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Comunione – art. 1102 c.c.: divieto di uso esclusivo del bene comune (cortile) si applica anche quando l’occupazione è temporanea o limitata nello spazio (per la presenza di un cantiere)

Cassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, (data ud. 15 gennaio 2025) dell’11 marzo 2025, n. 6515

L'art. 1102 c.c. vieta l'uso esclusivo del bene comune da parte di un solo comproprietario, e tale divieto si applica anche quando l'occupazione è temporanea o limitata nello spazio, causando un'alterazione della destinazione d'uso originaria del bene.

Per la Suprema Corte, infatti, rispetto al caso concreto (recinzione temporanea e funzionale ai lavori, in conformità ai permessi edilizi concessi) “tale situazione configura un'occupazione vietata dall'art. 1102 c.c., essendosi verificata un'alterazione della destinazione d'uso originaria del cortile, anche se l'area occupata consentiva l'accesso alla parte residua del cortile.”

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