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Diritto sportivoFIGC – Corte Federale d’Appello – decisione 0105/CFA del 31 marzo 2026

Competenza – Ultrattività del tesseramento

Competenza – Ultrattività del tesseramento

Il Caso

La Procura Federale ha proposto reclamo innanzi alla Corte Federale D’appello avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale Alfa, che aveva declinato la propria competenza territoriale in favore di un altro tribunale federale territoriale, il Tribunale Federale Territoriale Beta. L’oggetto della controversia, pendente innanzi al Tribunale Federale Territoriale Alfa era afferente ad una segnalazione dell’ufficio safeguarding, con riferimento alla condotta e al comportamento tenuto da un calciatore.

Sul punto, il Tribunale Alfa aveva ritenuto che il calciatore, al momento del fatto, non fosse tesserato per alcuna società, e pertanto, non poteva radicarsi la competenza con riferimento alla società di appartenenza del tesserato al momento della violazione, quanto, piuttosto con riferimento al luogo di commissione dell’illecito - di competenza del Tribunale territoriale Beta - dichiarandosi pertanto incompetente.

Sul punto proponeva reclamo innanzi alla Corte d’Appello Federale, la Procura Federale.

Decisione

Il Collegio ha accolto il reclamo della Procura Federale, per i seguenti motivi:

  • all’epoca dei fatti il calciatore deferito non era tesserato per alcuna società affiliata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, essendo stato svincolato al termine della stagione sportiva precedente (nel corso della quale era tesserato per una società sita nel territorio di competenza del Tribunale Federale Territoriale Alfa). Inoltre, lo stesso al momento dell’evento, stava partecipando ad un evento organizzato da una società affiliata all’Ente di Promozione Sportiva ASI.
  • ai sensi dell’art. 4 del Regolamento FIFA sullo stato e trasferimento del giocatore, il giocatore rimane tesserato presso l’ultima Federazione Nazionale della società per cui ha giocato per un ulteriore periodo di 30 mesi. Ne consegue che la giurisdizione disciplinare FIGC sul giocatore, ancorché non tesserato, permane per il medesimo periodo, consentendo agli organi di giustizia della FIGC di giudicare l’episodio.
  • considerato che tale articolo fonda la permanenza della soggezione ai poteri federali anche nei confronti di un soggetto non più tesserato, lo stesso garantisce la continuità del precedente vincolo con l’ordinamento federale. Conseguentemente, la competenza territoriale deve essere individuata con riferimento all’ultima società di tesseramento del deferito e quindi al relativo Tribunale Federale Territoriale
  • la ricostruzione di cui sopra trova altresì conferma nel disposto dell’art. 53 comma 5 CGS, secondo cui la comunicazione a un non tesserato devono essere inviate all’indirizzo pec dell’ultima società di appartenenza.

Massima

La Corte ha concluso ritenendo di poter cogliere nel sistema una tendenziale ultrattività del tesseramento cessato, utile a valere in difetto di altri puntuali criteri e, nella specie, destinata a funzionare come criterio per la individuazione della competenza territoriale del giudice.”


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 25 marzo 2026, n. 7134

Contrarietà al buon costume del finanziamento a impresa in stato di decozione

E’ da ritenersi contraria al buon costume, e come tale irripetibile, anche l’erogazione di somme di denaro in favore di un’impresa già in stato di decozione integrante un vero e proprio finanziamento, che consenta all’imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento, incrementando l’esposizione debitoria dell’impresa, trattandosi di una condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato. Infatti, ai fini dell’applicazione della soluti retentio prevista dall’art. 2035 c.c., le prestazioni contrarie al buon costume non risultano essere soltanto quelle che contrastano con le regole della morale sessuale o della decenza, ma anche quelle che non rispondono ai principi e alle esigenze etiche costituenti la morale sociale, in un determinato ambiente e in un certo momento storico.


Real EstateCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 24 marzo 2026, n. 7078

Vendite speciali di immobili – Contratto di deposito fiduciario - Liquidazione e valutazione del danno

Ove il contratto di deposito fiduciario sia stipulato anche a garanzia dell’interesse del depositante/fiduciante, nel caso di inadempimento da parte del fiduciario alle obbligazioni assunte il danno risarcibile al depositante si identifica, secondo i criteri individuati dall’art. 1223 c.c., nella effettiva diminuzione del patrimonio; diminuzione data dalla differenza tra il valore attuale del patrimonio del creditore-danneggiato ed il valore che esso presenterebbe se l'obbligazione fosse stata tempestivamente ed esattamente adempiuta, da determinare sulla base di un criterio di normale prevedibilità, secondo l’apprezzamento dell’uomo di normale diligenza.

Il fatto che il depositante/fiduciante possa richiedere al beneficiato - sua controparte nel rapporto negoziale al quale il deposito fiduciario accede - la restituzione dell’importo illegittimamente consegnatogli dal fiduciario non può limitare il diritto del depositante/fiduciante al risarcimento del danno nei confronti del fiduciario alla sola ipotesi in cui il primo dimostri l’impossibilità o l’estrema difficoltà di ripetere l’importo dal beneficiato; l’obbligo di risarcire il danno in capo al fiduciario, ove accertato, si aggiunge all’obbligo restitutorio in capo al beneficiato e, fermo il diritto del depositante/fiduciante ad ottenere una sola volta l’importo complessivamente dovutogli, i rapporti tra le relative obbligazioni sono disciplinati dalle norme sulle obbligazioni solidali, ai sensi degli artt. 2055 e 1292 e ss. c.c..


Real EstateCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 23 marzo 2026, n. 6964

Vendita beni immobili – esecuzione forzata - Opposizione agli atti esecutivi

In tema di esecuzione forzata immobiliare, la rettifica del decreto di trasferimento, con cui il giudice dell'esecuzione esclude dall'aggiudicazione una porzione di bene risultata non pignorata e ne dispone la restituzione al debitore, non integra un'ipotesi di evizione ai sensi dell'art. 2921 c.c., mancando il presupposto tipico della norma, costituito dall'opposizione da parte di un terzo di un diritto reale (o di una domanda giudiziale trascritta) anteriore al pignoramento e sfociata in sentenza passata in giudicato. Ne consegue che l'aggiudicatario non può giovarsi dell'azione di ripetizione del prezzo prevista da detta disposizione.


Diritto fallimentareCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 23 marzo 2026, n. 6884

Liquidazione Giudiziale – ammissione al passivo (opposizione allo stato passivo)

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo della liquidazione giudiziale, la violazione dei termini di cui all'art. 207, commi 4 e 5, C.C.I.I. per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza integra una nullità dell'atto introduttivo sanabile ai sensi dell'art. 164 c.p.c.; in tal caso, il giudice deve fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini legali e la tempestività delle eccezioni delle parti va valutata con riguardo a tale nuova udienza.


Obbligazioni e contrattiTribunale di Civitavecchia, Sentenza, 20 marzo 2026, n. 357

Distanze legali – riduzione in pristino

In tema di rapporti di vicinato e, segnatamente, di distanze legali, a fronte di un manufatto realizzato a distanza minore di quella prescritta dal codice civile, la facoltà del proprietario del fondo confinante di chiedere la riduzione in pristino, non è esclusa dal fatto che la costruzione medesima sia stata eseguita in conformità al titolo edilizio, poiché questo non incide sui rapporti tra privati.

Il titolo edilizio, quale atto ampliativo degli interessi del richiedente, può comportare effetti pregiudizievoli nei confronti dei terzi che potrebbero vedere compromessi i propri diritti e interessi legittimi.


Obbligazioni e contrattiTribunale di Bari, Sentenza, 19 marzo 2026, n. 1802

Interpretazione testo contrattuale – Termine essenziale – Risoluzione del contratto

L’utilizzo nel testo di un contratto della locuzione “entro e non oltre” non sia di per sé idoneo a qualificare come essenziale il termine dedotto nel medesimo contratto, essendo piuttosto necessario, a tal fine, che emerga, dall’oggetto del negozio e da specifiche indicazioni delle parti, che queste abbiano inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l’utilità economico-giuridica dell’accordo.

Il termine essenziale può essere tale in senso soggettivo (vale a dire, se le parti lo prevedono espressamente o tacitamente come tale) o in senso oggettivo (se deriva dalla natura stessa dell’obbligazione da compiere entro il termine), ossia è essenziale se, in base all’oggetto del contratto e alla complessiva interpretazione del medesimo, possa ritenersi che, dopo la scadenza, la prestazione non abbia più alcuna utilità per il creditore.


Diritto fallimentareCassazione Civile, Sez. 1, Ordinanza, 19 marzo 2026, n. 6596

Revocatoria ordinaria esercitata dal curatore – Terzo subacquirente – Mala fede ed onere della prova

Nel caso in cui il curatore del fallimento proponga l’azione revocatoria ordinaria ex art. 66 L. fall. ed ex art. 2901 c.c. anche nei confronti del subacquirente a titolo oneroso, che abbia trascritto il proprio titolo di acquisto prima della trascrizione dell’azione revocatoria, il curatore ha l’onere di provare, in base all’art. 2901, comma 4, c.c. la consapevolezza in capo al subacquirente della lesione arrecata alla garanzia patrimoniale dei creditori dalla compravendita del proprio dante causa, essendo irrilevante accertare che le condizioni dell’azione ricorrano anche in relazione all’acquisto del subacquirente medesimo.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. Unite, Sentenza, 18 marzo 2026, n. 6498

Risoluzione del contratto per inadempimento

Effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti

La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, proposta prima della dichiarazione di fallimento nei confronti del futuro fallito e dalla quale il contraente in bonis intenda trarre pretese restitutorie o risarcitorie da far valere nel concorso, non può proseguire in sede di cognizione ordinaria, ma ferma la necessità della trascrizione, ove si tratti di beni immobili o mobili registrati, ai fini dell'opponibilità alla massa deve essere riproposta, unitamente alle conseguenti domande di restituzione o di risarcimento del danno, nel procedimento di accertamento del passivo disciplinato dagli artt. 93 ss. l. fall.; essa resta, invece, procedibile davanti al giudice ordinario solo quando sia diretta a conseguire utilità estranee alla partecipazione al concorso (quali, ad esempio, la liberazione da obblighi contrattuali, l'escussione di garanzie di terzi o la tutela post-chiusura) ovvero quando sulla stessa sia già intervenuta sentenza non ancora passata in giudicato, nel qual caso il curatore può coltivare il gravame ai sensi dell'art. 96, comma 2, n. 3, l. fall.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 18 marzo 2026, n. 6419

Circolazione stradale – assicurazione obbligatoria – responsabilità civile

In tema di assicurazione obbligatoria RCA, qualora il danneggiato alleghi e documenti, mediante attestazione della compagnia indicata dal responsabile, la mancata copertura assicurativa del veicolo danneggiante, risulta assolto l'onere probatorio a suo carico in ordine al fatto costitutivo della pretesa risarcitoria verso l'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. In tal caso, in applicazione del principio di vicinanza della prova e avuto riguardo alla qualificata sfera di conoscibilità degli operatori professionali del settore assicurativo, grava sull'impresa designata l'onere di dimostrare l'esistenza di una diversa e valida polizza RCA, non potendosi esigere dal danneggiato una prova negativa di carattere diabolico circa l'inesistenza di qualunque copertura assicurativa.


Diritto condominialeCassazione Civile, Sez. II, Sentenza, 18 marzo 2026, n. 6489

Comunione e condominio – Assemblea dei condomini e deliberazioni - Nullità

La nullità della delibera condominiale, ai sensi dei principi generali e dell'art. 1421 c.c., può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, anche da terzi estranei alla compagine condominiale, nonché dal condomino che, rispetto al bene inciso dalla delibera, versi in posizione di terzo (come il proprietario del fondo servente), senza che rilevi la coesistenza, in capo al medesimo soggetto, della distinta posizione di partecipante al condominio.


Real EstateCass. civ., Sez. II, Sentenza, 18 marzo 2026, n. 6381

Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo di compravendita immobiliare – Liquidazione e valutazione dei danni

Quando le parti di un preliminare di vendita immobiliare hanno convenuto che il pagamento del prezzo debba essere effettuato alla stipulazione del definitivo, il requisito dell'offerta di cui all'art. 2932, comma 2, c.c. deve ritenersi soddisfatto con la proposizione della domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre, perché in essa necessariamente implicito, con la conseguenza che la sentenza produttrice degli effetti del contratto impone anche il pagamento del prezzo, quale condizione per il verificarsi dell'effetto traslativo derivante dalla pronuncia giudiziale.


Diritto bancarioTribunale di Frosinone, 17 marzo 2026, n. 179, Est. Iacoboni

Mutui e finanziamenti – violazione trasparenza – mancata allegazione piano di ammortamento – mancata pattuizione regime finanziario composto applicazione tasso sostitutivo in regime semplice

Il Tribunale rammenta come l’estratto conto certificato, ai sensi dell’art. 50 d.lgs n 385 del 1993, benché costituisca prova idonea del credito ai fini dell’emanazione del decreto ingiuntivo, non costituisce prova adeguata nel giudizio di opposizione a cognizione piena (tra le altre, Cass. 2018 n. 371) e come la Suprema Corte di Cassazione abbia affermato che “…la ricostruzione del rapporto e del saldo effettuata dal consulente tecnico d’ufficio, è uno degli elementi di prova che il giudice, a suo insindacabile giudizio, può valutare “(in tal senso, Cass. 10293 del 2023).

Il Tribunale sottolinea, inoltre, come la legittimazione passiva all’azione restitutoria spetti al cedente originario, quale soggetto che ha materialmente ricevuto le prestazioni indebite come si evince anche dal tenore dell’art. 2033 c.c. (conforme Corte di Appello di Roma del 2024 n 5811; Corte Appello di Milano del 2024 n. 2180 ; Cass. del 2016 n. 25170), concludendo per la sussistenza nel caso di specie di un elemento di indeterminatezza delle pattuizioni contrattuali ex art. 117 T.U.B..


Diritto fallimentareTribunale di Lucca, 14 marzo 2026, Est. Simoni

Liquidazione Giudiziale - Rapporti giuridici pendenti al momento dell’apertura – Contratto di appalto

In materia di rapporti giuridici pendenti al momento dell’apertura della liquidazione giudiziale, sebbene non sia espressamente previsto dalla norma, tenuto conto che lo scioglimento del contratto opera ex lege sin dall’apertura della liquidazione giudiziale salvo che il curatore comunichi di subentrare e considerato che la sospensione per sessanta giorni è funzionale ad assicurare al curatore, nell’interesse della procedura, un congruo spatium deliberandi, il curatore può rinunciare a tale termine e rendere noto al committente, anche prima della sua scadenza, di non voler subentrare nel contratto: ciò infatti consente a entrambe le parti di definire celermente e senza incertezze il rapporto contrattuale


Diritto societarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 12 marzo 2026, n. 5587

S.r.l. – bilancio – principio di continuità dei bilanci

In tema di società di capitali, il principio di continuità dei bilanci in forza del quale il bilancio relativo all'esercizio successivo deve partire dai dati contabili di chiusura del precedente non comporta la automatica trasmissione dei vizi giuridici da un bilancio all'altro. Il socio che abbia impugnato il bilancio di un esercizio e intenda estendere le contestazioni ai bilanci successivi ha l'onere di dedurre, nelle relative impugnazioni, la persistenza e trasmissione dei medesimi vizi anche ai bilanci successivi; solo a fronte di tale specifica allegazione sorge, in capo agli amministratori, l'onere di dimostrare l'avvenuta sanatoria o l'insussistenza dei vizi stessi.


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Diritto all’oblio – il ritardo di pubblicazione di una notizia può comportare il risarcimento dei danni

La Corte di Cassazione con sentenza n. 6433 del 18 marzo 2026 è recentemente intervenuta su una vicenda legata al diritto all’oblio e alla responsabilità di un motore di ricerca per la mancata deindicizzazione tempestiva di contenuti online.

Il caso riguardava una persona coinvolta in un procedimento penale, concluso senza condanna, la quale aveva chiesto a Google la rimozione dai risultati di ricerca di alcuni articoli che riportavano ancora quella vicenda.

Il Tribunale di Roma, pur riconoscendo che la società aveva violato il diritto all’oblio, poiché aveva tardato a rimuovere alcuni contenuti, aveva tuttavia respinto la richiesta di risarcimento del danno, ritenendo che non fosse stata fornita una prova sufficiente del pregiudizio subito.

La Cassazione ha cassato questa decisione, ritenendo che la motivazione del Tribunale inadeguata e solo apparente. In particolare, i giudici di legittimità hanno sottolineato che, una volta accertata la violazione del diritto all’oblio, il giudice di merito avrebbe dovuto valutare in modo più approfondito le circostanze del caso, considerando elementi come la diffusione delle notizie, la loro natura e il possibile impatto sulla reputazione dell’interessato, ed ha altresì evidenziato come il danno possa essere provato anche tramite presunzioni, senza necessità di una prova diretta.

Per questi motivi, la Cassazione ha accolto il ricorso, ha annullato la sentenza e ha rinviato il caso al Tribunale di Roma, in persona di un diverso Magistrato, che dovrà riesaminare la questione.


Responsabilità civileSpese giudiziali – responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 c.p.c. – lite temeraria – presupposti – condotte processuali – abuso del processo – sussistenza malafede e colpa grave

Sentenza n. 166/2026, Corte d’Appello di Catanzaro, Sezione prima Civile, Presidente Relatore Dott.ssa Claudia De Martin – Responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 c.p.c.

“Sussista la malafede (consapevolezza dell’infondatezza della domanda) o comunque la colpa grave (per carenza dell’ordinaria diligenza volta all’acquisizione di detta consapevolezza) degli appellanti nell’aver protratto il contenzioso in appello nei confronti dell’appellato con una condotta processuale che integra l’abuso del processo e che va ben al di là della mera proposizione di domande infondate, essendovi plurimi riscontri che gli appellanti avessero piena consapevolezza dell’infondatezza delle proprie ragioni avendo omesso di produrre la prima memoria ex art. 183 comma 6 avendo il Tribunale ben chiarito tutte le preclusioni istruttorie in cui era incorsi e le conseguenze di dette mancate attività processuali sulle domande proposte”.

Gli appellanti hanno agito con colpa grave abusando dello strumento dell’appello, sia per la assoluta chiarezza della sentenza di prime cure in punto di preclusioni istruttorie, della statuizione sulla domanda di nullità resa sul principio enunciato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite n. 8230/2019, sia per aver debitamente considerato le ragioni altrettanto chiaramente esplicitate dal primo giudice con riguardo alle ragioni di rigetto della domanda di risoluzione del contratto e di riduzione del prezzo fondantesi sulle mancate allegazioni”

Nel caso di specie, la Corte d’Appello, d’ufficio, ha ritenuto integrata la responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., ravvisando la mala fede e, comunque, la colpa grave degli appellanti e configurando un abuso del processo nella proposizione dell’appello, in quanto:

  • è stato proposto nonostante la mancata produzione della prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., e sebbene il Tribunale avesse chiarito tutte le preclusioni in cui gli stessi erano incorsi a causa della mancata proposizione di tale memoria;
  • la sentenza di primo grado era caratterizzata da particolare chiarezza argomentativa sia in ordine alle preclusioni istruttorie maturate, sia con riguardo alle ragioni di rigetto delle domande proposte.

Per tale motivo, la Corte d’Appello ha condannato gli appellanti al pagamento, in solido tra loro, di una somma determinata equitativamente nella stessa misura liquidata a titolo di compensi professionali, diminuita del 50%, valorizzando congiuntamente i profili dell’abuso del processo, del valore della causa, della sua complessità e della sua durata, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.


Diritto condominialeCassazione Civile, Sez. II, Sentenza, 10 marzo 2026, n. 5355

Parti comuni dell’edificio – muro divisorio comune

In tema di muro divisorio comune, la disciplina di cui all'art. 884 c.c. costituisce lex specialis rispetto all'art. 1102 c.c. e regola in via specifica l'uso del muro da parte dei comproprietari. Ne consegue che ciascun partecipante alla comunione può praticare nel muro comune incavi, nicchie o altre infissioni solo entro il limite della metà dello spessore del muro, e sempreché non ne sia compromessa la stabilità né ne derivino danni alla struttura, potendo l'altro comproprietario agire in via petitoria o possessoria per ottenere l'arretramento delle opere eccedenti tale limite o la loro eliminazione.


Real EstateCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 9 marzo 2026, n. 5330

Pignoramento immobiliare - Durata del contratto di locazione stipulato dal Custode Giudiziario

Pignoramento immobiliare – Durata del contratto di locazione stipulato dal Custode Giudiziario In tema di espropriazione immobiliare, il contratto di locazione stipulato dal custode giudiziario ex art. 560 c.p.c. ha durata 'naturaliter' limitata al perdurare della procedura esecutiva e perde automaticamente efficacia con la sua estinzione, non potendo, quindi, spiegare effetti oltre tale momento, né vincolare il bene una volta cessata la custodia.


Diritto fallimentareCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 9 marzo 2026, n. 5258

Concordato preventivo – “cram-down fiscale” - Requisiti

Nel giudizio di omologazione forzosa della proposta di concordato preventivo (c.d. cram-down fiscale), il Tribunale deve accertare, sulla base delle risultanze della relazione del professionista attestatore ex art. 161, comma 3, L. Fall., la maggiore convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, considerando anche gli elementi sopravvenuti nel corso della procedura che influiscono sull'attivo della società proponente.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. II, Sentenza, 06 marzo 2026, n. 5082

Risoluzione del contratto– mutuo dissenso tacito

La risoluzione consensuale del contratto per facta concludentia postula che entrambe le parti tengano comportamenti univocamente significativi della comune volontà di sciogliere il vincolo; non è configurabile mutuo dissenso tacito quando una parte, lungi dal restare inerte, abbia ripetutamente sollecitato l'adempimento e la controparte alla collaborazione dovuta per l'esecuzione della prestazione, atteso che l'inerzia unilaterale dell'altra parte può integrare inadempimento, ma non accordo risolutorio.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Sentenza, 06 marzo 2026, n. 5111

Danni da cose in custodia – Responsabilità civile

Il titolare di una concessione demaniale marittima deve considerarsi custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dell'area in concessione e dei manufatti ivi installati e funzionali all'attività esercitata (nella specie, uno stabilimento balneare con struttura gonfiabile per "calcio saponato"), sin dal momento della consegna e fino alla cessazione della concessione stessa. Né rileva, ai fini dell'esclusione della sua responsabilità oggettiva, la circostanza che uno o più manufatti siano di proprietà o nella detenzione di un terzo (anche promissario acquirente dell'esercizio), ove il concessionario continui a svolgere atti gestori e ad adempiere agli oneri amministrativi funzionali alla prosecuzione dell'attività nell'area, permanendo così la sua signoria di fatto sul bene.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 6 marzo 2026, n. 5052

Contratto di trasporto di cose – legittimazione attiva per risarcimento danni verso il vettore

Nel contratto di trasporto di cose, la legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni verso il vettore compete al destinatario dal momento in cui richiede la riconsegna delle merci arrivate a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare. Tuttavia, in mancanza di tale richiesta, la legittimazione resta al mittente, specie se il danno si manifesta nella sua sfera patrimoniale.


Diritto fallimentareTribunale di Larino, 4 marzo 2026, est. D'Alonzo

Liquidazione giudiziale iniziata o proseguita dal creditore fondiario – compiti di custodia in capo al curatore

In presenza di una liquidazione giudiziale iniziata o proseguita dal creditore fondiario (ma anche coltivata dal curatore a norma dell'art. 216, comma 10, CCII), il giudice dell'esecuzione può procedere alla revoca del custode giudiziale da lui già individuato, ed è dispensato dal nominarlo, ove non abbia ancora provveduto: si tratta infatti di nomina ormai superflua, poiché nell'esercizio dei compiti custodiali subentra il curatore. Costui, sostituendosi al debitore nell'amministrazione del patrimonio acquisito all'attivo della procedura (a norma dell'art. 128 CCII) soggiace, in tale veste, alle direttive impartite dal giudice dell'esecuzione ex art. 484 c.p.c., così come vi soggiace il debitore a norma dell'art. 559 del codice di rito.