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Risarcimento danniCorte di Cassazione, Sezione U, Civile – Ordinanza 29 febbraio 2024 n. 5441

Danno da responsabilità precontrattuale in materia di appalto – Giurisdizione

La domanda di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale proposta da una stazione appaltante nei confronti del soggetto affidatario di lavori o servizi pubblici appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Trattasi, infatti, di domanda afferente non alla fase pubblicistica della gara ma a quella prodromíca, nella quale viene denunciata la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza. In tale ipotesi, il giudice ordinario è chiamato a decidere di una controversia avente ad oggetto un diritto soggettivo, la cui lesione non sia stata conseguente ad un procedimento amministrativo di affidamento di lavori o servizi pubblici, ma soltanto occasionata da questo.


Diritto fallimentareCass., Sez. V, 28 febbraio 2024, n. 5294 - Pres. Luciotti, Est. Putaturo Donati Viscido di Nocera

La detraibilità IVA con riferimento al credito professionale nei confronti di una società successivamente fallita

In tema di IVA relativa ai compensi per prestazioni professionali svolte in favore di una società poi fallita, qualora il piano di riparto, approvato dal giudice fallimentare, disponga il pagamento solo parziale del credito, il professionista, pur avendo anticipato il versamento dell'imposta sull'intero compenso, può detrarla solo proporzionalmente alla porzione di credito assegnatagli, poiché questa è composta da base imponibile ed IVA.


Diritto fallimentareCassazione Civile Sez. Lav., 28/02/2024, n. 5316

Appalto – ausiliari dell’appaltatore – procedura concorsuale – responsabilità solidale

Le prestazioni accessorie rese dalla società datrice di lavoro, a favore di altra società, in quanto socia della stessa, ed aventi contenuto omogeneo a quello delle prestazioni di lavoro rese dai dipendenti a favore della prima, non hanno rilevanza nei confronti dei lavoratori, in quanto quest’ultimi restano terzi rispetto al rapporto societario. Si configura quindi tra la società datrice di lavoro e l’altra società, rispetto ai lavoratori, un rapporto di appalto di servizi; ne consegue che il committente è obbligato solidalmente alla corresponsione dei trattamenti retributivi ai dipendenti dell'appaltatore, ex art. 29 del d.lgs. 276 del 2003, per cui deve escludersi che l'azione diretta proposta nei confronti della società committente possa essere dichiarata improcedibile ove venga aperta una procedura concorsuale nei confronti della società appaltatrice, non ricorrendo alcun rapporto di inscindibilità tra le azioni esperibili nei confronti delle due società.


Diritto bancarioCassazione Civile Sez. I, 26/02/2024, n.5064

Ripetizione di indebito proposta dal correntista, la prescrizione decorre per quella parte delle rimesse sul conto corrente la cui funzione solutoria sia individuabile dopo la rettifica del saldo

Ove sia stata proposta dal correntista una domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità di clausole contrattuali e/o all'esistenza protratta nel tempo di prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le voci o competenze accertate come illegittime e in concreto applicate dalla Banca.


Diritto assicurativoCassazione Civile Sez. III, 22/02/2024, n.4756

L'assicuratore della r.c.a. che agisce in rivalsa nei confronti dell'assicurato, deve provare l'esistenza della clausola che delimita il rischio

L'assicuratore della r.c.a. che agisce in rivalsa nei confronti dell'assicurato, ai sensi dell'art. 144, comma 2, cod. ass., ha l'onere di provare che il contratto conteneva una clausola di delimitazione del rischio, tale da consentirgli nel caso concreto il rifiuto o la riduzione del pagamento dell'indennizzo.


LavoroCorte Costituzionale sentenza n. 22 del 22.02.2024

Il licenziamento nullo porta sempre alla reintegra

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, limitatamente alla parola “espressamente”.

Tale disposizione, quindi, è stata ritenuta illegittima nella parte in cui, nel riconoscere la tutela reintegratoria, nei casi di nullità, previsti dalla legge, del licenziamento di lavoratori assunti con contratti a tutele crescenti (quindi a partire dal 7 marzo 2015), l’ha limitata alle nullità sancite “espressamente”.

Dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata, limitatamente alla parola “espressamente”, consegue che il regime del licenziamento nullo è lo stesso, sia che nella disposizione imperativa violata ricorra l’espressa sanzione della nullità, sia che ciò non sia testualmente previsto, sempre che risulti prescritto un divieto di licenziamento al ricorrere di determinati presupposti.


Responsabilità civileCassazione Civile Sez. I, 21/02/2024, n.4648

Il numero di targa di un veicolo è un dato personale

La targa automobilistica costituisce un dato che permette di identificare il proprietario e/o l’utilizzatore del veicolo e per questo assume un rilievo in materia di protezione dei dati personali.

La pubblicazione di foto contenente tale dato non coinvolto nella segnalazione costituisce profilazione e non può essere diffusa senza il consenso dell’interessato


Diritto fallimentareCorte di Cassazione Civile, Sez. 1 15.02.2024, n. 2024

Fallimento – Rapporti Patrimoniali – Incapacità a testimoniare

Il fallito, nelle controversie inerenti a rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, non può testimoniare poiché, conservando la qualità di parte in senso sostanziale, opera nei suoi confronti il principio generale della relativa inconciliabilità con la veste di testimone, estensibile anche alla persona fisica che, per statuto, abbia la rappresentanza legale di quella giuridica.


Diritto condominialeCassazione Civile Sez. II, 15/02/2024, n. 4191

Allontanamento condomino da assemblea già iniziata – decorrenza termine impugnativa

Qualora un condomino ad un certo punto, nel corso della celebrazione di un'assemblea condominiale, si allontani e tale circostanza viene fatta annotare sul verbale, se è incontrovertibile che l'allontanamento non incide sul quorum costitutivo tale circostanza, però, incide, altrettanto indiscutibilmente, su quello deliberativo relativamente ai singoli punti all'ordine del giorno rispetto ai quali il singolo (oppure più condomini) abbiano deciso di non prendere parte alla discussione e di non partecipare alla votazione. Rimane, infatti, del tutto irrilevante la possibile udibilità dall'esterno - da parte dei condomini preventivamente allontanatesi del locale di svolgimento dell'assemblea - delle determinazioni che la stessa ha inteso adottare in proposito. Di conseguenza, il termine di 30 giorni previsto dall'art. 1137, comma 2., c.c. per l'impugnazione delle delibere annullabili non può farsi coincidere con quello del giorno di adozione della delibera sui punti all'ordine del giorno rispetto alla cui discussione e deliberazione il condominio stesso non ha voluto partecipare, dovendosi, a tutti gli effetti, quest'ultimo considerarsi assente.


Diritto condominialeTribunale di Roma, sentenza 1190/2024

Privacy e condomini morosi: l’amministratore non viola la privacy se consegna la lista dei condomini morosi al creditore

Il Tribunale di Roma, adito dal creditore di un condominio, ha espressamente ritenuto che, ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c., l’amministratore ha un dovere di salvaguardia dell’aspettativa di soddisfazione dei terzi titolari di crediti derivanti dalla gestione condominiale, ovvero un obbligo di cooperazione con tali terzi.

Pertanto, qualora il creditore diffidi l’amministratore a fornire i nominativi dei condomini morosi e l’elenco completo dei loro dati con indicazione pro quota di quanto singolarmente dovuto, l’amministratore non può opporre limiti derivanti dalla tutela della riservatezza dei dati dei condomini, limiti che, ricorda il Tribunale capitolino, sono già stati esclusi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali già nella nota del 26 settembre 2008.

Pertanto, l’amministratore è tenuto a fornire al creditore i dati dei condomini morosi, comprendenti l’indicazione dei nominativi, delle complete generalità.

Non solo, secondo il Tribunale di Roma, la mancata cooperazione dell'amministratore rappresenta un comportamento che ostacola il creditore nella tutela del proprio credito; in ragione di ciò il Tribunale ha pure accolto la richiesta del creditore di fissare, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., una penale a carico dell'obbligato, ossia l’amministratore, per l'eventuale ritardo nella esecuzione della condanna.


LavoroCassazione Civile Sez. Lav., ordinanza 3791/2024

La Corte di Cassazione si sofferma sulla responsabilità del datore di lavoro in caso di danno alla salute dei dipendenti a causa di un ambiente di lavoro stressogeno

Viene infatti precisato che in caso di accertata insussistenza dell’ipotesi di mobbing, il giudice di merito deve comunque accertare se sussista un’ipotesi di responsabilità del datore per non aver adottato le misure necessarie a tutela dell’integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, sulla base dei fatti allegati a sostegno della domanda.

Richiamando due pronunce precedenti, i giudici ricordano che “è illegittimo che il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori (...), lungo la falsariga della responsabilità colposa del datore di lavoro che indebitamente tolleri l’esistenza di una condizione di lavoro lesiva della salute, cioè nociva, ancora secondo il paradigma di cui all’art. 2087 c.c.”

In linea con questa pronuncia anche Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 3791 del 12 febbraio 2024.


Diritto condominialeTribunale di Salerno, 13 febbraio 2024, n. 826

Lavori straordinari in Condominio: le maggioranze assembleari necessari per l’approvazione della delibera

Il Tribunale di Salerno è recentemente intervenuto sulla questione dei lavori straordinari in condominio e dei quorum per l’approvazione della relativa delibera.

Innanzitutto, il Tribunale, richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha chiarito che affinché una riparazione straordinaria possa essere considerata di notevole entità, ai sensi dell'articolo 1136 quarto comma c.c., con necessità di approvazione con maggioranza qualificata (superiore ai 500 millesimi), occorre fare riferimento non solo all’ammontare della spesa, ma anche al suo rapporto col valore dell'edificio ed alla ricaduta economica sui singoli condomini.

Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che i lavori deliberati dal Condominio non potessero considerarsi di notevole entità, tenuto conto della loro tipologia (mera manutenzione conservativa) e dell'incidenza minima dei costi per unità immobiliare (il 7% del valore immobile).


Real EstateTribunale di Roma, Sez. X civile, 13 febbraio 2024

Bonus edilizi: il mutamento del sistema normativo non giustifica l’inerzia dell’impresa, che deve risarcire i danni subiti dal committente per il mancato bonus

Segnaliamo una interessante sentenza del Tribunale di Roma che ben rappresenta il contenzioso che nei prossimi anni verrà quasi certamente affrontato in tema di bonus edilizi.

La vicenda è la seguente: un Condominio ha convenuto in giudizio l’impresa appaltatrice, chiedendo al Tribunale di dichiarare la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento dell’impresa, oltre a condannarla al risarcimento dei danni.

L’impresa, infatti, si era impegnata ad eseguire i lavori di ristrutturazione a fronte di un corrispettivo in contanti pari al 10% dei lavori e della cessione a quest'ultima dei crediti fiscali maturandi per effetto della realizzazione della ristrutturazione della facciata.

Senonché i lavori non erano mai stati eseguiti, sebbene il Condominio avesse pure deliberato in favore dell’impresa un prestito “ponte”, per consentire l’avvio delle opere, offerta alla quale l’appaltatore non aveva neppure risposto.

L’impresa, costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza della domanda del Condominio, adducendo a giustificazione della propria inerzia il mutamento della disciplina vigente, che avrebbe reso di fatto impossibile lo sconto dei bonus fiscali ceduti dagli appaltanti.

Il Tribunale di Roma ha rilevato che la modifica dell’art. 34 del D.L. 34/2020 introdotta dal Decreto Sostegni ter ha certamente reso problematica l'utilizzazione da parte degli appaltatori edili dei crediti ceduti quale corrispettivo, facendo venire meno anche l'utilizzabilità degli acconti sui lavori appaltati, e ha reso inutilizzabili pure gli altri crediti che tali imprese avevano già accettato in pagamento, facendo affidamento non irragionevolmente sulla previgente disciplina.

Ciononostante, la prima premessa del contratto di appalto sottoscritto tra le parti prevede esplicitamente che il Condominio intendeva realizzare interventi i cui costi erano fiscalmente agevolabili dal "bonus facciate", fruendo dello sconto in fattura da parte dell’appaltatore, così conferendo rilevanza centrale, nell'assetto negoziale, alla questione della praticabilità dello sconto in fattura.

Non solo, il Tribunale capitolino ha rilevato che l’impresa non ha chiesto di dichiararsi la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, ma ha unicamente eccepito la non colpevolezza dell’inadempimento, senza fornire alcuna giustificazione della propria inerzia.

E, dunque, il Tribunale di Roma ha dichiarato risolto il contratto di appalto per inadempimento dell’impresa e riconosciuto in favore del Condominio la sussistenza di un danno da perdita di chance, e precisamente che il Condominio avrebbe potuto usufruire del bonus facciate qualora l'appaltatore (utilizzando il prestito ponte) avesse ultimato tempestivamente i lavori, in modo da consentire al Condominio la maturazione del diritto al cospicuo vantaggio fiscale.

Il Tribunale, nel liquidare il danno, ha, però, riconosciuto con concorso colposo del Condominio, che benchè aveva contrattualmente il diritto di rivolgersi ad altra ditta solvibile, sostituendo l'appaltatore per realizzare tempestivamente i lavori, in tal modo conseguendo il vantaggio fiscale, non ha provveduto ad attivarsi in tal senso.


Diritto fallimentareCorte di Cassazione Civile, 13 febbraio 2024, n. 3922

Sindaci – eccezione di inadempimento formulata dal Curatore a fronte dell’insinuazione al passivo – onere della prova

In tema di responsabilità concorrente e solidale, ai sensi dell'art. 2407, comma 2, c.c., il curatore del fallimento che eccepisca l'inadempimento del sindaco, a fronte della domanda di insinuazione del suo credito professionale nello stato passivo, deve fornire la prova di quei fatti storici, attinenti alla gestione ovvero al concreto assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, sui quali si innesta la deviazione della condotta di vigilanza esigibile dal sindaco. Il Curatore deve quindi individuare quella condotta che il sindaco, che poi agisce in sede concorsuale per l'adempimento del proprio credito stante il pregresso inadempimento del corrispettivo, avrebbe dovuto tenere - e non ha tenuto - in relazione al suo mandato.


Diritto condominialeTribunale di Livorno, Sez. Civile, sentenza 12 febbraio 2024 n. 227

Cassonetti per i rifiuti sotto la finestra di un condomino? Il condominio e l’impresa che gestisce la raccolta dei rifiuti possono essere condannati al risarcimento se l’odore e i rumori limitano l’uso dell’alloggio da parte del condomino

La vicenda trae origine dal contenzioso instaurato da un condomino nei confronti del condominio e dell’azienda incaricata della raccolta dei rifiuti a seguito del posizionamento di cinque bidoni per la raccolta differenziata sotto la finestra della camera da letto dell'abitazione del condomino, il quale lamentava che dai bidoni provenivano cattivi odori e rumori intollerabili.

Le immissioni erano tali da disturbare la vita quotidiana e l'uso della proprietà del condomino e hanno pure a lui cagionato un danno transitorio alla salute di natura psichica.

Il Tribunale di Livorno, accertato quanto sopra, ha ritenuto sussistente la responsabilità da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c. a carico sia del condominio, sia dell’azienda incaricata della raccolta dei rifiuti, in quanto i due soggetti si erano accordati sul posizionamento dei cassonetti, senza tenere conto del possibile danno che le immissioni di rumore e di cattivo odore sarebbero potute derivate a terzi dall'uso e dalla pulizia dei cassonetti stessi in violazione del principio di solidarietà ai sensi dell'art. 2 della Costituzione.


Diritto condominialeTribunale di Genova, sentenza 12 febbraio 2024, n. 477

La trasmissione del verbale d’assemblea al condomino assente può essere eseguita senza formalità e con qualsiasi modalità, perciò anche con mail ordinaria

Il Tribunale di Genova ha recentemente affrontato la questione della validità dell’invio del verbale di assemblea mediante mail ordinaria e dei riflessi di ciò sui termini per l’impugnazione della delibera condominiale.

La vicenda trae origine dall’impugnazione da parte di un condomino di una delibera assembleare, che, a detta di quest’ultimo, sarebbe stata illegittima.

Il Condominio, costituendosi, ha dedotto che l’impugnazione era tardiva, dato che il verbale assembleare era stato trasmesso al condomino via mail all'indirizzo da questo fornito e sempre utilizzato per le comunicazioni con l'amministrazione condominiale, come si evinceva dallo scambio di mail depositato agli atti del giudizio; ciononostante, il condomino aveva dato ingresso alla procedura di mediazione (procedimento obbligatorio nel caso di specie) ben oltre i trenta giorni previsti dalla normativa.

Il Tribunale, esaminati gli atti, ha respinto l’impugnazione del condomino ritenendo che, benché l'art. 66 disp. att. c.c. preveda specifiche forme quali posta raccomandata, pec, fax o consegna a mano per la comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, tali forme non sono riferibili all'invio del verbale al condominio assente, la cui forma resta libera.

Pertanto, secondo il Tribunale, è legittimo ed idoneo a far decorrere i termini per l'impugnazione anche il semplice invio del verbale assembleare a mezzo email all'indirizzo da sempre utilizzato tra le parti per le comunicazioni.


Diritto fallimentareCass. Civile Sez. I, 12.02.2024, n. 3839

Fallimento – stato passivo – Nota di iscrizione ipotecaria

In tema di accertamento del passivo in sede fallimentare, la nota di iscrizione ipotecaria costituisce un documento indefettibile ai fini della prova della garanzia ipotecaria del credito così insinuato, non altrimenti surrogabile da parte del richiedente l'ammissione.


Diritto condominialeCorte di Cassazione, Sezione 2 Civile, ordinanza 8 febbraio 2024 n. 3588

Regolamento condominiale contrattuale: può derogare ai criteri di ripartizione delle spese previsti dal codice civile

Recentemente, gli Ermellini hanno avuto modo di tornare su un tema che spesso viene affrontato nel condominio, ossia la possibilità che il regolamento di condominio predisposto dal costruttore-venditore e accettato dai condòmini tramite rogiti notarili possa derogare agli ordinari criteri di riparto espressi dall’articolo 1123 c.c..

La Suprema Corte, confermando tale possibilità, ha ribadito che la disciplina legale ripartitivi di cui al codice civile è derogabile e, dunque, deve ritenersi legittima la convenzione, contenuto nel regolamento contrattuale o nella delibera assunta all’unanimità, che modifica i criteri di ripartizione legali.

Il regolamento condominiale, come nel caso di specie, può addirittura addossare anche alle unità immobiliari che non usufruiscono del servizio, spese per la sua gestione.


Real EstateCorte di Cassazione, Sezione 2 Civile, 8 febbraio 2024 n. 3596

Recesso dal preliminare: quando la restituzione dell’assegno va chiesta all’agenzia immobiliare

La vicenda trae origine dalla stipula di un contratto preliminare di compravendita, in occasione della quale il promissario acquirente aveva versato all’agenzia immobiliare una somma a titolo di deposito cauzionale, incassata dalla medesima agenzia.

A seguito dell’inadempimento del promittente venditore, il promissario acquirente ha agito nei suoi confronti.

La Corte di cassazione, adita dal promittente venditore risultato soccombente nel procedimento di appello, ha rilevato che mancava ogni riferimento, anche implicito, alla circostanza che l’incasso da parte dell’agenzia immobiliare fosse avvenuto in nome e per conto del promittente venditore.

L’agenzia immobiliare era depositaria della somma versata dal promissario acquirente a titolo di deposito cauzionale, che avrebbe corrisposto la somma al promittente venditore al tempo della conclusione del contratto definitivo.

A fronte di ciò, la Corte ha cassato la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Brescia, che sarà chiamata a decidere sulla questione uniformandosi al seguente principio di diritto: “Nel caso di deposito cauzionale di una somma di denaro, collegato alla stipulazione di un preliminare di vendita, effettuato dal promissario acquirente in favore dell'agenzia di mediazione, senza che possa in alcun modo desumersi che essa abbia agito in rappresentanza del promittente alienante, l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo in ordine alla somma versata, di cui si rivendichi la restituzione, deve essere proposta verso l'agenzia di mediazione e non verso il promittente alienante, privo di legittimazione passiva.”.


Diritto fallimentareCassazione Civile Sez. I, 07/02/2024, n. 3462

Revocatoria ordinaria – Azione

L'azione revocatoria ordinaria investe l'atto dispositivo compiuto dal debitore al fine di conseguirne la declaratoria d'inefficacia nei confronti del creditore istante. Se esperita dal curatore del fallimento ai sensi dell'articolo 66 della legge fallimentare contro l'atto dispositivo del fallito, l'azione serve a conseguire la declaratoria di inefficacia nei confronti di tutti i creditori del medesimo. L"eventus damni della revocatoria è pacificamente ravvisabile non soltanto quando si determini la perdita, in tutto o in parte, della garanzia patrimoniale offerta dal debitore, ma anche quando si verifichi una maggiore difficoltà, incertezza o dispendio nell'esazione coattiva di un credito.


Diritto condominialeTribunale di Pescara, 06 febbraio 2024, n. 241

Condominio e il beneficium excussioni dei condomini in regola con il pagamento delle spese

Il Tribunale di Pescara in una recente decisione ha precisato che l’amministratore di condominio è il solo legittimato ad assolvere all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 63 disp. att. c.c. e, in caso di inadempimento, quest’ultimo risponde nei confronti dei terzi, che abbiano subito un danno da ciò.

L’obbligo di cui trattasi comporta che i condomini in regola con il pagamento degli oneri condominiali possano essere aggrediti solo dopo che il creditore ha tentato, senza esito, di soddisfarsi nei confronti dei condomini morosi, essendo al creditore opponibile il beneficium excussionis.


LavoroCon l’ordinanza n. 3247 del 05.02.2024, la Cassazione afferma che la tutela indennitaria risarcitoria, riconosciuta giudizialmente in caso di recesso illegittimo, non esclude il diritto del lavoratore a percepire anche l'indennità di mancato preavviso, che non ha finalità risarcitoria, ma è volta a consentire al dipendente di fronteggiare la situazione di improvvisa perdita della situazione occupazionale.

Cassazione: l’indennità risarcitoria non esclude il diritto all’indennità di mancato preavviso

Secondo la Cassazione il preavviso ha la funzione economica di attenuare le conseguenze della interruzione del rapporto per chi subisce il recesso.

In particolare, per la sentenza, il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso va a compensare il fatto che il recesso, oltre che illegittimo, è stato intimato in tronco.

Secondo i Giudici di legittimità, dunque, la predetta indennità - stante la diversità di funzioni - non è incompatibile con la prestazione che risarcisce i danni derivanti dalla mancanza di giusta causa o giustificato motivo.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società e conferma la debenza di entrambe le indennità.


Diritto assicurativoCassazione Civile Sez. II, 05/02/2024, n.3245

Sospensione della patente per guida in stato di ebrezza – Artt. 186, comma 2, lett. b) e 223 Codice della strada - Certificato di idoneità alla guida

La sospensione provvisoria della patente di guida prevista all’art. 223 CdS, in seguito all’accertamento di violazione di cui all’art. 186-bis Cds (superamento tasso alcolemico di 1,5 g/l), costituisce l'anticipazione della sanzione accessoria irrogabile all'esito dell'accertamento giudiziale del reato. Si tratta, cioè, di misura cautelare, di esclusiva spettanza prefettizia, necessariamente preventiva, con lo scopo di tutelare con immediatezza l'incolumità dei cittadini e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente del veicolo continui nell'esercizio di un'attività potenzialmente creativa di ulteriori pericoli e, per ciò stesso, oggetto di un celere iter procedimentale, che riconosce all'Amministrazione la facoltà di adottare provvedimenti cautelari anche prima della comunicazione dell'avvio del procedimento agli interessati.

La ratio sottesa alla misura cautelare della sospensione della patente prevista dall’art. 186, comma 8, ultimo periodo (mancata sottoposizione a visita medica), CdS, ovvero nel caso del comma 9 (superamento del tasso alcolemico di 1,5 g/l) risiede invece nell'esigenza di sollecitare l’acquisizione del riscontro medico sulla condizione del conducente, per valutare la sua idoneità alla guida anche in funzione dell'eventuale revoca della patente: ciò ai fini della definitiva sospensione della patente in funzione sanzionatoria accessoria, a séguito dell’accertamento giudiziale del reato ex art. 186, comma 2, CdS.

L’imposizione della visita medica non è, per cui, prevista in funzione della verifica della cessazione, ovvero persistenza, delle esigenze cautelari sottese al provvedimento prefettizio di cui all’art. 223, comma 1, CdS.


Diritto assicurativoCassazione Civile Sez. II, 01/02/2024, n.3022

Legittimità della sanzione per omessa comunicazione dei dati del conducente – Opposizione alla sanzione amministrativa - Art. 196-bis, comma 2 Codice della Strada – Patente e decurtazione punti

L’organo accertatore deve comunicare la perdita di punteggio all’anagrafe nazionale solo dopo il pagamento della sanzione amministrativa, ovvero dopo la definizione dei procedimenti sulla validità della contestazione presupposta, o ancora dopo la scadenza dei termini per la proposizione dei menzionati ricorsi. Ciò implica che, indipendentemente dall’invito al proprietario a comunicare le generalità del conducente al momento dell’infrazione, ove la contestazione presupposta venga opposta e il procedimento si definisca con l’annullamento, non si avrà perdita di punteggio, né sanzione per la mancata comunicazione dei dati personali relativi al conducente. Non si può retribuire la violazione dell’obbligo di collaborazione nell'accertamento dell’autore dell’illecito stradale, se non sussiste più quest’ultimo. È da dare pertanto continuità all’indirizzo espresso da Cass. 24012/2022 [...], secondo la quale la violazione ex art. 126-bis co. 2 c.d.s. si può dare soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta. In caso di esito dei menzionati procedimenti sfavorevole per il ricorrente, l’organo di polizia è tenuto ad emettere una nuova richiesta, dalla cui comunicazione decorre il termine di sessanta giorni ex art. 126-bis co. 2 c.d.s.; mentre in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto della violazione de qua.