Concordato semplificato - creditore prelatizio – inammissibile soddisfazione parziale

Nel concordato semplificato i crediti prelatizi, in particolare quelli privilegiati, compresi quelli dello Stato, devono trovare necessariamente integrale soddisfazione nella proposta liquidatoria. Non è ammissibile la proposta di concordato che preveda la falcidia dei creditori prelatizi sulla base dell’assenza del richiamo normativo della norma presente invece nella disciplina del concordato preventivo.


Diritto fallimentareCass. Civ., Sez. 1, 28.11.2023, n. 32977

Fallimento – società agricola - presupposti

A fini dell’individuazione dei requisiti da valutare per accertare la fallibilità o meno di una società agricola, la verifica va operata in base alle norme del codice civile e della legge fallimentare, non a quelle statali o comunitarie di settore.