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Negoziazione assistita

In data 9.2.15 è entrata in vigore la cd NEGOZIAZIONE ASSISTITA , procedura introdotta dal D.L. 132/14 conv. L. 162/2014. Con decorrenza da ieri quindi, chi vuole far valere in giudizio determinate tipologie di diritti deve prima passare dalla procedura di negoziazione assistita che è condizione di procedibilità per alcune azioni giudiziarie quali: azioni di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti; domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti i 50.000 euro La controversia non deve vertere su diritti indisponibili né essere in tema di lavoro per le quali valgono quindi le previgenti regole. La procedura non è poi obbligatoria: per le controversie che vedono nella mediazione la condizione di procedibilità per l’azione (ovvero: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari); per le controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori; nei procedimenti per ingiunzione; nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva volti ai fini conciliativi ex art. 696 bis c.p.c.; nei procedimenti di opposizione o incidentali o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata; nei procedimenti in camera di Consiglio; nell’azione civile esercitata nel processo penale; quando la parte può stare in giudizio personalmente (cause di valore inferiori a 1.100,00 euro). La negoziazione assistita è un accordo con il quale le Parti convengono fra loro di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere amichevolmente una controversia con l’assistenza dei propri legali. La procedura viene introdotta tramite un “invito” dall’una all’altra parte che deve contenere: l’oggetto della controversia; l’avvertimento che la mancata risposta all’invito entro 30 gg o il suo rifiuto può essere valutato dal Giudice ai fini delle spese di giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96 e 64 c.p.c. In caso di accoglimento dell’invito, le Parti sottoscrivono la convenzione di negoziazione assistita che deve concludersi nel termine concordato tra le Parti per l’espletamento della procedura (che può andare da un minimo di 30 gg a un massimo di 90, salvo proroga di ulteriori 30 gg su accordo delle parti). L’accordo eventualmente raggiunto costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. In caso di mancato accordo viene redatto un verbale in tal senso, da produrre nella successiva eventuale causa giudiziaria. Ogni atto (l’invito, la convenzione, l’accordo o il verbale di mancato accordo) sono sottoscritti dalla Parte e dal proprio legale, che certifica l’autenticità della firma e quindi la piena validità formale dell’atto. Laddove le azioni giudiziarie venissero proposte senza avere preventivamente esperito la procedura di cui sopra, il procedimento introdotto sarà sospeso per consentire l’esperimento della procedura omessa (così come accade nel caso della mediazione). La procedura è, come detto, entrata in vigore solo ieri e molti sono i dubbi sulla concreta applicazione, compreso l’atto di impulso.

Il ritorno della mediazione

In data 20/8/2013 è stata pubblicata in GU la legge di conversione n. 98 del 9/8/2013 del decreto-legge n. 69 del 21.6.2013/2012 (cd. “Decreto del fare”), che reintroduce alcune importanti misure nel settore giustizia e, tra queste, la obbligatorietà della mediazione civile e commerciale in molte materie. Le nuove misure in tema di mediazione entreranno in vigore dal prossimo 21 settembre. Sul sito del Ministero della Giustizia è stata pubblicata una guida con il contenuto della normativa Qui di seguito in sintesi alcuni aspetti rilevanti della nuova normativa. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale relativa a controversie in materia di: Condominio Diritti reali Divisione Successione ereditarie Patti di famiglia Locazione Comodato Affitto di aziende Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità Contratti assicurativi; Contratti bancari e finanziari. Per la materia finanziaria e bancaria sono alternativi alla mediazione, rispettivamente, il ricorso alla conciliazione Camera Consob e all’Arbitro bancario e finanziario presso la banca d’Italia. E’ stata esclusa la materia dei risarcimenti stradali. Inoltre, è stata concessa al Giudice la facoltà di demandare la controversia al procedimento di mediazione, anche senza il consenso delle Parti; in tale caso, il tentativo di mediazione diventa condizione di procedibilità. La procedura non si applica nei seguenti casi: nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; nei procedimenti per convalida di licenza e sfratto fino al mutamento del rito di cui all’art. 667 c.p.c.; nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite di cui all’art. 696 –bis c.p.c.; nei procedimenti possessori fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’art. 703, terzo comma, c.p.c.; nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata; nei procedimenti in camera di consiglio; nell’azione civile esercitata nel processo penale. Altra novità della nuova procedura è stato l’inserimento della difesa tecnica ossia dell’obbligo di farsi assistere da un avvocato durante il procedimento.