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Real EstateConsiglio di Stato, sentenza del 21 novembre 2025

Affitti brevi - Obbligatorio il riconoscimento de visu (anche a distanza)

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del Viminale contro l’annullamento, disposto dal Tar Lazio lo scorso maggio 2025, della Circolare che imponeva la verifica dell’identità degli ospiti.

La sentenza conferma che l’identificazione de visu resta obbligatoria, ma chiarisce come l’identificazione prevista dall’art. 109 del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) possa essere svolta anche a distanza, purché tramite sistemi di videocollegamento installati all’ingresso e in grado di verificare in tempo reale la corrispondenza tra documento e persona (come videocitofoni, spioncini digitali o sistemi di videocollegamento), con principio valido per tutte le strutture ricettive, incluse quelle in locazione breve (e con obbligo di comunicare l’identità degli ospiti alle forze dell’ordine entro da 6 a 24 ore dall’arrivo).


Real EstateCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 3 novembre 2025, n. 29059

Rettifica dichiarazione ex art. 547 c.p.c. – Opposizione agli atti esecutivi – Contratto preliminare di compravendita

In tema di rettifica della dichiarazione resa dal terzo pignorato ai sensi dell'art. 547 c.p.c .nell'ambito del procedimento di sequestro conservativo di crediti (debito derivante da un contratto preliminare di compravendita), la Suprema Corte di Cassazione enuncia il seguente principio di diritto: “In ipotesi di dichiarazione positiva ex art. 547 c.p.c., il terzo pignorato, se si avvede di essere incorso in errore, ha l'onere di attivarsi immediatamente, rettificando o revocando la dichiarazione positiva, resa per errore incolpevole, sino all'emissione dell'ordinanza di assegnazione. E, nel caso in cui il giudice non tenga in conto, perché non la ritenga giustificata, o ammissibile, o tempestiva, la dichiarazione correttiva o revocatoria e proceda ugualmente all'assegnazione, è legittimato, e al contempo onerato, della proposizione della opposizione agli atti esecutivi”.


Real EstateCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 13 ottobre 2025, n. 27279

Vendita di un terreno confinante con altro terreno sul quale insiste un fabbricato edificato – Vizi/difetti della cosa venduta

La consegna di una cosa venduta che difetta delle qualità necessarie per assolvere alla sua naturale funzione economico-sociale realizza la fattispecie di aliud pro alio. Il giudice, nel risolvere la controversia, può qualificare d'ufficio l'azione proposta, interpretando le domande dell'attore in termini di domanda di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. e di risarcimento del danno, svincolata dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c.


Real EstateTribunale di Vicenza, 13 settembre 2025, Est. Limitone

Trust - registro delle Imprese: iscrizione di una sentenza da parte del Conservatore

Il Conservatore del registro delle imprese, quando iscrive una sentenza, non deve compiere un’attività interpretativa della medesima, ricavandone alcunché, ma deve solo dare conto di ciò che è scritto nel dispositivo, senza alcuna possibilità di intervenire in sede interpretativa sul medesimo, né deducendone alcuna conseguenza di legge, e neppure debba dirimere questioni inerenti la “corretta catena di trasferimenti”, che vanno risolte in sede giudiziaria, essendo il Registro delle Imprese solo il prisma in cui leggere ciò che avviene nell’impresa e non il luogo di risoluzione delle controversie che riguardano la stessa.


Real EstateCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 12 settembre 2025, n. 25062

Contratto preliminare di vendita immobile di pregio storico ristrutturato dal promittente venditore

L'inadempimento della parte venditrice che non pone la parte acquirente nelle condizioni di effettuare una verifica finale sull'effettiva consistenza dell'immobile legittima l'acquirente a sospendere l'effettuazione della propria prestazione senza che tale comportamento possa essere considerato contrario alla buona fede ex art. 1460 c.c.


Real EstateCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 25 agosto 2025, n. 23815

Contratto preliminare di vendita immobiliare – risoluzione del contratto per inadempimento – effetto interruttivo della prescrizione

L'effetto interruttivo della prescrizione si estende anche ai diritti subordinati inerenti al medesimo rapporto contrattuale, come la domanda di risoluzione del contratto, nonostante nel primo giudizio fosse stata proposta solo la domanda principale di esecuzione in forma specifica.


Real EstateCassazione Civile, Sez. II, Sentenza, 20 agosto 2025, n. 23592

Legittimità del recesso del promissario acquirente in caso di mancata tempestiva attivazione del promittente venditore per l’ottenimento dei documenti necessari

In un contratto preliminare di compravendita immobiliare, qualora il promittente venditore non si attivi tempestivamente per ottenere il rilascio dei documenti necessari alla definizione della pratica di sanatoria edilizia e alla liberazione del bene da vincoli quali gli usi civici, il recesso del promissario acquirente può essere considerato legittimo.


Real EstateCassazione Civile, Sez. un., 11 agosto 2025, n. 23093

La rinuncia alla proprietà immobiliare: natura, effetti e autonomia causale dell'atto unilaterale ex artt. 827 e 832 c.c

La rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale e non recettizio, la cui funzione tipica è soltanto quella di dismettere il diritto, in quanto modalità di esercizio e di attuazione della facoltà di disporre della cosa accordata dall'art. 832 c.c., realizzatrice dell'interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, producendosi ex lege l'effetto riflesso dell'acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell'art. 827 c.c., quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene. Ne discende che la rinuncia alla proprietà immobiliare espressa dal titolare 'trova causa', e quindi anche riscontro della meritevolezza dell'interesse perseguito, in sé stessa, e non nell'adesione di un "altro contraente".


Real EstateCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 16 luglio 2025, n. 19680

Vendite speciali di immobili (contratto preliminare di compravendita) – risoluzione del contratto per inadempimento – valutazione delle prove

L'interpretazione del contratto può essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un'altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra. D'altro canto, l'art. 1362 cod. civ., allorché nel comma 1, prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile.


Real EstateCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 14 luglio 2025, n. 19334

Contratto preliminare di bene immobile – requisiti per la validità – non necessaria l’indicazione completa di tutti gli elementi del futuro contratto

Nel contratto preliminare di vendita di bene immobile, l'indicazione del bene può essere anche incompleta e mancare dei dati catastali e degli altri elementi distintivi del bene, purché il bene sia determinato o determinabile, anche per relationem. Ai fini della validità del preliminare non è necessaria l'indicazione completa di tutti gli elementi del futuro contratto, ma è sufficiente l'accordo delle parti sugli elementi essenziali.


Real EstateCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 25 giugno 2025, n. 17028

Vizi e difetti dell’immobile acquistato – conoscenza del progetto da parte dell’acquirente

I vizi e difetti dell'immobile acquistato dall'acquirente da venditore-costruttore sono da considerarsi anche come difetto di costruzione ex art. 1669 c.c. quando incidono sulla funzionalità e sul normale godimento dell'immobile. Non solo i lavori di edificazione devono essere eseguiti a regola d'arte, ma anche la loro progettazione deve essere adeguata. La conoscenza del progetto da parte dell'acquirente non implica la conoscenza e accettazione dei vizi e difetti che risultano dalla messa in opera del bene.


Real EstateCassazione Civile, Sez. V, Ordinanza, 21 giugno 2025, n. 16643

Agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa -valutazione della corretta dichiarazione catastale

La correttezza della dichiarazione catastale ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa deve essere valutata alla luce della situazione catastale esistente al momento del rogito. Eventuali riclassificazioni postume dell'immobile non possono inficiare la legittimità della dichiarazione resa dal contribuente basata sulla situazione vigente in quel momento.


Real EstateCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 4 giugno 2025, n. 14932

Vendite speciali di immobili: contratto preliminare di cessione di quote societarie – legittimazione attiva per agire per inadempimento del contratto preliminare

In caso di pignoramento di quote societarie oggetto di un contratto preliminare di cessione, la legittimazione attiva per agire in giudizio per l'inadempimento del contratto preliminare spetta al cedente, essendo legittimato il custode giudiziale solo per la conservazione e la fruibilità dei beni pignorati nell'interesse dei creditori procedenti.


Real EstateCassazione Civile, Sez. II, Sentenza, 26 maggio 2025, n. 13959

Contratto preliminare di compravendita di immobile – difformità catastale e sua regolarizzazione

La difformità catastale di un immobile oggetto di un contratto preliminare di compravendita non determina di per sé un grave inadempimento del promittente venditore tale da giustificare il recesso da parte del promissario acquirente, se la regolarizzazione catastale può intervenire fino al momento della stipula del contratto definitivo.


Real EstateCassazione Civile, Sez. II, Sentenza del 13 maggio 2025, n. 12679

Contratto di vendita – interruzione ingiustificata delle trattative e qualificazione della responsabilità

La responsabilità precontrattuale, conseguente all'interruzione ingiustificata delle trattative per la stipula di un contratto di vendita, è riconducibile alla responsabilità aquiliana. Essa implica che colui che recede debba dimostrare che il proprio comportamento corrisponde ai canoni di buona fede e correttezza, mentre grava sull'altra parte l'onere di dimostrare che il recesso esula dai limiti di buona fede e correttezza (v. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27262 del 25/09/2023; Sez. 2, Sentenza n. 24738 del 03/10/2019; Sez. 3, Sentenza n. 16735 del 29/07/2011; Sez. 3, Sentenza n. 15040 del 05/08/2004).

La Corte di Cassazione ricorda, infatti, come “Minoritaria è, per contro, la tesi che riconduce la figura alla responsabilità contrattuale, secondo cui la parte che agisce in giudizio per il risarcimento del danno subito ha l'onere di allegare, ed occorrendo provare, oltre al danno, l'avvenuta lesione della sua buona fede, ma non anche l'elemento soggettivo dell'autore dell' illecito, versandosi - come nel caso di responsabilità da contatto sociale, di cui costituisce una figura normativamente qualificata - in una delle ipotesi previste dall'art. 1173, con la conseguente applicazione del termine di prescrizione ordinaria decennale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14188 del 12/07/2016; Sez. 1, Sentenza n. 27648 del 20/12/2011)”.


Real EstateCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 10 aprile 2025, n. 9436

Successione, accettazione tacita dell’eredità – contratto preliminare di vendita beni immobili ereditari da parte dei chiamati all’eredità

La stipulazione di un contratto preliminare avente ad oggetto la vendita di beni immobili ereditari da parte di coloro che sono chiamati all’eredità integra gli estremi di un’accettazione tacita dell’eredità, ricorrendo i presupposti previsti dall’art. 476 c.c.

La Suprema Corte ricorsa come “in presenza di un termine essenziale ex art. 1457 cod. civ., la risoluzione di diritto del contratto prescinda da un' indagine sulla rilevanza dell' inadempimento, già anticipatamente valutata dai contraenti, rilevando esclusivamente la sua sussistenza e imputabilità (Cass., Sez. 2, 3/7/2000, n. 8881; Cass., Sez. 3, 4/5/2005, n. 9275), con la conseguenza che il mancato adempimento entro un termine essenziale non dà luogo a risoluzione del contratto se questo non sia imputabile all'obbligato almeno a titolo di colpa, ma corrisponda alla mancata prestazione dell'altra parte che rivendica la risoluzione per scadenza di detto termine, spettando a chi si oppone alla risoluzione del contratto, nonostante la scadenza del termine, l'onere di dimostrare che soltanto per effetto del comportamento della controparte, contrario a buona fede, l'adempimento non è stato reso possibile (Cass., Sez. 2, 29/11/2024, n. 30714)” e come “poiché a norma dell'art. 2648 cod. civ., ove il chiamato alla eredità abbia compiuto atti di accettazione tacita, se ne può chiedere la trascrizione del relativo acquisto sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da sentenza, atto pubblico o scrittura autenticata o accertata giudizialmente, nel caso di contratto preliminare di vendita immobiliare il promissario acquirente che abbia ottenuto la sentenza ex art. 2932 cod. civ. nei confronti degli eredi del promittente venditore può, in base ad essa, procedere alla trascrizione” dell’acquisto.


Real EstateCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, (data udienza 28.03.2025) del 4 aprile 2025, n. 8918

Vendite speciali immobili – prova in materia civile: onere della prova – risoluzione automatica di una convenzione urbanistica

La risoluzione automatica di una convenzione urbanistica, in virtù di una clausola risolutiva espressa, presuppone l'adozione di un provvedimento definitivo da parte dell'ente pubblico sottoscrittore, che ne attesti la volontà di avvalersene. La potestà pubblicistica dell'ente permane nonostante qualsiasi patto contrario, e la conclusione del procedimento amministrativo è un antecedente logico-necessario per l'applicazione delle regole privatistiche del diritto dei contratti.

La Corte di Cassazione ricorda che: “Questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 2669 del 05/03/1993) ha infatti insegnato che, in tema di convenzioni urbanistiche, l'intervenuta sottoscrizione a opera dell'ente pubblico non rende il rapporto del tutto assimilabile a un contratto tra privati, rimanendo invece integra (nonostante qualsiasi patto contrario) la potestà pubblicistica del Comune di liberarsi dal vincolo contrattuale in relazione a sopravvenute esigenze di pubblico interesse; la conclusione del procedimento amministrativo avente a oggetto la sorte della convezione si pone, quindi (alla stregua di quanto argomentato dalle citate Sezioni Unite in motivazione), come antecedente logico-necessario per l'azione del privato fondata sull'applicazione delle regole privatistiche del diritto dei contratti.


Real EstateCassazione Civile, Sez. V, Ordinanza, (data udienza 07.02.2025) del 29 marzo 2025, n. 8301

Agenzia delle Entrate – presunzione versamento interessi nel contratto di locazione -. Mancata richiesta

Il diritto del locatore di richiedere il pagamento di interessi, come stabilito nel contratto tra le parti, a seguito dei costi sostenuti per la ristrutturazione dell'immobile, sia per locazioni ad uso abitativo che diverso dall'abitazione, sorge solo dopo una specifica richiesta; pertanto, ove non sia stata richiesta la corresponsione di tali interessi, l'ente impositore non può invocare la presunzione di intervenuto versamento degli interessi ai fini dell'imposizione.

La Corte di Cassazione, infatti, ricorda come “non si è mancato più di recente di confermare che "la richiesta di aggiornamento del canone da parte del locatore, sia in caso di locazione di immobili ad uso abitativo, sia in caso di locazione ad uso diverso da quello di abitazione, costituisce condizione per il sorgere del relativo diritto. Ne consegue che solo a seguito di tale richiesta il locatore può domandare il canone aggiornato, per cui, ove non sia mai stato richiesto l'aggiornamento (o non sia stato convenuto tra le parti), lo stesso non rileva per la quantificazione dell'indennità ex art. 1591 cod. civ. per il ritardato rilascio dell'immobile", Cass. sez. III, 26.5.2014, n. 11675; ed ancor più di recente si è ribadito che " in base all'art. 32 della L. n. 392 del 1978, così come novellato dall'art. 1, comma 9-sexies del D.L. n. 12 del 1985, conv. dalla L. n. 118 del 1985, il locatore, su conforme pattuizione con il conduttore, è abilitato a richiedere annualmente l'aggiornamento del canone per eventuali variazioni del potere di acquisto della moneta; pertanto, è contraria al disposto normativo la clausola che preveda una richiesta preventiva dell'aggiornamento con effetto attributivo di tutte le variazioni ISTAT che intervengano nel corso del rapporto ovvero una richiesta successiva riferita ad anni diversi da quello immediatamente precedente, e ciò perché la richiesta si pone come condizione per il sorgere del relativo diritto", Cass. sez. III, 7.10.2021, n. 27287”, chiarendo come non sia “questione di dimostrazione dell'intervenuta rinunzia all'adeguamento del canone, ma di prova che lo stesso sia stato almeno richiesto”.


Real EstateCassazione Civile, Sez. V, Ordinanza, (data udienza 21.01.2025) del 27 marzo 2025, n. 8131

Vendite speciali di immobili – Imposta ipotecaria e catastale e agevolazione prima casa - successione ereditaria, accertamento

In ipotesi di successione ereditaria avente ad oggetto fabbricati, ai fini della individuazione della disciplina applicabile in materia di imposta ipotecaria e catastale e della possibilità di fruizione della agevolazione prima casa, il momento impositivo va individuato non nella data di apertura della successione, bensì nell'epoca della esecuzione delle relative formalità, con la conseguenza che la misura dell'imposta è determinata sulla base delle norme a questa data vigenti.

La Corte di Cassazione precisa, infatti, come si debba ribadire: “principio secondo cui in tema di imposte catastali e ipotecarie connesse alle formalità di trascrizione, iscrizione e rinnovazione, in forza del principio della correlazione tra servizio reso e imposta, il momento impositivo va individuato nella esecuzione di dette formalità, con la conseguenza che la misura dell'imposta è determinata sulla base delle norme a quel momento vigenti (vedi Cass. n. 4571/2019).”.


Real EstateCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, (data ud. 25 febbraio 2025) del 18 marzo 2025, n. 7199

Vendite speciali di immobili – interpretazione del contratto

L'accertamento della volontà delle parti espressa nel contratto rappresenta un'indagine di fatto riservata al giudice di merito. Tale indagine è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 e ss. c.c.; non è idoneo a tal fine la mera critica del convincimento cui il giudice di merito sia pervenuto effettuata mediante la contrapposizione di una difforme interpretazione rispetto a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata.

Per la Corte di Cassazione, infatti, “ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso, non può essere considerata idonea la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata mediante la contrapposizione di una difforme (e più favorevole) interpretazione rispetto a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi di argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (cfr. ex plurimis Cass. Sez. L, Sentenza n. 15381 del 09/08/2004, Rv. 575326; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15804 del 28/07/2005, Rv. 583112; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5475 del 14/03/2006, Rv. 590099; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13242 del 31/05/2010, Rv. 613151; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17717 del 29/08/2011, Rv. 619031; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017, Rv. 646063; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 873 del 16/01/2019m Rv. 652192)” e “quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra" (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009, Rv. 610944; conf. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017, Rv. 646063; Cass, Sez. L, Ordinanza n. 18214 del 03/07/2024, Rv. 671915).”.


Real EstateCassazione Civile, Sez. I, Sentenza (data ud. 17 maggio 2024) del 03 marzo 2025, n. 5550

Contratto preliminare (verbale di prenotazione di alloggio cooperativo) trascritto ed inadempiuto– collocazione del credito del promissario acquirente in procedura di liquidazione coatta amministrativa

Il privilegio iscrizionale di cui all'art. 2775 bis c.c. è riconosciuto al credito del promissario acquirente derivante dalla mancata esecuzione del contratto preliminare, purché il preliminare sia stato trascritto ai sensi dell'art. 2645 bis c.c., risultando irrilevante se la trascrizione avvenga mediante atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.

La Suprema Corte sostiene che è “stato precisato da questa Corte (cfr. Cass, n. 26102/2016) che "La combinazione tra gli effetti della trascrizione della domanda diretta ad ottenere l'accertamento giudiziale delle sottoscrizioni -seguita dalla sentenza di accoglimento ai sensi dell'art. 2652 n. 3 cod. civ. - e gli effetti della successiva trascrizione ai sensi dell'art. 2657 cod. civ. della scrittura privata autenticata giudizialmente comporta che quest'ultima trascrizione "produce effetto dalla data in cui è stata trascritta la domanda-per come dispone il secondo inciso del n. 3 dell'art. 2652 cod. civ. Trattandosi di scrittura privata contenente trasferimento di un diritto reale immobiliare, gli effetti della trascrizione sono quelli disciplinati dall'art. 2644 c.c., vale a dire sono gli effetti dell'opponibilità vera e propria e retroagiscono alla data di trascrizione della domanda giudiziale in ragione della "prenotazione" assicurata appunto dall'art. 2652 c.c., n. 3 (cfr. Cass. n. 930/97)"” ed affermando come sia “opponibile alla massa dei creditori, non ostandovi l'art 45 L.fall, la trascrizione della scrittura privata contenente il contratto preliminare eseguita dopo l'apertura della procedura concorsuale sulla base di una pronuncia giudiziale che abbia accertato l'autenticità delle sottoscrizioni apposte nella scrittura privata costituente il contratto preliminare, la cui domanda sia stata trascritta prima della dichiarazione di fallimento".


Real EstateCassazione Civile, Sez. II, Sentenza (data udienza 9 gennaio 2025) del 18 febbraio 2025, n. 4146

Vendita beni immobili - azione di accertamento della donazione indiretta – imprescrittibilità dell’azione (eventuale problema di prescrizione dei soli diritti derivanti dall’atto dissimulato)

L'azione di accertamento della donazione indiretta (per vendita di beni immobili), anche se volta a far emergere il negozio realmente voluto dalle parti e ad ottenere la collazione della donazione, è per sua natura imprescrittibile. Non si pone quindi un problema di prescrizione dell'azione stessa in quanto tale, ma solo dei diritti derivanti dall'atto dissimulato, che possono essere soggetti alla prescrizione ordinaria.

La Suprema Corte precisa che: “L'azione è imprescrittibile anche quando non sia diretta ad esercitare i diritti che derivano dal negozio, ma ad es., per ottenere la collazione della donazione (cfr. in termini, Cass. 4986/1991). Analogamente, la domanda di accertamento di una donazione indiretta (che si distingue, concettualmente, dall'azione di simulazione relativa: cfr. Cass. 1986/2016; Cass. 19400/2019), è imprescrittibile in quanto azione di mero accertamento. Inoltre, la domanda del ricorrente era funzionale, non ad esercitare i diritti derivanti dal negozio, ma al diverso scopo di ottenere l'imputazione della donazione a norma dell'art. 564, comma secondo, c.c.”.


Real EstateCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza (data udienza 10 gennaio 2025) del 13 febbraio 2025, n. 3654

Divisione, scioglimento della comunione ereditaria – prova della comproprietà sui beni dividendi: elementi indiziari e verifiche del Consulente Tecnico, in assenza di contestazioni specifiche sulla proprietà

Nei giudizi di scioglimento della comunione, la prova della comproprietà sui beni dividendi non richiede il rigore dell'azione di rivendicazione, dato che la divisione non trasferisce diritti tra i compartecipi, ma accerta un diritto comune a tutte le parti. Detta prova può essere fondata su elementi indiziari e sulle verifiche del consulente tecnico, in assenza di contestazioni specifiche sulla proprietà (v. Cass. Civ. n. 21716/2020).

La Corte di Cassazione afferma che tale principio vale, “tenuto conto, appunto, che non si fornisce la prova di un fatto costitutivo di una domanda che vede le parti in contrapposizione fra loro (Cass. n. 1065/2022)” e che “la validità dell' indirizzo interpretativo esposto perdura anche dopo la pronuncia delle SSUU della Corte di Cassazione n.25021/2019 che, "nel riconoscere che gli atti di scioglimento della comunione sono soggetti alla sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001 e dall'art. 40, comma 2, della L. n. 47 del 1985 (Cass., S. U., n. 25021/2019), hanno chiarito che la divisione va annoverata fra gli atti ad efficacia tipicamente costitutiva e traslativa.”


Real EstateCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza (data ud. 12/12/2024) del 03 febbraio 2025, n. 2523

Leasing immobiliare – presupposti per le pretese risarcitorie dell’utilizzatore nei confronti di terzi

In materia di leasing immobiliare, l'utilizzatore può avanzare pretese risarcitorie nei confronti di terzi solo nella sua qualità di detentore qualificato del bene oggetto del contratto di leasing. Tuttavia, tali pretese risarcitorie sono inammissibili se l'evento lesivo si è verificato anteriormente all'acquisizione della detenzione qualificata dell'immobile da parte dell'utilizzatore.

La Suprema Corte afferma che “il senso di tale considerazione (e del riferimento, quale ragione ostativa, alla "sequenza temporale" degli eventi) non è quello di ritenere preclusa una tutela risarcitoria del possesso perché esercitata al di là del termine annuale di cui all'art. 1168 cod. civ., quanto piuttosto quello di escludere la titolarità in capo a Rem-Tec del diritto risarcitorio, per essersi il fatto costitutivo del credito risarcitorio determinato anteriormente all'acquisto, da parte della stessa, della detenzione del bene danneggiato” rammentando “il principio affermato da Cass. Sez. U. 16/02/2016, n. 2951 secondo cui " il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta al titolare del diritto di proprietà sul bene al momento dell'evento dannoso. È un diritto autonomo rispetto al diritto di proprietà e non segue il diritto di proprietà in caso di alienazione, salvo che non sia convenuto il contrario".”, nonché come “secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro alcuna di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata, piuttosto che per carenza di interesse (v. ex multis Cass. n. 2174 del 24/01/2023; n. 13880 del 6/07/2020; n. 14740 del 13/07/2005).”