Premialità di risultato e welfare
Avete già pensato ai premi da erogare al personale nel 2024? Fra i premi possibili vi è il premio di risultato. Il premio di risultato è quello che viene erogato al raggiungimento di obiettivi aziendali legati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione (es. aumento fatturato/ clientela / produzione, oppure riduzione assenteismo / tempi di consegna / richiami / costi di cancelleria / energia oppure flessibilità / straordinario / smart working), beneficia di una agevolazione fiscale, in quando vedrà l'applicazione di un'imposta sostitutiva all'IRPEF ed alle addizionali regionali e comunali pari al 10% (il disegno di legge di Bilancio conferma anche per il 2024 la riduzione dell’imposta sostitutiva al 5%). L’importo massimo delle somme assoggettate a tassazione agevolata è di 3.000 euro lordi annui di imponibile fiscale, cioè al netto del contributo INPS a carico del lavoratore (pari a 9,19% o 9,49%). Possono beneficiare dello sconto fiscale i lavoratori che nell'anno precedente a quello di erogazione del premio hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro. Le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro hanno altresì un’agevolazione contributiva che consente di decontribuire i premi di risultato fino ad un massimo di euro 800 l’anno per la quota di contribuzione a carico del lavoratore e con una riduzione del 20% sull'aliquota contributiva IVS a carico del datore di lavoro. I lavoratori possono altresì optare per trasformare l’importo del premio in welfare, scegliendo beni e/o servizi aventi finalità di "rilevanza sociale", escluse dal reddito di lavoro dipendente; il premio in welfare è esente dall'imposta sostitutiva e non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Per l'applicazione delle agevolazioni sopra evidenziate è necessario che il premio di risultato sia pattuito in un accordo aziendale sottoscritto con le OOSS maggiormente rappresentative sul piano nazionale o dalle loro RSA o dalle RSU, da depositarsi telematicamente presso l’ITL competente entro 30 gg dalla sua sottoscrizione.