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Nuove regole per i lavoratori che contraggono il COVID

Con il decreto legge, 10 agosto 2023, n. 105 (G.U. 10 agosto 2023) è stato abolito l’obbligo di isolamento e autosorveglianza relativamente al Covid. Da ciò ne discende che: chi contrae l’infezione da virus SARSCoV-2 con sintomi è tenuto a rimanere presso il proprio domicilio; chi contrae l’infezione da virus SARSCoV-2 senza sintomi , invece, non è più obbligato all’isolamento e può quindi lasciare il proprio domicilio e recarsi al lavoro, purché rispetti le ormai note precauzioni per evitare la trasmissione del virus. Proprio perché non è più obbligatorio l’isolamento, la certificazione medica di malattia deve contenere il riferimento alla presenza dei sintomi, al fine di giustificare la inabilità temporanea al lavoro causata dal Covid e di ciò deve essere data evidenza documentale all’Azienda, fornendo la copia cartacea normalmente ad uso esclusivo del lavoratore del certificato medico. Nel caso di soggetto asintomatico, la dicitura “isolamento da covid” che veniva utilizzata in vigenza della precedente normativa, non solo attualmente non giustifica l’assenza dal lavoro ma la malattia potrebbe anche non essere rimborsata dall’Inps, con la conseguenza che le somme eventualmente anticipate per trattamento di malattia, dovranno essere oggetto di recupero. In attesa che siano fornite interpretazioni normative, ad oggi non note, in caso di contrazione del virus Covid, è necessario segnalare la presenza di sintomi al Medico di Base affinché possa correttamente redigere il certificato medico, fornendo all’azienda copia dello stesso dalla quale emerga la diagnosi per poter considerare giustificata l’assenza e imputare correttamente la stessa a malattia da Covid con sintomi. In mancanza della documentazione dalla quale risulti la presenza di sintomi, il Lavoratore sarà invece considerato asintomatico e, pertanto, in base alla nuova normativa, abile al lavoro non essendo più obbligato a restare presso il proprio domicilio. In tale eventualità, il Lavoratore potrà riprendere servizio rispettando le dovute precauzioni.

Nuove procedure per la gestione del periodo di malattia

Con il messaggio 2442 del 30 giugno 2023 l’INPS ha comunicato l’avvio di due nuove funzionalità ad uso dei Lavoratori. Trattasi delle funzionalità “Visualizza visite” e “Indirizzo di reperibilità”. La prima funzionalità permette al lavoratore di visualizzare la griglia contenente l’elenco delle visite e degli accessi, ordinati per data decrescente, e di consultare i relativi esiti. Per ciascuna visita e accesso è riportato il numero di identificativo, la data, l’ora di effettuazione e il tipo di accertamento effettuato (domiciliare/ambulatoriale). Selezionando l’icona di visualizzazione di ogni singola visita, viene mostrata la finestra con le informazioni di dettaglio relative all’accertamento medico, tra le quali l’indirizzo comunicato per la reperibilità, elementi o informazioni aggiuntive, se presenti, utili per reperire il Lavoratore, nonché l’esito della visita con le eventuali motivazioni. Nella consultazione di dettaglio, in funzione del tipo di visita effettuata e del corrispondente esito, vengono proposti tre pulsanti che, una volta selezionati, permettono di visualizzare, scaricare e stampare il verbale di visita, di accesso e di giustificabilità. In tal modo il Lavoratore assente per malattia avrà la possibilità di verificare se vi siano state visite di controllo delle quali non si sia accorto. La seconda funzionalità permette invece al Lavoratore di comunicare la variazione dell’indirizzo di reperibilità. Ricordiamo che, come già chiarito da INPS con circolare n. 106 del 23 settembre 2020, è onere del Lavoratore verificare che nel certificato medico sia indicata la corretta indicazione dell’indirizzo di reperibilità e comunicare tempestivamente le sue variazioni. Qui di seguito il percorso: www.inps.it > “lavoro” > “malattia” > “sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo” > “utilizza il servizio” autenticandosi quindi tramite SPID. ***