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Limitazioni agli spostamenti in orario notturno su tutto il territorio

Con Ordinanza del Ministero della Salute, d'intesa con Regione Lombardia, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19, sono state introdotte limitazioni agli spostamenti in orario notturno su tutto il territorio della Regione Lombardia. Conseguentemente, su tutto il territorio della Regione Lombardia, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero per motivi di salute. E' in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza. La sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull’interessato. Tale onere potrà essere assolto, producendo un’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Le disposizioni della citata Ordinanza producono i loro effetti dalla data del 22 ottobre 2020 e sono efficaci fino all'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, comunque, fino al 13 novembre 2020.

DPCM 13/10/2020

DPCM 13/10/2020 In considerazione dei dati relativi alla emergenza sanitaria in corso con riferimento all’ultimo periodo e visto l’andamento probabile nell’immediato futuro, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato nella giornata di ieri nuovo DPCM in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Fermi i precedenti provvedimenti, in sintesi i punti oggetto di modifica. Utilizzo delle mascherine L'articolo 1 del dpcm prescrive che " è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande " . Da tale obbligo vengono esclusi coloro che fanno attività sportiva, i bambini sotto i 6 anni, i soggetti con patologie e disabilità tali da essere incompatibili con l'utilizzo della mascherina. Novità rispetto alle disposizioni precedenti è la forte raccomandazione con riferimento all'uso della mascherina " anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi ". Feste pubbliche e private Le sale da ballo e le discoteche, all'aperto o al chiuso, resteranno chiuse mentre non vale lo stesso divieto per le fiere e i congressi. Le feste sono vietate in tutti i luoghi al chiuso e all'aperto ad eccezione delle cerimonie civili o religiose come i matrimoni con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida attualmente già vigenti. Inoltre, altra vera novità, è “ … raccomandato di evitare feste e di ricevere persone non conviventi " in numero " superiore a 6 " nelle abitazioni private. Gite scolastiche e d’istruzione Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio. Attività ludiche (con particolare riferimento ai giovani) Sono state limitate le attività dei pubblici esercizi come Bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie. Le attività dei servizi di ristorazione sono infatti da ora consentite fino alle 24 con servizio al tavolo e sino alle 21 in assenza di servizio al tavolo. Consentita la "ristorazione con consegna a domicilio" e "d'asporto" ma con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le 21, al fine di scongiurare possibili assembramenti. Spettacoli e manifestazioni sportive Per tutti gli spettacoli resta inalterato il limite di 200 partecipanti al chiuso e di 1000 all'aperto, con il vincolo del rispetto della distanza di almeno un metro tra un posto e l'altro e di assegnazione dei posti a sedere. Sono vietati tutti gli eventi che implichino assembramenti in cui non sia possibile mantenere il rispetto delle distanze. E' stata lasciata la possibilità alle regioni e le province autonome di stabilire, d'intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi. La problematica relativa alla presenza del pubblico nelle gare sportive è stata risolta consentendole "con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori" all'aperto e 200 al chiuso. Naturalmente il tutto fermo restando il rispetto della distanza di un metro e la misurazione della febbre all'ingresso. Non sono consentite le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale. Solo le società professionistiche e le associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), potranno continuare a svolgere sport di contatto, sempre nel rispetto dei protocolli emanati dalle Federazioni sportive nazionali.

COVID-19: stato di emergenza prorogato al 31 gennaio 2021 - nuove misure

È stata pubblicata, sulla G.U. n. 248 del 7 ottobre 2020, la delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 , che proroga al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Il decreto-legge impone l'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, e amplia le circostanze che prevedono l'obbligo di indossarli. In particolare, a decorrere dal 08/10/2020 (giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale), i dispositivi di protezione individuale devono essere indossati non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, come già in passato, ma più in generale nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all'aperto. Si fa eccezione a tali obblighi, sia in luogo chiuso che all'aperto, nei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Sono inoltre fatti salvi i protocolli e linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali. Ciò significa che nei luoghi di lavoro continuano ad applicarsi le vigenti regole di sicurezza nonchè il ricorso alla firma di lavoro dello smart working. Al contempo, sono fatte salve le linee guida per il consumo di cibi e bevande. Da tali obblighi restano esclusi i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina e coloro che per interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità. Inoltre, l'uso della mascherina non sarà obbligatorio durante lo svolgimento dell'attività sportiva.

Smart working e congedi ai lavoratori in caso di quarantena dei figli fino a 14 anni

Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 223 dell’8 settembre c.a., il Decreto Legge n. 111 dell’8 settembre 2020 recante “Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il Decreto è entrato in vigore il 9 settembre 2020 . Di particolare interesse, in materia di lavoro, l’articolo 5 relativo al “ Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici ”. Il citato articolo dispone che: Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici , disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura di cui al punto 1, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del punto 2 è riconosciuta, in luogo della retribuzione e ai sensi del punto 6, un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure di cui ai punti 1 o 2, ovvero svolge anche ad altro titolo l’attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure. Il beneficio può essere riconosciuto , ai sensi del punto 6, per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020 . Il beneficio di cui ai punti da 2 a 5 è riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente punto. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande In allegato il testo del provvedimento.

Lavoratori fragili

Il Ministero del Lavoro, congiuntamente con il Ministero della Salute, con circolare n. 13 del 4 settembre c.a., in materia di sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro in relazione al contenimento del rischio di contagio da SARS-CoV-2, ha precisato che il parametro dell’età da solo non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorative. La maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione, va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio Ai lavoratori e alle lavoratrici deve essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell’esposizione al rischio da SARS-CoV-2. Le eventuali richieste di visita dovranno essere corredate dalla documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata (con modalità che garantiscano la protezione della riservatezza) a supporto della valutazione del medico competente. Ai fini della valutazione della condizione di fragilità, il datore di lavoro dovrà fornire al medico incaricato di emettere il giudizio una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore o dalla lavoratrice e della postazione/ambiente di lavoro dove presta l’attività. All’esito di tale valutazione il medico esprimerà il giudizio di idoneità, fornendo in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute dei lavoratori e delle lavoratrici per fronteggiare il rischio Covid, riservando il giudizio di non inidoneità temporanea solo per quei casi che non consentano soluzioni alternative. La visita dovrà essere ripetuta alla luce dell’andamento epidemiologico e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche in termini di prevenzione, diagnosi e cura. In allegato il testo integrale della circolare.

Decreto Agosto - novità sui contratti a termine

Il Decreto Agosto ( n. 104 del 14.4.2020) apporta ulteriori modifiche alla disciplina dei contratti a termine in periodo emergenziale. L’art. 8 modifica, ancora una volta, l’art. 93 del c.d. Decreto Rilancio (DL 34/2020 convertito in legge n. 77/2020). Il comma 1 dell’art. 93 viene completamente riscritto e la nuova disciplina prevede che fino al 31.12.2020 è possibile, in deroga all’art. 21 del d.lgs. 81/2015, rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti a termine, anche in assenza delle specifiche condizioni previste dall’art. 19 del d.lgs. 81/2015. Ferma tuttavia la durata massima complessiva di 24 mesi. E’ stato invece abrogato il comma 1bis dell’art. 93, che tanto aveva fatto discutere. Tuttavia, posto che l’abrogazione vale a far data dall’entrata in vigore del Decreto Agosto, rimane aperto il problema sui contratti rinnovati in forza della norma ora abrogata o dei contratti che sono stati comunque cessati durante il breve periodo di vigenza del comma eliminato. Si auspicano chiarimenti.

Novità del Decreto Agosto - Lavoro

Alleghiamo un riepilogo delle principali novità in materia giuslavoristica previste dal Decreto Legge 14.8.2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto) Vista la formulazione non sempre chiara di alcune disposizioni, attendiamo nei prossimi giorni le circolari esplicative di INPS e Ministero e le procedure per la richiesta degli ammortizzatori sociali.

Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020

Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 30 luglio 2020, il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”. Con tale decreto, a seguito della proroga dello stato di emergenza disposta con Delibera del Consiglio dei Ministri 29 Luglio 2020 , vengono spostati tutti i riferimenti normativi che riguardano i termini per lo stato di emergenza, dal 31 luglio al 15 ottobre 2020 . Il decreto prevede, inoltre, la proroga al 15 ottobre 2020 dei termini stabiliti dalle disposizioni legislative tassativamente elencate nell’allegato 1 del decreto stesso (ad eccezione della disposizione di cui al numero 32 dell’allegato stesso). I termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell’allegato 1, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga del predetto stato di emergenza, deliberata dal Consiglio dei ministri il 29 luglio 2020, e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020. In particolare, la proroga delle disposizioni relative al lavoro agile riguarda: Art. 39 del D.L. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia) - Disposizioni in materia di lavoro agile (n. 14 dell'Allegato 1): termine per l’esercizio del diritto a svolgere la prestazione in smart-working per i lavoratori disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità ex art.3, co. 3, Legge n. 104/1992, e per i lavoratori immunodepressi e per i familiari conviventi di persone immunodepresse, nonché per il riconoscimento della priorità allo svolgimento di smart-working per i lavoratori affetti da gravi patologie con ridotta capacità lavorativa Art. 90, co. 1, 3 e 4 del D.L. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio) – Lavoro agile nel settore privato (n. 32 dell’Allegato 1): termine per l’esercizio del diritto a svolgere la prestazione in smart-working per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, nonché per l ’invio semplificato della comunicazione telematica del lavoro agile , di cui all’art 90 del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020 (c.d. Decreto Rilancio). Il diritto a svolgere la prestazione in smart-working per i genitori con figli minori di 14 anni viene invece prorogato al 14 settembre 2020

Conversione in legge Decreto rilancio - novità contratti a termine e apprendistato

È stata pubblicata, sul Supplemento Ordinario n. 25 della Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020, la Legge n. 77/2020 di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge n. 34 del 19 maggio 2020, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19». Si richiama l’attenzione in particolare sull’attuale formulazione dell’art. 93, anche a seguito dell’inserimento del comma 1bis. Il testo della norma è il seguente: << 1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 1-bis. Il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 .>> La norma, per il contenuto letterale della stessa e anche alla luce delle prime interpretazioni, parrebbe avere introdotto una “proroga automatica e di legge” senza alcuna considerazione in merito all’eventuale persistenza, caso per caso, della ragione di temporaneità che aveva portato il datore di lavoro a ricorrere al contratto a termine. Sebbene tale proroga possa essere condivisa per il contratto di apprendistato – per la natura formativa dell’istituto, che già prevede peraltro altre cause sospensive (es. malattia e infortunio) che spostano il termine finale del contratto – sul rapporto di lavoro a tempo determinato la regola introdotta, per come in prima battuta formulata, può aprire la scena a diverse situazioni critiche. Per citarne alcuni a titolo di esempio: nel caso di contratti a termine per ragioni sostitutive per i quali la ragione è venuta meno (rientro in servizio del sostituito); situazioni di intervenuta chiusura aziendale o crisi conseguente al lockdown; perdita dell’appalto ove era impiegato il lavoratore a termine. Auspichiamo che vi siano interpretazioni chiarificatrici della norma. In assenza, il consiglio al momento è quello di valutare caso per caso le diverse situazioni per assumere una decisione confacente alle esigenze aziendali, chiaramente ponderando i possibili rischi.

FASE 3 - D.P.C.M. 11.06.2020

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11.06.2020 il nuovo D.P.C.M. dal 15 giugno 2020 al 14 luglio 2020. Riapertura attività Viene consentita la riapertura di ulteriori attività, in presenza della relativa autorizzazione di Regioni e Province autonome, quali: sale giochi, sale scommesse, sale bingo; centri benessere, centri termali; centri estivi anche per i bambini in età da 0-3 anni; sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche. Si ribadisce che le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei protocolli e linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio; Spostamenti In materia di spostamenti da e per l’estero è aumentato a 120 ore (5 giorni) il periodo massimo di permanenza senza obbligo di quarantena domiciliare per chi fa ingresso nel territorio nazionale per ragioni di lavoro, così come per il personale di imprese o enti aventi sede legale o secondaria in Italia che va all’estero per comprovate ragioni lavorative. Vengono poi introdotte limitazioni per i viaggi all’estero e si rinvia al contenuto del documento per il relativo dettaglio. Misure contenimento Covid Sull’intero territorio nazionale sono state confermate le seguenti misure: i soggetti con infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante; l'utilizzo delle mascherine nei luoghi chiusi al pubblico e dove non è possibile mantenere il distanziamento, fatti salvi poi diversi regolamenti in ambito regionale distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani che restano invariate e prioritarie. Datori di lavoro Per i datori di lavoro anche privati viene ribadita: la possibilità di ricorrere alla modalità del lavoro agile per ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti presso il proprio domicilio o a distanza; il ricorso a ferie e a periodi di congedo; l’adozione di misure di sicurezza anticontagio e l’so di dispositivi di protezione individuale; le imprese sono tenute a rispettare il contenuto del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali. Si allega il relativo documento pubblicato sulla G.U.

D.P.C.M. 26 aprile 2020 - Le nuove misure in vigore dal 4 maggio

Le nuove disposizioni che sostituiscono quelle del D.P.C.M. del 10 aprile 2020, producono effetto dal 4 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020 . Le imprese che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020 possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 si applicano, sull’intero territorio nazionale, le seguenti misure di contenimento contagio sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purchè venga rispettato il divieto di assembramento ed il distanziamento e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante; ne consegue la possibilità per il datore di lavoro di sottoporre a controllo della temperatura corporea il personale prima dell’accesso al luogo del lavoro e, nel caso si riscontri la sintomatologia indicata, di non consentire l’accesso; per i datori di lavoro anche privati viene ribadita la possibilità di ricorrere alla modalità di “lavoro agile” disciplinata dagli artt. 18 e 23 della Legge n. 81/2017 per ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Le imprese le cui attività non sono sospese sono tenute a rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione (Lavoronews n. 67/2020) delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali. Per ogni altra disposizione, rinviamo al testo del decreto allegato.

Pubblicato il “Decreto liquidità”

Vi informiamo che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 dell’8 aprile c.a., il Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020, recante “ Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali ”. Tra le varie misure adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Coronavirus, l’articolo 41, del richiamato Decreto, estende gli ammortizzatori sociali CIGO, FIS e CIGD , previsti dagli articoli 19 e 22 del D.L. n. 18/2020, anche ai lavoratori assunti nel periodo dal 24 febbraio al 17 marzo 2020 . Il medesimo articolo prevede inoltre che le domande di Cassa Integrazione Guadagni in deroga (CIGD) siano esenti dall’imposta di bollo. Il Decreto dispone anche, all’articolo 18, la sospensione dei versamenti tributari e contributivi per determinati soggetti. In particolare, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale od operativa in Italia: con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 9 aprile 2020, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto a quello del 2019 con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 9 aprile 2020, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto a quello del 2019 sono sospesi per i mesi di aprile e maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e dei premi Inail. Sono state altresì introdotte misure di sostegno alla liquidità delle imprese: 1) Fondo di Garanzia per le PMI Viene rafforzato l’intervento del Fondo di garanzia per le PMI. In sintesi, si prevede che fino al 31 dicembre 2020 la garanzia del Fondo è concessa: a titolo gratuito; fino a 5 milioni di importo massimo garantito; a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 . Dovrebbero essere previste le seguenti percentuali di copertura: • 100% senza valutazione da parte del Fondo per nuovi finanziamenti fino a 25mila euro concessi a PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni. Le operazioni sono realizzate a un tasso cappato; • 90% per tutte le altre operazioni (escluse quelle indicate al punto successivo), senza utilizzo del modello di valutazione del Fondo. Per i nuovi finanziamenti concessi a imprese con fatturato fino a 3,2 milioni e di importo fino al 25% del fatturato si può arrivare al 100% con la copertura dei confidi. Possono essere garantite, a determinate condizioni, anche le imprese con esposizioni classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” e quelle ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale o che hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano attestato. • 80% di copertura per i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere. 2) Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese - Garanzia Sace a copertura di finanziamenti bancari Si prevede la concessione di una garanzia di SACE sui finanziamenti bancari alle imprese di grandi dimensioni e anche di PMI, inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti, qualora abbiano esaurito la propria capacità di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI. 3) Misure per il sostegno all’export e agli investimenti delle imprese Al fine di rafforzare le attività di esportazione e internazionalizzazione delle imprese, il Decreto introduce, con l’articolo 2, alcune modifiche all’articolo 6 del DL 269/2003 che disciplina il funzionamento dell’intervento di SACE. Si introduce un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE, per i rischi definiti non di mercato ai sensi della normativa dell’Unione europea, sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell’export.

Decreto cura Italia

Alleghiamo il testo definitivo del Decreto Legge n. 18 del 17.3.2020 (c.d. Cura Italia), unitamente alla relazione illustrativa. Il Decreto contiene le tanto attese disposizioni: fiscali (sospensione termini e crediti di imposta) giustizia (differimento udienze e sospensione termini) ammortizzatori sociali (a sostegno dei lavoratori e delle imprese datrici) lavoro (smart-working, congedi e permessi, sospensione termini versamenti contributiva, proroga termini) misure straordinarie a sostegno delle imprese enti locali (sospensioni e videoconferenze) sport (sospensione versamenti canoni e indennità collaboratori) Alleghiamo anche 2 schede di sintesi.