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Whistleblowing, la legge in Gazzetta

Il Parlamento ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 novembre 2017, la Legge n. 179 del 30 novembre 2017, con le disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. Il c.d. ‘whistleblowing’ è uno strumento legale usato per segnalare all’autorità giudiziaria o al responsabile della propria azienda un episodio di pericolo sul posto di lavoro, di danno ambientale, di illecite operazioni, di corruzione, ecc. La nuova legge - che entrerà in vigore il prossimo 29 dicembre - si compone di tre articoli, ha come obiettivo principale quello di garantire una tutela adeguata ai lavoratori ed amplia la disciplina di cui alla legge Severino. Ecco, in sintesi, le principali novità: Modifiche TU del Pubblico Impiego . Viene modificato l’articolo 54 bis stabilendo che il dipendente che segnala al responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente o all'Autorità nazionale anticorruzione o ancora all’autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non può essere - per motivi collegati alla segnalazione - soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro. Reintegrazione nel posto di lavoro . La nuova disciplina prevede che il dipendente sia reintegrato nel posto di lavoro in caso di licenziamento e che siano nulli tutti gli atti discriminatori o ritorsivi. L’onere di provare che le misure discriminatorie o ritorsive adottate nei confronti del segnalante sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione sarà a carico dell’amministrazione. Sanzioni per gli atti discriminatori . L’Anac, a cui l’interessato o i sindacati comunicano eventuali atti discriminatori, applica all’ente (se responsabile) una sanzione pecuniaria amministrativa da 5.000 a 30.000 euro, fermi restando gli altri profili di responsabilità. Inoltre, l’Anac applica la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro a carico del responsabile che non effettua le attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute. Segretezza dell’identità del denunciante . Non potrà, per nessun motivo, essere rivelata l’identità del dipendente. Blocco della tutela . Il dipendente che denuncia atti discriminatori non avrà diritto alla tutela nel caso di condanna del segnalante in sede penale (anche in primo grado) per calunnia, diffamazione o altri reati commessi con la denuncia o quando sia accertata la sua responsabilità civile per dolo o colpa grave. Estensione della nuova disciplina al settore privato . Le nuove disposizioni valgono non solo per tutte le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti pubblici economici e quelli di diritto privato sotto controllo pubblico, ma si rivolgono anche a chi lavora in imprese che forniscono beni e servizi alla Pa. Inoltre, secondo quanto previsto dall’articolo 2 della legge, la nuova disciplina allarga anche al settore privato la tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti o violazioni relative al modello di organizzazione e gestione dell'ente di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio. Giusta causa di rivelazione del segreto d'ufficio . L'articolo 3 del provvedimento introduce, in relazione alle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nel settore pubblico o privato, come giusta causa di rivelazione del segreto d'ufficio, professionale, scientifico e industriale, nonché di violazione dell'obbligo di fedeltà all'imprenditore, il perseguimento, da parte del dipendente che segnali illeciti, dell'interesse all'integrità delle amministrazioni alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni.

Abrogato il Lavoro Accessorio e modificata la responsabilità solidale negli appalti

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2017 il decreto legge n. 25 che contiene le disposizioni, già annunciate dal Governo, di abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio (c.d. voucher), nonché di modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti. Il provvedimento prevede l’eliminazione totale dei voucher attraverso l’abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 81/2015. È stato previsto un periodo transitorio entro il quale i buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data del 17 marzo, data di entrata in vigore del decreto legge, possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017. Con riferimento alla disciplina in materia di appalti di opere e servizi , viene modificato il comma 2, dell’articolo 29, del decreto legislativo n. 276 del 2003, ripristinando integralmente la responsabilità solidale del committente con l’appaltatore nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, eliminando la possibilità dei CCNL sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore, di individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti. È stato eliminato il beneficio della preventiva escussione che era concesso prima al committente. Si allega il testo della norma.

Pubblicata la Legge di conversione del D.L. Milleproroghe

È stato pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 19 della Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017, il Testo del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 304 del 30 dicembre 2016), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19 , recante: «Proroga e definizione di termini». Nel testo sono previste alcune novità in materia di lavoro. Queste le principali: DISABILI Viene rimandata al 1° gennaio 2018 , la soppressione dell’art. 3, comma 2, del legge n. 68/1999 . In considerazione di ciò, per il collocamento di disabili presso i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, continuano ad applicarsi le norme previgenti e l’obbligo di assunzione non scatta se non vi sono nuove assunzioni . La norma, ancora in essere per tutto il 2017, prevede, nelle aziende da 15 a 35 dipendenti, un anno di tempo per assumere un lavoratore disabile dal momento in cui veniva effettuata una nuova assunzione (la sedicesima). DIS-COLL Viene prorogata l’erogazione del sussidio di disoccupazione per i collaboratori sino al 30 giugno 2017. DENUNCE INFORTUNIO Slitta dal 2 aprile al 12 ottobre 2017 , la data di inizio dell’ obbligo di comunicazione degli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di un solo giorno , oltre a quello in cui è avvenuto l’infortunio. LUL TELEMATICO L’ obbligo di tenuta telematico del Libro Unico del Lavoro , inizialmente fissato al 1° gennaio 2017, slitta al 1° gennaio 2018 .

Assistenza disabile anche nelle unioni civili e convivenze di fatto

L’Inps, con la circolare n. 38 del 27 febbraio 2017 qui allegata, fornisce le istruzioni operative relative alla concessione dei permessi ex lege n. 104/92 e del congedo straordinario ex art. 42, comma 5, Decreto Legislativo n. 151/2001 ai lavoratori dipendenti del settore privato, alla luce delle disposizioni di cui: - alla legge n.76/2016 Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso”; sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del 5.6.2016 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.33, comma 3, della legge 104/1992 nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con disabilità in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine di secondo grado, sulla base delle seguenti argomentazioni. In particolare, la circolare dell’Istituto evidenzia che: – la parte di un unione civile , che presti assistenza all’altra parte, può usufruire di: permessi ex lege n. 104/92, congedo straordinario ex art. 42, comma 5 ; – il convivente di fatto di cui ai commi 36 e 37, dell’art. 1, della legge n.76/2016 , che presti assistenza all’altro convivente, può usufruire unicamente di: permessi ex lege n. 104/92. Nelle more delle implementazioni procedurali, gli uniti civilmente -al fine di beneficiare dei 3 giorni di permesso ex lege 104/92 e/o dei periodi di congedo straordinario- e i conviventi di fatto -al fine di beneficiare dei 3 giorni di permesso ex lege 104/92- possono presentare la domanda alla Struttura Inps di competenza, in modalità cartacea. A tale fine sono disponibili sul sito istituzionale, nella sezione modulistica, i seguenti modelli appositamente aggiornati : SR08 (Domanda di permessi per l’assistenza ai familiari disabili in situazione di gravità); SR64 (Domanda di congedo straordinario per assistere il coniuge/ la parte dell’unione civile disabile in situazione di gravità). La domanda deve essere inoltrata all’INPS di competenza tramite Posta Elettronica Certificata (non è sufficiente una email ordinaria) o mezzo equivalente (raccomandata con ricevuta di ritorno o presentazione della domanda allo sportello). Si precisa che nella domanda di beneficio il richiedente è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, lo stato di coniuge/parte di unione civile/convivente di fatto ex comma 36 della legge 76/2016. Si allega il testo della circolare.

Circolare - Indicazioni Ministeriali sull'invio del prospetto informativo disabili per le aziende da 15 a 35 dipendenti

Il Ministero del Lavoro e l’ANPAL, con nota del 23 gennaio u.s., n. 41/454, hanno fornito indicazioni interpretative relative alla presentazione del prospetto informativo disabili per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti. Si ricorda che, con riferimento a tali datori di lavoro, l’articolo 3, comma 1, del D.Lgs. n. 151 del 2015 – decreto attuativo del Jobs Act – ha abrogato, con effetto dal 1° gennaio 2017, l’articolo 3, comma 2, della legge n. 68 del 1999, che stabiliva l’obbligo di assumere un lavoratore con disabilità solo in caso di nuove assunzioni. La nota richiamata chiarisce che, per i datori di lavoro appartenenti alla fascia 15-35 dipendenti, se non hanno effettuato una nuova assunzione entro il 31 dicembre 2016, non sono tenuti alla presentazione del prospetto informativo entro il 31 gennaio 2017. Diversamente, se hanno effettuato una nuova assunzione entro il 31 dicembre 2016, aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio, hanno l’obbligo di invio del prospetto informativo entro il 31 gennaio 2017, a seguito del cambiamento della loro situazione occupazionale. Per quanto riguarda, invece, l’adempimento dell’obbligo di assunzione, sempre con effetto dal 1° gennaio 2017, viene abrogata la previsione transitoria che consentiva ai datori di lavoro appartenenti alla fascia da 15 a 35 dipendenti che effettuavano una nuova assunzione aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio, di assumere un lavoratore con disabilità entro i 12 mesi successivi dalla data in cui avevano effettuato la predetta assunzione. Ne consegue, che gli stessi datori di lavoro sono tenuti a presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione, non già entro 12 mesi successivi alla data di assunzione effettuata nel corso del 2016, ma entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2017 (data di entrata in vigore della nuova disciplina). Si allega il testo integrale della nota

Adempimenti in materia di disabili

Vi ricordiamo che dal 1° gennaio 2017 entra in vigore la soppressione dell’art. 3, comma 2, del legge n. 68/1999 , che prevedeva, nelle aziende da 15 a 35 dipendenti, un anno di tempo per assumere un lavoratore disabile dal momento in cui veniva effettuata una nuova assunzione (la sedicesima). Con la modifica introdotta dal Jobs Act ( Decreto Legislativo n. 151/2015 ), l’obbligo di assunzione del soggetto disabile avviene già con la 15° unità. Vi rammentiamo, altresì, che il c.d. correttivo al Jobs act ( Decreto Legislativo n. 185/2016 ), ha inasprito le sanzioni per mancata assunzione del disabile (le quali, ovviamente, riguardano tutte le imprese piccole e grandi che non hanno ottemperato all’obbligo) che passano da 62,77 euro a 153,20 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo . La sanzione, fissa ma progressiva, è diffidabile (1/4 dell’importo complessivo) a condizione che il datore di lavoro, oltre alla presentazione del prospetto informativo, sottoscriva il contratto di assunzione con il portatore di handicap.

Disabili: dal 1° gennaio obbligo di assumere un disabile per le aziende che occupano almeno 15 dipendenti

D al 1° gennaio 2017 entra in vigore la soppressione dell’art. 3, comma 2, del legge n. 68/1999 , che prevedeva, nelle aziende da 15 a 35 dipendenti, un anno di tempo per assumere un lavoratore disabile dal momento in cui veniva effettuata una nuova assunzione (la sedicesima). Con la modifica introdotta dal Jobs Act ( Decreto Legislativo n. 151/2015 ), l’obbligo di assunzione del soggetto disabile avviene già con la 15° unità. Vi rammentiamo, altresì, che il c.d. correttivo al Jobs act ( Decreto Legislativo n. 185/2016 ), ha inasprito le sanzioni per mancata assunzione del disabile (le quali, ovviamente, riguardano tutte le imprese piccole e grandi che non hanno ottemperato all’obbligo) che passano da 62,77 euro a 153,20 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo . La sanzione, fissa ma progressiva, è diffidabile (1/4 dell’importo complessivo) a condizione che il datore di lavoro, oltre alla presentazione del prospetto informativo, sottoscriva il contratto di assunzione con il portatore di handicap.

Circolare - Entro il 31 gennaio 2017 la comunicazione annuale sull'utilizzo del lavoro somministrato

L'articolo 36 del DLgs. 81/2015 prevede l'obbligo a carico di tutte le aziende (indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati)di comunicare alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori (RSA/RSU se esistenti, altrimenti alle OO.SS. dei lavoratori territoriali di categoria) una serie di informazioni relative all'utilizzo dei lavoratori somministrati. La comunicazione non prevede il nome dei lavoratori somministrati ma solo il dato numerico. Il termine per l’invio della comunicazione è il 31 gennaio 2017 e le informazioni contenute sono riferite ai dodici mesi precedenti (1.1.2016 - 31.12.2016). Per le aziende che applicano il CCNL del Turismo il termine è il 20 febbraio (art. 91 CCNL Turismo). Si ricorda che, in caso di mancata comunicazione, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da euro 250 a euro 1.250 . Si allega alla presente un fac simile per la dichiarazione.

Pubblicato in G.U. il decreto correttivo dei decreti sul Jobs act

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2016, il decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016 , con il quale sono stati introdotti correttivi ai decreti legislativi n. 81, n. 148, n. 149, n. 150 e n. 151. Le modifiche introdotte entrano in vigore a partire dall’8 ottobre 2016. In sintesi le modifiche di maggiore interesse: Decreto legislativo n. 81 del 2015 Le integrazioni apportate riguardano il lavoro accessorio (i cosiddetti voucher) e sono volte a garantire la piena tracciabilità dei voucher . Mutuando la procedura già utilizzata per tracciare il lavoro intermittente, si prevede che i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro accessorio, a comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la medesima sanzione prevista per il lavoro intermittente ovvero la sanzione amministrativa da euro 400 a 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Decreto legislativo n. 148 del 2015 Le novità di maggior interesse riguardano: la possibilità di trasformare i contratti di solidarietà «difensivi» in contratti di solidarietà «espansivi», così da favorire l’incremento degli organici e l’inserimento di nuove e più aggiornate competenze; la possibilità per le imprese di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale, che abbiano concluso accordi in sede governativa entro il 31 luglio 2015, di richiedere la reiterazione della riduzione contributiva di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto legge n. 510 del 1996 per la durata stabilita da apposita commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunque entro il limite di 24 mesi; il miglioramento della NASpI riconosciuta ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; l’ampliamento, per l’anno 2016, della percentuale (dal 5% al 50%) delle risorse finanziarie non spese che le regioni e le province autonome possono utilizzare, anche in deroga ai criteri di cui al decreto n. 83473 del 2014, per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga. In alternativa, è prevista la possibilità per le regioni e province autonome di destinare le risorse non spese ad azioni di politica attiva; l’aumento del finanziamento destinato al pagamento della CIGS per le imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata o destinatarie di interdittiva antimafia; la possibilità di autorizzare un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per le imprese operanti nelle c.d. aree di crisi complessa già individuate. La prestazione può essere concessa, per non più di 12 mesi. Per accedere alla misura le imprese devono presentare un piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori. Decreti legislativi n. 149, 150 e 151 del 2015 Sono previste alcune precisazioni riguardanti questioni organizzative e gestionali dell’Ispettorato dell’ISFOL e dell’ANPAL, nonché la disciplina in materia di diritto al lavoro delle persone con disabilità. Alleghiamo il testo del decreto

Circolare - Comunicazione preventiva distacco transnazionale

Il D.Lgs 136/2016, ha dettato alcune condizioni per il “distacco transnazionale” di lavoratori nel territorio Italiano, volte a garantire i principi di parità (o uniformità) di trattamento e condizioni di tutela dei lavoratori stranieri distaccati in Italia, fornendo indicazioni sugli elementi di autenticità del distacco, con previsioni di obblighi in capo alle aziende estere. A seguito della pubblicazione del D.M. 10 agosto 2016 sulla G.U. del 27 ottobre 2016, a decorrere dal 26 Dicembre 2016, l'impresa stabilita in altri Stati membri (diversi dall’Italia) o in uno Stato terzo/extra UE. che distacca lavoratori in Italia, ha l'obbligo di comunicare preventivamente il distacco al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, esclusivamente in modalità telematica tramite il modello UNI_Distacco_UE, entro le ore 24 del giorno antecedente l'inizio del distacco. Campo di applicazione (art. 1 DLgs 136/2016 – Circ. Ministero 1/2017 ) Si evidenzia che il distacco transnazionale comprende, in senso ampio, una serie di circostanze che comportino la presenza temporanea nel nostro Paese di personale dipendente da aziende straniere (distacco infragruppo, appalto, somministrazione), a condizione che durante il periodo di distacco continui a sussistere un rapporto di lavoro tra il lavoratore distaccato e l’impresa distaccante. Nel settore del trasporto su strada, il decreto trova applicazione nei casi di somministrazione transnazionale di autisti e di impiego di lavoratori per l’effettuazione di operazioni di cabotaggio, esclusi i casi di mero transito. Note operative e pratiche: Il soggetto distaccante (estero), deve registrarsi attraverso il portale clic lavoro: www.cliclavoro.gov.it Le credenziali ottenute sono utili per inserire le comunicazioni di distacco, o consultare l’archivio delle comunicazioni inviate di propria pertinenza. I dati comunicati sono resi disponibili per la consultazione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’Inps e dell’Inail. Queste le tipologie di comunicazione: - “Comunicazione Preventiva’ da iniviare entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del distacco - “Comunicazione Preventiva Posticipata”, da inviare in deroga al termine ordinario, qualora sussista una certificata indisponibilità del sistema SID, entro le ore 24 del giorno successivo a quello di ripristino del pieno funzionamento del sistema. - “Comunicazione di annullamento”, prima dell'inizio del distacco, nel caso si renda necessaria la cancellazione di uno o più dati c.d. "essenziali", entro le ore 24 del giorno precedente all'inizio del distacco. I dati qualificati come essenziali sono: − il codice identificativo del prestatore di servizi (distaccante); − lo Stato di stabilimento del prestatore di servizi; − il codice fiscale del soggetto distaccatario; − il codice identificativo del lavoratore; − lo Stato di nascita del lavoratore: − la cittadinanza del lavoratore. E’ poi prevista una ulteriore comunicazione - “Comunicazione di Variazione” – che riguarda uno o più dati “non essenziali” e deve essere trasmessa entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento modificativo. I dati non essenziali sono: − data di inizio, fine e durata del distacco; − luogo di svolgimento della prestazione di servizi; − tipologia dei servizi (codice Ateco); − generalità e domicilio eletto del referente di cui al comma 3, lettera b) (il referente incaricato di inviare e ricevere atti e documenti); − generalità del referente di cui al comma 4 (referente con poteri di rappresentanza per tenere rapporti con le parti sociali); − numero del provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione. , in luogo delle comunicazioni di cui sopra, deve essere inviata una dichiarazione preventiva (entro le ore 24 del giorno antecedente a quello della data della prima operazione. utilizzato il modello CAB_UNI_UE all’indirizzo di posta elettronica Cabotaggio.DistaccoUE@lavoro.gov.it Si invita a consultare il sito http://www.distaccoue.lavoro.gov.it/Pages/Home.asp... Sanzioni (articolo 12, comma 1 del D.Lgs 136/2016) Le violazioni da parte del prestatore di servizi dell’obbligo di comunicazione (preventiva, di variazione o di annullamento), sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro per ciascuna violazione e per ogni lavoratore interessato. In ogni caso, gli importi di tali sanzioni non possono essere superiori a 150.000 euro (articolo 12, comma 4, D.Lgs. 136/2016). Alle violazioni risulta applicabile l’istituto della diffida obbligatoria, di cui all’articolo 13, D.Lgs. 124/2004. In caso di ottemperanza alla diffida, la sanzione sarà applicata nella misura minima, e cioè di 150 euro, per ciascuna violazione e per ogni lavoratore interessato. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il procedimento sarà comunque estinguibile ai sensi dell’articolo 16, L. 689/1981, con il pagamento in misura ridotta della misura pari a 1/3 del massimo e cioè 166,67 euro. Ulteriori obblighi sull’impresa estera distaccante L’impresa distaccante deve nominare, per tutto il periodo del distacco, due referenti: - Un referente, elettivamente domiciliato in Italia, incaricato di inviare e ricevere atti e documenti; - Un referente con poteri di rappresentanza per tenere i rapporti con le parti sociali; pena l’applicazione di una sanzione amministrativa che va da 2.000 a 6.000 euro. - Circolare Ministero del Lavoro n. 3/2016 e n. 1/2017 e relativi allegati

Dimissioni e risoluzione consensuale

il Ministero del Lavoro, con circolare n. 12 del 4 marzo c.a. ha fornito alcuni chiarimenti sulla nuova procedura precisando che: riguarda tutti i lavoratori subordinati del settore privato e si applica alle dimissioni comunicate a partire dal 12 marzo 2016 ; non si applica: ai rapporti di lavoro domestico; in caso di recesso durante il periodo di prova; nei casi di dimissioni o risoluzioni consensuali presentate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza o dalla lavoratrice/lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino, che dovranno ancora essere convalidate presso la Direzione del lavoro territorialmente competente; ai rapporti di lavoro marittimo; ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione; alle dimissioni e le risoluzioni consensuali intervenute nelle sedi conciliative; dovrà essere utilizzata dal lavoratore, entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo, in caso di revoca delle dimissioni o della risoluzione consensuale; poiché la nuova procedura prevede l’inefficacia di dimissioni o risoluzioni che non siano state presentata in modo telematico, il Ministero precisa che il datore di lavoro dovrebbe invitare il lavoratore a compilare il modulo nella forma e con le modalità telematiche previste dalla nuova disciplina. Il Ministero, al fine di garantire un supporto agli utenti nella fase di avvio della nuova procedura, ha attivato una casella di posta elettronica dimissionivolontarie@lavoro.gov.it , a cui potranno essere indirizzati i quesiti inerenti la procedura. Sul sito del Ministero verranno pubblicate in apposita sezione le relative FAQ. Nei prossimi giorni inoltre dovrebbero essere disponibili dei video tutorial per lavoratori e soggetti abilitati al fine di apprendere la nuova procedura. Ricordiamo infine che, sotto il profilo sanzionatorio, in caso di alterazione dei dati o del modulo da parte del datore di lavoro, questo sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro.

Nuova procedura in materia di dimissioni

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell’11 gennaio 2016, il Decreto 15 dicembre 2015 con il quale definisce i dati contenuti nel modulo per le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e la loro revoca e gli standard e le regole tecniche per la compilazione del modulo e per la sua trasmissione al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente (in attuazione di quanto previsto dall’art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 151 del 2015 La piena operatività del Decreto Ministeriale è prevista per il 12 marzo 2016 e a partire da tale data non sarà più possibile effettuare le dimissioni, le risoluzioni consensuali e la loro revoca con modalità diverse. La procedura, illustrata anche mediante un diagramma di flusso, viene articolata in tre macro fasi: Accesso al sistema da parte del lavoratore Il lavoratore deve munirsi di PIN INPS e delle credenziali di accesso al portale Cliclavoro. Nel caso si rivolga ad un soggetto abilitato, tale passaggio non è necessario in quanto sarà quest'ultimo a verificare l'identità del lavoratore e ad assumersi le responsabilità legate all'accertamento. Compilazione del modello Il modello dovrà essere compilato on line tramite il portale lavoro.gov.it. Invio del modello Il modello verrà trasmesso dal Ministero al datore di lavoro e alle DTL competenti. Qualora il lavoratore sia stato assistito da un soggetto abilitato sarà necessaria la firma digitale del lavoratore stesso. La medesima procedura dovrà essere utilizzata in caso di revoca delle dimissioni o della risoluzione consensuale. Il possesso dell’utenza ClicLavoro e del PIN I.N.P.S. non sono necessari nel caso in cui la trasmissione del modulo venga eseguita per il tramite di un soggetto abilitato: Patronato, Organizzazione sindacale, Ente bilaterale, Commissioni di certificazione (di cui art. 76 del D.L.vo n. 276/2003). La disposizione ha una portata onnicomprensiva nel senso che, fatta eccezione per le ipotesi che si riferiscono alle lavoratrici ed ai lavoratori padri di bambino fino ai tre anni di età (o tre anni dall’affido o dall’adozione) per i quali esiste la procedura di convalida presso la Direzione territoriale del Lavoro (art. 55, comma 4, del D.L.vo n. 151/2001), essa dovrà essere adottata in tutti quei casi in cui il rapporto si risolve prima del termine anche attraverso una risoluzione concordata. Faranno eccezioni i rapporti di lavoro domestico e le risoluzioni avvenute “in sede protetta” (art. 26, comma 7). La procedura per la trasmissione del modulo per le dimissioni/risoluzione consensuale e loro revoca, dovrebbe garantire: il riconoscimento certo del soggetto che effettua l’adempimento (verifica dell’identità); l’attribuzione di una data certa di trasmissione alla comunicazione (marca temporale); la revoca della comunicazione entro sette giorni dalla data di trasmissione; l’intervento di un soggetto abilitato a supporto del lavoratore per l’esecuzione delle operazioni di trasmissione e revoca. Agli effetti positivi della nuova legge potrebbero accompagnarsi effettivi negativi in quanto in pratica, per presentare le dimissioni, sono previste 2 registrazioni internet e la compilazione di un modello telematico. L’incombenza è notevole per il lavoratore dimissionario ma di fatto, senza questo passaggio, le dimissioni non hanno efficacia. I problemi si presenteranno nel caso in cui i dipendenti si dimettano con una semplice lettera senza usare il modulo telematico. In questo caso il rapporto non si interrompe e quindi il datore di lavoro deve attivarsi per chiudere formalmente il rapporto di lavoro, licenziando il lavoratore dimissionario previo avvio di una procedura disciplinare. In tale caso il rapporto di lavoro cesserà quindi per licenziamento e non per dimissioni, con pagamento pertanto del cd. ticket del licenziamento. Si auspica che vi si siano circolari esplicative per ovviare ai possibili inconvenienti della nuova procedura.

Indicazioni operative per il personale ispettivo sulle nuove co.co.co.

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubblicato la circolare n. 3 del 1° febbraio 2016 , con le indicazioni operative, al proprio ispettivo, circa le nuove collaborazioni coordinate e continuative disciplinate dal decreto legislativo n. 81/2015 . In particolare, il Ministero fornisce i primi chiarimenti interpretativi relativamente alle “ Collaborazioni organizzate dal committente ” e la procedura di “ Stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di persone titolari di partita IVA Applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato Per quanto riguarda l’articolo 2 del decreto legislativo n. 81/2015 , viene prevista l’applicazione della “ disciplina del rapporto di lavoro subordinato” nell’ipotesi di rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento “ ai tempi e al luogo di lavoro (c.d. etero-organizzazione). Pertanto, ogniqualvolta il collaboratore operi all’interno di una organizzazione datoriale rispetto alla quale sia tenuto ad osservare determinati orari di lavoro e sia tenuto a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente, si considerano avverate le condizioni di legge, sempre che le prestazioni risultino continuative ed esclusivamente personali. Le citate condizioni devono ricorrere congiuntamente. Il Dicastero spiega anche il significato di: “ prestazioni di lavoro esclusivamente personali “: si intendono le prestazioni svolte personalmente dal titolare del rapporto, senza l’ausilio di altri soggetti; “ continuative “: il ripetersi in un determinato arco temporale al fine di conseguire una reale utilità. La contestuale presenza delle suddette condizioni di etero-organizzazione, farà sì che venga applicata la “ disciplina del rapporto di lavoro subordinato La formulazione utilizzata dal Legislatore, di per sé generica, lascia intendere l’applicazione di qualsivoglia istituto, legale o contrattuale (ad es. trattamento retributivo, orario di lavoro, inquadramento previdenziale, tutele avverso i licenziamenti illegittimi, ecc.), normalmente applicabile in forza di un rapporto di lavoro subordinato. Inoltre, l’applicazione della disposizione comporterà altresì l’irrogazione delle sanzioni in materia di collocamento (comunicazione di assunzione e dichiarazione di assunzione) i cui obblighi, del resto, attengono anch’essi alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato. Stabilizzazione delle collaborazioni I datori di lavoro privati che procedano alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, o di soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, godono di taluni effetti concernenti l’estinzione di illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro. La procedura, che può essere attivata anche in relazione a rapporti di collaborazione già esauriti, prevede due condizioni: i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile, o avanti alle Commissioni di certificazione; nei 12 mesi successivi alle assunzioni, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo. L’adesione alla procedura “ comporta l’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione “. In altri termini, qualora la procedura di stabilizzazione venga avviata successivamente all’accesso ispettivo e quindi all’inizio dell’accertamento, non si potrà beneficiare della estinzione degli illeciti che verranno eventualmente accertati all’esito dell’ispezione. Viceversa, qualora l’accesso ispettivo abbia luogo a procedura di stabilizzazione in corso (ad esempio sia stata già presentata istanza di conciliazione ovvero non siano ancora trascorsi 12 mesi dall’assunzione dei lavoratori interessati), il rispetto delle condizioni di cui all’art. 54 del D.Lgs. n. 81/2015 potrà determinare l’estinzione degli eventuali illeciti accertati all’esito dell’ispezione. Infine, il Ministero del Lavoro evidenzia come tale procedura non inficia la possibilità di avvalersi dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilita 2016, attesa l’assenza di esplicite previsioni in senso contrario, sempreché risultino rispettate anche le altre condizioni che l’ordinamento richiede per il godimento di benefici normativi e contributivi.

L'Inps fornisce chiarimenti sulla NASPI

L’Inps, con la circolare n. 94 del 12 maggio 2015 , fornisce chiarimenti in merito all’introduzione della NASpI . La NASpI sostituisce le indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI (introdotte dall’art. 2 della legge n. 92 del 2012), con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015 . Sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti ivi compresi – come già disposto dalla legge n. 92 del 2012 – gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensi dell’art. 1, co. 3, della legge n.142 del 2001 , nonché il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato. La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: siano in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni; possano far valere, nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione; possano far valere 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. Non vi accedono i lavoratori che si siano dimessi volontariamente – eccetto il caso della giusta causa – e quelli che abbiano risolto consensualmente il rapporto, ad eccezione dei casi di risoluzione consensuale avvenuta nell’ambito della proecdura conciliativa dei licenziamenti economici che non è ostativa alla concessione del sussidio. La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni . Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. Per fruire dell’indennità i lavoratori aventi diritto devono presentare, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’INPS entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro . A tal fine, a partire dal 1° maggio 2015, sarà possibile utilizzare i consueti canali telematici per l’inoltro della domanda : via web , attraverso il sito www.INPS.it (direttamente da cittadino in possesso del PIN dispositivo INPS); tramite patronato (che, per legge, offre assistenza gratuita); tramite Contact Center Integrato INPS INAIL (chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164 oppure il numero 06 164 164 da telefono cellulare, con tariffazione stabilita dal proprio gestore). alleghiamo il testo integrale della circolare

Vademecum privacy e lavoro anno 2015

Vi informiamo che il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato, in data 24 aprile 2015, un Vademecum con le regole per il corretto trattamento dei dati personali dei lavoratori da parte di soggetti pubblici e privati che Vi alleghiamo per Vostro opportuna conoscenza. Il Vademecum tratta, in forma semplificata, della gestione dei dati sensibili dei lavoratori. In particolare: del cartellino identificativo della bacheca aziendale della pubblicazione del curriculum della pubblicazione dei dati del lavoratore sui siti web e sulle reti interne della gestione dei dati sanitari dei dati biometrici della posta aziendale (internet/intranet) dei controlli effettuati per motivi organizzativi o di sicurezza dei controlli a distanza (videosorveglianza e geolocalizzazione).

Pubblicato il DPCM con le modalità per il TFR in busta paga

L’articolo 1, commi da 26 a 34, della legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) ha introdotto, per il periodo 1° gennaio 2015 – 30 giugno 2018, la possibilità per i dipendenti di chiedere di percepire la quota maturanda del TFR mensilmente in busta paga. Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 29 del 20 febbraio c.a., pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2015, vengono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni previste dalla Legge sopra richiamata in materia di liquidazione del TFR come parte integrante della retribuzione per il periodo di paga decorrente da marzo 2015 a giugno 2018 e il modulo che il lavoratore dovrà compilare per la richiesta. Alleghiamo il testo del Decreto e il modulo che il lavoratore dovrà compilare per la richiesta. I lavoratori che possono richiedere il TFR in busta paga sono, sostanzialmente, i lavoratori dipendenti da datore di lavoro del settore privato, con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno sei mesi, che maturano il TFR. Tra gli esclusi si segnalano: i lavoratori dipendenti domestici; i lavoratori dipendenti del settore agricolo; i lavoratori dipendenti per i quali la legge o il contratto collettivo nazionale prevede la corresponsione periodica del TFR ovvero l'accantonamento del TFR medesimo presso soggetti terzi; i lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali, in fase di ristrutturazione di debiti, in fase di risanamento o che sono stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga. I Lavoratori che hanno i requisiti devono presentare l’apposita istanza qui allegata debitamente compilata e validamente sottoscritta. Una volta accertato, da parte del datore di lavoro, il possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 del decreto, la manifestazione di volontà esercitata dal lavoratore dipendente è efficace e l’erogazione della quota del Tfr è operativa a partire dal mese successivo a quello di formalizzazione della istanza sino al periodo di paga che scade il 30 giugno 2018 ovvero,a quello in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro, ove antecedente. Nel corso del predetto periodo, la manifestazione di volontà esercitata è irrevocabile. Ove il datore di lavoro, allo scopo di acquisire la provvista finanziaria necessaria per operare la liquidazione della quota di tfr, acceda al finanziamento previsto dal decreto, le operazioni di liquidazione della quota di tfr saranno effettuate a partire dal terzo mese successivo a quello dell’istanza.

Contratto a tutele crescenti E' LEGGE

Il Governo ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2015, il Decreto Legislativo n. 23 del 4.3.2015 con le disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui alleghiamo alla presente il testo definitivo. Tale norma è in vigore dal 7 marzo 2015 . È bene precisare che il contratto a tutele crescenti non è una nuova tipologia contrattuale “speciale” né una forma facoltativa di rapporto di lavoro. Esso diventerà, invece, la normale modalità di assunzione a tempo indeterminato per tutti i lavoratori, ad eccezione dei dirigenti, assunti dopo l’entrata in vigore del decreto 20 febbraio 2015. Il decreto sul contratto a tutele crescenti contiene, quindi, la nuova disciplina delle tutele in caso di licenziamento, la quale andrà gradualmente a sostituire quella oggi prevista dall’art. 18 St. Lav., come modificato da ultimo dalla legge Fornero (l. 92/2012). La “vecchia” disciplina dei licenziamenti - risultante dalla sommatoria della riforma Fornero e delle norme previgenti ad essa - resterà in vigore e continuerà ad essere applicata ai dirigenti e ai dipendenti assunti prima dell’entrata in vigore del decreto. Vediamo cosa cambia in sostanza (in rosso abbiamo evidenziato le modifiche rispetto al testo precedente): 1) ambito applicazione nuova legge : lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e ai dipendenti di partiti e sindacati, esclusi in precedenza dalle tutele dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. La nuova normativa si applica anche ai casi di conversione dei contratti a termine o di apprendistato nonché ai datori di lavoro che successivamente all’entrata in vigore integrino i requisiti dimensionali di cui all’art. 18 SL ottavo e nono comma; 2) tutela nei casi di licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale (articolo 2 del decreto): il giudice ordina al datore di lavoro la reintegrazione del lavoratore e il pagamento di un’indennità commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quella dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative durante il periodo di estromissione. L’indennizzo non può essere inferiore a 5 mensilità della ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Tuttavia, se il dipendente entro 30 giorni dall’invito del datore di lavoro, non riprende l’attività lavorativa , il rapporto si intende definitivamente risolto. Spetta inoltre al datore di lavoro il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Le stesse disposizioni si applicano ai licenziamenti collettivi (articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223) intimati senza l’osservanza della forma scritta. Fatta salva possibilità per il lavoratore, oltre al risarcimento del danno, di chiedere l’indennità sostitutiva della reintegra. Le stesse conseguenze si applicano anche nelle ipotesi in cui il Giudice accerta il difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore; 3) tutela nei casi di licenziamento per giustificato motivo e giusta causa (articolo 3 del decreto) : se viene accertata la mancanza dei presupposti, il giudice decreta l’estinzione del rapporto di lavoro alla data di licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio che deve essere compresa tra 4 e 24 mensilità. Ciò vale anche per i licenziamenti collettivi intimati in violazione delle procedure richiamate all’articolo 4, comma 12 o dei criteri di scelta di cui all’articolo 5, comma 1, della Legge n. 233 del 1991; 4) tutela specifica nel caso di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa (art. 3 comma 2 del decreto) : se viene dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale addebitato al lavoratore, il giudice annulla il licenziamento ordinando il reintegro del lavoratore oltre che il pagamento di un’indennità a titolo di risarcimento, commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quella dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito dal lavoratore per lo svolgimento di altre attività lavorative e maggiorata di quanto lo stesso avrebbe potuto percepire se avesse accettato una congrua offerta di lavoro. Ad ogni modo, l’indennità non può essere superiore a 12 mensilità della ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è obbligato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione. Anche in questo caso, il dipendente può chiedere, in alternativa al reintegro, l’indennità di cui sopra (articolo 2, comma 3 del decreto); 5) tutela in caso di licenziamento intimato in violazione del requisito di motivazione ex articolo 2, comma 2, Legge n. 604/1966 e articolo 7 Legge n. 300/1970 (art. 4 del decreto): il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio che non può essere inferiore a 2 mensilità e non superiore a 12, salvo una diversa previsione del giudice, il quale ha facoltà di prevedere l’applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e 3 del decreto (ndr: quelle di cui ai punti 2, 3 e 4 che precedono); 6) revoca del recesso (art. 5 del decreto): il datore di lavoro può revocare il licenziamento entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione di impugnazione dello stesso e il rapporto di lavoro si considera ripristinato senza soluzione di continuità e senza alcun diritto alle indennità risarcitorie previste dalla legge; 7) tentativo di conciliazione (art. 6 del decreto) : il datore di lavoro, entro il termine di impugnativa stragiudiziale del licenziamento, per evitare il giudizio può offrire al dipendente una somma risarcitoria, non rientrante nei redditi assoggettati a IRPEF e non soggetta a contribuzione previdenziale, equivalente ad una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, da corrispondere mediante assegno circolare; in ogni caso, non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità. Il lavoratore che accetta l’assegno, rinuncia ad impugnare il licenziamento; 8) Computo della anzianità negli appalti (art. 7 decreto): l’anzianità di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante in un appalto, si computa tenendo conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata; 9) Calcolo delle indennità per frazioni di anno (art. 8 del decreto): ai fini del calcolo delle indennità e dell’importo da corrispondere al lavoratore, gli anni di anzianità all’interno dell’azienda si contano considerando le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni equivalenti ad un intero mese; 10) Rito: abolito il Rito Fornero per i licenziamenti relativi agli assunti sotto la vigenza del decreto del Contratto a Tutele Crescenti.

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