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Licenziamento per motivo oggettivo e obbligo di repechage
Cassazione, Sez. Lav., ordinanza 10 luglio 2024, n. 18904
L'obbligo del repechage che si pone a monte con riferimento, anzitutto, all'organizzazione aziendale esistente al momento del licenziamento.
In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo il Datore di Lavoro deve provare che provare che al momento del licenziamento non esista nessuna altra posizione lavorativa in cui possa utilmente ricollocarsi il licenziando, tenuto conto della organizzazione aziendale esistente all'epoca del licenziamento.
A fronte dell'esistenza di mansioni inferiori li datore di lavoro, prima di intimare li licenziamento, deve offrire la mansione alternativa anche inferiore al lavoratore, prospettandone il demansionamento, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, potendo recedere dal rapporto solo ove la soluzione alternativa non venga accettata dal lavoratore.
In tale contesto è ammessa anche la proposta di demansionamento che prevede l’assegnazione ad una mansione operaia anziché quella impiegatizia ricoperta.
Il datore deve allegare e provare, sulla base di circostanze oggettivamente riscontrabili ed avuto riguardo alla specifica condizione ed alla intera storia professionale di un ben individuato lavoratore, che il lavoratore non rivesta le competenze professionali richieste per l'espletamento delle stesse mansioni.