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Diritto fallimentareCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, (data udienza 12.03.2025) del 25 marzo 2025, n. 7878

Concordato preventivo – voto dei creditori e attestazione di veridicità dei dati aziendali

L'attestazione di veridicità dei dati aziendali è crucialmente rilevante per la consapevolezza del voto dei creditori e costituisce condizione di ammissibilità del concordato preventivo. L'emergere di carenze informatiche o inesattezze sostanziali può giustificare la revoca dell'ammissione al concordato, risultando irrilevante un'eventuale nuova attestazione.

La Suprema Corte ricorda, infatti, come: “Ove nel corso della procedura emerga che siffatta condizione mancava al momento del deposito della proposta, il Tribunale può revocare ex art. 173, terzo comma, L. Fall. l'ammissione al concordato, restando irrilevante una eventuale nuova attestazione di veridicità (Cass., n. 7975/2017); nel qual caso, il Tribunale esercita il sindacato sulla veridicità dei dati aziendali esposti nei documenti prodotti unitamente al ricorso sotto il profilo della loro effettiva consistenza materiale e giuridica, al fine di consentire ai creditori di valutare poi la convenienza della proposta e la stessa fattibilità del piano (Cass., n. 2130/2014). Questo pregnante controllo deriva dall'oggetto dell'analisi inerente ai "dati aziendali" e non ai soli "dati contabili", atteso anche il venir meno del requisito di ammissibilità del concordato costituito dalla regolare tenuta della contabilità (Cass., n. 2130/2014, cit.).”.


Diritto fallimentareTribunale Catania, 23 marzo 2025, Pres. Sciacca, Est. Bellia

Liquidazione Giudiziale - Procedimento unitario - Requisiti dimensionali minimi per l’apertura della procedura - Poteri officiosi del tribunale ex artt. 41, 42 e 367 CCII

Nel nuovo contesto dell’istruttoria del procedimento unitario, in cui la presenza dell’indice di insolvenza può comportare l’apertura anche di una di liquidazione controllata, al fine di valutare la sussistenza dei requisiti, il Tribunale di Catania ha ritenuto che l’art. 121 CCII, non richiede a carico del debitore un onere probatorio pieno come quello precedentemente prescritto dall’art. 1, comma 2, L. fall. vista la possibilità per il Giudice di utilizzare i maggiori poteri attributi all'art. 41, comma 6, CCII, art. 42, commi 1 e 2, CCII e art. 367, commi 3 e 6, CCII.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, (data udienza 14.01.2025) del 21 marzo 2025, n. 7580

Responsabilità civile – danni causati dalla fauna selvatica – onere della prova

In caso di risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica, la responsabilità si inquadra nell'art. 2052 c.c. e non nell'art. 2043 c.c., con la conseguenza che il diverso regime dell'onere della prova prevede una presunzione di responsabilità in capo al soggetto individuato come proprietario, salvo che quest'ultimo dimostri il caso fortuito.

La Corte di Cassazione espone, infatti, come “La giurisprudenza di questa Corte ha, da alcuni anni a questa parte, ritenuto di inquadrare la responsabilità per i danni causati dalla fauna selvatica nell'ambito dell'art. 2052 c.c. superando la precedente impostazione che la riconduceva alla regola generale di cui all'art. 2043 c.c.” e come “Riepilogativa delle più attuali posizioni della giurisprudenza di legittimità è la pronuncia di Cass., 3, n. 17253 del 21/6/2024, secondo cui "In caso di proposizione di domanda di risarcimento dei danni da fauna selvatica, la scelta tra l'applicazione dell'art. 2043 c.c. o dell'art. 2052 c.c. non attiene alla qualificazione giuridica della domanda, bensì al riparto dell'onere della prova, con la conseguenza che non può formarsi il giudicato sostanziale sull'error in procedendo eventualmente commesso". Si veda altresì Cass., 3, n. 31330 del 10/11/2023 secondo cui " in tema di ricorso per cassazione, stabilire se un fatto illecito resti disciplinato dall'art. 2043 c.c. o dall'art. 2052 c.c., quando sia mancata nei gradi di merito una pronuncia espressa, è questione di individuazione della norma applicabile e non di qualificazione giuridica della domanda che, pertanto, può essere prospettata per la prima volta in sede di legittimità".


LavoroCassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza del 20 marzo 2025 n. 7480

Licenziamento comunicato al solo Legale

Con la pronuncia citata la Cassazione afferma che è legittimo il licenziamento disciplinare notificato solo alla PEC dell’avvocato, nell’ipotesi in cui il dipendente abbia eletto il proprio domicilio presso il legale durante il procedimento disciplinare sfociato, poi, nel recesso.

Nel caso specifico, il dipendente ha impugnato giudizialmente il licenziamento irrogatogli, deducendo – tra le altre cose – la nullità dello stesso per non essergli stato comunicato direttamente.

Dopo il rigetto della domanda da parte della Corte d’Appello, il Lavoratore ha adito la Suprema Corte che ha rilevato che, laddove il dipendente abbia eletto il proprio domicilio per il procedimento disciplinare presso un avvocato, è valida la notificazione del recesso esclusivamente al medesimo legale.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, con tale scelta il dipendente individua tale indirizzo come luogo idoneo di invio, così eleggendolo, in via mediata, come di sua disponibilità, atteso il legame fiduciario qualificato individuato tra l’avvocato ed il cliente.

In presenza di tale circostanza, continua la sentenza, la notifica è valida se effettuata, come nel caso di specie, presso l’indirizzo PEC che ciascun avvocato deve possedere, indirizzo che è conoscibile da parte dei terzi attraverso la consultazione dell'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata ed è corrispondente a quello che l'avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

Su tali presupposti, la Suprema Corte ha rigetta il ricorso del dipendente, confermando la legittimità del licenziamento irrogatogli.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, (data ud. 22 ottobre 2024) del 18 marzo 2025, n. 7216

Assicurazione contro danni a cose (furto di autovettura) – onere probatorio ex art. 2697 c.c

In tema di assicurazione contro i danni, è onere dell'assicurato dimostrare, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro. La denuncia del furto, sebbene sia un atto pubblico, non è di per sé sufficiente a dimostrare la veridicità ed esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti, ma deve essere valutata nel contesto delle complessive risultanze probatorie acquisite in giudizio.

La Corte di Cassazione afferma, infatti, che “nell'assicurazione contro i danni, "poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro" (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 21 dicembre 2017, n. 30656, Rv. 647120-01)” e che “"la denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati" (Cass. Sez. 3, sent. 10 febbraio 2003, n. 1935, Rv. 560329-01, nello stesso senso, con riferimento proprio all'ipotesi della denuncia di furto, si veda, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 7 novembre 2022, n. 32637, non massimata; parimenti, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 28 agosto 2024, n. 23292, anch'essa non massimata)”, affermando che “in tema di assicurazione contro i danni, "il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore" - o almeno, "si comporta" come tale (Cass. Sez. 3, sent. 8 novembre 2019, n. 28811, Rv. 655963-05) - "poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, sicché è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore" (Cass. Sez. 3, ord. 8 giugno 2023, n. 16229, Rv. 667831-01), con possibilità di cumulo degli interessi compensativi sulla somma rivalutata, purché sussista "una specifica domanda di parte, perché tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta" (Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2023, n. 4938, Rv. 667257-01).”.


Real EstateCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, (data ud. 25 febbraio 2025) del 18 marzo 2025, n. 7199

Vendite speciali di immobili – interpretazione del contratto

L'accertamento della volontà delle parti espressa nel contratto rappresenta un'indagine di fatto riservata al giudice di merito. Tale indagine è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 e ss. c.c.; non è idoneo a tal fine la mera critica del convincimento cui il giudice di merito sia pervenuto effettuata mediante la contrapposizione di una difforme interpretazione rispetto a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata.

Per la Corte di Cassazione, infatti, “ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso, non può essere considerata idonea la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata mediante la contrapposizione di una difforme (e più favorevole) interpretazione rispetto a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi di argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (cfr. ex plurimis Cass. Sez. L, Sentenza n. 15381 del 09/08/2004, Rv. 575326; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15804 del 28/07/2005, Rv. 583112; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5475 del 14/03/2006, Rv. 590099; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13242 del 31/05/2010, Rv. 613151; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17717 del 29/08/2011, Rv. 619031; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017, Rv. 646063; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 873 del 16/01/2019m Rv. 652192)” e “quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra" (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009, Rv. 610944; conf. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017, Rv. 646063; Cass, Sez. L, Ordinanza n. 18214 del 03/07/2024, Rv. 671915).”.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, (data ud. 13 dicembre 2024) del 18 marzo 2025, n. 7259

Danni da cose in custodia (caduta a causa di sconnessione dell’asfalto) – requisiti di ammissibilità motivo ricorso per cassazione

In tema di ricorso per cassazione, affinché un motivo sia ritenuto ammissibile, è necessario che il ricorrente indichi specificamente e riproduca il contenuto degli atti e documenti sui quali il motivo stesso si basa, nonché la loro collocazione nel fascicolo processuale. È inoltre fondamentale che tali atti siano acquisiti o prodotti anche in sede di giudizio di legittimità. La mancata osservanza di tali prescrizioni comporta l'inammissibilità del motivo.

La Corte di Cassazione precisa che “l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ. (v., Cass. 11 gennaio 2005, n. 359; v. anche ex aliis Cass., sez. un., 20 marzo 2017, n. 7074, in motivazione, non massimata sul punto; 5 agosto 2016, n. 16598; 3 novembre 2016, n. 22226; Cass. 12 gennaio 2024, n. 1341; 15 aprile 2021, n. 9951; 5 luglio 2019, n. 18066; 13 marzo 2009, n. 6184; 10 marzo 2006, n. 5244; 4 marzo 2005, n. 4741).” e che la “ricorrente in relazione ai singoli elementi indicati non ha provveduto alla debita specificazione degli atti processuali e dei documenti sui quali poggia la deduzione, riproducendone il contenuto, direttamente o indirettamente, provvedendo alla localizzazione in relazione alla sequenza procedimentale inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v. Cass., sez. un., 34469/2019, cit.).”.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, (data ud. 12 novembre 2024) del 17 marzo 2025, n. 7141

Sanzioni amministrative ex art. 144 del D.Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.) – interpretazione del regolamento interno dell’Istituto di Credito e natura delle sanzioni

In materia di sanzioni amministrative irrogate da istituti di vigilanza bancaria, per violazione delle norme prudenziali a contenimento dei rischi finanziari, l'interpretazione del regolamento interno di un istituto creditizio è demandata al giudice di merito, i cui accertamenti possono essere censurati in sede di legittimità solo sotto il profilo della violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale e dei vizi di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.

La Corte di Cassazione rileva, in primo luogo, che “come per i componenti del c.d.a. non muniti di delega, infatti, la responsabilità consegue alla violazione del dovere di "agire informati", cioè di conseguire costantemente una conoscenza adeguata delle scelte gestionali strategiche per poterle monitorare, ex art. 2381 ultimo comma cod. civ. (cfr. Cass. 28325/24 cit., 15585/2022, 24851/2019, 5606/2019 per i consiglieri non muniti di delega)”, in secondo luogo, che “per giurisprudenza consolidata di questa Corte innanzitutto deve essere esclusa la natura penale delle sanzioni per cui è giudizio: le sanzioni previste dall'art. 144 t.u.b. per carenze nell'organizzazione e nei controlli interni non sono equiparabili, quanto a tipologia, severità, incidenza patrimoniale e personale, a quelle irrogate dalla CONSOB ai sensi dell'art. 187-ter TUF per manipolazione del mercato e non hanno, perciò, natura sostanzialmente penale né pongono, quindi, un problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dall'art. 6 CEDU (cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri c. Italia).” e, da ultimo, che “l'interpretazione del Regolamento della MPS, seppure assoggettato alle indicazioni strutturali prescritte per tutti gli Istituti di credito, resta un atto di natura privata e, come tale, la sua interpretazione è demandata al Giudice di merito, i cui accertamenti e valutazioni sono censurabili soltanto sotto il profilo della violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale e dei vizi di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.”.


LavoroCassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza del 16 marzo 2025 n. 6993

Congedo parentale e possibile abuso

La sentenza richiamata è relativa a un giudizio di impugnativa di licenziamento per giusta causa da parte di un dipendente che durante dieci giorni di congedo parentale fruito per il figlio, aveva lasciato il bambino in Italia con la moglie e si era recato all’estero dalla madre a causa dell'improvviso aggravamento delle sue condizioni di salute.

Con la sentenza citata, la Cassazione afferma che è illegittimo il licenziamento irrogato al dipendente che, per un brevissimo lasso temporale durante il congedo parentale, abbia lasciato il figlio per occuparsi della madre malata, stante la situazione di fatto particolare ed urgente.

La Suprema Corte rileva, preliminarmente, che l'abuso del permesso che conduce alla giusta causa di licenziamento implica sul piano soggettivo l'elemento intenzionale di pregiudicare gli interessi altrui.

Secondo i Giudici di legittimità, detta fattispecie non può integrarsi quando la finalità della condotta tenuta dal dipendente durante il congedo sia stata quella di obbedire ad altri valori impellenti di solidarietà familiare.

Per la sentenza è, a tal fine, necessaria una valutazione complessiva della fruizione del permesso da effettuarsi attraverso un giudizio di adeguatezza ed una valutazione funzionale della condotta del lavoratore, alla stregua della molteplicità dei fatti della vita concreta.

Su tali principi il licenziamento è stato ritenuto illegittimo.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, (data ud. 05 febbraio 2025) del 13 marzo 2025, n. 6648

Atto di trasferimento della nuda proprietà e dell’usufrutto di immobili, concluso in esecuzione degli accordi assunti in sede di separazione consensuale- inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c

In un'azione revocatoria, l'onere di dimostrare la natura gratuita o onerosa dell'atto di disposizione immobiliare grava sull'attore. Tuttavia, il giudice di merito può interpretare e valutare gli accordi assunti in sede di separazione consensuale e il contratto di trasferimento alla luce delle modalità concrete di attuazione dell'accordo stesso, giungendo autonomamente alla conclusione in merito alla natura dell'atto e al suo carattere gratuito.

La Suprema Corte afferma che “è consolidato il principio che gli accordi di separazione hanno natura negoziale e l'omologazione è condizione di efficacia dei medesimi accordi e costituisce un controllo esterno su questi accordi (Cass. n. 16909 del 19/08/2015; Cass. n. 18066 del 20/08/2014 Cass., n. 6625/2005; Cass., n. 17902/2004) e pertanto è esperibile l'azione pauliana anche avverso i trasferimenti operati direttamente con il verbale di separazione consensuale o in base ad accordi recepiti in sentenza (v. anche Cass. 26127/2024 ) e quindi a maggior ragione avverso un separato atto negoziale che ne rappresenta l'attuazione (Cass. n. 10443 del 15/04/2019).

Deve qui ricordarsi che l' interpretazione di atti negoziali è un giudizio riservato al giudice del merito (Cass. n. 9461 del 09/04/2021 ) e le parti non possono proporre in sede di legittimità una diversa interpretazione del negozio rispetto a quella operata dal giudice di merito. Il trasferimento della proprietà di un bene, in adempimento di un accordo tra coniugi nell'ambito di una separazione giudiziale, è soggetto alle ordinarie impugnative negoziali a tutela delle parti e dei terzi, avendo natura contrattuale (v. anche Cass. 26127/2024).”.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, (data ud. 25 febbraio 2025) dell’11 marzo 2025, n. 6487

Appalto di servizi continuativi o periodici, diritto di recesso e termine di preavviso

In tema di contratto di appalto di servizi continuativi o periodici, il regime applicabile del recesso muta in relazione alla natura determinata o indeterminata della durata dell'appalto: a) trova applicazione l'art. 1671 c.c., in tema di recesso unilaterale e ad nutum del committente, ove l'appalto sia a tempo determinato (oltre alla scadenza del contratto al termine stabilito, previa disdetta, pena la sua tacita rinnovazione); b) viceversa, allorché la durata del contratto d'appalto continuativo o periodico di servizi non sia stata stabilita, né sia determinabile, ciascuna delle parti può recedere dal contratto in tempo utile a norma dell'art. 1569 c.c.

La Corte di Cassazione espone come “Ad un indirizzo intermedio aderisce la giurisprudenza di legittimità - cui, in questa sede, si intende dare seguito -, la quale discrimina l' individuazione del regime applicabile in relazione alla natura determinata o indeterminata della durata dell'appalto continuativo o periodico di servizi: A) trova applicazione l'art. 1671 c.c., in tema di recesso unilaterale e ad nutum del committente, ove l'appalto sia a tempo determinato (oltre alla scadenza del contratto al termine stabilito, previa disdetta, pena la sua tacita rinnovazione); B) viceversa, allorché la durata del contratto d'appalto continuativo o periodico di servizi non sia stata stabilita, ciascuna delle parti può recedere dal contratto in tempo utile a norma dell'art. 1569 c.c., altrimenti esso si rinnoverà per il tempo previsto nel contratto stesso o dagli usi oppure a tempo indeterminato (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4783 del 13/07/1983; Sez. 1, Sentenza n. 3343 del 18/11/1933).”, come “nessun valido motivo consente di escludere, per l'appalto di prestazione continuativa di servizi (a tempo determinato), l'applicabilità del disposto di cui all'art. 1671 c.c. (dichiarazione di recesso del committente), non rilevando, appunto, in proposito, l'esistenza di una clausola convenzionale che attribuisca la facoltà della disdetta al committente entro un tempo predeterminato rispetto ad ogni scadenza contrattuale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8254 del 29/08/1997).” e come “nel contratto d'appalto avente ad oggetto la prestazione di servizi continuativi o periodici (quale contratto di durata: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 29675 del 19/11/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 22065 del 12/07/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 4225 del 09/02/2022; Sez. 2, Sentenza n. 15705 del 21/06/2013), senza predeterminazione della sua durata (ossia a tempo indeterminato), il recesso che ciascuna delle parti (non solo l'appaltante ma anche l'appaltatore) intenda esercitare dal rapporto postula che esso avvenga previo avviso nel termine pattuito in contratto o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo (secondo valutazione rimessa all'apprezzamento del giudicante), avuto riguardo alla natura del servizio appaltato (senza la previsione di alcun indennizzo).”.


Diritto condominialeCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, (data ud. 15 gennaio 2025) dell’11 marzo 2025, n. 6515

Comunione – art. 1102 c.c.: divieto di uso esclusivo del bene comune (cortile) si applica anche quando l’occupazione è temporanea o limitata nello spazio (per la presenza di un cantiere)

L'art. 1102 c.c. vieta l'uso esclusivo del bene comune da parte di un solo comproprietario, e tale divieto si applica anche quando l'occupazione è temporanea o limitata nello spazio, causando un'alterazione della destinazione d'uso originaria del bene.

Per la Suprema Corte, infatti, rispetto al caso concreto (recinzione temporanea e funzionale ai lavori, in conformità ai permessi edilizi concessi) “tale situazione configura un'occupazione vietata dall'art. 1102 c.c., essendosi verificata un'alterazione della destinazione d'uso originaria del cortile, anche se l'area occupata consentiva l'accesso alla parte residua del cortile.”


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza (data ud. 03 febbraio 2025) del 10 marzo 2025, n. 6373

Assicurazione della responsabilità civile – danni da cose in custodia – concetto di circolazione stradale di cui all’art. 2054 c.c

Ai fini dell’operatività della garanzia per la R.C. Auto, per “circolazione su aree equiparate alle strade” va intesa la circolazione in ogni spazio ove il veicolo sia utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale.

La Suprema Corte rammenta, infatti, come le “Sezioni Unite di questa Corte, infatti, già con la sentenza 29 aprile 2015, n. 8620, affermarono che il concetto di circolazione stradale di cui all'art. 2054 cod. civ. include anche la posizione di arresto del veicolo e ciò in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade.” e che “Permanendo, tuttavia, alcune discordanze nella definizione del concetto di circolazione, le Sezioni Unite sono tornate a pronunciarsi sull'argomento, in epoca più recente, ed hanno stabilito che ai fini dell'operatività della garanzia per la responsabilità civile autoveicoli, l'art. 122 del codice delle assicurazioni private va interpretato, conformemente al diritto dell'Unione europea e alla giurisprudenza eurounitaria (Corte Giustizia del 4 settembre 2014 in causa C-162/2013; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 28 novembre 2017 in causa C-514/2016; Corte Giustizia del 20 dicembre 2017 in causa C-334/2016; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 4 settembre 2018 in causa C-80/2017; Corte Giustizia del 20 giugno 2019 in causa C-100/2018), nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale (sentenza n. 21983 del 2021).”, dovendosi ricordare che “la giurisprudenza delle Sezioni semplici di questa Corte è andata via via ampliando il concetto di circolazione, includendovi la sosta del veicolo, le operazioni di carico o scarico del medesimo avvenute sulla pubblica via, l'apertura e chiusura degli sportelli etc. (v., tra le altre, le ordinanze 22 novembre 2017, n. 27759, 28 maggio 2020, n. 10024, 28 marzo 2022, n. 9948, e la sentenza 19 ottobre 2022, n. 30723).”.


LavoroCassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza del 9 marzo 2025 n. 6221

Illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e reintegrazione in servizio

Con l’ordinanza citata, la Cassazione afferma che, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 128/2024, in caso di insussistenza del g.m.o. posto alla base del licenziamento, il lavoratore (assunto post marzo 2015 e a cui si applica, quindi, il c.d. Jobs Act) ha diritto alla reintegra.

Nel caso specifico, la lavoratrice ha impugnato impugna giudizialmente il licenziamento per g.m.o. subito a causa di una riorganizzazione aziendale finalizzata ad ottenere una maggiore efficienza ed economicità di gestione.

Sebbene la Corte d’Appello abbia accolto la domanda, ha riconosciuto la solo tutela indennitaria.

La Cassazione ha rilevato che è meritevole di accoglimento il ricorso della dipendente, avente ad oggetto il regime sanzionatorio applicatole a seguito della mancata dimostrazione, da parte del datore di lavoro, del giustificato motivo oggettivo di licenziamento.

In particolare, secondo i Giudici di legittimità, l’accoglimento del ricorso è una diretta conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 128/2024, la quale ha ritenuto incostituzionale la mancata previsione, all’interno del D.Lgs. 23/2015, della tutela reintegratoria nell’ipotesi in cui risulti insussistente il g.m.o. posto a fondamento del recesso.

Su tali presupposti, la Suprema Corte ha accolto il ricorso rinviando al giudice di merito affinché applichi l'art. 3 del D.Lgs. 23/2015 come risultante a seguito della predetta pronuncia di incostituzionalità.


Diritto bancarioEfficacia esecutiva del contratto di mutuo fondiario, rilevanza della messa a disposizione della somma e dell'obbligazione di restituzione anche in caso di contestuale costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell’obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto

Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza, (data ud. 18 febbraio 2025) del 06 marzo 2025, n. 5968

Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata, che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto.

La Suprema Corte afferma, infatti, che deve “escludersi che una fattispecie come quella in esame possa sussumersi entro quella di un mutuo tecnicamente condizionato. Quest'ultimo, pienamente legittimo per giurisprudenza consolidata (tra le ultime: Cass., ord. 06/12/2023, n. 34116; Cass., ord. 28/12/2021, n. 41791; Cass. 05/03/2020, n. 6174; Cass. 27/08/2015, n. 17194; ma si veda pure la requisitoria del Pubblico Ministero, diffusa sul punto) si ha quando la stessa erogazione - o messa a disposizione, sia pure soltanto ficta o contabile – della somma mutuata materialmente avviene in tutto o in parte al verificarsi di un evento successivo alla stipula, generalmente previsto appunto nello stesso contratto di mutuo quale normale sviluppo del relativo rapporto; sicché, soltanto quando quell'erogazione o quella messa a disposizione siano poi rese oggetto di atti dalle forme eguali a quelle previste per la sussistenza del titolo esecutivo, si avrà un titolo esecutivo - complesso - integrato dalla combinazione dei due atti, di pari struttura e rango formali”.


Diritto fallimentareCassazione Civile, Sez. I, Sentenza, (data ud. 14 gennaio 2025) del 6 marzo 2025, n. 5964

Concorso dei creditori ai sensi dell’art. 61 comma 2 L.Fall. – diritto di regresso del fideiussore verso il debitore fallito – requisiti per ammissione al passivo del fideiussore

In tema di concorso di creditori, ai sensi dell'art. 61, comma 2, L.Fall., il diritto di regresso del fideiussore verso il debitore fallito sorge solo dopo che il fideiussore abbia effettuato il pagamento integrale in favore del creditore. Pertanto, il fideiussore che non abbia ancora pagato non può essere ammesso al passivo con riserva per un credito condizionale.

La Corte di Cassazione espone, infatti, che il coobbligato “come non è tenuto ad insinuare al passivo il proprio credito di "regresso", nemmeno con riserva, potendolo far valere in sede fallimentare con l' istanza di ammissione, tempestiva o tardiva, così matura il diritto ad esercitare la correlata azione di rivalsa soltanto a condizione dell'avvenuta effettuazione del pagamento (Cass. n. 613 del 2013, in motiv.; Cass. n. 11144 del 2012, con riguardo al credito di "regresso" del fideiussore solvens). Il pagamento da parte del fideiussore si configura, in tale prospettiva, non come una mera condizione (esterna alla fattispecie costitutiva) per l'esercizio di un diritto che spetta fin dal sorgere dell'obbligazione ma come il fatto direttamente.”.


LavoroCassazione, Sezione Lavoro, ordinanza, 3 marzo 2025 n. 5611

Assenza ex lege n. 104/1992 giustificata anche se non comunicata

Un lavoratore viene licenziato per assenza ingiustificata protrattasi per 12 giorni; il dipendente impugna il licenziamento sostenendo di essersi assentato per fruire del permesso per assistere il figlio minore disabile prevosto dall’art. 33, comma 3 L. n. 104/1992, riconosciuto dal D.L. n. 18/2020.

La Corte di Cassazione, confermando la decisione dei Giudici di Merito che avevano disposo la illegittimità del licenziamento e la reintegrazione del Lavoratore, hanno ritenuto che la mancata comunicazione dell’assenza ex lege 104 no possa equipararsi all’assenza ingiustificata, in quanto il Lavoratore non è tenuto a chiedere alcuna autorizzazione al permesso in parola, ma, in assenza di diversa disposizione collettiva, sarebbe casomai tenuto alla comunicazione al datore di lavoro per mera correttezza.


Real EstateCassazione Civile, Sez. I, Sentenza (data ud. 17 maggio 2024) del 03 marzo 2025, n. 5550

Contratto preliminare (verbale di prenotazione di alloggio cooperativo) trascritto ed inadempiuto– collocazione del credito del promissario acquirente in procedura di liquidazione coatta amministrativa

Il privilegio iscrizionale di cui all'art. 2775 bis c.c. è riconosciuto al credito del promissario acquirente derivante dalla mancata esecuzione del contratto preliminare, purché il preliminare sia stato trascritto ai sensi dell'art. 2645 bis c.c., risultando irrilevante se la trascrizione avvenga mediante atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.

La Suprema Corte sostiene che è “stato precisato da questa Corte (cfr. Cass, n. 26102/2016) che "La combinazione tra gli effetti della trascrizione della domanda diretta ad ottenere l'accertamento giudiziale delle sottoscrizioni -seguita dalla sentenza di accoglimento ai sensi dell'art. 2652 n. 3 cod. civ. - e gli effetti della successiva trascrizione ai sensi dell'art. 2657 cod. civ. della scrittura privata autenticata giudizialmente comporta che quest'ultima trascrizione "produce effetto dalla data in cui è stata trascritta la domanda-per come dispone il secondo inciso del n. 3 dell'art. 2652 cod. civ. Trattandosi di scrittura privata contenente trasferimento di un diritto reale immobiliare, gli effetti della trascrizione sono quelli disciplinati dall'art. 2644 c.c., vale a dire sono gli effetti dell'opponibilità vera e propria e retroagiscono alla data di trascrizione della domanda giudiziale in ragione della "prenotazione" assicurata appunto dall'art. 2652 c.c., n. 3 (cfr. Cass. n. 930/97)"” ed affermando come sia “opponibile alla massa dei creditori, non ostandovi l'art 45 L.fall, la trascrizione della scrittura privata contenente il contratto preliminare eseguita dopo l'apertura della procedura concorsuale sulla base di una pronuncia giudiziale che abbia accertato l'autenticità delle sottoscrizioni apposte nella scrittura privata costituente il contratto preliminare, la cui domanda sia stata trascritta prima della dichiarazione di fallimento".


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, (data ud. 20 dicembre 2024) 03 marzo 2025, n. 5594

Responsabilità da sinistri stradali – concorso colposo della vittima nella causazione del danno – accertamenti del Giudice

In materia di responsabilità da sinistri stradali, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'art. 2054 c.c. - che pone la regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell'art. 1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del caso concreto. In particolare, quando il giudice di merito accerti un concorso colposo della vittima nella causazione del danno, per stabilirne la misura l'iter logico da seguire deve: a) ipotizzare quale danno la vittima avrebbe sofferto, se il responsabile avesse tenuto una condotta corretta, e la vittima la condotta colposa che gli viene addebitata; b) ipotizzare quale danno la vittima avrebbe sofferto, se il responsabile avesse tenuto la condotta colposa che gli viene addebitata, e la vittima la condotta alternativa corretta; c) comparare gli esiti sub (a) con quelli sub (b).

(v., Cass., sez. III, 4 settembre 2024, n. 23804, resa in vicenda denunciante un grave vizio motivazionale in relazione all'applicazione dell'art. 1227 cod. civ.; sempre a proposito dello specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame, v., altresì, Cass., sez. III, 25 gennaio 2024, n. 2433).

La Suprema Corte afferma, infatti, che “in materia di responsabilità da sinistri stradali, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'art. 2054 cod. civ. - che pone la regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell'art. 1227 cod. civ. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del caso concreto (Cass., ord., 25 gennaio 2024, n. 2433)”.


Obbligazioni e contrattiInterpretazione del contratto (per qualificarlo come contratto di affitto di ramo d’azienda ovvero come vendita dell’azienda con riserva di proprietà) – criteri da utilizzare (interpretazione letterale e considerazione dell’intero contesto e della comune intenzione delle parti)

Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza (data ud. 28 gennaio 2025) del 03 marzo 2025, n. 5625

In sede di interpretazione del contratto, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate. Tuttavia, il rilievo da assegnare alla formulazione letterale deve essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale. Non è sufficiente una considerazione atomistica delle singole clausole; il giudice deve considerare l'intero contesto e la comune intenzione delle parti.

La Suprema Corte, infatti, sostiene che il “giudice, inoltre, pur dovendo assumere l'elemento letterale quale strumento fondamentale per la ricerca della reale o effettiva volontà delle parti, deve a tal fine ricorrere anche agli ulteriori criteri d' interpretazione e, in particolare, a quello dell' interpretazione funzionale di cui all'art. 1369 c.c., il quale consente di accertare il significato dell'accordo in coerenza, appunto, con la relativa ragione pratica o causa concreta (Cass. n. 11295 del 2011; Cass. 23701 del 2016, in motiv.)” e che “per sottrarsi al sindacato di legittimità, l' interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni", "sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l' interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra" (cfr., tra le altre, Cass. 27136 del 2017)”.


Diritto fallimentareCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, (data ud. 29 gennaio 2025) del 3 marzo 2025, n. 5565

Amministrazione straordinaria – mancata notifica del progetto di stato passivo – motivo di opposizione ai sensi degli artt. 98 e 99 L.Fall

La mancanza di notifica al creditore del progetto di stato passivo non comporta necessariamente l'invalidità del decreto di esecutività dello stato passivo se il creditore ha avuto comunque la possibilità di presentare osservazioni nel corso della procedura. Tuttavia, il vizio procedurale può essere dedotto come motivo di opposizione consentendo di rimediarvi in sede giudiziale.

La Suprema Corte espone come “Non v'è dubbio che - il procedimento d'opposizione allo stato passivo è un giudizio di carattere impugnatorio e, dunque, non consente, in difetto di una previsione espressa nell'art. 99 L.Fall., che integralmente lo disciplina, né l'introduzione di domande nuove né la c.d. emendatio libelli, le quali vanificherebbero, d'altronde, l'obiettivo di semplificazione e celerità perseguito dalla relativa disciplina nel rispetto dell'art. 24 Cost. (Cass. n. 32750 del 2022); - si tratta, infatti, di un giudizio che ha natura impugnatoria ed è retto dal principio dell'immutabilità della domanda, nel quale, pertanto, non possono essere introdotte né domande nuove, né modificazioni sostanziali delle domande già avanzate in sede d'insinuazione (Cass. n. 26225 del 2017); - nel procedimento d'opposizione allo stato passivo, in definitiva, sono inammissibili domande dell'opponente che siano nuove rispetto a quelle spiegate nella precedente fase, non applicandosi il principio, proprio del giudizio di primo grado, secondo cui, entro il primo termine di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., è consentita la mutatio del petitum o della causa petendi tutte le volte in cui la domanda, così modificata, risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio (Cass. n. 6279 del 2022).” ma come il giudice di merito avesse omesso di verificare se ““accordo transattivo del 27.05.2020" aveva effettivamente avuto carattere novativo, con la conseguente ed immediata costituzione di un nuovo e diverso diritto di credito in luogo di quello preesistente, ovvero se, al contrario, si era trattato, come sostiene l'opponente, di un accordo che, senza mutare né il titolo né l'oggetto dell'obbligazione, si era, in realtà, limitato a ridurre (come è ben possibile Cass. n. 37802 del 2022) l'ammontare dello stesso credito azionato con l'originaria domanda di ammissione, verificando, altresì, l'effettiva sussistenza (o meno) dell'evento dedotto in tale contratto quale condizione sospensiva della rinuncia, parimenti pattuita, al diritto di […..] al credito (all'applicazione delle penali per il ritardo) per la somma, nella misura ivi ridotta, di Euro [….]”.


LavoroCassazione, Sezione Lavoro, ordinanza, 2 marzo 2025, n. 5496

Indennità ferie arretrate del dirigente ed onere della prova

Un dirigente aveva agito in giudizio per ottenere il pagamento, da parte della ex Datrice, della indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute. I Giudici di merito avevano respinto la domanda del Dirigente, motivando col potere del dirigente di assegnarsi lui stesso le ferie e con l’assenza di prova, da parte di questi, delle esigenze eccezionali che gli avrebbero impedito di fruire autonomamente delle ferie.

La Cassazione ha cassato la sentenza d’appello, ritenendo che la perdita del diritto all’indennità sostitutiva in capo al dirigente può verificarsi solo se il datore di lavoro dimostra di avere formalmente e inutilmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato, altresì, che l’organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, (data ud. 23 gennaio 2025) del 01 marzo 2025, n. 5410

Espropriazione per pubblica utilità - Occupazione d’urgenza – accertamento dell’acquisto per usucapione - risarcimento dei danni anche non patrimoniali subiti

Nei casi in cui il potere di fatto sulla cosa sia esercitato inizialmente dalla pubblica amministrazione in virtù di validi provvedimenti amministrativi quali la dichiarazione di pubblica utilità o il decreto di occupazione d'urgenza, al fine di conseguire l'accertamento dell'acquisto per usucapione del bene occupato, è necessario che la P.A. occupante alleghi e dimostri il previo mutamento della detenzione in possesso utile ad usucapionem ex art. 1141, secondo comma c.c.., attraverso attività materiali di opposizione specificamente rivolte contro il proprietario-possessore. Il semplice prolungarsi della detenzione o il compimento di atti corrispondenti all'esercizio del possesso non sono sufficienti.

La Corte di Cassazione ricorda come si debba provare “il compimento di idonee attività materiali di opposizione specificamente rivolte contro il proprietario-possessore, non essendo sufficienti né il prolungarsi della detenzione né il compimento di atti corrispondenti all'esercizio del possesso che di per sé denunciano unicamente un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene (così Cass. sez. 1°, ord. 12.12.2024 n. 32216 , proprio tra le stesse parti ed in fattispecie analoga; Cass. 7.6.2022 n. 18361; Cass. ord. 27.4.2018 n. 10289)” ed afferma ciò, nonostante ribadisca il principio di diritto secondo cui “ai fini della valutazione della sussistenza del mutamento di detenzione in possesso, è possibile valorizzare anche il compimento di attività materiali, qualora esse abbiano manifestato in modo inequivocabile e riconoscibile dall'avente diritto l'esercizio di un potere sulla cosa esclusivamente nomine proprio (Cass. ord. 12.12.2024 n. 32216 ; Cass. ord. 26.8.2021 n.23458).”


LavoroCorte di cassazione, Sezione Lavoro, sentenza, 28 febbraio 2025 n. 5334

Un video offensivo su una chat privata non può mai giustificare il licenziamento

Una dipendente di un negozio viene licenziata per aver postato su una chat Whatsapp, alla quale partecipavano i 14 dipendenti del medesimo negozio, un video di una cliente sovrappeso, che nella chat sbeffeggiava.

La Corte di Cassazione, ribaltando il giudizio dei Giudici di merito, ha affermato che la comunicazione del video in questione – destinata a persone determinate in una chat privata e riservata - gode delle garanzie di libertà e segretezza che l’art. 15 Cost. assicura alla corrispondenza e a ogni altra forma di comunicazione; pertanto, il contenuto della chat – anche se venuto a conoscenza dell’impresa - non avrebbe dovuto essere utilizzato nell’ambito del rapporto di lavoro e non può costituire giusta causa di licenziamento.