Vai al contenuto principale
Indietro
Lavoro Sentenze

Pubblicato il

Il verbale di mancato accordo redatto avanti la ITL competente ai sensi dell’art. 7 L. 604/66 può contenere anche la comunicazione di licenziamento

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza 10734

Nel caso di specie, la Lavoratrice aveva contestato la legittimità del licenziamento che la Datrice di Lavoro aveva comunicato nel testo del verbale avanti la ITL competente, al termine del tentativo di conciliazione obbligatorio che non era andato a buon fine. La Lavoratrice, in particolare, aveva ritenuto che la Datrice avrebbe dovuto comunicare il licenziamento dopo la conclusione della procedura ex art. 7 L. 604/66, ma con atto separato e successivo.

La Corte di Cassazione ha invece ritenuto che tale formalità non sia prevista dalla legge che si limita a dire che “Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore"; pertanto il verbale avanti la ITL può senz'altro attestare l'esito del tentativo di conciliazione e, per quanto qui interessa, il suo fallimento, e in seguito contenere la comunicazione di licenziamento legata alle ragioni già dedotte, che è quindi valida in quanto rispetta la forma scritta di cui all’art. 2 della L. 604/66, la motivazione, oltre ad essere sottoscritta sia dal Datore sia dal Lavoratore.

Tutte le sentenze