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Lavoro Sentenze

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Il mancato raggiungimento degli obiettivi non costituisce giustificato motivo oggettivo di licenziamento

Corte di Cassazione, ordinanza 19 aprile 2024 n. 10640

Il licenziamento per scarso rendimento, legato al mancato raggiungimento di obiettivi, è un licenziamento disciplinare che può essere comminato previa contestazione ex art. 7 Stat. Lav. e se possano essere individuati dei parametri per accertare che la prestazione sia stata eseguita con la diligenza e senza la professionalità media, propria delle mansioni affidate al lavoratore.

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