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Profili di ritorsività di un licenziamento irrogato per rifiuto del part-time
Cassazione ordinanza 8 luglio 2024, n. 18547
La Cassazione rileva, preliminarmente, che il licenziamento intimato a seguito del rifiuto opposto dal dipendente alla trasformazione del proprio rapporto in part-time può essere considerato ritorsivo, allorquando sia celato da altre ragioni, come il g.m.o. per asserita crisi aziendale, poi rivelatesi insussistenti.
Per la sentenza, infatti, in queste ipotesi, il recesso deve considerarsi mosso dall'esclusivo e determinante fine di eludere i divieti di legge attraverso una ingiusta ed arbitraria reazione a un comportamento legittimo del lavoratore (il rifiuto opposto alla trasformazione del rapporto), che attribuisce al licenziamento il connotato della vendetta.
Secondo i Giudici di legittimità, ne consegue che un recesso di tal genere deve essere considerato nullo con applicazione della tutela reintegratoria.