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Real EstateCorte di Cassazione, Sezione II Civile, 9 gennaio 2024, n. 785

Mandato all’agente immobiliare e clausole vessatorie

La Corte di cassazione si è recentemente pronunciata sul tema delle clausole vessatorie inserite in un contratto unilateralmente predisposto dal mediatore.

La Suprema Corte ha ritenuto vessatorie ed abusive, ai sensi degli artt. 1341 c.c. e 33 del Codice del Consumo, le clausole che riconoscono al mediatore il diritto alla provvigione anche dopo la scadenza del contratto e senza limiti di tempo, nel caso in cui l’affare sia stato successivamente concluso da un familiare, società o persona “riconducibile”.

Detta clausola, secondo l’interpretazione della Corte, determina un significativo squilibrio a carico del consumatore, perché lo obbliga ad una prestazione in favore del professionista indipendentemente da ogni accertamento, anche in via presuntiva, del preventivo accordo con il soggetto che ha concluso l’affare o di ogni altra circostanza concrete da cui risulti che l’affare sia stato agevolato in ragione dei rapporti familiari o personali tra le parti.


Real EstateCassazione Civile Sez. II, 8 gennaio 2024, n. 421

Il committente, anche a seguito del recesso unilaterale, ha diritto a chiedere il risarcimento dei danni all’appaltatore e al direttore dei lavori, in solido tra loro

In tema di appalto, qualora il committente eserciti il diritto unilaterale di recesso, non gli è preclusa la facoltà di chiedere la restituzione degli acconti versati e il risarcimento dei danni subiti per le condotte inadempienti verificatesi in corso d'opera, anche se non terminata, e addebitabili all'appaltatore.

In tal caso, non è, infatti, applicabile la disciplina della garanzia per i vizi dell’opera, poiché tale disciplina esige il totale compimento dell'opera.

Dunque, qualora sia accertata la responsabilità professionale del direttore dei lavori per omessa vigilanza sull'attuazione dei lavori appaltati, questi risponde, in solido, con l'appaltatore dei danni subiti dal committente, ove i rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dall'appaltante.


LavoroCassazione ordinanza n. 87 del 3 gennaio 2024

Licenziamento motivo oggettivo e reintegra

La Cassazione afferma che, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 7, della L. 300/1970, il giudice deve disporre la reintegra ogniqualvolta ravvisi che il fatto alla base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. non sussiste, a prescindere dall’evidente percezione o meno di tale insussistenza. La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva che, ai fini della legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è richiesta:

a) la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente; b) la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali - insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, purché effettivi e non simulati - diretti ad incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa;

c) l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse.

Per la sentenza, quindi, laddove manchi un nesso causale tra recesso datoriale e giustificato motivo oggettivo addotto a suo fondamento, si integra la manifesta insussistenza del fatto che, come tale, giustifica la reintegra.


Risarcimento danniCorte d'Appello Napoli, Sezione 9, Civile – Sentenza del 2 gennaio 2024 n. 5

Risarcimento del danno conseguente ad eventi atmosferici

In tema di risarcimento danni, il risarcimento dei danni causati da eventi atmosferici prevede due condizioni ovverossia che gli effetti dannosi siano riscontrabili su una pluralità di edifici o proprietà circostanti e che, in caso di danni da bagnamento alle parti interne del fabbricato, l'acqua sia penetrata a causa di rotture, brecce o lesioni causate dalla violenza degli eventi atmosferici.