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Nuovo ccnl per Agenzie del Lavoro

  • Pubblicato il:  21 marzo 2019
  • Categoria:   Articoli

Assolavoro e i Sindacati di categoria, Felsa Cisl, Nidil Cgil e Uil Temp, hanno sottoscritto, in data 21 dicembre 2018, l’ipotesi di rinnovo del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro qui allegata.

Tale accordo è entrato in vigore nel mese di gennaio 2019 ma le disposizioni dell’articolo 1 sui contratti a tempo determinato erano immediatamente operativi alla data dell’accordo.

Periodi pregressi

Per ovviare alle rigidità introdotte dal decreto Dignità, l’Intesa interviene disponendo che tutti i periodi di lavoro a tempo determinato contrattualizzati tra le medesime Parti (ApL e lavoratore) sono conteggiati, ai soli fini del computo dell’anzianità lavorativa antecedente al 1° gennaio 2019, per un massimo di 12 mesi nell’arco temporale di 5 anni (ovvero dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2018), anche se il rapporto ha avuto una durata maggiore.

Es.: lavoratore che ha già avuto contratti a termine con la medesima Agenzia per 36 mesi dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018: ai fini del calcolo dell’anzianità lavorativa tra ApL e lavoratore, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015, si considerano solo 12 mesi e il lavoratore potrà continuare ad essere impiegato dalla medesima Agenzia.

In sostanza, viene allungato il periodo di lavoro che può ancora essere svolto a tempo determinato dai somministrati che hanno accumulato lunghi periodi di lavoro prima dell’entrata in vigore del decreto dignità.

Durata massima

Il nuovo ccnl allunga anche a 48 mesi la durata massima del rapporto a tempo determinato che può intercorrere tra una agenzia di lavoro e il somministrato.

Questo limite va però combinato con la durata massima della missione presso lo stesso utilizzatore. Infatti:

  • nelle ipotesi di somministrazione di lavoro con il medesimo utilizzatore, la durata massima è individuata dalla contrattazione collettiva applicata dall’utilizzatore. In assenza di tale disciplina la durata massima della successione dei contratti è fissata in 24 mesi;
  • nelle ipotesi di somministrazione di lavoro su diversi utilizzatori, la successione di contratti di lavoro a tempo determinato tra Agenzia e lavoratore non può, in ogni caso, superare la durata massima complessiva di 48 mesi.

Esempio: un somministrato assunto dall’agenzia Alfa può lavorare sino al massimo 24 mesi presso l’utilizzatore Beta. Una volta superata questa soglia, il lavoratore può ancora lavorare alle dipendenze dell’agenzia Alfa per 24 mesi, ma può svolgere le nuove missioni solo presso utilizzatori differenti da Beta.

Numero massimo di proroghe

L’accordo interviene anche sul numero massimo di proroghe che possono essere applicate a ciascun contratto di lavoro a scopo di somministrazione.

È confermata la disciplina vigente prima del decreto 87/18 (sei proroghe per ogni contratto di somministrazione) ma il numero di proroghe consentite sale a 8 se il ccnl dell’utilizzatore fissa una durata massima diversa dai 24 mesi.

Sono ammesse 8 proroghe anche in caso di utilizzo di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati: privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi, lavoratori ricollocati presso un diverso utilizzatore applicando le procedure del Ccnl, casi previsti da accordi di secondo livello o dai contratti collettivi degli utilizzatori e impiego di disabili assunti in base alla legge 68/99.

Flessibilità per le Agenzie

Viene introdotta la possibilità di eseguire contratti commerciali di somministrazione a tempo determinato di lavoratori che sono assunti alle dipendenze della agenzia a tempo indeterminato. Tale ipotesi è lecita e in linea con la circolare ministero lavoro 17/18 e gode di un beneficio importante: il limite di durata massima, previsto per i rapporti a termine ordinari, non si applica ai contratti commerciali di somministrazione a tempo determinato di questa natura.

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