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La trasmissione del verbale d’assemblea al condomino assente può essere eseguita senza formalità e con qualsiasi modalità, perciò anche con mail ordinaria
Tribunale di Genova, sentenza 12 febbraio 2024, n. 477
Il Tribunale di Genova ha recentemente affrontato la questione della validità dell’invio del verbale di assemblea mediante mail ordinaria e dei riflessi di ciò sui termini per l’impugnazione della delibera condominiale.
La vicenda trae origine dall’impugnazione da parte di un condomino di una delibera assembleare, che, a detta di quest’ultimo, sarebbe stata illegittima.
Il Condominio, costituendosi, ha dedotto che l’impugnazione era tardiva, dato che il verbale assembleare era stato trasmesso al condomino via mail all'indirizzo da questo fornito e sempre utilizzato per le comunicazioni con l'amministrazione condominiale, come si evinceva dallo scambio di mail depositato agli atti del giudizio; ciononostante, il condomino aveva dato ingresso alla procedura di mediazione (procedimento obbligatorio nel caso di specie) ben oltre i trenta giorni previsti dalla normativa.
Il Tribunale, esaminati gli atti, ha respinto l’impugnazione del condomino ritenendo che, benché l'art. 66 disp. att. c.c. preveda specifiche forme quali posta raccomandata, pec, fax o consegna a mano per la comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, tali forme non sono riferibili all'invio del verbale al condominio assente, la cui forma resta libera.
Pertanto, secondo il Tribunale, è legittimo ed idoneo a far decorrere i termini per l'impugnazione anche il semplice invio del verbale assembleare a mezzo email all'indirizzo da sempre utilizzato tra le parti per le comunicazioni.