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LavoroTribunale di Milano, 31 gennaio 2024 -11 dicembre 2023 Dott.ssa Palmisani Eleonora

Il Tribunale accoglie il ricorso presentato da un lavoratore socio di una cooperativa e adibito ad un appalto presso un negozio di una nota catena di arredamento e accerta il diritto del ricorrente alla retribuzione prevista dal CCNL Logistica

Secondo il Tribunale, infatti, la società ha applicato il CCNL Multiservizi senza che vi fosse reale attinenza con l’attività svolta in concreto, sia in generale dalla società sia, soprattutto, nell’appalto al quale era addetto il lavoratore: poiché si tratta di una società cooperativa, trova quindi applicazione l’art. 3, comma 1, l. 142/2001, che impone di applicare una retribuzione non inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o categoria affine, individuata dal giudice nel CCNL Logistica. Per tali motivi, il Tribunale ritiene di doversi applicare ai montatori della cooperativa appaltatrice la retribuzione del CCNL Logistica, anche se l’azienda applica il CCNL Multiservizi perché ciò che rileva a tali fini è l’attività oggettivamente svolta nell’appalto.


LavoroCorte di Cassazione, ordinanza n. 2761 del 30 gennaio 2024

Illegittimo il licenziamento irrogato perché il dipendente lavora da remoto

Con l’ordinanza n. 2761 del 30 gennaio 2024, la Cassazione afferma che non rappresenta una giusta causa di licenziamento il fatto che il dipendente svolga la sua prestazione da remoto, soprattutto nell’ipotesi in cui le mansioni affidate non richiedano la presenza fisica in un determinato luogo ed il lavoratore disponga dei mezzi aziendali necessari per porre in essere da remoto le attività affidategli.

Secondo i Giudici di legittimità, ne consegue che – in tali circostanze – può essere mosso un addebito solo laddove il dipendente faccia mancare il proprio apporto di risultato ovvero laddove sia possibile dimostrare che il suo tempo sia stato dedicato ad altre attività, non compatibili con quelle lavorative, in misura tale da escludere la prestazione oraria.

Non rinvenendo quest’ultima circostanza nel caso di specie, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società e conferma l’illegittimità dell’impugnata sanzione espulsiva.


Diritto bancarioCassazione Civile Sez. un., 29/01/2024, n.2607

Validità probatoria della stampa dei movimenti contabili di conto corrente ottenuta tramite home banking senza contestazioni della banca

In tema di conto corrente bancario, la stampa dei movimenti contabili risultanti a video dal data base della banca, ottenuta dal correntista avvalendosi del servizio di homebanking, rappresenta una copia (o estratto) analogica del documento informatico, non sottoscritto, costituito dalla corrispondente pagina web. Essa, si presume conforme, quanto ai dati ed alle operazioni in essa riportati, alle scritturazioni del conto stesso in mancanza di contestazioni chiare, circostanziate ed esplicite formulate dalla banca e riguardanti, specificamente, la loro non conformità a quelle conservate nel proprio archivio (cartaceo o digitale).


Diritto condominialeTribunale di Imperia, 29 gennaio 2024, n. 61

Il cortile si presume parte comune del condominio salvo prova contraria

La vicenda trae origine dal dissidio tra condomini in merito alla natura condominiale o meno del cortile; in particolare, mentre un condominio riferiva di aver acquistato l’area cortilizia in questione alla quale si accedeva esclusivamente da due appartamenti, altri condomini negavano che tale area potesse essere considerata di proprietà esclusiva.

Il Tribunale di Imperia, dopo aver ampiamente esaminato la normativa di cui all’art. 1171 c.c. e la giurisprudenza di legittimità in tema di cortili condominiali, ha ritenuto di dover decidere avuto riguardo all'atto costitutivo del condominio e, quindi, al primo atto di trasferimento di un'unità immobiliare dell'originario proprietario ad altro soggetto.


Obbligazioni e contrattiTribunale di Catania, 25 gennaio 2024, Pres. Laurino, Est. Cassaniti

Concordato preventivo – Effetti dell’omologazione del piano sulla decorrenza degli interessi moratori

La procedura di concordato preventivo si conclude con il decreto di omologazione del piano, momento in cui cessa il divieto di maturazione degli interessi ex artt. 169 e 55 L. fall. Da tale momento, gli interessi moratori sui crediti concorsuali sono dovuti a partire dal termine di adempimento previsto dalla proposta concordataria, anche in assenza di una formale risoluzione del contratto.


Diritto condominialeCorte di Cassazione, Sezione 2 Civile, 25 gennaio 2024, ordinanza n. 2406

Quorum assembleari del supercondominio: calcolo, tabella millesimale e onere della prova

La Cassazione è recentemente tornata sul tema del supercondominio e dei quorum assembleari, ribadendo che all'assemblea del supercondominio partecipano tutti i condomini, o i loro rappresentanti ai sensi dell'art. 67, comma 3, disp. att. c.c., e le maggioranze per la costituzione e per la validità delle deliberazioni si calcolano in relazione al numero degli aventi diritto e al valore dell'intero complesso di unità immobiliari, edifici o condomìni aventi quella o quelle parti comuni in discussione, avendo riguardo sotto il profilo dell'elemento personale al numero dei contitolari (che devono essere convocati personalmente o tramite il rappresentante designato) e sotto il profilo reale al valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare (ove si tratti di assemblea dei proprietari) o al valore proporzionale di ciascun condominio (ove si tratti di assemblea dei rappresentanti, ex art. 67, comma 3, disp. att. c.c.).

Al fine di agevolare lo svolgimento delle assemblee e per ripartire le spese, i valori proporzionali di ciascuna unità immobiliare e di ciascun condominio devono essere espressi in millesimi in apposita tabella, da approvarsi con la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, comma 2, c.c. ove meramente ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge, ovvero all'unanimità ove si intenda derogare a tali valori e criteri, non essendo comunque configurabile una formazione della tabella millesimale per fatti concludenti.

Pertanto, il condomino che impugni una deliberazione dell'assemblea di supercondominio, deducendo vizi relativi alla regolare costituzione o all'approvazione con maggioranza inferiore a quella prescritta, ha l'onere di provare la carenza dei quorum stabiliti dall'art. 1136 c.c..

La mancanza di apposita tabella non comporta l’automatica invalidità delle deliberazioni adottate.


Responsabilità civileCorte appello Bologna Sez. II, 23/01/2024, n.152

In caso di sinistro stradale, la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, può essere superata solo in presenza di prova contraria rigorosa e convincente in relazione all'estraneità al sinistro

In caso di scontro tra veicoli, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno. La presunzione può essere superata solo se la parte che ne chiede l'esclusione fornisce la prova rigorosa e convincente della propria estraneità al sinistro.


Diritto fallimentareCassazione Civile Sez. I, 23/01/2024, n.2287

Per il riconoscimento del privilegio serve l'indicazione specifica del titolo di prelazione e delle ragioni che collegano la causa di prelazione al singolo credito

Ai fini del riconoscimento del privilegio, è necessario documentare in maniera specifica il titolo di prelazione e le ragioni che collegano la causa di prelazione al singolo credito; in mancanza, conseguirà la degradazione del credito a chirografario.


LavoroCassazione Sez. Lav., 23 gennaio 2024, n. 2274

Legittimità del doppio licenziamento del lavoratore

La Cassazione afferma che è legittima l’intimazione da parte del datore di un secondo licenziamento in pendenza di un giudizio avente ad oggetto un precedente recesso, per quanto la seconda sanzione espulsiva nasca come destinata a non avere effetti se la prima non sia caducata.

Secondo i Giudici di legittimità, ne consegue che entrambi gli atti di recesso sono in sé astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente.

Dunque, per la sentenza, il giudice del secondo licenziamento, se il giudizio sul primo licenziamento non sia ancora giunto ad una sentenza passata in giudicato, deve pronunciarsi sulla legittimità o meno di esso e non sul nesso tra lo stesso ed il primo, proprio perché quel nesso si definisce solo al momento finale del giudicato formatosi sul primo licenziamento.


Diritto fallimentareTribunale Roma - sentenza n. 1076 del 22 gennaio 2024

Amministrazione Straordinaria – Non ammissibilità revocatoria per compensazione di crediti sorti in epoca anteriore alla procedura

L’azione revocatoria fallimentare, avendo come presupposto il compimento da parte del debitore di atti di disposizione patrimoniale lesivi della par condicio creditorum, è ispirata a finalità recuperatorie estranee alla fase conservativa dell’amministrazione straordinaria e coerenti con quella dell’eventuale fase liquidatoria.

La compensazione tra reciproci crediti esigibili anteriori al fallimento (o all’apertura dell’A.S.) non è soggetta a revocatoria in quanto realizza un effetto estintivo delle rispettive poste previsto dalla legge, che può essere ottenuto anche nel fallimento (o nell’A.S.), giusto il disposto del primo comma dell'art. 56 L. fall, non realizzando alcuna forma di pagamento.


Real EstateCassazione Civile, Sezione II, 19 gennaio 2024, n. 2062

Divisione giudiziale degli immobili? È necessario che vi sia la regolarità urbanistico-edilizia come per la divisione contrattuale. Solo nelle procedure esecutive e fallimentare si può derogare a questo principio

La Corte di Cassazione ha recentemente avuto modo di tornare su un tema spinoso e quantomai diffuso: la regolarità urbanistico-edilizia degli immobili oggetto di divisione in sede giudiziale.

La Suprema Corte, richiamando il principio già espresso dalle Sezioni Unite, ha ricordato che la mancata indicazione degli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall’art. 46 T.U. Edilizia e dall’art. 40 della L. 47/1985, va ricondotta nell'ambito della nullità individuata dal comma 3 dell'art. 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale".

Tale nullità è l’unica che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono ed è volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile.

Tale causa di nullità si applica anche agli atti di divisione, anche se di provenienza ereditaria, senza venire in rilievo il fatto che l’abuso fosse stato commesso in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della L. n. 47/1985.

Tale nullità, invece, come ritenuto dalle Sezioni Unite (sentenza n. 25021/2019) non si applica se la divisione avviene nell’ambito di una procedura esecutiva avente ad oggetto i beni abusivi, oppure nell’ambito di un fallimento o di altre procedure concorsuali; ciò in forza delle disposizioni che escludono dalla sanzione di nullità i trasferimenti avvenuti nell’ambito delle procedure esecutive individuali o concorsuali.


LavoroCassazione Civile Sez. Lav., 19 gennaio 2024, (ud. 21/11/2023, dep. 19/01/2024), n. 2084

Rapporto di Lavoro - Mobbing - Straining - Vessazioni - Risarcimento danni - Responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cc

Dopo la sentenza della Cassazione del 19 ottobre 2023 (n. 29101) in materia di straining e di ambiente lavorativo stressogeno, la Suprema Corte ritorna a pronunciarsi su possibili risarcimenti nell’ambito del rapporto di lavoro per tali motivi.

In tema di responsabilità del datore di lavoro per danni alla salute del dipendente, anche ove non sia configurabile una condotta di “mobbing”, per l’insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare la pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli, è ravvisabile la violazione dell’art. 2087 c.c. nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori ovvero ponga in essere comportamenti, anche in sé non illegittimi, ma tali da poter indurre disagi o stress, che si manifestino isolatamente o invece si connettano ad altri comportamenti inadempienti, contribuendo ad inasprirne gli effetti e la gravità del pregiudizio per la personalità e la salute latamente intesi.

In particolare, la Corte “chiede al datore di lavoro di ad astenersi da iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante l'adozione di condizioni lavorative "stressogene". La tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore non ammette sconti, in ragione di fattori quali l'ineluttabilità, la fatalità, la fattibilità economica e produttiva, nella predisposizione di condizioni ambientali sicure.

Questo implica anche l'obbligo del datore di lavoro di astenersi da iniziative, scelte o comportamenti che possano ledere, già di per sé, la personalità morale del lavoratore, come l'adozione di condizioni di lavoro stressogene o non rispettose dei principi ergonomici, oltre ovviamente a comportamenti più gravi come mobbing, straining, burn out, molestie, stalking e così via, alcuni anche di possibile rilevanza penale.

Anche in assenza di un intento persecutorio unificante le singole condotte oggetto di esame, ovvero solo caratterizzante una o più di esse, le stesse andavano singolarmente valutate alla luce dell’art. 2087 c.c..


Diritto assicurativoCorte giustizia UE Sez. III, 18 gennaio 2024, n. 227

Se una patente di guida è stata rilasciata regolarmente dopo accurate visite non sono necessari altri documenti che attestino l'idoneità psicologica del conducente

L'articolo 7, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro imponga ai titolari di una patente di guida per i veicoli delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E rilasciata in conformità a tale direttiva, la cui idoneità fisica e mentale per la guida è stata controllata al momento del rilascio di tale patente e che intendono svolgere la professione di conducente di un veicolo a motore destinato al trasporto di persone o merci, di possedere, oltre alla loro patente di guida, un certificato di idoneità psicologica, che ha un periodo di validità inferiore rispetto a quello di detta patente.


Diritto assicurativoCassazione Civile Sez. III, 18 gennaio 2024, n. 1992

L'obbligo del conducente di dare la precedenza ai veicoli transitanti sulla strada favorita durante l'uscita da laterale o da area privata, con particolare attenzione alla visuale nei due sensi di marcia

In tema di circolazione stradale, il conducente che, uscendo da una strada laterale o da una area privata o da un passo carrabile, si immette nel flusso della circolazione, è tenuto a dare la precedenza ai veicoli transitanti, sia in marcia normale che in marcia di sorpasso, sulla strada favorita. A tal fine, a maggior ragione ove la manovra abbia luogo verso la sua sinistra, è necessario che egli abbia la visuale libera della strada nei due sensi di marcia, per una lunghezza tale che gli consenta di accertare in tempo utile l'eventuale sopravvenienza di veicoli sulla strada favorita e deve astenersi dalla manovra, qualora non sussista la possibilità di tempestivo avvistamento dei veicoli che sopraggiungono sulla strada principale.


Diritto assicurativoCassazione Civile Sez. III, 16 gennaio 2024, n. 1607

Nella determinazione del danno futuro da perdita della capacità lavorativa va ricompresa non solo la componente fissa della retribuzione, ma anche tutti i relativi accessori e i probabili aumenti retributivi

L’ampiezza della retribuzione media, ossia dell’attività lavorativa precedente svolta, costituisce la base di calcolo per la determinazione del danno futuro da perdita della capacità lavorativa. Essa deve essere tale da comprendere non solo la componente fissa della retribuzione, ma anche tutti i relativi accessori e i probabili aumenti retributivi, che non possono essere preventivamente precisati. La determinazione del danno futuro, essendo un danno, sì accertato in giudizio, ma che spiegherà i propri effetti lesivi in un secondo momento, non può che essere effettuata, infatti, in via prognostica. Solo in tali termini si può ritenere effettivo il principio di integralità del risarcimento.


LavoroCassazione ordinanza n. 1476 del 15.01.2024

La giusta causa non è esclusa in assenza di danno per l’azienda

Ai fini del giudizio circa la sussistenza della giusta causa di licenziamento, va valutata, non già la presenza o meno di danno economico in capo all’azienda, ma l’incidenza della condotta del dipendente sul vincolo fiduciario.

La Cassazione rileva che, in tema di licenziamento per giusta causa, la modesta entità del fatto addebitato, valutabile ai fini della legittimità o meno della sanzione, non va riferita alla tenuità del danno patrimoniale subito dal datore di lavoro; la condotta del dipendente va valutata sotto il profilo del valore sintomatico che può assumere rispetto ai suoi futuri comportamenti, nonché all'idoneità a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, esaminando la legittimità del recesso con riferimento alla lesione, quale conseguenza del comportamento addebitato al dipendente, dell'elemento essenziale della fiducia, sotteso al rapporto di lavoro.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal lavoratore e conferma la legittimità dell’impugnata sanzione espulsiva.


LavoroCassazione Civile ordinanza n. 1472 del 15.01.2024

Licenziamento - malattia e altro lavoro

E’ legittimo il licenziamento del dipendente che durante l’assenza per malattia pone in essere comportamenti che mettano in pericolo l'adempimento dell'obbligazione lavorativa per la possibile o probabile protrazione dello stato di infermità.

La Cassazione rileva, preliminarmente, che il lavoratore deve, in ogni caso, astenersi da comportamenti che possano ledere l'interesse del datore alla corretta esecuzione dell'obbligazione principale dedotta in contratto. Per fare ciò, il dipendente in malattia è tenuto a rispettare pedissequamente tutte le cautele, comprese quelle terapeutiche e di riposo prescritte dal medico, atte a non pregiudicare il recupero delle energie lavorative temporaneamente minate dall'infermità, affinché vengano ristabilite le condizioni di salute idonee per adempiere la prestazione principale cui il lavoratore è obbligato.

Secondo i Giudici di legittimità, inoltre, lo svolgimento di attività in periodo di assenza per malattia costituisce illecito di pericolo e non di danno e, quindi, sussiste non soltanto se l'attività extralavorativa abbia effettivamente provocato un'impossibilità temporanea di ripresa del lavoro, ma anche quando la ripresa sia stata posta in pericolo, ossia quando il dipendente si sia comportato in modo imprudente.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla lavoratrice e conferma la legittimità dell’impugnata sanzione espulsiva.


Real EstateLa clausola con cui il venditore si riserva la proprietà dell’area condominiale adibita a parcheggio è nulla e, a seguito dell’automatico trasferimento del diritto di uso di tale area ai proprietari, il venditore ha diritto all’integrazione del prezzo originario pattuito nella compravendita

Cassazione Civile Sez. II, 15 gennaio 2024 n. 1436

La vicenda trae origine dalla vendita da parte del costruttore di alcuni immobili siti in uno stabile condominiale, per i quali il venditore si era riservato, la proprietà dell’area destinata a parcheggio ai sensi dell'art. 41-sexies della l. n. 1150 del 1942, come introdotto dall'art. 18 della l. n. 765 del 1967.

A seguito dell’accertamento della nullità della predetta clausola e della sua automatica sostituzione con la norma imperativa, che sancisce il proporzionale trasferimento del diritto d'uso a favore dell'acquirente di unità immobiliari comprese nell'edificio, il venditore ha agito in giudizio per ottenere l’integrazione del prezzo originariamente pattuito con gli acquirenti.

La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che dall’anzidetta sostituzione ex lege, però, non discende automaticamente il diritto del venditore all’integrazione del prezzo, costituendo effetto dell'atto di autonomia privata concluso dall'acquirente delle singole unità immobiliari col costruttore-venditore; è, quindi, necessario che il venditore agisca per ottenere l’esecuzione di tale prestazione da parte dell’acquirente

L’integrazione del prezzo ha la funzione di riequilibrare il sinallagma funzionale del contratto di compravendita precedentemente stipulato.


Diritto fallimentareTrib. Bologna, 12 gennaio 2024 n. 248/2023

Liquidazione Giudiziale – Adozione misure cautelari – presupposti (sequestro) – tutela continuità aziendale

Le misure cautelari anche nel codice della Crisi mantengono sia la funzione di conservazione del patrimonio aziendale del debitore rispetto ad eventuali atti dispositivi ed iniziative individuali dei creditori, sia quella di consentire la gestione dell’impresa, in via provvisoria e strumentale, in chiave conservativa del valore dell’impresa, attraverso la continuità aziendale (tramite la disposizione dell’esercizio provvisorio e il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori).


Real EstateCorte di Appello di Milano, Sez. IV, 12 gennaio 2024, n. 81

Il conduttore è responsabile nei confronti del locatore dell’incendio della cosa locata, anche se causato da persone che egli abbia ammesso, pur temporaneamente, all’uso o al godimento della cosa

La Corte d’appello meneghina ha avuto modo di recentemente ribadire il principio, espresso dalla Corte di Cassazione, che l’art. 1588 c.c., in base al quale il conduttore risponde della perdita e del

deterioramento della cosa locata anche se derivante da incendio, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, pone una presunzione di colpa a carico del conduttore, superabile soltanto con la dimostrazione che la causa dell'evento non sia a lui imputabile; in mancanza di tale prova, la causa sconosciuta o anche dubbia della perdita o del deterioramento della cosa locata rimane a carico del conduttore.

Il conduttore, poi, se ha scelto di consentire a terzi, anche se per un tempo limitato, l’uso o il godimento del bene locato, risponde nei confronti del locatore anche dei danni cagionati all’immobile anche da tali terzi.


Diritto bancarioCorte d’Appello Ancona, Sez. I, sentenza 11.01.2024, n. 53

Conto corrente bancario - Indebito bancario - Onus probandi – Insussistenza

In materia di indebito bancario, con specifico riguardo al conto corrente bancario, il correntista è tenuto comunque a dimostrare, in caso di omessa produzione della documentazione bancaria anteriormente all'introduzione del giudizio di ripetizione dell'indebito, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi. Nella specie, detta prova non è stata assolta, non potendo la mancata ottemperanza all'ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., comunque disposto in modo del tutto esplorativo, colmare l'onus probandi incombente sul correntista che agisce per il ricalcolo del saldo.


Diritto assicurativoCassazione Civile Sez. III, 11/01/2024, n.1261

La clausola che delimita il rischio garantito nel contratto di assicurazione della vita non rientra nella tutela del consumatore contro le clausole abusive

Nel contratto di assicurazione della vita la clausola che esclude la copertura per l'evento morte dovuto a determinate cause, preventivamente individuate, delimitando il rischio garantito, attiene all'oggetto del contratto, e non è una clausola limitativa della responsabilità, con la conseguenza che non deve essere specificamente approvata per iscritto, non rientrando nell'ambito della tutela del consumatore contro le clausole abusive, in quanto l'art. 34 c.cons. esclude che la valutazione del carattere vessatorio della clausola possa essere riferita all'oggetto del contratto e all'adeguatezza del corrispettivo.


SuccessioniCorte di Cassazione Civile, Sez. V, 10 gennaio 2024, n. 982

Donazioni indirette mediante operazioni di bancogiro

Il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette (art. 809 cod. civ.), ma configura una donazione tipica (art. 769 cod. civ.) ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell'atto pubblico (art. 782, primo comma, cod. civ.), salvo che sia di modico valore (art. 783 cod. civ.), poiché realizzato non tramite un'operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante un'intermediazione gestoria dell'ente creditizio. Infatti, l'operazione bancaria tra il donante ed il donatario costituisce mero adempimento di un distinto accordo negoziale fra loro concluso e ad essa rimasto esterno, il quale solo realizza il passaggio immediato di valori da un patrimonio all'altro, e tale circostanza esclude la configurabilità di un contratto in favore di terzo (art. 1411 cod. civ.), considerato che il patrimonio della banca rappresenta una “zona di transito” tra l'ordinante ed il destinatario, non direttamente coinvolta nel processo attributivo, e che il beneficiario non acquista alcun diritto verso l'istituto di credito in seguito al contratto intercorso fra quest'ultimo e l'ordinante.


Diritto condominialeTribunale di Modena, Sezione I Civile, Sentenza del 9 gennaio 2024 n. 18

Sostituire i portoni di accesso ai garage? Potrebbe alterare l’armonia dell’edificio e ledere il decoro architettonico

Il Tribunale di Modena, accogliendo la domanda avanzata in giudizio del Condominio, ha ritenuto che la sostituzione di due portoni di accesso ai garage dal prospetto principale del condominio, alteri la complessiva armonia e fisionomia dell’edificio condominiale e ledendone anche il decoro.

Il Tribunale ha quindi condannato il condomino al ripristino dell'infisso originario o di altro a quest'ultimo esteticamente uniforme.