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Corte di Cassazione, Sez. Lav.: ordinanza 15 aprile 2024 n. 10065
E’ nulla la conciliazione sottoscritta presso la sede aziendale alla presenza del rappresentante sindacale, non potendo quest'ultima essere annoverata tra le sedi protette previste dall’art. 2113 c.c. aventi il carattere di neutralità indispensabile a garantire la libera determinazione della volontà del lavoratore
Nel caso di specie il verbale di conciliazione prevedeva la accettazione da parte del Lavoratore alla riduzione del 20% della retribuzione a fronte della rinuncia della Datrice di Lavoro a portare avanti una procedura di licenziamento collettivo. Il verbale era stato sottoscritto presso la sede della Datrice di Lavoro, alla presenza del legale rappresentante della Società e di un rappresentante sindacale ed era stato previsto che l’accordo dovesse poi essere ratificato con le modalità inoppugnabili indicate agli artt. 410 e 411 c.p.c., adempimento mai avvenuto.
La Corte ha precisato che le sedi protette indicate dal legislatore all’art. 2113 c.c. hanno carattere tassativo e non ammettono, pertanto, equipollenti, sia perché direttamente collegati all'organo deputato alla conciliazione e sia in ragione della finalità di assicurare al lavoratore un ambiente neutro, estraneo al dominio e all'influenza della controparte datoriale.