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Licenziamento per inidoneità del lavoratore
Cassazione Civile Sez. Lavoro 12/04/2024 n. 9937
In caso di licenziamento intimato per inidoneità fisica o psichica, la violazione dell'obbligo datoriale di adibire il lavoratore ad alternative possibili mansioni, idonee e compatibili con il suo stato di salute, integra l'ipotesi di difetto di giustificazione, suscettibile di reintegrazione.
Così ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza in commento, nella quale, preliminarmente, viene precisato che, nell'ipotesi di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta, sul lavoratore non grava alcun onere di indicare nel ricorso le posizioni alternative cui avrebbe potuto essere adibito.
Di contro, il datore di lavoro ha l'onere di provare la sussistenza delle giustificazioni del recesso. In particolare, per i Giudici di legittimità, grava su parte datoriale, non solo il sopravvenuto stato di inidoneità del lavoratore e l'impossibilità di adibirlo a mansioni, eventualmente anche inferiori, compatibili con il suo stato di salute, ma anche l'impossibilità di adottare accomodamenti organizzativi ragionevoli.