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Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Sentenza, 23 giugno 2026, n. 21275

Contratti bancari – recesso della banca da apertura di credito in conto corrente

In tema di recesso della banca da apertura di credito in conto corrente, è affetta da vizio motivazionale "al di sotto del minimo costituzionale" la sentenza che qualifichi come contrario a buona fede il recesso, limitandosi a richiamare il parziale ripianamento dello scoperto, un generico utile di esercizio risultante da bilancio e la persistenza delle fideiussioni, senza: a) verificare se il bilancio fosse conoscibile dalla banca al momento del recesso; b) spiegare in che modo la permanenza delle garanzie personali incida sulla valutazione della correttezza dell'iniziativa dell'istituto a fronte di un deterioramento patrimoniale della società debitrice; c) esaminare la rilevanza, ai fini della "giusta causa" ex art. 1845 c.c., della riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e delle conseguenze derivanti dagli artt. 2446, 2447, 2482-ter e 2484 c.c. Ne consegue la cassazione per motivazione obiettivamente perplessa e incomprensibile.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 22 giugno 2026, n. 21121

Contratti a prestazioni corrispettive – condizione risolutiva e avveramento dell'evento dedotto

Nei contratti a prestazioni corrispettive sottoposti a condizione risolutiva, l'avveramento dell'evento dedotto in condizione, comportando il venir meno ex tunc dell'efficacia del contratto (art. 1360 c.c.), preclude al giudice ogni valutazione delle inadempienze delle parti ai fini della risoluzione per inadempimento, anche se dette domande siano state proposte in via principale o subordinata rispetto a quella di accertamento dell'avveramento della condizione.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 17 giugno 2026, n. 20364

Strumenti finanziari (valori mobiliari) – risoluzione del contratto per inadempimento

La gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c., anche in materia di servizi di investimento, non può essere affermata in via automatica e astratta, ma va verificata nel caso concreto con riferimento all'interesse dell'investitore alla regolare esecuzione del rapporto, potendo l'elevata esperienza finanziaria, la consistente capacità patrimoniale e la pregressa propensione al rischio dell'investitore dimostrare l'irrilevanza, sul piano causale, della violazione degli obblighi informativi e giustificare il diniego della risoluzione.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 11 giugno 2026, n. 19211

Risoluzione del contratto per inadempimento – clausola risolutiva espressa

In tema di clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., il giudice di merito viola i canoni di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c. quando subordina l'operatività della clausola a un previo richiamo, sollecito o diffida del creditore non previsto dal regolamento negoziale, introducendo un requisito extratestuale che si traduce in un'indebita integrazione sostitutiva della volontà delle parti, alterando l'assetto di interessi da esse autonomamente definito.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. II, Sentenza, 29 maggio 2026, n. 16919

Risoluzione del contratto per inadempimento – Compravendita - Obbligazioni del venditore

La mancata consegna, totale o parziale, della cosa venduta integra inadempimento dell'autonoma obbligazione di cui agli artt. 1476, n. 1, e 1477, c.c., e non rientra nell'ambito delle garanzie per evizione o per oneri ex artt. 1483, 1484 e 1489 c.c.; ne consegue che tale inadempimento è disciplinato dalle norme generali sulle obbligazioni (artt. 1218 e 1453 c.c.), sicché il compratore può chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, a prescindere dall'operatività delle garanzie speciali proprie della compravendita. Se non volete più ricevere le nostre comunicazioni, inviate una mail a newsletter@sldm.it


Obbligazioni e contrattiCorte d’Appello di Napoli, Sezione IX, Sentenza, 27 maggio 2026 n. 4110

Accollo – qualificazione convenzione di accollo

La Corte d’Appello precisa che, quando la convenzione di accollo non contenga in base al dato letterale complessivo una manifestazione inequivoca di volontà delle parti contraria alla produzione di effetti a favore dei terzi creditori dell’accollato, o all’adesione degli stessi, o comunque espressamente limitativa dell’efficacia della convenzione alle parti, per stabilire se la convenzione debba essere qualificata come accollo interno, o come accollo esterno cumulativo, il Giudice deve applicare i criteri dell’ermeneutica contrattuale (artt. 1362 ss. c.c.), ivi incluso il comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto volto ad aprire il loro accordo alla adesione dei terzi creditori dell’accollato, eventualmente confermato dalla volontà di adesione poi manifestata dal terzo creditore accollatario.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 20 maggio 2026, n. 15168

Interpretazione contratto preliminare di cessione di partecipazioni sociali

L'interpretazione di una scrittura privata spetta al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione, anche quando abbia natura decisiva ai fini della qualificazione del contratto (nella specie, come preliminare di cessione di partecipazioni sociali privo di effetti traslativi e superato da successivi accordi), ove il ricorrente si limiti a contrapporre una diversa lettura delle clausole o a sollecitare la valorizzazione di ulteriori documenti, senza indicare specificamente in che modo il giudice di merito si sia discostato dai canoni legali di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c. Se non volete più ricevere le nostre comunicazioni, inviate una mail a newsletter@sldm.it


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 8 maggio 2026, n. 13317

Autorità di controllo bancario – Natura delle sanzioni amministrative pecuniare

Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 144 ss. TUB (nella formulazione anteriore al d.lgs. n. 72/2015), per violazioni in materia di organizzazione, gestione dei rischi e controlli interni degli intermediari bancari, non hanno natura sostanzialmente penale alla luce dei criteri Engel, non sono equiparabili, per tipologia, gravosità e incidenza su diritti fondamentali, alle sanzioni Consob in tema di market abuse e, pertanto, non pongono un problema di compatibilità con le garanzie dell'art. 6 CEDU, né implicano l'applicabilità del principio di retroattività della lex mitior ex art. 7 CEDU e art. 49 Carta dei diritti fondamentali UE.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 06 maggio 2026, n. 12860

Mutuo c.d. solutorio – validità

È valido il contratto di mutuo c.d. "solutorio", perfezionandosi il mutuo reale con la sola messa a disposizione giuridica delle somme in favore del mutuatario tramite accredito su conto corrente, anche se l'importo è immediatamente destinato al ripianamento di pregresse esposizioni debitorie verso la stessa banca mutuante; tale destinazione costituisce atto dispositivo distinto ed estraneo alla fattispecie negoziale, non comporta difetto di causa né illiceità dell'operazione, né trasforma il mutuo in una novazione o in un mero pactum de non petendo.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 28 aprile 2026, n. 11446

Interpretazione del contratto – dichiarazione negoziale

Nell'interpretazione di una dichiarazione negoziale, il giudice di merito deve anzitutto attenersi al senso letterale delle parole (art. 1362 c.c.); i canoni interpretativi integrativi, ivi compreso quello di cui all'art. 1371 c.c. (interpretazione nel senso meno gravoso per l'obbligato), sono applicabili solo in presenza di testi ambigui. L'apprezzamento del giudice circa la non equivocità del tenore letterale della dichiarazione costituisce valutazione di fatto, insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 24 aprile 2026, n. 11040

Segreto bancario – Sanzioni CONSOB per abuso di informazioni privilegiate

In tema di sanzioni CONSOB per abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF), il possesso e l'utilizzo dell'informazione privilegiata anche nell'ipotesi di c.d. insider secondario possono essere accertati in via presuntiva, mediante una valutazione unitaria di una pluralità di indizi (tempistica dei contatti, modalità e anomalia degli investimenti, rapporti professionali tra i soggetti coinvolti, caratteristiche dell'operazione e del titolo), purché dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza ex art. 2729 c.c.; non è richiesto l'accertamento della fonte originaria dell'informazione, né opera, nel sistema processuale, un divieto di "doppia presunzione".


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 25 marzo 2026, n. 7134

Contrarietà al buon costume del finanziamento a impresa in stato di decozione

E’ da ritenersi contraria al buon costume, e come tale irripetibile, anche l’erogazione di somme di denaro in favore di un’impresa già in stato di decozione integrante un vero e proprio finanziamento, che consenta all’imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento, incrementando l’esposizione debitoria dell’impresa, trattandosi di una condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato. Infatti, ai fini dell’applicazione della soluti retentio prevista dall’art. 2035 c.c., le prestazioni contrarie al buon costume non risultano essere soltanto quelle che contrastano con le regole della morale sessuale o della decenza, ma anche quelle che non rispondono ai principi e alle esigenze etiche costituenti la morale sociale, in un determinato ambiente e in un certo momento storico.


Obbligazioni e contrattiTribunale di Civitavecchia, Sentenza, 20 marzo 2026, n. 357

Distanze legali – riduzione in pristino

In tema di rapporti di vicinato e, segnatamente, di distanze legali, a fronte di un manufatto realizzato a distanza minore di quella prescritta dal codice civile, la facoltà del proprietario del fondo confinante di chiedere la riduzione in pristino, non è esclusa dal fatto che la costruzione medesima sia stata eseguita in conformità al titolo edilizio, poiché questo non incide sui rapporti tra privati.

Il titolo edilizio, quale atto ampliativo degli interessi del richiedente, può comportare effetti pregiudizievoli nei confronti dei terzi che potrebbero vedere compromessi i propri diritti e interessi legittimi.


Obbligazioni e contrattiTribunale di Bari, Sentenza, 19 marzo 2026, n. 1802

Interpretazione testo contrattuale – Termine essenziale – Risoluzione del contratto

L’utilizzo nel testo di un contratto della locuzione “entro e non oltre” non sia di per sé idoneo a qualificare come essenziale il termine dedotto nel medesimo contratto, essendo piuttosto necessario, a tal fine, che emerga, dall’oggetto del negozio e da specifiche indicazioni delle parti, che queste abbiano inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l’utilità economico-giuridica dell’accordo.

Il termine essenziale può essere tale in senso soggettivo (vale a dire, se le parti lo prevedono espressamente o tacitamente come tale) o in senso oggettivo (se deriva dalla natura stessa dell’obbligazione da compiere entro il termine), ossia è essenziale se, in base all’oggetto del contratto e alla complessiva interpretazione del medesimo, possa ritenersi che, dopo la scadenza, la prestazione non abbia più alcuna utilità per il creditore.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. Unite, Sentenza, 18 marzo 2026, n. 6498

Risoluzione del contratto per inadempimento

Effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti

La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, proposta prima della dichiarazione di fallimento nei confronti del futuro fallito e dalla quale il contraente in bonis intenda trarre pretese restitutorie o risarcitorie da far valere nel concorso, non può proseguire in sede di cognizione ordinaria, ma ferma la necessità della trascrizione, ove si tratti di beni immobili o mobili registrati, ai fini dell'opponibilità alla massa deve essere riproposta, unitamente alle conseguenti domande di restituzione o di risarcimento del danno, nel procedimento di accertamento del passivo disciplinato dagli artt. 93 ss. l. fall.; essa resta, invece, procedibile davanti al giudice ordinario solo quando sia diretta a conseguire utilità estranee alla partecipazione al concorso (quali, ad esempio, la liberazione da obblighi contrattuali, l'escussione di garanzie di terzi o la tutela post-chiusura) ovvero quando sulla stessa sia già intervenuta sentenza non ancora passata in giudicato, nel qual caso il curatore può coltivare il gravame ai sensi dell'art. 96, comma 2, n. 3, l. fall.


Diritto bancarioTribunale di Frosinone, 17 marzo 2026, n. 179, Est. Iacoboni

Mutui e finanziamenti – violazione trasparenza – mancata allegazione piano di ammortamento – mancata pattuizione regime finanziario composto applicazione tasso sostitutivo in regime semplice

Il Tribunale rammenta come l’estratto conto certificato, ai sensi dell’art. 50 d.lgs n 385 del 1993, benché costituisca prova idonea del credito ai fini dell’emanazione del decreto ingiuntivo, non costituisce prova adeguata nel giudizio di opposizione a cognizione piena (tra le altre, Cass. 2018 n. 371) e come la Suprema Corte di Cassazione abbia affermato che “…la ricostruzione del rapporto e del saldo effettuata dal consulente tecnico d’ufficio, è uno degli elementi di prova che il giudice, a suo insindacabile giudizio, può valutare “(in tal senso, Cass. 10293 del 2023).

Il Tribunale sottolinea, inoltre, come la legittimazione passiva all’azione restitutoria spetti al cedente originario, quale soggetto che ha materialmente ricevuto le prestazioni indebite come si evince anche dal tenore dell’art. 2033 c.c. (conforme Corte di Appello di Roma del 2024 n 5811; Corte Appello di Milano del 2024 n. 2180 ; Cass. del 2016 n. 25170), concludendo per la sussistenza nel caso di specie di un elemento di indeterminatezza delle pattuizioni contrattuali ex art. 117 T.U.B..


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. II, Sentenza, 06 marzo 2026, n. 5082

Risoluzione del contratto– mutuo dissenso tacito

La risoluzione consensuale del contratto per facta concludentia postula che entrambe le parti tengano comportamenti univocamente significativi della comune volontà di sciogliere il vincolo; non è configurabile mutuo dissenso tacito quando una parte, lungi dal restare inerte, abbia ripetutamente sollecitato l'adempimento e la controparte alla collaborazione dovuta per l'esecuzione della prestazione, atteso che l'inerzia unilaterale dell'altra parte può integrare inadempimento, ma non accordo risolutorio.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 6 marzo 2026, n. 5052

Contratto di trasporto di cose – legittimazione attiva per risarcimento danni verso il vettore

Nel contratto di trasporto di cose, la legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni verso il vettore compete al destinatario dal momento in cui richiede la riconsegna delle merci arrivate a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare. Tuttavia, in mancanza di tale richiesta, la legittimazione resta al mittente, specie se il danno si manifesta nella sua sfera patrimoniale.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 26 febbraio 2026, n. 4386

Interpretazione del contratto – prestazione d’opera intellettuale

In materia di prestazione d'opera intellettuale, l'interpretazione del contratto e la verifica dell'adempimento devono fondarsi sul confronto tra l'obbligazione assunta e la prestazione effettivamente resa, tenendo conto del contenuto della lettera di incarico professionale. L'omessa considerazione del contenuto dell'incarico rappresenta violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e vizio di motivazione.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 13 febbraio 2026, n. 3230

Contratti originari – condizioni risolutive di diritti immobiliari

Le condizioni risolutive di diritti immobiliari, contenute in contratti originari e non annotate nei registri immobiliari, non sono opponibili agli aventi causa dai contraenti originari, qualora dette condizioni non siano evidenti nei titoli di acquisto trascritti.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 4 febbraio 2026, n. 2358

Contratto di IRS e sottostante contratto di mutuo

La sussistenza della correlazione tra il contratto di IRS e il sottostante contratto di mutuo va verificata alla luce del piano di ammortamento. Qualora il piano di ammortamento sia agli atti del giudizio, non è accoglibile l'eccezione di mancanza di correlazione tra IRS e mutuo.


Diritto bancarioTribunale di Livorno, Sentenza 27 gennaio 2026

Mutuo fondiario – Titolo parziale ed incompleto - Fondatezza dell’opposizione all’esecuzione con sospensione della procedura esecutiva

La scrittura privata non autenticata con cui le parti abbiano successivamente rinegoziato il termine di adempimento dell’obbligazione restitutoria - pur non integrando novazione oggettiva, trattandosi di mera modificazione accessoria ex art. 1231 c.c. - incide sull’assetto negoziale complessivo del rapporto e integra il contenuto del contratto originario. Ne consegue che, ove il creditore agisca esecutivamente sulla base del solo atto pubblico di mutuo, senza azionare anche l’accordo modificativo e senza che quest’ultimo rivesta i requisiti formali di cui all’art. 474 c.p.c., il titolo esecutivo deve ritenersi parziale e incompleto.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 22 gennaio 2026, n. 1416

Mutuo solutorio – art. 474 c.p.c. titolo esecutivo

Il contratto di mutuo "solutorio" è valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo. Il mutuo si perfeziona nel momento in cui la somma mutuata è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario, attraverso l'accredito su conto corrente, senza rilevare che le somme siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante. Tale destinazione costituisce frutto di atti dispositivi distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.


Diritto bancarioTribunale di Milano, Sentenza, 8 gennaio 2026 – Pres. Giani, Rel. Chieffo

Nullità di fideiussione omnibus conforme a modello ABI post 2005

Il giudizio di sfavore formulato dalla Banca d’Italia con provvedimento 55/2005 non concerne le singole clausole in sé ma l’inserimento di tali clausole in un modello contrattuale di uso corrente che possa ostacolare la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche ad uniformarsi ad uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante.

In caso di qualificazione delle clausole della fideiussione come stand alone, vige l’onere probatorio in merito all’esistenza di intesa anticoconcorrenziale al momento della stipula della fideiussione, o, quantomeno, l’onere di richiedere l’esibizione ex art. 210 C.p.c. di fideiussioni analoghe, nel periodo in contestazione, riproducenti le medesime clausole ABI oggetto dell’intesa ritenuta anticoncorrenziale.