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Risarcimento danniCassazione Civile, 7 maggio 2024, sentenza n. 12449

Condanna al pagamento di interessi - Titolo esecutivo giudiziale contenente condanna al pagamento di “interessi legali” -

Condanna al pagamento di interessi - Titolo esecutivo giudiziale contenente condanna al pagamento di “interessi legali” - Mancanza di ulteriori specificazioni - Interpretazione - Riferibilità agli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. - Esclusione - Fondamento.

Le Sezioni Unite civili – pronunciandosi su questione oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. – hanno affermato il seguente principio: “Se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di “interessi legali”, senza alcuna specificazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell’esecuzione di integrare il titolo.”


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, sezioni unite, 7 maggio 2024, n. 12449

Titolo esecutivo giudiziale e saggio degli interessi: in assenza di specificazione da parte del giudice della cognizione il saggio è determinato dall'art. 1284, comma 1, c.c

Ove il giudice disponga il pagamento degli "interessi legali" senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.


Diritto condominialeCorte di Appello di Napoli, Sezione seconda civile, 6 maggio 2024 n. 1959

La convocazione assembleare deve essere non solo trasmessa, ma anche ricevuta nel termine di almeno cinque giorni prima della data fissata per l’assemblea

La Corte di Appello partenopea ha reso recentemente una interessante decisione in merito ai termini per la convocazione dell'assemblea condominiale.

In particolare, la Corte ha precisato che l'avviso di convocazione dell'assemblea è un atto unilaterale recettizio avente natura privata svincolato dalla applicazione del regime giuridico delle notificazioni degli atti giudiziari.

E dunque la convocazione deve essere non solo trasmessa, ma pure ricevuta dal condomino nel termine di almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione, oppure nel termine indicato nel regolamento di condominio.

Il ritardo nella ricezione dell'avviso inficia la delibera assembleare, come previsto dall'art. 66 delle disp. att. c.c.. In sostanza, a tale termine, diversamente da quanto invece ritenuto dal Tribunale di Napoli Nord, non è applicabile il principio della scissione degli effetti della notifica per il notificante e il destinatario, principio applicabile agli atti processuali, ma non a quelli sostanziali.


Diritto bancarioTribunale di Ferrara, sentenza 3 maggio 2024, Pres. Est. Giusberti

Fallimento – Domanda di ammissione al passivo di credito concesso abusivamente – Rigetto per nullità del contratto

Qualora un contratto di finanziamento ad un imprenditore sia stipulato o mantenuto in essere attraverso una proroga del termine di durata, in presenza di indici riconoscibili di insolvenza dell’imprenditore, contribuendo ad aggravarne il dissesto e ritardarne il fallimento, il negozio deve considerarsi nullo per contrarietà a norme imperative, ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c. Tale ipotesi costituisce concessione abusiva di credito e la relativa domanda di ammissione della Banca per la restituzione dell’importo deve escludersi dallo stato passivo.


LavoroCorte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza del 3 maggio 2024, n. 11999

Permessi ex L. 104/1992: l’assistenza al disabile deve essere rapportata all’orario di lavoro ed è legittimo il licenziamento di un lavoratore che svolgeva altre attività nel corso dell’orario

I permessi ex art. 33 della L. 104/1992 servono per assistere il disabile in situazione di gravità e non per recuperare le energie impiegate durate l’assistenza.

Deve quindi esserci il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile, che quindi deve essere effettuata durante l’orario di lavoro, altrimenti si è in presenza di un uso improprio o di un abuso del diritto ovvero di una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro che dell'ente assicurativo.


LavoroCostituisce una discriminazione indiretta l’applicazione del comporto ordinario al dipendente portatore di handicap, stante la necessità di considerare il maggior rischio di morbilità legato proprio alla disabilità. Il lavoratore ha però l’onere di fornire al datore idonea documentazione

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 2 maggio 2024 n. 11731

La Cassazione sottolinea come il comporto rappresenti un punto di equilibrio fra l'interesse del lavoratore a disporre di un congruo periodo di assenze per ristabilirsi a seguito di malattia o infortunio e quello del datore di non doversi fare carico a tempo indefinito del contraccolpo che tali assenze cagionano all'organizzazione aziendale.

Il calcolo del comporto non può essere identico per tutti i dipendenti, dovendo essere differenziato per i lavoratori portatori di handicap, a fronte dei rischi di maggiore morbilità quale conseguenza della disabilità.

In tali circostanze il criterio, in apparenza neutro, del computo del periodo di comporto breve si trasformerebbe in una prassi discriminatoria nei confronti del particolare gruppo sociale protetto (i lavoratori disabili), siccome in posizione di particolare svantaggio.

Escludere dal comporto le malattie del soggetto disabile può costituire un “ragionevole accomodamento” organizzativo se, senza comportare oneri finanziari sproporzionati, sia idoneo a contemperare, in nome dei principi di solidarietà sociale, buona fede e correttezza, l'interesse del disabile al mantenimento di un lavoro confacente alla sua condizione psico-fisica con quello del datore a garantirsi una prestazione lavorativa utile all'impresa, anche attraverso una valutazione comparativa con le posizioni degli altri lavoratori; fermo il limite invalicabile del pregiudizio alle situazioni soggettive di questi ultimi aventi la consistenza di diritti soggettivi.

L'adozione di "accomodamenti ragionevoli" presuppone però l'onere del lavoratore di allegare e provare la limitazione risultante dalle proprie menomazioni fisiche, mentali e psichiche durature e la traduzione di tale limitazione, in interazione con barriere di diversa natura, in un ostacolo alla propria partecipazione, piena ed effettiva, alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori, posto che non ogni situazione di infermità fisica che renda il lavoratore inidoneo alle mansioni di assegnazione risulta ex se riconducibile alla nozione di disabilità di cui alla disposizione suddetta.


LavoroCorte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza 10734

Il verbale di mancato accordo redatto avanti la ITL competente ai sensi dell’art. 7 L. 604/66 può contenere anche la comunicazione di licenziamento

Nel caso di specie, la Lavoratrice aveva contestato la legittimità del licenziamento che la Datrice di Lavoro aveva comunicato nel testo del verbale avanti la ITL competente, al termine del tentativo di conciliazione obbligatorio che non era andato a buon fine. La Lavoratrice, in particolare, aveva ritenuto che la Datrice avrebbe dovuto comunicare il licenziamento dopo la conclusione della procedura ex art. 7 L. 604/66, ma con atto separato e successivo.

La Corte di Cassazione ha invece ritenuto che tale formalità non sia prevista dalla legge che si limita a dire che “Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore"; pertanto il verbale avanti la ITL può senz'altro attestare l'esito del tentativo di conciliazione e, per quanto qui interessa, il suo fallimento, e in seguito contenere la comunicazione di licenziamento legata alle ragioni già dedotte, che è quindi valida in quanto rispetta la forma scritta di cui all’art. 2 della L. 604/66, la motivazione, oltre ad essere sottoscritta sia dal Datore sia dal Lavoratore.


Diritto fallimentareCorte d’Appello Roma, 30 aprile 2024, Presidente Pinto

Liquidazione giudiziale – criteri insolvenza

Al fine di verificare la sussistenza dello stato d’insolvenza occorre svolgere una valutazione complessiva dello stato di impotenza patrimoniale al regolare adempimento delle obbligazioni, che può essere condotto alla stregua dell’inadempimento anche solo di un’obbligazione, che sia indicativo dello stato di non liquidità in cui versa l’impresa.


Real EstateCorte di Cassazione, Sezione 3 civile, ordinanza 26 aprile 2024 n. 11129

Non è abuso di diritto se il locatore, nelle locazioni commerciale, chiede il pagamento di tutti gli arretrati anche dopo 4 anni

La Suprema Corte ha ritenuto che non si configuri abuso di diritto per la violazione del principio di buona fede da parte del locatore che chiede tutto in una volta, dopo oltre 4 anni di inerzia, il pagamento dei canoni di locazione arretrati.

La vicenda trae originale dalla sentenza resa dal Tribunale di Trento nell’anno 2021, che, accertato il mancato pagamento da febbraio 2015 al marzo 2020 dei canoni di locazione, aveva condannato il conduttore a pagare oltre 125.000 euro, pari al complessivo debito maturato.

La Corte di appello aveva confermato la decisione di primo grado.

Il conduttore ha quindi impugnato la sentenza in Cassazione, asserendo che il locatore, chiedendo il pagamento di 52 canoni senza aver prima chiesto alcunché, avrebbe violato i canoni di correttezza e buona fede, incorrendo in un abuso del diritto.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso del conduttore, ritenendo che, affinché vi sia abuso del diritto, l’inerzia del titolare deve essere tale da ingenerare nell’altro contraente il ragionevole ed apprezzabile affidamento nella remissione del debito per fatti concludenti.

Tale circostanza non era ravvisabile nel caso sottoposto al giudizio della Corte, dato che l’esistenza, fino a febbraio 2021, di un pignoramento immobiliare, che limitava la legittimazione ad agire del locatore, non poteva sicuramente ingenerare nel conduttore alcun affidamento circa l’eventuale remissione del debitore per i canoni di locazione non pagati.

Dunque, a parere della Cassazione il solo ritardo nell’esercizio del diritto da parte del locatore, per quanto imputabile allo stesso e benché tale da far ragionevolmente ritenere al debitore che il diritto non sarà più esercitato, non costituisce motivo per negare la tutela giudiziaria; ciò, salvo che detto ritardo sia la conseguenza fattuale di una inequivoca rinuncia tacita o di una modifica della disciplina contrattuale.


Diritto fallimentarePrevidenza – Fondi pensione complementari – Obbligo del datore di lavoro di versamento al Fondo pensione delle quote di TFR maturando – Cessione azienda – subentro del cessionario nell’obbligo di versamento – Fallimento del datore di lavoro cedente – Intervento fondo di garanzia

Cassazione Sezione Lavoro, 26 aprile 2024, n. 11198

In materia di fondi pensione complementari, se il datore di lavoro non adempie l'obbligo di versare le quote del TFR maturando al fondo di previdenza scelto dal lavoratore, questi resta creditore nei confronti del datore del corrispondente importo di natura retributiva e nel relativo debito, in caso di cessione d'azienda, subentra sulla base dell’art. 2112 c.c. il datore di lavoro cessionario, tenuto ad adempiere nei medesimi termini.

Non può essere accolta la richiesta del lavoratore di intervento del Fondo di garanzia sulla base dell’art. 5 D.Lgs. n. 80/1992, inoltrata a seguito del fallimento del cedente dichiarato dopo la cessione dell'azienda, mancando il presupposto della sottoposizione del datore di lavoro cessionario ad una delle procedure di cui all'art. 1 del citato D.Lgs.


Diritto fallimentareTrib. Santa Maria Capua Vetere, 24 aprile 2024, Pres. Est. Quaranta

Liquidazione giudiziale - Trasferimento simulato della sede legale dell’impresa – Operatività della presunzione della coincidenza della sede legale con il COMI - Insussistenza

Per individuare il Giudice territorialmente competente per l’accesso di una persona giuridica ad uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, si richiama l’art. 27, comma 3, lett. c), CCII - in forza del quale “il centro degli interessi principali del debitore”, si presume coincidente con la sede legale dell’impresa.

Non opera quindi nell’ipotesi in cui la persona giuridica abbia trasferito fittiziamente altrove la propria sede legale, non gestendo così il debitore in tale luogo i propri interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi.


Diritto condominialeTribunale di Bari, Sezione III Civile, 24 aprile 2024 n. 1994

Il regolamento condominiale può stabilire un termine per la convocazione dell’assemblea superiore a quello di legge, ma non inferiore

Il Tribunale di Bari ha avuto modo di precisare che le norme del regolamento condominiale non possono in menomare i diritti di ciascun condomino e in nessun caso derogare alle disposizioni del codice civile relative al condominio.

Tra le norme inderogabili non rientra l’articolo 66 delle disp. att. c.c. nella parte in cui prevede il termine entro il quale la convocazione d’assemblea deve essere comunicata ai condomini.

Il mancato rispetto del termine di ricezione dell’avviso costituisce motivo di annullamento della delibera assembleare.

È, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza che ogni condomino, avendo il diritto di intervenire all'assemblea, deve essere messo in condizione di poterlo fare, con la conseguente necessità che l'avviso di convocazione sia inviato e anche ricevuto nel termine stabilito dalla legge o dal regolamento condominiale.

E dunque, il regolamento condominiale può prevedere un termine di convocazione superiore a quello di cui all’art. 66 delle disp. att. c.c. (5 giorni), ma non un termine inferiore a quello di legge.


LavoroViola la privacy ed è sanzionato il datore di lavoro che fa trattare dati da un dipendente non in regola in quanto sta comunicando dati a una persona da considerare un terzo estraneo, non autorizzato a conoscerli

Garante Privacy, ingiunzione 24 aprile 2024 n. 243

Viola la privacy ed è sanzionato il datore di lavoro che fa trattare dati da un dipendente non in regola in quanto sta comunicando dati a una persona da considerare un terzo estraneo, non autorizzato a conoscerli.


LavoroCorte di Cassazione, ordinanza 19 aprile 2024 n. 10640

Il mancato raggiungimento degli obiettivi non costituisce giustificato motivo oggettivo di licenziamento

Il licenziamento per scarso rendimento, legato al mancato raggiungimento di obiettivi, è un licenziamento disciplinare che può essere comminato previa contestazione ex art. 7 Stat. Lav. e se possano essere individuati dei parametri per accertare che la prestazione sia stata eseguita con la diligenza e senza la professionalità media, propria delle mansioni affidate al lavoratore.


LavoroCorte di cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza 19 aprile 2024, n. 10679

Nullità del patto di non concorrenza nullo per indeterminatezza del corrispettivo

Il caso riguardava un patto che prevedeva un vincolo di 20 mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro ed un corrispettivo annuo di € 5.000, che non sarebbero stati più in caso di variazione delle mansioni, il quale tuttavia sarebbe restato comunque vincolato al patto per 12 mesi.

La Corte di Cassazione ha stabilito che la previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all'arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative, sicché non può essere attribuito al datore di lavoro il potere unilaterale di incidere sulla durata temporale del vincolo o di caducare l'attribuzione patrimoniale pattuita.


LavoroCorte di Cassazione, Sezione Lavoro ordinanza 19 aprile 2024 n. 10663

Spetta al datore provare il pagamento della retribuzione

Una volta accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore.

Se il datore non può, quindi, provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria rappresentata dalle regolamentari buste paga recanti la firma del dipendente stesso, deve fornire idonea documentazione dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore.

Secondo i Giudici di legittimità, l’onere ricade in capo al lavoratore solo nell’ipotesi in cui questi, dopo aver firmato la busta paga, contesti la corrispondenza tra la retribuzione indicata in detto documento e quella effettivamente erogata.


LavoroCorte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza 19 aprile 2024, n. 10627

Licenziamento per GMO, obbligo di repechage e formazione del dipendente in esubero

In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo l'obbligo di repêchage opera esclusivamente nell'alveo delle mansioni fungibili, in concreto attribuibili al lavoratore, non incombendo, anche nella vigenza del novellato art. 2103 c.c., alcun obbligo sul datore di organizzare corsi di formazione per la riconversione della professionalità del lavoratore licenziato.


Real EstateCorte costituzionale, sentenza 18 aprile 2024 n. 60

È illegittimo chiedere il pagamento dell'IMU, se è stata denunciata penalmente l'occupazione abusiva dell'immobile

La Corte costituzione ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, D.Lgs 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale), nel testo applicabile ratione temporis, nella parte in cui non prevede che non siano soggetti all'imposta municipale propria (IMU), per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio (art. 614, comma 2 c.p.), invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.) ovvero per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

È innegabile, secondo la Corte, che nelle ipotesi in cui un immobile sia stato occupato in esplicito contrasto con la volontà del proprietario, il quale si sia anche occupato di denunciare tempestivamente l'accaduto in sede penale, difetti, in relazione all'immobile occupato abusivamente, la capacità contributiva in capo a chi abbia subito impotente la suddetta occupazione.

Diversamente, si finirebbe per tassare una ricchezza inesistente laddove, invece, ogni prelievo tributario deve avere una causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori di ricchezza.


Diritto condominialeCorte di Appello di Napoli, 18 aprile 2024, Giudice relatore e Presidente Dott. D’Amore

La revoca dell’amministratore non necessita del preventivo tentativo obbligatorio di mediazione

La Corte di Appello partenopea ha recentemente avuto modo di chiarire che, in materia condominiale, la procedura di mediazione non è obbligatoria per i procedimenti che hanno rito camerale e rientrano nella volontaria giurisdizione, come quello di revoca giudiziale dell’amministratore.

In tal caso, infatti, la pronuncia del giudice non ha natura decisoria, né attitudine ad acquisire autorità di cosa giudicata sostanziale.

Secondo la Corte di Appello di Napoli il procedimento di revoca dell’amministratore non ha un carattere contenzioso.

Piuttosto, il decreto del tribunale che dispone la revoca è un provvedimento di volontaria giurisdizione che, benché incida sul rapporto di mandato tra condomini e amministratore, non ha carattere decisorio e non preclude la richiesta di tutela giurisdizionale piena, in un ordinario giudizio contenzioso, del diritto su cui incide.


LavoroE’ nulla la conciliazione sottoscritta presso la sede aziendale alla presenza del rappresentante sindacale, non potendo quest'ultima essere annoverata tra le sedi protette previste dall’art. 2113 c.c. aventi il carattere di neutralità indispensabile a garantire la libera determinazione della volontà del lavoratore

Corte di Cassazione, Sez. Lav.: ordinanza 15 aprile 2024 n. 10065

Nel caso di specie il verbale di conciliazione prevedeva la accettazione da parte del Lavoratore alla riduzione del 20% della retribuzione a fronte della rinuncia della Datrice di Lavoro a portare avanti una procedura di licenziamento collettivo. Il verbale era stato sottoscritto presso la sede della Datrice di Lavoro, alla presenza del legale rappresentante della Società e di un rappresentante sindacale ed era stato previsto che l’accordo dovesse poi essere ratificato con le modalità inoppugnabili indicate agli artt. 410 e 411 c.p.c., adempimento mai avvenuto.

La Corte ha precisato che le sedi protette indicate dal legislatore all’art. 2113 c.c. hanno carattere tassativo e non ammettono, pertanto, equipollenti, sia perché direttamente collegati all'organo deputato alla conciliazione e sia in ragione della finalità di assicurare al lavoratore un ambiente neutro, estraneo al dominio e all'influenza della controparte datoriale.


Real EstateTribunale di Messina, sentenza 15 aprile 2024 n. 942

Il pergolato è una costruzione e quindi deve rispettare la normativa sulle distanze e le vedute

Il Tribunale di Messina ha recentemente avuto modo di pronunciarsi sul tema della definizione di costruzione ai fini civilistici e sulla conseguente applicazione della normativa circa le distanze.

Il Giudice messinese è stato adito dal confinante che ha lamentato la realizzazione, da parte del convenuto, di un pergolato in violazione delle distanze minime previste dagli articoli 873 e 907 c.c..

Il Tribunale, dopo aver chiarito che esiste una nozione unica di costruzione, consistente in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata, anche se realizzata mediante appoggio o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica e non precaria, ha proceduto a indagare il requisito della precarietà.

In particolare, il Tribunale ha ritenuto che, ai fini della ricorrenza dell’anzidetto requisito, l’opera deve essere valutata alla luce della sua obiettiva ed intrinseca destinazione naturale.

Dunque, rientrano nella nozione giuridica di costruzione tutti quei manufatti che, anche se non necessariamente infissi nel suolo e pur semplicemente aderenti ad esso, alterino lo stato dei luoghi in modo stabile, non irrilevante né meramente occasionale, dato che la precarietà di un’opera non dipende dal materiale utilizzato, bensì dall’idoneità di essa a soddisfare esigenze stabili.

Insomma, a detta del Tribunale, la possibilità di smontaggio e la natura precaria di una costruzione non sono sinonimi, poiché la precarietà è un dato non già materiale, ma funzionale.

Quindi, temporanea e precaria è solo quella struttura che, per la sua oggettiva finalità, reca visibilmente i caratteri della durata limitata in un lasso ragionevole di tempo, a nulla rilevando la destinazione intenzionale del proprietario.

Né la stagionalità esclude che il manufatto sia destinato al soddisfacimento di esigenze permanenti nel tempo; l’opera stagionale, diversamente da quella precaria, non è, infatti, destinata a soddisfare esigenze contingenti ma ricorrenti, sia pure soltanto in determinati periodi dell’anno.

Alla luce dei principi sopra richiamati, il Tribunale di Messina ha ritenuto che il pergolato realizzato dal confinante fosse un’opera connotata dai caratteri della solidità, stabilità ed ancoraggio al suolo e che i materiali utilizzati (travi di legno) escludessero la natura precaria del bene, considerato anche che detto pergolato fungeva da sostegno alla videocamera di sorveglianza, alla grondaia e ad altri cavi.

Dunque, tale pergolato è certamente una costruzione che deve rispettare la normativa civilistica in tema di distanze e vedute.

Pertanto, il Tribunale ha condannato il convenuto alla rimozione dell’opera realizzata illegittimamente, oltre che al risarcimento dei danni in favore del confinante.


LavoroCassazione Civile Sez. Lavoro 12/04/2024 n. 9937

Licenziamento per inidoneità del lavoratore

In caso di licenziamento intimato per inidoneità fisica o psichica, la violazione dell'obbligo datoriale di adibire il lavoratore ad alternative possibili mansioni, idonee e compatibili con il suo stato di salute, integra l'ipotesi di difetto di giustificazione, suscettibile di reintegrazione.

Così ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza in commento, nella quale, preliminarmente, viene precisato che, nell'ipotesi di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta, sul lavoratore non grava alcun onere di indicare nel ricorso le posizioni alternative cui avrebbe potuto essere adibito.

Di contro, il datore di lavoro ha l'onere di provare la sussistenza delle giustificazioni del recesso. In particolare, per i Giudici di legittimità, grava su parte datoriale, non solo il sopravvenuto stato di inidoneità del lavoratore e l'impossibilità di adibirlo a mansioni, eventualmente anche inferiori, compatibili con il suo stato di salute, ma anche l'impossibilità di adottare accomodamenti organizzativi ragionevoli.


ContrattiCassazione Civile Sez. Lavoro 9/04/2024 n. 9444

Contratto a tempo determinato e mancata informazione sul diritto di precedenza

La Corte di Cassazione ha affermato che in mancanza di informazione da parte del datore di lavoro, in un contratto a tempo determinato sia “ordinario” che stagionale, del diritto di precedenza di cui gode il lavoratore, ai sensi dell’art. 24, comma 4, del decreto legislativo n. 81/2015, pur in presenza di un obbligo, seppur non sanzionato, nasce, in favore del lavoratore, un diritto al risarcimento del danno la cui determinazione è rimessa al giudice del merito.

Secondo la Corte, oltre al risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., risulta inibito al datore di lavoro opporre al lavoratore il mancato esercizio del diritto di precedenza, chiaramente espresso dalla norma.


Diritto condominialeTribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione III Civile, sentenza 8 aprile 2024 n. 1400

Danni provenienti dalla terrazza a livello: le spese si ripartiscono ai sensi dell’art. 1126 c.c

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha recentemente affrontato la questione, certamente non inusuale, della ripartizione delle spese per il ripristino dei danni derivanti della terrazza a livello di proprietà esclusiva di un condomino.

Il Tribunale ha ritenuto opportuno chiarire che tale terrazza è paragonabile, da un punto di vista giuridico, ad un lastrico solare.

In particolare, secondo il Tribunale, la terrazza a livello è quella parte dell'edificio di cui gode esclusivamente un condomino, in quanto la struttura è accessibile solo dalla sua unità immobiliare, e che contemporaneamente funge anche da copertura a una o più unità immobiliari, non essendo necessario che si trovi sulla sommità dell’intero edificio, ben potendo sovrastare anche solo una porzione di esso.

Normalmente tale terrazza consiste in un ripiano scoperto, costruito per lo più a copertura dell'edificio stesso e recintato da un parapetto, così da consentire l'affaccio.

Quindi, secondo il Tribunale, la terrazza, da un lato, rappresenta un'estensione della singola proprietà privata e, dall'altro, funge da copertura per i piani sottostanti dell'edificio e quando è di proprietà esclusiva, conserva comunque un'essenziale funzione di copertura del fabbricato.

Quindi la manutenzione della terrazza a livello soggiace alla disciplina di cui all’art. 1126 c.c., secondo il quale le spese devono essere così divise: 1/3 sono a carico del proprietario o usuario esclusivo di tale porzione di fabbricato, mentre 2/3 sono a carico dei restanti condomini, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.