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Diritto fallimentareTrib. Verona, 26 febbraio 2025, Est. Attanasio

CONCORDATO PREVENTIVO IN BIANCO - Conferma delle misure protettive - Segnalazione alla Centrale Rischi delle esposizioni del debitore

Nel corso della procedura concorsuale, sia nella fase prenotativa che successivamente, la segnalazione a sofferenza dell’esposizione debitoria costituisce un’eccezione, legata al verificarsi di eventi patologici che di per sé preludono, verosimilmente, ad un esito infausto del tentativo di risanamento. In questo contesto, pertanto, il rischio di una segnalazione a sofferenza è remoto ed ipotetico e non giustifica l’adozione di una misura cautelare.


Diritto condominialeCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza (data ud. 20 febbraio 2025) del 25 febbraio 2025, n. 4871

Assoggettamento di edificio di nuova costruzione alle norme sulle distanze del regolamento edilizio comunale invece che alle distanze (minori) previste per le ricostruzioni dal Piano di Recupero, che rinvia alla disciplina codicistica sulle distanze

È legittima l'affermazione della Corte d'Appello secondo cui un edificio di nuova costruzione, realizzato con aumento di volume e altezza rispetto a preesistenti fabbricati distrutti, è soggetto alle norme sulle distanze del regolamento edilizio comunale anziché alle minori distanze previste per le ricostruzioni dal piano di recupero.

La Suprema Corte afferma, infatti, che “La conclusione a cui la Corte di Appello è giunta secondo cui l'edificio è una nuova costruzione e non è sussumile nella categoria della ricostruzione ai sensi dell'art. 9 bis del piano di ricostruzione ed è soggetto alla distanza di cui all'art. 15 del regolamento edilizio e non alla minore distanza di cui all'art. 873 c.c. è coerente con la nozione di ricostruzione di edificio e di ristrutturazione nella legislazione nazionale” e che “In tutti i casi, l'intervento di demolizione-ricostruzione, indipendentemente dalla qualificazione come ristrutturazione o nuova costruzione, deve essere realizzato, ai fini delle distanze, sulla linea di confine del fabbricato demolito, anche quando questo sia legittimamente posto a una distanza da fabbricati e da confini inferiore a quelle attualmente previste" (Cass. n.12751 del 11/05/2023).”


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza (data ud. 26 novembre 2024) del 25 febbraio 2025, n. 4892

Risoluzione anticipata di contratto di locazione per inadempimento del conduttore – diritto del locatore al risarcimento del danno da mancato guadagno (art. 1223 c.c.)

In tema di risoluzione anticipata di un contratto di locazione per inadempimento del conduttore, il diritto del locatore a conseguire il risarcimento del danno da mancato guadagno ai sensi dell'art. 1223 c.c. non viene meno per il solo fatto della restituzione dell'immobile prima della naturale scadenza del contratto. È necessario che il locatore dimostri di essersi tempestivamente attivato, una volta ottenuta la disponibilità dell'immobile, per una nuova locazione, fermo restando l'apprezzamento del giudice delle circostanze del caso concreto anche in base al canone della buona fede.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite conferma la “correttezza di quanto desumibile dalle riflessioni della giurisprudenza maggioritaria di questa Corte, secondo la quale il locatore, il quale abbia chiesto e ottenuto la risoluzione anticipata del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, ha diritto anche al risarcimento del danno per l'anticipata cessazione del rapporto, da individuare nella mancata percezione dei canoni concordati fino alla scadenza del contratto o al reperimento di un nuovo conduttore; in tal caso, l'ammontare del danno risarcibile costituirà valutazione del giudice di merito, che terrà conto di tutte le circostanze del caso concreto (Cass., Sez. 3, n. 8482 del 5/5/2020), prime fra tutte l'utile che il locatore avrà ricavato (o che avrebbe potuto comunque ricavare con l'uso della normale diligenza) dall'immobile nel periodo intercorso tra la risoluzione prematura e il (Cass., Sez. 6 - 3, n. 194 del 5/1/2023)” ed afferma che “Un atteggiamento di persistente ingiustificata inerzia del locatore nel riattivare le possibilità di recupero della redditività del proprio bene a seguito della sua riacquistata disponibilità (in tesi confidando sul diritto a conseguire, a titolo risarcitorio, tutti i canoni convenuti fino alla naturale scadenza del contratto), non potrà non legittimare, secondo l'id quod plerumque accidit, la prospettazione dell'eventuale riconducibilità della cessata redditività del bene alla responsabilità dello stesso locatore”.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza, 25 febbraio 2025, n. 4892

Risoluzione anticipata del contratto di locazione per inadempimento del conduttore – interpretazione del contratto

In tema di risoluzione anticipata di un contratto di locazione per inadempimento del conduttore, il diritto del locatore a conseguire il risarcimento del danno da mancato guadagno ai sensi dell'art. 1223 c.c. (ossia canoni che non ha potuto riscuotere fino alla scadenza originaria o fino al nuovo conduttore), non viene meno per il solo fatto della restituzione dell'immobile prima della naturale scadenza del contratto. Il locatore deve però provare di aver tempestivamente cercato di concludere un nuovo contratto.


Diritto condominialeCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza (data udienza 30 gennaio 2025) del 19 febbraio 2025, n. 4301

Legittimazione passiva per impugnazione delibere assembleari condominiali - Spese della comunione e del condominio – Spese relative a manutenzione straordinaria (parapetti dei balconi)

In materia condominiale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., solo i condomini assenti, dissenzienti o astenuti sono legittimati ad impugnare le delibere assembleari annullabili. I condomini presenti che hanno votato a favore della delibera non possono impugnarla successivamente (v. Cass. Civ. n. 5611/2019).

La Suprema Corte afferma, infatti, come: “In primo luogo, si deve osservare che la legittimazione in tema di impugnazione di delibere assembleari condominiali spetta […] dal lato passivo, al Condominio in persona dell'amministratore, senza necessità di specifica autorizzazione assembleare (cfr., tra le molte, Cass. n. 7095/2017 e Cass. n. 23550/2020).”, nonché come: “Quanto al merito, la Corte di appello ha ritenuto correttamente che la delibera impugnata si era limitata a ripartire concretamente le spese per un singolo intervento senza modificare i criteri generali di riparto, mantenendosi nell'ambito delle attribuzioni dell'assemblea, risultando quindi meramente annullabile e, in quanto tale, soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 1137 c.c., rimasto pacificamente inosservato (sul punto si rinvia a Cass. SU 9839/2021, e a successive pronunce conformi […].”.


Diritto condominialeCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza (data udienza 30 gennaio 2025) del 19 febbraio 2025, n. 4340

Assemblea dei condomini e facoltà di deliberare stipula di polizza assicurativa di tutela legale condominiale

L'assemblea condominiale ha la facoltà di deliberare la stipula di una polizza assicurativa di tutela legale come spesa inerente la gestione comune dell'edificio, ai sensi dell'art. 1135 c.c.. Tale deliberazione non viola il diritto dei condomini dissenzienti, anche se comporta un onere per tutti i condomini, dal momento che la polizza assicurativa ha una funzione generale di tutela del Condominio, non riferendosi a una specifica lite.

La Corte di Cassazione afferma che: “l'assemblea condominiale ha il potere di stipulare una polizza per la tutela legale nell'ambito della propria discrezionalità gestionale. Inoltre, si è chiarito che l'articolo 1132 del codice civile non può essere invocato per invalidare la stipula della polizza, poiché questa non impone ai condomini dissenzienti di contribuire alle spese processuali di una controversia specifica, ma ha una finalità più generale di tutela del condominio. Questa Corte ha sottolineato che le spese per la stipula della polizza devono essere ripartite tra tutti i condomini in base ai criteri stabiliti dall'articolo 1123 c.c., trattandosi di una spesa relativa alla gestione comune dell'edificio (cfr., per tutte, Cass. n. 23254/2021 e Cass. n.11891/2024).”


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza (data udienza 12 febbraio 2025) del 19 febbraio 2025, n. 4408

Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza (data udienza 12 febbraio 2025) del 19 febbraio 2025, n. 4408

Responsabilità civile, risarcimento dei danni – valenza probatoria delle risultanze di perizia, precedentemente disposta in procedimento penale nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p., nel successivo giudizio civile – incidente occorso in ambito lavorativo

La perizia disposta nel procedimento penale, se correttamente eseguita nelle forme previste dal codice di procedura penale e con possibilità per la parte di esercitare il diritto di difesa, può essere utilizzata come prova principale anche nel processo civile successivo.

Secondo la Suprema Corte, infatti, “Tale principio trova fondamento: da un lato, nella mancanza nell'ordinamento di un qualsiasi divieto; e dall'altro, nell'assenza di una gerarchia delle prove, al di fuori dei casi di prova legale, nei quali i risultati di talune di esse debbono necessariamente prevalere nei confronti dei risultati di altre. [….] Dando applicazione a principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. nn. 9242/2016, 25067/2018 e 18025/2019)


Real EstateCassazione Civile, Sez. II, Sentenza (data udienza 9 gennaio 2025) del 18 febbraio 2025, n. 4146

Vendita beni immobili - azione di accertamento della donazione indiretta – imprescrittibilità dell’azione (eventuale problema di prescrizione dei soli diritti derivanti dall’atto dissimulato)

L'azione di accertamento della donazione indiretta (per vendita di beni immobili), anche se volta a far emergere il negozio realmente voluto dalle parti e ad ottenere la collazione della donazione, è per sua natura imprescrittibile. Non si pone quindi un problema di prescrizione dell'azione stessa in quanto tale, ma solo dei diritti derivanti dall'atto dissimulato, che possono essere soggetti alla prescrizione ordinaria.

La Suprema Corte precisa che: “L'azione è imprescrittibile anche quando non sia diretta ad esercitare i diritti che derivano dal negozio, ma ad es., per ottenere la collazione della donazione (cfr. in termini, Cass. 4986/1991). Analogamente, la domanda di accertamento di una donazione indiretta (che si distingue, concettualmente, dall'azione di simulazione relativa: cfr. Cass. 1986/2016; Cass. 19400/2019), è imprescrittibile in quanto azione di mero accertamento. Inoltre, la domanda del ricorrente era funzionale, non ad esercitare i diritti derivanti dal negozio, ma al diverso scopo di ottenere l'imputazione della donazione a norma dell'art. 564, comma secondo, c.c.”.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza (data udienza 17 dicembre 2024) del 18 febbraio 2025, n. 4225

Scrittura privata di transazione – nullità ex art. 1261 c.c. clausola che prevede cessione di un credito litigioso in favore di legale quali competenze professionali

La clausola di una scrittura privata di transazione che prevede la cessione di un credito litigioso a favore di un legale a titolo di competenze professionali è nulla ai sensi dell'art. 1261 c.c. se tale credito è collegato a una causa di risarcimento danni promossa dai clienti, anche se il legale ha autenticato la firma o ha agito quale difensore.

Tra l’altro, la Corte di Cassazione rileva come il ricorso nei suoi motivi “Sollecita infatti una nuova valutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità (v. tra le tante Cass., 21/1/2015 n. 961; Cass., 5/3/2002 n. 3161; Cass., 20/10/2005 n. 20322; Cass., 7/1/2014 n. 91; Cass., 28/11/2014 n. 25332; Cass., 10/9/2020 n. 18774)”.


Diritto fallimentareTribunale di Bergamo, 18 febbraio 2025

Composizione negoziata – misure protettive e misure cautelari

Le misure protettive possono essere concesse con efficacia erga omnes per la funzione loro insita volta a preservare il patrimonio della società da possibili aggressioni di terzi, mentre le misure cautelari vanno richieste indicando specificamente la ragione della cautela richiesta e il soggetto destinatario della medesima, per consentire al Tribunale di verificare l’effettività del periculum in mora paventato dalla ricorrente.


Diritto fallimentareCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 16 febbraio 2025, n. 3890

Domanda di insinuazione c.d. “supertardiva” - sopravvenienza del credito ed imputabilità/non imputabilità del ritardo al creditore

Poiché i crediti concorsuali possono sorgere durante tutto l'arco della procedura fallimentare anche per cause dipendenti da colpa del creditore si deve escludere la "sopravvenienza" del credito comporti automaticamente la non imputabilità del ritardo con il quale il creditore procede ad insinuare il credito stesso, sicché è ben possibile che il credito "sopravvenga" nel corso della procedura fallimentare a verifica dei crediti compiuta, ma che ciò accada per fatto imputabile allo stesso creditore che, in tal caso, non può soddisfarsi sull'attivo fallimentare, essendo quindi comunque necessaria una verifica caso per caso. Nel caso di specie si tratta di un credito derivante dall’applicazione di una sanzione amministrativa, in particolare da violazione dell’obbligo di acquisto di “certificati verdi”.


Real EstateCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza (data udienza 10 gennaio 2025) del 13 febbraio 2025, n. 3654

Divisione, scioglimento della comunione ereditaria – prova della comproprietà sui beni dividendi: elementi indiziari e verifiche del Consulente Tecnico, in assenza di contestazioni specifiche sulla proprietà

Nei giudizi di scioglimento della comunione, la prova della comproprietà sui beni dividendi non richiede il rigore dell'azione di rivendicazione, dato che la divisione non trasferisce diritti tra i compartecipi, ma accerta un diritto comune a tutte le parti. Detta prova può essere fondata su elementi indiziari e sulle verifiche del consulente tecnico, in assenza di contestazioni specifiche sulla proprietà (v. Cass. Civ. n. 21716/2020).

La Corte di Cassazione afferma che tale principio vale, “tenuto conto, appunto, che non si fornisce la prova di un fatto costitutivo di una domanda che vede le parti in contrapposizione fra loro (Cass. n. 1065/2022)” e che “la validità dell' indirizzo interpretativo esposto perdura anche dopo la pronuncia delle SSUU della Corte di Cassazione n.25021/2019 che, "nel riconoscere che gli atti di scioglimento della comunione sono soggetti alla sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001 e dall'art. 40, comma 2, della L. n. 47 del 1985 (Cass., S. U., n. 25021/2019), hanno chiarito che la divisione va annoverata fra gli atti ad efficacia tipicamente costitutiva e traslativa.”


LavoroCorte di Cassazione, Sezione Lavoro, 12 febbraio 2025, n. 3607

Controlli del datore di lavoro a mezzo agenzia investigativa

Con la sentenza citata, la Corte ha precisato che sono legittimi i controlli del datore di lavoro ove siano finalizzati a verificare comportamenti del lavoratore che possano integrare attività fraudolente (nel caso di specie uso improprio del mezzo aziendale per fini personali ed extra-lavorativi in orario di lavoro retribuito).

La Corte ha così statuito: "I controlli del datore di lavoro, anche a mezzo di agenzia investigativa, sono legittimi ove siano finalizzati a verificare comportamenti del lavoratore che possano integrare attività fraudolente, fonti di danno per il datore medesimo, non potendo, invece, avere ad oggetto l'adempimento/inadempimento della prestazione lavorativa, in ragione del divieto di cui agli artt. 2 e 3 St. lav. Nella fattispecie di causa il controllo non era diretto a verificare le modalità di adempimento della prestazione lavorativa, bensì la condotta fraudolenta di assenza del dipendente dal luogo di lavoro, nonostante la timbratura del badge; neppure sussiste la lamentata violazione della privacy del dipendente, seguito nei suoi spostamenti, in quanto il controllo era effettuato in luoghi pubblici e finalizzato ad accertare le cause dell'allontanamento; l'attività fraudolenta è stata ravvisata nella falsa attestazione della presenza in servizio e nell'utilizzo personale del mezzo aziendale, nonostante il lavoratore fosse autorizzato a usare detto mezzo solo per motivi attinenti all'attività lavorativa; ciò prescinde dall'integrazione di una fattispecie di reato o dalla quantificazione del danno, comunque riscontrabile nell'utilizzo improprio della vettura e dell'orario lavorativo retribuito".


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza (data udienza 11 dicembre 2024) del 12 febbraio 2025, n. 3587

Prescrizione – richiesta di risarcimento dei danni inviata con raccomandata: requisiti per valenza interruttiva della prescrizione (responsabilità medica per decesso)

La richiesta di risarcimento dei danni inviata tramite raccomandata può avere valenza interruttiva della prescrizione se manifesta inequivocabilmente la volontà del titolare del credito di ottenere soddisfazione, non essendo necessario l'uso di particolari formule (v. Cass. Civ. n. 18904 del 17/09/2007).

La Corte di Cassazione sottolinea altresì come “per la decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento di tali danni lungolatenti è necessaria la consapevolezza non solo del pregiudizio ma anche della sua riferibilità causale (v. di recente Cass., 24/01/2024, n. 2375)


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza (data udienza 7 gennaio 2025) del 12 febbraio 2025, n. 3644

Intermediazione finanziaria: strumenti finanziari (valori mobiliari) – responsabilità solidale dell’Istituto di credito per i danni causati ai clienti dal Promotore finanziario (art. 31 T.U.F.)

Nell'ambito dei servizi finanziari, l'art. 31 del TUF (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) stabilisce la responsabilità solidale dell'istituto di credito per i danni causati ai clienti dal promotore finanziario. Tale responsabilità si applica anche in caso di attività illecite poste in essere dal promotore che, pur non essendo contrattualmente legato alla banca, abbia comunque ingenerato un incolpevole affidamento nel cliente circa la sua stabile integrazione nella struttura gestionale della banca.

La Suprema Corte, infatti, rammenta come “per radicare la responsabilità ex art. 31, comma 3, TUF è sufficiente sotto il profilo causale un rapporto di occasionalità necessaria "tra il fatto del promotore e le incombenze affidategli" (Cass., n. 31453/2022)” e come “l'apprezzamento della loro idoneità a rivelare collusione o consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore oggetto di un accertamento di fatto da compiersi caso per caso, è riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità (Cass., n.31894/2023), ed è incontestabile che la Corte abbia valutato gli esiti istruttori escludendo anche implicitamente ogni forma di acquiescenza da parte degli investitori.”


LavoroCorte di Cassazione, Sezione Lavoro, 12 febbraio 2025, n. 3609

Rifiuto alla prestazione prevista da accordo aziendale

Con la pronuncia citata, la Cassazione rileva, preliminarmente, che la disciplina sopravvenuta introdotta con un accordo aziendale non può trovare applicazione nei confronti dei lavoratori aderenti a organizzazioni sindacali che abbiano espresso il loro dissenso rispetto all’accordo stesso.

Ciò posto, il lavoratore può rifiutarsi di svolgere una particolare attività, anche se la stessa è stata prevista da un accordo sindacale, solo in presenza di una violazione da parte del datore dell'obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c.

Rinvenendo quest’ultima condizione nel caso di specie, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dalla società, confermando l’illegittimità delle impugnate sanzioni disciplinari che erano state irrogate a dei lavoratori che si erano rifiutati di svolgere la prestazione secondo modalità previste da un accordo aziendale non firmato dall’organizzazione sindacale cui erano iscritti o simpatizzanti.


LavoroCorte di Cassazione, Sezione Lavoro, 4 febbraio 2025, n. 2618

Congedo parentale e altra attività lavorativa

L'uso del congedo parentale per svolgere attività lavorativa, in contrasto con la finalità di assicurare l'assistenza affettiva e materiale del genitore al figlio nei primi anni di vita, costituisce abuso del diritto e può integrare giusta causa di licenziamento.

La Corte ha così precisato che " l'art. 32, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 151 del 2001, nel prevedere - in attuazione della legge delega n. 53 del 2000 - che il lavoratore possa astenersi dal lavoro nei primi otto anni di vita del figlio, percependo dall'ente previdenziale un'indennità commisurata ad una parte della retribuzione, configura un diritto potestativo che il padre-lavoratore può esercitare nei confronti del datore di lavoro, nonché dell'ente tenuto all'erogazione dell'indennità, onde garantire con la propria presenza il soddisfacimento dei bisogni affettivi del bambino e della sua esigenza di un pieno inserimento nella famiglia; pertanto, ove si accerti che il periodo di congedo viene utilizzato dal padre per svolgere una diversa attività lavorativa, si configura un abuso per sviamento dalla funzione del diritto, idoneo ad essere valutato dal giudice ai fini della sussistenza di una giusta causa di licenziamento, non assumendo rilievo che lo svolgimento di tale attività contribuisca ad una migliore organizzazione della famiglia".


Real EstateCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza (data ud. 12/12/2024) del 03 febbraio 2025, n. 2523

Leasing immobiliare – presupposti per le pretese risarcitorie dell’utilizzatore nei confronti di terzi

In materia di leasing immobiliare, l'utilizzatore può avanzare pretese risarcitorie nei confronti di terzi solo nella sua qualità di detentore qualificato del bene oggetto del contratto di leasing. Tuttavia, tali pretese risarcitorie sono inammissibili se l'evento lesivo si è verificato anteriormente all'acquisizione della detenzione qualificata dell'immobile da parte dell'utilizzatore.

La Suprema Corte afferma che “il senso di tale considerazione (e del riferimento, quale ragione ostativa, alla "sequenza temporale" degli eventi) non è quello di ritenere preclusa una tutela risarcitoria del possesso perché esercitata al di là del termine annuale di cui all'art. 1168 cod. civ., quanto piuttosto quello di escludere la titolarità in capo a Rem-Tec del diritto risarcitorio, per essersi il fatto costitutivo del credito risarcitorio determinato anteriormente all'acquisto, da parte della stessa, della detenzione del bene danneggiato” rammentando “il principio affermato da Cass. Sez. U. 16/02/2016, n. 2951 secondo cui " il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta al titolare del diritto di proprietà sul bene al momento dell'evento dannoso. È un diritto autonomo rispetto al diritto di proprietà e non segue il diritto di proprietà in caso di alienazione, salvo che non sia convenuto il contrario".”, nonché come “secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro alcuna di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata, piuttosto che per carenza di interesse (v. ex multis Cass. n. 2174 del 24/01/2023; n. 13880 del 6/07/2020; n. 14740 del 13/07/2005).”


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza (data ud. 08 gennaio 2025) del 02 febbraio 2025, n. 2454

Mutuo: azione di ripetizione di indebito di somme pagate – dies a quo

L'azione di ripetizione di indebito per somme pagate considerabili come costi up front in un contratto di mutuo decorre dalla data del pagamento stesso e non dalla data di estinzione del finanziamento.

Secondo la Corte di Cassazione, infatti, “l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti l'esistenza di poste non dovute, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale e decorre dal pagamento, ossia l'esecuzione della prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens" (e multis, Cass., sez. I 26.9.2019, n. 24051; Cass. sez. I 30.10.2018, n. 27704; Cass. sez. lav. 9.12.2016, n. 25270; Cass., sez. III, 19.4.2016, n. 7749)”.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza (data ud. 21 gennaio 2025) del 28 gennaio 2025, n. 1985

Criteri ermeneutici per l’interpretazione di un contratto – accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali per la vendita di immobile, in separazione consensuale omologata (o divorzio)

Nell'interpretazione di un contratto, il giudice deve considerare non solo il senso letterale delle parole, ma anche il complessivo testo dell'atto e il comportamento delle parti, seguendo una progressiva dilatazione degli elementi di interpretazione, dalle singole parole alla connessione delle clausole, fino al comportamento complessivo delle parti. Ogni clausola deve essere inquadrata nel contesto globale dell'atto contrattuale.

La Suprema Corte ribadisce come “l'interpretazione del contratto è rimessa al giudice di merito; in sede di legittimità questa interpretazione è sindacabile solo nei limiti dell'applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale e della logica della sua motivazione (Cass. n. 435/1997). Nell'interpretazione del contratto, funzione fondamentale assume l'elemento letterale. Nel contempo, il senso letterale della singola parola, anche nella sua chiarezza, è insufficiente (come l'art. 1362 primo comma cod. civ. presuppone) a delineare la comune intenzione delle parti (obiettivo dell'interpretazione), la quale emerge solo (come l'incondizionata, affermazione dell'art. 1363 cod. civ. esige) attraverso la connessione degli elementi letterali ("le une per mezzo delle altre"), la relativa integrazione ("il senso che risulta dal complesso dell'atto"), e la valutazione del complessivo comportamento delle parti (art. 1362 secondo comma cod. civ.) (Cass. n. 34687/2023; Cass. n. 6233/2004): passaggi necessari del procedimento interpretativo, di funzione non subordinata, bensì concorrente (Cass. n. 6389/1998).”, affermando come “la censura in sede di legittimità dell'interpretazione di una clausola contrattuale offerta dal giudice di merito imponga al ricorrente l'onere di fornire, con formale autosufficienza, gli elementi alla complessiva unitarietà del testo e del comportamento non adeguatamente considerati dal giudice di merito, nella loro materiale consistenza e nella loro processuale rilevanza (Cass. n. 34687/2023).”


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza (data ud. 22 gennaio 2025) del 27 gennaio 2025, n. 1902

Responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia – esclusione di responsabilità del custode per caso fortuito, comprensivo del fatto colposo del danneggiato (condotta oggettivamente colposa del danneggiato)

In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., il custode è responsabile dell'evento lesivo dato dalla cosa, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche della stessa, salvo che riesca a dimostrare il caso fortuito, comprensivo del fatto colposo del danneggiato. La condotta del danneggiato, per interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, non necessita di essere autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, essendo sufficiente che sia oggettivamente colposa.

Secondo la Corte di Cassazione “In definitiva, come le Sezioni Unite hanno di recente precisato (punti 8.4. e ss. della sentenza 20943/2022): "...e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale". L'approdo, che viene qui ribadito, può dirsi compiuto con Cass. n. 11152/23: la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del danneggiato: Cass. n. 21675/2023; n. 2376 e n. 21065/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.”


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza (data ud. 20/12/2024) del 23 gennaio 2025, n. 1643

Conto corrente cointestato – prova della contitolarità delle somme

La cointestazione di un conto corrente bancario presume la contitolarità delle somme ivi depositate, ma tale presunzione può essere superata dalla prova contraria, anche mediante presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti.

La Corte di Cassazione afferma: 1) che “secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, richiamato in sentenza ed evocato del resto da entrambe le parti sia pure con opposti auspicati esiti applicativi, la cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (art. 1854 cod. civ.) sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto (art. 1298, secondo comma, cod. civ.), ma tale presunzione dà luogo soltanto all' inversione dell'onere probatorio, e può essere superata dalla prova contraria - e ciò anche attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (v. ex multis Cass. n. 28839 del 05/12/2008; n. 4496 del 24/02/2010; n. 18777 del 23/09/2015; n. 27069 del 14/09/2022).” e: 2) che “È certamente salvo il diritto del cointestatario delle somme in tal modo utilizzate di richiederne, se del caso, la restituzione per la quota a lui spettante; tale diritto non lo autorizzava, però, ad operare direttamente ex se il prelevamento delle somme riversate sul nuovo conto corrente, ma avrebbe dovuto essere soddisfatto attraverso le opportune forme di tutela giudiziale. La detta origine cartolare della provvista del nuovo conto è, infatti, pienamente idonea di per sé a superare la presunzione di contitolarità delle somme in esso versate e, in tal modo, vale a definire il tema di lite ad oggetto del presente giudizio (come detto circoscritto alla legittimità o meno, ed eventualmente in che misura, del prelevamento di somme che da quel conto, non da altro, è stato fatto dal B.B.), non residuando spazio per ulteriori valutazioni retrospettive quali quelle compiute dai giudici d'appello.”.


LavoroCassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza, 21 gennaio 2025, n. 1450

L’indennità sostitutiva delle ferie non godute, avendo una doppia natura (sia retributiva che risarcitoria), non rientra tra gli emolumenti per i quali il committente è responsabile in solido, secondo l’art. 29 del D.Lgs. 276/2003

L’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute ha sia una funzione risarcitoria (poiché compensa la perdita del diritto al riposo del lavoratore) sia una funzione retributiva (in quanto rappresenta il pagamento per un periodo in cui il lavoratore avrebbe dovuto essere in ferie, ma ha invece prestato servizio).

Di conseguenza, tale indennità non può essere considerata un “trattamento retributivo” ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 276/2003, che disciplina la responsabilità solidale del committente.

Tuttavia, essa rientra nella più ampia categoria di “trattamenti economici e normativi” prevista dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 (nella versione applicabile al caso).

Sulla base di queste considerazioni, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d’appello, rinviando la causa alla medesima Corte d’Appello, in diversa composizione, per un nuovo esame.


LavoroCassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza, 20 gennaio 2025 n. 1364

Onere di repechage: in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro è tenuto a dimostrare solo l’assenza di posizioni vacanti compatibili con le mansioni del dipendente

La Cassazione, confermando la decisione di merito, ha ritenuto che, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore non è obbligato a creare nuovi ruoli o a modificare la propria organizzazione aziendale per mantenere il posto al lavoratore.

Il datore deve dimostrare solo la soppressione del posto e l’inesistenza di posti vacanti compatibili con la professionalità del dipendente. Una volta accertata la soppressione del posto, il giudice non può imporre all’azienda di mantenere il lavoratore in una posizione inferiore o diversa, poiché ciò invaderebbe l’autonomia organizzativa dell’imprenditore.