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Diritto condominialeCassazione Civile Sez. II, 31 luglio 2024, n. 21483

Il conduttore ha il diritto di avere le chiavi per accedere alle parti comuni del condominio per installare la canna fumaria

Il conduttore di un'unità immobiliare in condominio ha il diritto di installare una canna fumaria per l'esercizio di un'attività commerciale, purché non alteri la destinazione delle parti comuni e non pregiudichi il pari uso da parte degli altri condomini; il condominio non può ostacolare questo diritto rifiutando la consegna delle chiavi per l'accesso alle aree comuni necessarie per l'installazione.


Diritto fallimentareCassazione Civile Sez. I, 31 luglio 2024, n. 21336

La percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari è presupposto di ammissibilità a qualsiasi tipo di concordato, salvo quello in continuità

La soglia di accesso a qualsiasi tipo di concordato, salvo quello in continuità, risiede nella previa indicazione di una percentuale minima di soddisfacimento dei chirografari pari ad almeno il 20%, da definire in base a quanto emergente dall'elenco nominativo dei creditori e da declinare, poi, mediante la specifica coerente "assicurazione" (art. 161) del pagamento.


Diritto condominialeTribunale Ivrea, 30 luglio 2024, n. 917

La richiesta del condomino di prendere visione dei documenti condominiali deve essere evasa celermente e in tempi ragionevoli dell’amministratore

Ciascun condomino ha diritto di prendere visione dei documenti di rilievo ed estrarre copia, senza che l'esercizio di tale diritto sia condizionato a determinate tempistiche, ancorché ragionevolmente si debba ritenere che lo stesso vada evaso in tempi ragionevoli, che il Tribunale di Ivrea non ha ritenuto essere tre o quattro mesi.


Real EstateCassazione Civile Sez. III, 27 luglio 2024, n. 21051

Se il co-conduttore recede dal contratto, l’altro conduttore deve comunque pagare integralmente il debito se l’obbligazione è solidale

Nel caso in cui il contratto di locazione immobiliare in favore di due conduttori preveda che gli stessi siano tenuti a corrispondere solidalmente l'intero canone, il recesso di uno di essi (che non è subordinato al consenso dell'altro) non fa venir meno la soggezione del co-conduttore al pagamento dell'intero debito, indipendentemente dalla circostanza che egli abbia continuato ad occupare una sola porzione dell'immobile.


Diritto bancarioCassazione Civile Sez. III, 25 luglio 2024, n. 20749

Collegamento negoziale nel leasing finanziario, l'obbligo dell'utilizzatore di informare il concedente sui vizi della consegna

Il collegamento negoziale che intercorre tra il contratto di locazione finanziaria ed il contratto di compravendita, in vista della realizzazione di una causa concreta unitaria, impone all'utilizzatore l'obbligo di informare il concedente circa eventuali vizi della consegna, così da evitare alla concedente il pagamento del prezzo al fornitore.


Real EstateCassazione Civile Sez. II, 22 luglio 2024, n. 20052

Gli elementi accessori del preliminare di compravendita non esigono la forma scritta ad substantiam

La Suprema Corte ha avuto modo di riaffermare che la clausola del contratto relativa alla caparra confirmatoria non necessita di forma scritta.

Innanzitutto, infatti, la caparra confirmatoria ha natura di elemento accidentale del contratto e non essenziale.

Inoltre, non avendo natura vessatoria, non rientra tra le clausole di cui all’art. 1341 c.c. e non necessita, pertanto, di specifica approvazione.

La forma prescritta per l’atto va dunque osservata solo in ordine agli elementi essenziali dello stesso e non a quelli accessori.

Peraltro, le parti possono anche convenire l’adozione della forma scritta per un determinato atto e, nella loro autonomia negoziale, possono anche successivamente rinunciarvi, anche tacitamente, mediante comportamenti incompatibili con il suo mantenimento, costituendo la valutazione in ordine alla sussistenza o meno di una rinuncia tacita un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile Sez. III, 11 luglio 2024, n. 19015

Sentenza di condanna ad una somma di denaro 'oltre interessi', in mancanza di specificazioni sono dovuti solo gli interessi legali

Il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata per l'importo degli interessi ad un tasso superiore a quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., in caso di titolo esecutivo che contenga il riferimento alla debenza degli interessi legali resta escluso non solo nel caso in cui in sede di cognizione debba ritenersi che sia stata (esplicitamente o implicitamente) negata l'applicabilità della norma di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. (o di altra norma di legge che preveda interessi ad un tasso maggiore di quello previsto dal precedente articolo) ma anche nel caso in cui sia stato semplicemente omesso ogni accertamento sul punto, per mancanza di domanda e/o anche in conseguenza di una eventuale omessa pronuncia del giudice della cognizione.


LavoroCassazione, Sez. Lav., ordinanza 10 luglio 2024, n. 18904

Licenziamento per motivo oggettivo e obbligo di repechage

L'obbligo del repechage che si pone a monte con riferimento, anzitutto, all'organizzazione aziendale esistente al momento del licenziamento.

In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo il Datore di Lavoro deve provare che provare che al momento del licenziamento non esista nessuna altra posizione lavorativa in cui possa utilmente ricollocarsi il licenziando, tenuto conto della organizzazione aziendale esistente all'epoca del licenziamento.

A fronte dell'esistenza di mansioni inferiori li datore di lavoro, prima di intimare li licenziamento, deve offrire la mansione alternativa anche inferiore al lavoratore, prospettandone il demansionamento, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, potendo recedere dal rapporto solo ove la soluzione alternativa non venga accettata dal lavoratore.

In tale contesto è ammessa anche la proposta di demansionamento che prevede l’assegnazione ad una mansione operaia anziché quella impiegatizia ricoperta.

Il datore deve allegare e provare, sulla base di circostanze oggettivamente riscontrabili ed avuto riguardo alla specifica condizione ed alla intera storia professionale di un ben individuato lavoratore, che il lavoratore non rivesta le competenze professionali richieste per l'espletamento delle stesse mansioni.


Diritto condominialeTribunale di Milano, Sez. XIII civile, sentenza 10 luglio 2024 n. 6979

Anche i condomini proprietari solo di boxes hanno diritto ad accedere alla palestra e sala ricreativa

Il giudizio trae origine dal ricorso presentato da alcuni condomini, proprietari esclusivamente di boxes, i quali hanno agito nei confronti del Condominio per far accertare il loro diritto all'utilizzo delle parti comuni adibite a palestra e sala ricreativa e per sentire condannare il Condominio all'accesso ai locali.

Il Condominio, costituitosi, ha fra tutto sostenuto che l’utilizzo di tali beni comuni fosse esclusivamente riservato ai condomini proprietari di unità abitative.

Il Tribunale di Milano ha rilevato che il regolamento condominiale non poneva alcuna restrizione della proprietà comune e dell'utilizzo della palestra e della sala ricreativa ad alcuni soltanto dei condomini del complesso edilizio condominiale.

Il Tribunale meneghino ha ricordato che in tema di parti comuni di un immobile in condominio, il termine "edificio" va interpretato nel senso che, per esso, si intende l'intero manufatto, dalle fondamenta al tetto, inclusi, quindi, anche i vani scantinati compresi tra le fondamenta stesse e tutta l'area di terreno sita in profondità - sottostante, cioè, la superficie alla base del fabbricato - sulla quale posano le fondamenta dell'immobile.

Nell'area di terreno sulla quale sorge il complesso condominiale rientrano anche i boxes dei condomini - attori che, dunque, fanno parte dello stesso fabbricato.

Inoltre, secondo il Tribunale, manca l’adesione di tutti i partecipanti al condominio ad una modifica dei loro diritti e, in particolare, la accettazione espressa dei condominio - attori, atteso che, poiché il diritto di ciascun condomino sulle parti di proprietà comune può trovare limitazioni soltanto in forza del titolo di acquisto o di convenzioni, una eventuale delibera assembleare che modifichi i diritti dei condòmini sulle parti comuni è nulla se il relativo verbale non è sottoscritto da tutti i condomini.

Quindi, secondo il Giudice meneghino, non si è in presenza di un condominio parziale non essendo stato provato dal Condominio che i locali oggetto di causa, per le loro obbiettive caratteristiche strutturali e funzionali, sono destinati oggettivamente al servizio e/o al godimento, in modo esclusivo, di una parte soltanto dell'edificio in condominio; né una rinuncia al diritto su detti beni comuni da parte degli attori.

Quindi, la condotta del Condominio viola il diritto dei condomini-attori ai sensi dell’art. 1102 c.c., avendo gli stessi diritto ad utilizzare le parti comuni del fabbricato, tra cui la palestra e la sala ricreativa.


Diritto bancarioCassazione Civile Sez. II, 10 luglio 2024, n. 18903

Alle Sezioni Unite pronunciarsi sul mutuo solutorio stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante

Si segnala la trasmissione degli atti alla Prima Presidente, affinché possa valutare l'opportunità di assegnare la causa alle Sezioni Unite, per la soluzione del seguente contrasto giurisprudenziale: se sia corretto ritenere che il ripianamento delle precedenti passività eseguito dalla banca autonomamente e immediatamente con operazione di giroconto soddisfi il requisito della disponibilità giuridica della somma a favore del mutuatario, per cui il ripianamento delle passività abbia costituito una modalità di impiego dell'importo mutuato entrato nella disponibilità del mutuatario; in caso di risposta positiva, se in tale ipotesi il contratto di mutuo possa costituire anche titolo esecutivo.


Obbligazioni e contrattiCorte di Cassazione, ordinanza interlocutoria 10 luglio 2024 n. 18903

Contratti bancari Mutuo cd. solutorio – Validità – Questione di massima di particolare importanza

La Seconda Sezione civile ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione concernente la validità del cd. mutuo solutorio (consistente nell’accredito su un conto corrente della somma necessaria a ripianare un pregresso debito del correntista nei confronti della banca mutuante), con particolare riguardo alla necessità di verificare se tale modalità di erogazione della somma - cui si correla l’obbligo del mutuatario di utilizzarla per estinguere una propria diversa posizione debitoria verso il mutuante - integri una datio rei suscettibile di porre il danaro nella disponibilità del mutuatario ovvero si traduca in una mera operazione contabile, qualificabile alla stregua di pactum de non petendo ad tempus, funzionale a procrastinare la scadenza dei debiti pregressi.


Real EstateCassazione Civile Sez. II, 08 luglio 2024, n. 18545

La sostanziale identità del bene oggetto di trasferimento è elemento indispensabile anche in caso di trasferimento ex art. 2932 c.c

La sostanziale identità del bene oggetto del trasferimento costituisce elemento indispensabile di collegamento tra contratto preliminare e contratto definitivo, con la conseguenza che, in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, ai sensi dell'art. 2932 c.c., la sentenza che tiene luogo del contratto definitivo non concluso - dovendo necessariamente riprodurre, nella forma del provvedimento giurisdizionale, il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti quale contenuto del contratto preliminare, senza possibilità di introdurvi modifiche – non può avere ad oggetto un appartamento o più appartamenti scelti dal promissario acquirente diversi da quelli contemplati nel preliminare come oggetto del futuro trasferimento e posti su un piano diverso dell'erigendo edificio.


LavoroCassazione ordinanza 8 luglio 2024, n. 18547

Profili di ritorsività di un licenziamento irrogato per rifiuto del part-time

La Cassazione rileva, preliminarmente, che il licenziamento intimato a seguito del rifiuto opposto dal dipendente alla trasformazione del proprio rapporto in part-time può essere considerato ritorsivo, allorquando sia celato da altre ragioni, come il g.m.o. per asserita crisi aziendale, poi rivelatesi insussistenti.

Per la sentenza, infatti, in queste ipotesi, il recesso deve considerarsi mosso dall'esclusivo e determinante fine di eludere i divieti di legge attraverso una ingiusta ed arbitraria reazione a un comportamento legittimo del lavoratore (il rifiuto opposto alla trasformazione del rapporto), che attribuisce al licenziamento il connotato della vendetta.

Secondo i Giudici di legittimità, ne consegue che un recesso di tal genere deve essere considerato nullo con applicazione della tutela reintegratoria.


LavoroCassazione, Sez. Lav., ordinanza 8 luglio 2024, n. 18529

Per impugnare il licenziamento è sufficiente un documento word allegato ad una PEC

Con l’ordinanza citata la Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 604/66 il requisito della impugnazione per iscritto del licenziamento deve ritenersi assolto, in assenza della previsione di modalità specifiche, con qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario di un qualsiasi atto scritto avente contenuto idoneo a comunicare l’intenzione del lavoratore di impugnare il licenziamento e allo stesso con certezza riferibile, pertanto anche mediante invio di una PEC con allegato un file formato word, non essendo necessario l’invio di una copia informatica di un documento analogico ai sensi dell’art.22 del decreto legislativo n. 82 del 2005”.

Secondo la Cassazione l'impugnazione del licenziamento, per legge, può essere proposta con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore: un file “word”, tanto più allegato ad una PEC, rappresenta un mezzo idoneo ad impugnare un licenziamento.


Obbligazioni e contrattiGarante Privacy, provvedimento n. 572 del 4 luglio 2024

Violazione dei dati personali (data breach) - sanzione

Nell’agosto del 2023, la società era infatti stata oggetto di un attacco informatico di tipo ransomware che aveva causato il blocco dei server e di alcune postazioni di lavoro: tale attacco aveva comportato l’esfiltrazione di file contenenti i dati personali di circa 25mila interessati; le informazioni, successivamente pubblicate nel dark web, riguardavano dati anagrafici e di contatto, dati di accesso e identificazione, dati di pagamento, nonché dati relativi a condanne penali e reati e, tra quelli appartenenti a categorie particolari, dati che rivelano l’appartenenza sindacale e relativi alla salute.

Nonostante la vulnerabilità fosse stata segnalata, prima dal produttore del software, e poi dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, la società non aveva aggiornato, come raccomandato, i propri sistemi, venendo meno agli obblighi previsti dalla normativa di protezione dei dati personali, che richiedono l’adozione di misure tecniche e organizzative in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Il Garante ha quindi ingiunto alla società, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria, di effettuare un’azione straordinaria di analisi della vulnerabilità dei propri sistemi, di predisporre un piano per rilevare e gestire tali vulnerabilità e di individuare tempistiche di rilevamento e di risposta adeguate al rischio.


LavoroCassazione, Sez. Lav., ordinanza 4 luglio 2024, n. 18296

Il dipendente che pone in essere atteggiamenti ostruzionistici rispetto all’operato aziendale lede irrimediabilmente il vincolo fiduciario

La Cassazione rileva, preliminarmente, che la nozione di insubordinazione non può essere limitata al rifiuto di adempimento delle disposizioni dei superiori, ma ricomprende qualsiasi comportamento atto a pregiudicare l'esecuzione e il corretto svolgimento delle suddette disposizioni nel quadro dell'organizzazione aziendale.

Secondo i Giudici di legittimità, si va oltre questo concetto ogniqualvolta si è in presenza di un grave e consapevole inadempimento dei compiti assegnati, caratterizzato da un comportamento ostruzionistico del lavoratore.

Per la sentenza, un comportamento di tal genere che è articolato e complesso, avendo natura commissiva ed omissiva, non può inquadrarsi nel mero rifiuto ad adempiere alle direttive dell’impresa ovvero in una correlata condotta finalizzata unicamente a pregiudicare il corretto svolgimento delle disposizioni aziendali, bensì integra atteggiamento volutamente ostruzionistico, non ragionevole e non disponibile.


Diritto bancarioCassazione Civile Sez. I, 3 luglio 2024, n. 18230

Contratti bancari, la mancata consegna del documento contrattuale al cliente non determina la nullità del contratto

Il vincolo di forma imposto dal legislatore è composito, in quanto vi rientra, per specifico disposto normativo, anche la consegna del documento contrattuale, nel senso che la protezione del cliente si attua, nella fase di perfezionamento del contratto, anche attraverso la consegna del relativo documento.

La mancata consegna del contratto non pone, tuttavia, un problema di validità dello stesso in ambito bancario. L’art. 117, comma 3 t.u.b. disciplina la nullità del contratto per inosservanza della forma prescritta, mentre non ricorre nel caso di mancata consegna dello scritto. Ne deriva che la nullità di cui al comma 3 presidia l'osservanza della prescrizione attinente alla modalità espressiva dell'accordo, non anche l'adempimento dell'obbligo di consegna dello scritto



LavoroCassazione ordinanza n. 18094 del 02.07.2024

Sul licenziamento per giustificato motivo oggettivo del disabile

Con l’ordinanza suddetta la Cassazione ha afferma il seguente principio di diritto: “Il datore di lavoro può risolvere il rapporto di lavoro della persona con disabilità assunta obbligatoriamente, nel caso di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro, solo nel caso in cui la speciale commissione integrata di cui all'art. 10, comma 3, L. 12 marzo 1999, n. 68, accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro; tra le significative variazioni dell'organizzazione del lavoro rientra anche l'ipotesi in cui il datore di lavoro sopprima il posto cui è assegnato il disabile e occorra verificare se questi possa essere riutilizzato in azienda in altre mansioni compatibili con il suo stato di salute”.

Secondo la Cassazione il datore non può procedere ad effettuare il licenziamento per g.m.o. del dipendente invalido assunto obbligatoriamente senza seguire le cautele previste dalla Legge 68/1999.

Occorre quindi adire la commissione ex art. 10, comma 3, della predetta Legge, per verificare se, nonostante la minorazione, il disabile possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda con differenti mansioni, anche previa attuazione dei c.d. "accomodamenti ragionevoli".

Secondo i Giudici di legittimità, quindi, il licenziamento del disabile per giustificato motivo oggettivo è invalido non solo qualora violi la quota di riserva, ma anche laddove parte datoriale ometta di seguire la descritta procedura.


LavoroCassazione ordinanza 2 luglio 2024, n. 18114

Chi subentra nell’appalto come appaltatore deve motivare la scelta dei lavoratori che decide di mantenere

Secondo la Suprema Corte, il nuovo appaltatore è sempre tenuto a rispettare i vincoli procedurali, imposti dalla contrattazione collettiva, a garanzia della correttezza e trasparenza dell'operazione di subentro, prevedendo criteri verificabili riguardanti l'intero bacino dei lavoratori per il passaggio del personale già impiegato nell'appalto.

In particolare, in presenza di una clausola di tal genere è necessario prevedere criteri (verificabili) riguardanti l'intero bacino dei lavoratori per il passaggio del personale già impiegato nell'appalto, anche tenendo conto delle esigenze dell'azienda subentrante di ridurre o riorganizzare il servizio oggetto di contratto di appalto.

Secondo i Giudici di legittimità, quindi, anche in assenza di un accordo con le OO.SS., è onere della società spiegare i criteri seguiti per la selezione del personale transitato dall'appaltatore uscente a quello subentrante, mediante graduatoria o sistema similare, ma comunque espresso e conoscibile.


Diritto condominialeCassazione Civile Sez. II, 1° luglio 2024, n. 17975

Si possono installare i condizionatori sulle parti comuni?

Nel contesto condominiale, per identificare il limite all'immutazione della cosa comune, come previsto dall'art. 1102, comma 2 c.c., l'inservibilità della stessa non può essere intesa come un mero disagio rispetto al suo normale utilizzo, che è essenziale al concetto di innovazione, piuttosto, l'inservibilità si configura come l'effettiva inutilizzabilità della "res communis" rispetto alla sua fruibilità naturale.

Secondo la Suprema Corte, ai sensi dell'art. 1120 c.c., l'installazione, sulle parti comuni, di un impianto per il condizionamento d'aria a servizio di una unità immobiliare, che non presupponga la modificazione di tali parti, può essere compiuta dal singolo condomino per conto proprio, in via di principio senza richiedere al Condominio alcuna autorizzazione. Il rilascio o il diniego di una siffatta autorizzazione può tutt'al più significare l'inesistenza o l'esistenza di un interesse di altri condomini a fare uso delle cose comuni in modo pari a quello del condomino determinatosi all'installazione.

E’ però necessario che venga accertato se l'installazione su parti comuni di condizionatori al servizio di un'unità immobiliare determini alterazione della destinazione delle cose comuni, né impedisca ad altri condomini di farne parimenti uso.