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Cassonetti per i rifiuti sotto la finestra di un condomino? Il condominio e l’impresa che gestisce la raccolta dei rifiuti possono essere condannati al risarcimento se l’odore e i rumori limitano l’uso dell’alloggio da parte del condomino
Tribunale di Livorno, Sez. Civile, sentenza 12 febbraio 2024 n. 227
La vicenda trae origine dal contenzioso instaurato da un condomino nei confronti del condominio e dell’azienda incaricata della raccolta dei rifiuti a seguito del posizionamento di cinque bidoni per la raccolta differenziata sotto la finestra della camera da letto dell'abitazione del condomino, il quale lamentava che dai bidoni provenivano cattivi odori e rumori intollerabili.
Le immissioni erano tali da disturbare la vita quotidiana e l'uso della proprietà del condomino e hanno pure a lui cagionato un danno transitorio alla salute di natura psichica.
Il Tribunale di Livorno, accertato quanto sopra, ha ritenuto sussistente la responsabilità da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c. a carico sia del condominio, sia dell’azienda incaricata della raccolta dei rifiuti, in quanto i due soggetti si erano accordati sul posizionamento dei cassonetti, senza tenere conto del possibile danno che le immissioni di rumore e di cattivo odore sarebbero potute derivate a terzi dall'uso e dalla pulizia dei cassonetti stessi in violazione del principio di solidarietà ai sensi dell'art. 2 della Costituzione.