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Appalto – ausiliari dell’appaltatore – procedura concorsuale – responsabilità solidale
Cassazione Civile Sez. Lav., 28/02/2024, n. 5316
Le prestazioni accessorie rese dalla società datrice di lavoro, a favore di altra società, in quanto socia della stessa, ed aventi contenuto omogeneo a quello delle prestazioni di lavoro rese dai dipendenti a favore della prima, non hanno rilevanza nei confronti dei lavoratori, in quanto quest’ultimi restano terzi rispetto al rapporto societario. Si configura quindi tra la società datrice di lavoro e l’altra società, rispetto ai lavoratori, un rapporto di appalto di servizi; ne consegue che il committente è obbligato solidalmente alla corresponsione dei trattamenti retributivi ai dipendenti dell'appaltatore, ex art. 29 del d.lgs. 276 del 2003, per cui deve escludersi che l'azione diretta proposta nei confronti della società committente possa essere dichiarata improcedibile ove venga aperta una procedura concorsuale nei confronti della società appaltatrice, non ricorrendo alcun rapporto di inscindibilità tra le azioni esperibili nei confronti delle due società.