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Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 13 aprile 2025, n. 9666

Contratti bancari – riconoscibilità degli errori

Un consumatore, nonostante la sua non professionalità in investimenti finanziari, è tenuto a riconoscere errori di chiara evidenza nell'indicazione dei valori di un titolo, ad esempio attraverso verifiche ordinarie su altre piattaforme che riportano le quotazioni corrette. Un crollo repentino e significativo del valore di un titolo può essere un indizio di errore riconoscibile con ordinaria diligenza.

La Corte di Cassazione ribadisce che “ove l'errore sia in astratto riconoscibile con l'ordinaria diligenza (non essendo necessario che l'errore sia stato effettivamente riconosciuto) è questione di fatto rimessa all'accertamento del giudice di merito, ed incensurabile con ricorso per cassazione se non per difetto di motivazione (Cass. 24738/ 2017)”, affermandosi che “in quanto gli obblighi informativi mirano a mettere al corrente il consumatore del tipo di operazione finanziaria e dei rischi che la stessa prospetta, e non anche ad indicare come riconoscere l'errore dell'altra parte, ossia come riconoscere l'errore in cui l'altra parte può incorrere nel fare una dichiarazione negoziale rilevante ai fini del contratto”.


LavoroCassazione, Sezione Lavoro, Sentenza, 11 aprile 2025 n. 9544

Licenziamento senza indicazione di motivi o per motivi generici? Il lavoratore ha diritto alla reintegrazione

In tema di vizi della motivazione del licenziamento, nel regime delle imprese con più di 15 dipendenti, la mancata o generica individuazione del fatto non integra una mera violazione formale ma, poiché impedisce che si possa pervenire alla stessa identificazione del fatto, che, pertanto, dovrà essere dichiarato insussistente dal giudice, ha una ricaduta sostanziale che determina l'illegittimità originaria del licenziamento, con applicazione della reintegra attenuata di cui all'art. 18, 4 comma, L.300/1970.


Real EstateCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 10 aprile 2025, n. 9436

Successione, accettazione tacita dell’eredità – contratto preliminare di vendita beni immobili ereditari da parte dei chiamati all’eredità

La stipulazione di un contratto preliminare avente ad oggetto la vendita di beni immobili ereditari da parte di coloro che sono chiamati all’eredità integra gli estremi di un’accettazione tacita dell’eredità, ricorrendo i presupposti previsti dall’art. 476 c.c.

La Suprema Corte ricorsa come “in presenza di un termine essenziale ex art. 1457 cod. civ., la risoluzione di diritto del contratto prescinda da un' indagine sulla rilevanza dell' inadempimento, già anticipatamente valutata dai contraenti, rilevando esclusivamente la sua sussistenza e imputabilità (Cass., Sez. 2, 3/7/2000, n. 8881; Cass., Sez. 3, 4/5/2005, n. 9275), con la conseguenza che il mancato adempimento entro un termine essenziale non dà luogo a risoluzione del contratto se questo non sia imputabile all'obbligato almeno a titolo di colpa, ma corrisponda alla mancata prestazione dell'altra parte che rivendica la risoluzione per scadenza di detto termine, spettando a chi si oppone alla risoluzione del contratto, nonostante la scadenza del termine, l'onere di dimostrare che soltanto per effetto del comportamento della controparte, contrario a buona fede, l'adempimento non è stato reso possibile (Cass., Sez. 2, 29/11/2024, n. 30714)” e come “poiché a norma dell'art. 2648 cod. civ., ove il chiamato alla eredità abbia compiuto atti di accettazione tacita, se ne può chiedere la trascrizione del relativo acquisto sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da sentenza, atto pubblico o scrittura autenticata o accertata giudizialmente, nel caso di contratto preliminare di vendita immobiliare il promissario acquirente che abbia ottenuto la sentenza ex art. 2932 cod. civ. nei confronti degli eredi del promittente venditore può, in base ad essa, procedere alla trascrizione” dell’acquisto.


Obbligazioni e contrattiCass. civ., Sez. II, Sentenza, 10 aprile 2025, n. 9389

Risoluzione del contratto per inadempimento – qualificazione giuridica e poteri del giudice

La qualificazione giuridica del contratto, proposta dalle parti sia in primo grado che in appello, non vincola necessariamente il giudice; questi può attribuire al rapporto negoziale una differente qualificazione giuridica purché basata sugli stessi fatti e nel rispetto del petitum e della causa petendi, senza introdurre nuovi elementi di fatto.

La Suprema Corte precisa che “dovendo, altrimenti, tale questione preliminare formare oggetto di esplicita impugnazione ad opera della parte che risulti, rispetto ad essa, soccombente (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 12875 del 15/05/2019; Sez. 1, Sentenza n. 16213 del 31/07/2015; Sez. 3, Sentenza n. 10617 del 26/06/2012; Sez. 3, Sentenza n. 8142 del 03/04/2009; Sez. 1, Sentenza n. 19090 del 11/09/2007)” ed afferma i seguenti principi di diritto: “Ai fini della discriminazione tra compravendita e appalto, nei casi in cui la prestazione del debitore consista sia in un dare che in un facere, occorre stabilire se l'attività lavorativa volta alla produzione della cosa sia prevalente rispetto alla fornitura del materiale, secondo la causa concreta del contratto, ovvero se, al contrario, sia questa a costituire l'oggetto principale del negozio, rispetto al quale l'attività lavorativa, di adattamento della cosa alle specifiche esigenze della controparte, assume un rilievo accessorio e strumentale" e "Ai fini della distinzione tra compravendita e appalto, quando le modifiche che il soggetto obbligato alla prestazione è tenuto ad apportare a cose che rientrano nella sua normale attività produttiva non si risolvano in accorgimenti secondari e marginali, per adattarli alle esigenze previste contrattualmente, ma siano tali da far luogo ad un opus perfectum, di valore determinante ai fini del risultato, si rientra nello schema dell'appalto; viceversa, allorché le attività integrative (come l' installazione) siano meramente strumentali alla fornitura della res e non diano luogo ad un'opera diversa, anche in ragione del rapporto economico sussistente tra valore della cosa e spese relative al compimento di tali attività integrative, si ricade nello schema della vendita".


LavoroCassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza 8 aprile 2025, n. 9282

Il termine di impugnazione previsto dall’art. 32 del L. 183/2010 non si applica al licenziamento in prova

La Cassazione, ribaltando la decisione di merito che aveva dichiarato l’intervenuta decadenza, ha rilevato che il regime decadenziale previsto dall’art. 32 L. 183/2010 si applica soltanto alle ipotesi di licenziamento espressamente indicate da tale norma, fra le quali non vi è il recesso intimato durante il periodo di prova.

Secondo la Cassazione il recesso in prova non rientra nei casi “di invalidità del licenziamento” menzionati all’art. 32, che riguardano solo le ipotesi di recesso unilaterale del datore da un rapporto di lavoro che sia già in essere o perfezionato; pertanto, la L. 604/1966 che disciplina i licenziamenti individuali, è applicabile soltanto nel caso in cui l'assunzione diventi definitiva e comunque quando siano decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro, come previsto dall’art. 10 della stessa legge.


Responsabilità civileCass. civ., Sez. III, Ordinanza, 7 aprile 2025, n. 9083

Responsabilità civile – danni da cose in custodia – risarcimento dei danni propri dei parenti di vittima incidente sul lavoro

La domanda di risarcimento dei danni propri dei parenti di una vittima di un incidente sul lavoro (danni iure proprio) non è attratta dalla competenza del giudice del lavoro, ma appartiene alla cognizione del giudice ordinario, e l'eccezione di incompetenza per materia deve essere sollevata tempestivamente, a pena di decadenza, entro i termini di cui all'art. 38 c.p.c.

La Corte di Cassazione rileva come “la domanda ha ad oggetto danni propri dei parenti della vittima, e non iure hereditatis, e che, proprio per la natura dei danni, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo Cass. 907/2018), la controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario”.


LavoroCassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza 6 aprile 2025, n. 9081

Rispetto dell’orario di lavoro e personale direttivo - art. 17 del D.Lgs. n. 66/2003

Per aversi la esclusione della limitazione dell'orario di lavoro è necessario che il Lavoratore sia inquadrato come Dirigente oppure anche come Quadro, ma in tal caso il Lavoratore deve avere poteri decisionali autonomi o svolgere funzioni direttive quale preposto a singoli servizi o sezioni dell'azienda con la diretta responsabile di essi ovvero svolgere funzioni rappresentative o vicarie, essendo solo in tali fattispecie equiparabili i dirigenti al personale direttivo indicato dalla norma. Sono comunque fatte salve le disposizioni del CCNL applicato al rapporto di lavoro.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, (data udienza 02.04.2025) del 06 aprile 2025, n. 9060

Mutuo condizionato ex art- 474 c.p.c. – opposizione all’esecuzione

Il contratto di mutuo di cui al caso di spece, presentando i requisiti di cui all'art. 474 c.p.c., costituisce idoneo titolo esecutivo per promuovere un'azione esecutiva, secondo il noto principio di diritto per cui si ha mutuo condizionato, pienamente legittimo per giurisprudenza consolidata, quando la stessa erogazione - o messa a disposizione, sia pure soltanto ficta o contabile - della somma mutuata materialmente avviene in tutto o in parte al verificarsi di un evento successivo alla stipula, generalmente previsto appunto nello stesso contratto di mutuo quale normale sviluppo del relativo rapporto; sicché, soltanto quando quell'erogazione o quella messa a disposizione siano poi rese oggetto di atti dalle forme eguali a quelle previste per la sussistenza del titolo esecutivo, si avrà un titolo esecutivo - complesso - integrato dalla combinazione dei due atti, di pari struttura e rango formali.

Secondo la Suprema Corte, occorre rammentare “il principio, affermato in modo ormai pacifico dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali".(così, da ultimo, Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 9229 del 22/03/2022)”, […] rilevando come nel caso di specie “la pattuizione accessoria subordina espressamente la concreta disponibilità della somma al verificarsi di alcuni accadimenti anche dipendenti dal mutuatario: ma la fattispecie rientra de plano in quella oggetto della richiamata Cass. Sez. U. 5968/2025, secondo quanto si è appena precisato”.


Diritto condominialeCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 5 aprile 2025, n. 9030

Condominio – sentenza di condanna, tutti i condomini sono solidalmente responsabili e tenuti al pagamento della somma in essa liquidata, compreso il danneggiato

Il condomino che subisca un danno nella propria unità immobiliare derivante dall'omessa manutenzione delle parti comuni assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del condominio. Tuttavia, tale situazione non lo esonera dall'obbligo di contribuire proporzionalmente al valore della propria porzione alle spese necessarie per la riparazione delle aree comuni e alla rifusione dei danni causati.

La Corte di Cassazione, infatti, afferma che “Non vale in contrario richiamare l'indirizzo della giurisprudenza che esclude, ritenendo l'eventuale delibera nulla, che l'assemblea di condominio possa ripartire le spese della controversia vertente con un condomino anche a carico di quest'ultimo (Cass. n. 1629 del 2018; Cass. n. 13885 del 2014; Cass. n. 801 del 1970). La situazione richiamata è affatto diversa, dal punto di vista sostanziale, dalla fattispecie in esame. Nel caso indicato, l'esclusione dall'obbligo di contribuzione del condomino alle spese processuali sostenute dal condominio o che esso sia stato condannato a pagare, in quanto soccombente, in favore della controparte, discende, infatti, dalla considerazione che esse trovano causa non già nella situazione di comproprietà dei beni comuni, bensì nella determinazione del condominio, diretta a tutelare un interesse proprio ed opposto a quello del condomino in lite, di agire in giudizio nei confronti dello stesso ovvero di difendersi dalla sua pretesa”.


Diritto condominialeCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, (data udienza 18.04.2024) del 04 aprile 2025, n. 8995

Opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dal Condominio – assemblea condominiale per lavori straordinari (lavori di ristrutturazione di parti comuni) – approvazione ripartizione spese della comunione e del condominio

Ove sia mancata l'approvazione dello stato di ripartizione da parte dell'assemblea di condominio, l'amministratore del condominio è comunque munito di legittimazione all'azione per il recupero degli oneri condominiali promossa nei confronti del condomino moroso, in forza dell'art. 1130, n. 3, c.c. e può agire sia in sede di ordinario processo di cognizione, sia ottenendo ingiunzione di pagamento senza esecuzione provvisoria ex art. 63, comma 1 disp. att. c.c..

La Corte di Cassazione, infatti, ricorda come “Questa Corte ha già più volte ribadito, in conformità a quanto elaborato dalla dottrina, che la deliberazione assembleare che approvi un intervento di ristrutturazione delle parti comuni ha un duplice oggetto e, cioè, l'approvazione della spesa (il cui significato è il riconoscimento, da parte dell'assemblea, della necessità della spesa stessa nella misura approvata) e la ripartizione della spesa tra i condomini che è determinata dal valore della proprietà di ciascuno o dall'uso che ciascuno può fare della cosa. In conseguenza, l'approvazione assembleare dell'intervento, ove si tratti lavori di manutenzione straordinaria, ha valore costitutivo della obbligazione di contribuzione alle relative spese, mentre la ripartizione, che indica il contributo di ciascuno, ha valore puramente dichiarativo, in quanto serve soltanto ad esprimere in precisi termini aritmetici un già preesistente rapporto di valore, secondo i criteri di calcolo stabiliti dalla legge (o da un'eventuale convenzione) (così Cass., Sez. 6 - 2, n. 15696 del 23/07/2020, con indicazione dei precedenti pertinenti).”e come “L'ingiunzione può essere richiesta proprio perché, come detto, le spese deliberate dall'assemblea si ripartiscono tra i condomini secondo le tabelle millesimali, ai sensi dell'art. 1123 cod. civ., cosicché ricorrono comunque le condizioni di liquidità ed esigibilità del credito nei confronti del singolo condomino (Cass., Sez. 2, n. 4672 del 23/02/2017).”.


Real EstateCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, (data udienza 28.03.2025) del 4 aprile 2025, n. 8918

Vendite speciali immobili – prova in materia civile: onere della prova – risoluzione automatica di una convenzione urbanistica

La risoluzione automatica di una convenzione urbanistica, in virtù di una clausola risolutiva espressa, presuppone l'adozione di un provvedimento definitivo da parte dell'ente pubblico sottoscrittore, che ne attesti la volontà di avvalersene. La potestà pubblicistica dell'ente permane nonostante qualsiasi patto contrario, e la conclusione del procedimento amministrativo è un antecedente logico-necessario per l'applicazione delle regole privatistiche del diritto dei contratti.

La Corte di Cassazione ricorda che: “Questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 2669 del 05/03/1993) ha infatti insegnato che, in tema di convenzioni urbanistiche, l'intervenuta sottoscrizione a opera dell'ente pubblico non rende il rapporto del tutto assimilabile a un contratto tra privati, rimanendo invece integra (nonostante qualsiasi patto contrario) la potestà pubblicistica del Comune di liberarsi dal vincolo contrattuale in relazione a sopravvenute esigenze di pubblico interesse; la conclusione del procedimento amministrativo avente a oggetto la sorte della convezione si pone, quindi (alla stregua di quanto argomentato dalle citate Sezioni Unite in motivazione), come antecedente logico-necessario per l'azione del privato fondata sull'applicazione delle regole privatistiche del diritto dei contratti.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. Unite, Sentenza, (data udienza 11.03.2025) del 3 aprile 2025, n. 8802

Condizioni generali di contratto di trasporto aereo e acquisto online – Unione Europea: protezione del consumatore – clausola di proroga della giurisdizione

La clausola di proroga della giurisdizione a favore dei tribunali di uno Stato estero, inserita nelle condizioni generali di contratto di trasporto aereo e accettata mediante procedimento di acquisto online, è valida e vincolante ai sensi del Regolamento UE n. 1215/2012, anche se il contratto non prevede prestazioni combinate di trasporto e alloggio per un prezzo globale.

La Suprema Corte afferma, infatti, che la “successiva giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di recepire ed applicare il principio affermato dalla Corte di Giustizia, come ad esempio Cass. n. 24632/2020, che ancorché in sede di regolamento di competenza, ed al fine di individuare sul territorio nazionale quale giudice fosse competente a decidere sulla domanda di compensazione pecuniaria, ha affermato che la domanda di pagamento dell' indennizzo previsto dal Regolamento (CE) n. 261 del 2004 è soggetta alle regole di giurisdizione e di competenza "ordinarie", stabilite dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, con una valutazione del tutto autonoma rispetto a quella da compiere per la contestuale domanda avanzata sulla base delle previsioni della Convenzione di Montreal (sostanzialmente adesiva al principio risulta anche Cass. S.U. n. 33002/2021)” e che la “inapplicabilità delle previsioni a tutela dei consumatori implica altresì che possa essere validamente pattuita una clausola di deroga ai criteri ordinari di ripartizione delle controversie, e che il requisito della forma scritta richiesto, per il patto di proroga della giurisdizione in favore dell'autorità giudiziaria di un Paese estero, possa reputarsi rispettato anche nel caso in cui tale clausola sia contenuta nelle condizioni generali di contratto, disponibili mediante accesso all' indirizzo "web" indicato dal contraente che le ha predisposte (Cass. S.U. n. 21622/2017, già ricordata, cui adde Cass. S.U. n. 13594/2022).”.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 3 aprile 2025, n. 8837

Assicurazione della responsabilità civile – prescrizione e decadenza

In tema di obbligazioni solidali, la prescrizione eccepita da uno dei coobbligati ha effetto estintivo del rapporto obbligatorio anche nei confronti degli altri, ogniqualvolta dalla mancata estinzione possano derivare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente. Tale effetto estintivo non si applica nei confronti del coobbligato che, essendosi costituito in giudizio, abbia omesso di eccepire la prescrizione a sua volta o abbia espressamente rinunciato a farla valere.

Per la Suprema Corte, infatti: “in materia di assicurazione della responsabilità civile (non obbligatoria), l'assicuratore dell'autore di un fatto illecito, quando sia chiamato in causa dall'assicurato, è legittimato a sollevare l'eccezione di prescrizione del diritto vantato dal terzo danneggiato che, se fondata, ha effetto estintivo del credito vantato dal terzo nei confronti dell'assicurato, quand'anche quest'ultimo l'abbia sollevata tardivamente (Cass. Sez. 3 - n. 31071 del 28/11/2019)”. La Corte di Cassazione afferma, che intende dare continuità al principio richiamato dalla sentenza della Corte territoriale secondo cui "in tema di obbligazioni solidali, la prescrizione eccepita da uno dei coobbligati ha effetto estintivo del rapporto obbligatorio anche nei confronti degli altri, ogniqualvolta dalla mancata estinzione generalizzata possano derivare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente", ribadendo che l'automatismo della estensione degli effetti favorevoli della eccezione di prescrizione trova una preclusione per il caso in cui il coobbligato "abbia rinunciato espressamente a far valere la prescrizione, ovvero, dopo essersi costituitosi in giudizio, abbia omesso di eccepirla a sua volta" (Cass Sez. 3 - Sentenza n. 15869 del 13/06/2019, Rv. 654291 - 01)”.


LavoroCassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza del 3 aprile 2025 n. 8857

Ritorsivo il recesso del lavoratore che testimonia a favore di un collega

Con l’ordinanza citata, la Cassazione afferma che è ritorsivo il licenziamento irrogato al lavoratore per aver reso, nell’ambito di un giudizio intentato da un collega, una testimonianza ritenuta dal datore falsa in quanto contrastante con i propri assunti difensivi.

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che il licenziamento è ritenuto ritorsivo se il motivo illecito risulta essere stato effettivamente unico, esclusivo e determinante.

Per la sentenza, presupposto essenziale per la declaratoria di ritorsività è il previo accertamento dell’insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento.

Alla luce di ciò, secondo i Giudici di legittimità, nel caso di specie, il carattere ritorsivo del licenziamento è rappresentato dall’intento di reagire all’esito vittorioso del giudizio all’interno del quale il dipendente ha testimoniato in maniera contraria alla società.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società, confermando la nullità dell’impugnato recesso.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, (data udienza 22.01.2025) del 01 aprile 2025, n. 8541

Responsabilità civile – valutazione del mancato rispetto del termine di ragionevole durata del processo

Agli effetti dell'apprezzamento del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la durata del processo presupposto va calcolata avendo riguardo all'intero svolgimento del processo medesimo, e non verificando se ciascuno dei suoi singoli gradi o fasi si sia, o meno, protratto oltre il rispettivo "standard" di ragionevolezza. Ne consegue che, qualora il processo si sia svolto in più gradi, come nel caso in esame, la durata complessiva si determina sommando il tempo effettivo trascorso per la sua definizione, senza alcun arrotondamento per i singoli gradi e con esclusione dei periodi di sospensione e di quelli compresi tra il "dies a quo" per proporre le impugnazioni ed il momento in cui l'impugnazione è effettivamente proposta, con arrotondamento ad un anno della frazione superiore a sei mesi operato solo una volta sulla durata complessiva così determinata.

La Corte di Cassazione, infatti, ricorda i propri precedenti orientamenti, conformi, sul punto “Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7943 del 2023; Cass. Sez. 2, 05/07/2022, n. 21194; Cass. Sez. 2, 30/10/2019, n. 27782; Cass. Sez. 6 - 2, 21/01/2019, n. 1520; Cass. Sez. 1, 13/04/2006, n. 8717.”


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, (data udienza 03.02.2025) del 31 marzo 2025, n. 8389

Assicurazione delle responsabilità civile – danni da cose in custodia – art. 2051 c.c

La prova liberatoria gravante sul custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. non si realizza con la mera incompatibilità tra il giudicato penale di assoluzione per il sindaco e l'accertamento in sede civile dell'assenza di caso fortuito. La persistenza di un nesso di causalità tra la condizione della strada e il danno rivendicato deve essere provata con specifico richiamo a evidenti circostanze idonee ad escludere la responsabilità del custode.

Secondo la Suprema Corte, infatti: “deve escludersi il carattere dirimente, sul piano istruttorio, del giudicato penale (di assoluzione) emesso nei confronti del Sindaco del Comune ricorrente in relazione alla prova di tale caso fortuito, attesa la piena compatibilità del ridetto esito giudiziale penalistico con il riconoscimento dell' insussistenza di alcun caso fortuito, non potendo ritenersi esclusa, una volta accertata negativamente la sussistenza di una responsabilità propria del Sindaco nella manutenzione della strada, la persistenza in ogni caso di uno specifico nesso di causalità tra l'uso di tale strada e la provocazione dei danni lamentati in questa sede, accanto alla mancata dimostrazione dell'intervento di uno specifico caso fortuito idoneo a interrompere tale nesso (ai sensi dell'art. 2051 c.c.)”.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, (data udienza 05.11.2024) del 31 marzo 2025, n. 8450

Responsabilità per danni da manto stradale in caso di dosso non segnalato - nesso causale - valutazione condotte del danneggiato o di terzi

La responsabilità ex art. 2051 c.c., per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente la dimostrazione del nesso tra «res» ed evento dannoso, potendo tale responsabilità escludersi grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo, rispettivamente anche solo colpose e imprevedibili.

Per la Suprema Corte, infatti, “Deve, dunque, ribadirsi - a dispetto di quanto questa Corte aveva isolatamente affermato nelle pronunce richiamate dal ricorrente - che, " in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile" (da ultimo, tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. n. 2376 del 2024, cit.; Cass. Sez. 3, ord. 25 luglio 2024, n. 4051, non massimata Cass. Sez. 3, sent. 30 ottobre 2024, n. 28057, non massimata)” e “deve ribadirsi - così pervenendo all'accoglimento del motivo - "l'irrilevanza, sul piano dell'accertamento causale, della natura "insidiosa" della cosa in custodia o della percepibilità ed evitabilità dell'insidia da parte del danneggiato" (Cass. Sez. 3, ord. n. 4051 del 2024, cit.; nello stesso senso Cass. Sez. 3, ord. 17 febbraio 2023, n. 5116), trattandosi di elementi del tutto estranei alla fattispecie di cui all'art. 2051 cod. Civ.".


Diritto fallimentareCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, (data udienza 13.03.2025) del 31 marzo 2025, n. 8421

Concordato preventivo – prededuzione ex art. 161 comma 7 L.F

La prededuzione ex art. 161 comma 7 L.F. non è subordinata all’apertura della procedura di concordato preventivo, ma deriva da atti legalmente compiuti dal debitore dopo il deposito del ricorso. Tali crediti prededucibili sono posti a tutela della continuità gestoria dell’impresa al fine di preservare il valore del patrimonio, anche in assenza di una procedura concordataria ufficialmente aperta.

La Suprema Corte precisa, infatti, come la ricorrente abbia “fatto erroneamente coincidere la nozione di atto legalmente compiuto con quella di "atto preventivamente autorizzato dal Tribunale ex art. 161, co. 7 L. fall" (pag. 16 terz'ultima riga del ricorso), non considerando, in primo luogo, che la predetta pronuncia di questa Corte n. 14713/2019 (vedi, conforme, anche Cass. 16531/2022) ha distinto, nell'ambito degli atti legalmente compiuti, l'atto di straordinaria amministrazione preventivamente autorizzato dall'atto di gestione che, seppur non autorizzato, risulti funzionale alla conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio”.


Real EstateCassazione Civile, Sez. V, Ordinanza, (data udienza 07.02.2025) del 29 marzo 2025, n. 8301

Agenzia delle Entrate – presunzione versamento interessi nel contratto di locazione -. Mancata richiesta

Il diritto del locatore di richiedere il pagamento di interessi, come stabilito nel contratto tra le parti, a seguito dei costi sostenuti per la ristrutturazione dell'immobile, sia per locazioni ad uso abitativo che diverso dall'abitazione, sorge solo dopo una specifica richiesta; pertanto, ove non sia stata richiesta la corresponsione di tali interessi, l'ente impositore non può invocare la presunzione di intervenuto versamento degli interessi ai fini dell'imposizione.

La Corte di Cassazione, infatti, ricorda come “non si è mancato più di recente di confermare che "la richiesta di aggiornamento del canone da parte del locatore, sia in caso di locazione di immobili ad uso abitativo, sia in caso di locazione ad uso diverso da quello di abitazione, costituisce condizione per il sorgere del relativo diritto. Ne consegue che solo a seguito di tale richiesta il locatore può domandare il canone aggiornato, per cui, ove non sia mai stato richiesto l'aggiornamento (o non sia stato convenuto tra le parti), lo stesso non rileva per la quantificazione dell'indennità ex art. 1591 cod. civ. per il ritardato rilascio dell'immobile", Cass. sez. III, 26.5.2014, n. 11675; ed ancor più di recente si è ribadito che " in base all'art. 32 della L. n. 392 del 1978, così come novellato dall'art. 1, comma 9-sexies del D.L. n. 12 del 1985, conv. dalla L. n. 118 del 1985, il locatore, su conforme pattuizione con il conduttore, è abilitato a richiedere annualmente l'aggiornamento del canone per eventuali variazioni del potere di acquisto della moneta; pertanto, è contraria al disposto normativo la clausola che preveda una richiesta preventiva dell'aggiornamento con effetto attributivo di tutte le variazioni ISTAT che intervengano nel corso del rapporto ovvero una richiesta successiva riferita ad anni diversi da quello immediatamente precedente, e ciò perché la richiesta si pone come condizione per il sorgere del relativo diritto", Cass. sez. III, 7.10.2021, n. 27287”, chiarendo come non sia “questione di dimostrazione dell'intervenuta rinunzia all'adeguamento del canone, ma di prova che lo stesso sia stato almeno richiesto”.


Diritto condominialeCassazione Civile, Sez. II, Sentenza, (data udienza 12.12.2024) del 28 marzo 2025, n. 8254

Assemblea dei condomini e deliberazioni (supercondominio) – legittimazione attiva e passiva

L'assemblea dei rappresentanti dei condomini di un supercondominio, ai sensi dell'art. 67, commi 3 e 4, disp. att. c.c., può essere impugnata da ogni singolo condomino se il rispettivo rappresentante sia stato assente, dissenziente o astenuto. La nomina del rappresentante per la gestione ordinaria delle parti comuni e la nomina dell'amministratore non preclude ai singoli condomini il diritto di contestare la validità delle decisioni assembleari. Tuttavia, se il rappresentante ha votato favorevolmente, la tutela dei condomini si realizza nei confronti del rappresentante secondo le regole del mandato.

La Corte di Cassazione, infatti, afferma che: “mentre le incombenze del rappresentante all'assemblea di ciascun condominio sono esplicitamente ristrette dall'art. 67, terzo comma, disp. att. c.c., alla "gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii" e alla "nomina dell'amministratore", l'art. 2347, primo comma, c.c., nell'ipotesi di comproprietà di azioni societarie (analogamente l'art. 2468, quinto comma, c.c. per la comproprietà di quote), prescrive che tutti "i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106" […] Viceversa, l'art. 67, terzo comma, disp. att. c.c. si riferisce solo ai diritti amministrativi di supercondominio, ovvero all'esigenza di manifestare in assemblea, per il tramite del rappresentante del condominio facente parte del supercondominio, una volontà unitaria in tema di gestione ordinaria delle parti comuni e di nomina dell'amministratore, volontà che deve formarsi in ciascun condominio e deve essere dichiarata con l' intervento ed il voto assembleare spendendo il nome all' intera compagine condominiale.”.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, (data udienza 26.02.2025) del 28 marzo 2025, n. 8177

Strumenti finanziari (valori mobiliari) – intermediazione finanziaria – nullità negoziali e valutazione delle prove

Nel caso di polizze assicurative a contenuto finanziario, il mancato conferimento di un incarico di prestazione di servizi di investimento da parte del cliente alla banca comporta l'inapplicabilità delle normative relative alla stipula di contratti-quadro (art. 23 TUF) e del regolamento attuativo dell'art. 21 TUF. Infatti, pur ipotizzando la natura finanziaria di una polizza, senza la suddetta prova, la banca è considerata come intermediaria della compagnia assicurativa, per cui non è richiesta la stipula del suddetto contratto.

Per la Suprema Corte, infatti: “le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti e, inoltre, le nuove censure sono suscettibili di considerazione solo se fondate su tempestive allegazioni, alle quali devono necessariamente coordinarsi (Cass., n. 20713/2023; n. 28983/2023). Nel caso concreto, non risultano allegazioni specifiche afferenti alla questione del richiamato "rischio demografico", in ordine alla questione che sarebbe dirimente per qualificare il negozio invocato come contratto d'assicurazione, riguardo al carattere irrisorio o meno dell'indennizzo da versare in caso di morte dell'assicurato, come desumibile dalla giurisprudenza di questa Corte (v. Cass., n. 21022/2024)”.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile., Sez. I, Ordinanza, (data udienza 13.03.2025) del 28 marzo 2025, n. 8173

Obbligazioni e contratti – adempimento – art. 119 T.U.B. e diritto del cliente di ottenere dalla banca la consegna di copia della documentazione delle operazioni effettuate negli ultimi dieci anni)

Il diritto del cliente di ottenere dalla banca la consegna di copia della documentazione delle operazioni effettuate negli ultimi dieci anni, previsto dall'art. 119 TUB, costituisce un diritto sostanziale autonomo che può essere esercitato mediante ricorso per decreto ingiuntivo. Tale diritto si configura come un'obbligazione di dare, non di facere, e non è subordinato alla previa restituzione dei costi di produzione della documentazione.

Per la Suprema Corte, infatti, dal momento che “questa Corte ha, ormai da tempo, chiarito che il diritto del cliente di ottenere dall' istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio, previsto dal quarto comma dell'art. 119 TUB, si configura come vero e proprio diritto sostanziale la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica finale e non strumentale, il cui riferimento sistematico generale può ravvisarsi negli obblighi integrativi strumentali di cui agli artt. 1175, 1374 e 1375 c.c. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11733 del 19/10/1999; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12093 del 27/09/2001; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 13277 del 28/05/2018; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 35039 del 29/11/2022) e che si applica anche a situazioni soggettive che, se pur derivanti da un rapporto concluso, non hanno ancora esaurito nel tempo i loro effetti (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11004 del 12/05/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15669 del 13/07/2007)”, “In quanto autonomo diritto sostanziale, quindi, lo stesso, in caso di inottemperanza dell'istituto di credito, ben può trovare autonoma tutele in sede giurisdizionale, e cioè essere oggetto di una specifica domanda volta a conseguire la condanna all'adempimento dell'obbligo legale, al di là della finalità posta alla base della domanda medesima”.


LavoroCassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza del 27 marzo 2025 n. 8154

Ai fini disciplinari non rileva la qualificazione penale dell’addebito

Con l’ordinanza citata, la Suprema Corte afferma che per la determinazione della consistenza dell'illecito disciplinare non rileva, di regola, la qualificazione fattane dal punto di vista penale, essendo sufficiente che i fatti addebitati rivestano il carattere di grave negazione dell'elemento essenziale della fiducia.

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che, al fine della configurazione dell'illecito disciplinare consistente nella sottrazione di beni o di denaro dell’azienda, non è necessario che ricorrano di tutti gli elementi della fattispecie penalmente rilevante dell'appropriazione indebita.

Ciò, secondo i Giudici di legittimità, rappresenta la logica conseguenza delle differenti finalità alle quali è ispirato il diritto penale nella configurazione delle singole fattispecie di reato rispetto al diritto del lavoro.

Nell'ambito di quest’ultimo, continua la sentenza, la condotta disciplinarmente rilevante, con specifico riferimento al profilo di interesse, è quella che, comunque, configuri grave negazione dei doveri scaturenti dal rapporto di lavoro e, in quanto tale, giustifichi l’immediata espulsione del dipendente, a prescindere dal rilievo penale del comportamento.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal lavoratore, confermando l’illegittimità dell’impugnato recesso.


Real EstateCassazione Civile, Sez. V, Ordinanza, (data udienza 21.01.2025) del 27 marzo 2025, n. 8131

Vendite speciali di immobili – Imposta ipotecaria e catastale e agevolazione prima casa - successione ereditaria, accertamento

In ipotesi di successione ereditaria avente ad oggetto fabbricati, ai fini della individuazione della disciplina applicabile in materia di imposta ipotecaria e catastale e della possibilità di fruizione della agevolazione prima casa, il momento impositivo va individuato non nella data di apertura della successione, bensì nell'epoca della esecuzione delle relative formalità, con la conseguenza che la misura dell'imposta è determinata sulla base delle norme a questa data vigenti.

La Corte di Cassazione precisa, infatti, come si debba ribadire: “principio secondo cui in tema di imposte catastali e ipotecarie connesse alle formalità di trascrizione, iscrizione e rinnovazione, in forza del principio della correlazione tra servizio reso e imposta, il momento impositivo va individuato nella esecuzione di dette formalità, con la conseguenza che la misura dell'imposta è determinata sulla base delle norme a quel momento vigenti (vedi Cass. n. 4571/2019).”.