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Gli elementi accessori del preliminare di compravendita non esigono la forma scritta ad substantiam
Cassazione Civile Sez. II, 22 luglio 2024, n. 20052
La Suprema Corte ha avuto modo di riaffermare che la clausola del contratto relativa alla caparra confirmatoria non necessita di forma scritta.
Innanzitutto, infatti, la caparra confirmatoria ha natura di elemento accidentale del contratto e non essenziale.
Inoltre, non avendo natura vessatoria, non rientra tra le clausole di cui all’art. 1341 c.c. e non necessita, pertanto, di specifica approvazione.
La forma prescritta per l’atto va dunque osservata solo in ordine agli elementi essenziali dello stesso e non a quelli accessori.
Peraltro, le parti possono anche convenire l’adozione della forma scritta per un determinato atto e, nella loro autonomia negoziale, possono anche successivamente rinunciarvi, anche tacitamente, mediante comportamenti incompatibili con il suo mantenimento, costituendo la valutazione in ordine alla sussistenza o meno di una rinuncia tacita un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità.