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Real Estate Sentenze

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Se il co-conduttore recede dal contratto, l’altro conduttore deve comunque pagare integralmente il debito se l’obbligazione è solidale

Cassazione Civile Sez. III, 27 luglio 2024, n. 21051

Nel caso in cui il contratto di locazione immobiliare in favore di due conduttori preveda che gli stessi siano tenuti a corrispondere solidalmente l'intero canone, il recesso di uno di essi (che non è subordinato al consenso dell'altro) non fa venir meno la soggezione del co-conduttore al pagamento dell'intero debito, indipendentemente dalla circostanza che egli abbia continuato ad occupare una sola porzione dell'immobile.