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Circolare - L’infortunio sul lavoro per Covid-19 non è collegato alla responsabilità penale e civile del datore di lavoro

L’Inail, in riferimento al dibattito in corso sui profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro per le infezioni da Covid-19 dei lavoratori per motivi professionali, con comunicato stampa precisa che dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro. I presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail per la tutela relativa agli infortuni sul lavoro e quelli per il riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro che non abbia rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro sono diversi. Queste responsabilità devono essere rigorosamente accertate, attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro , con criteri totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative Inail. Pertanto, il riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Istituto non assume alcun rilievo per sostenere l’accusa in sede penale, considerata la vigenza in tale ambito del principio di presunzione di innocenza nonché dell’onere della prova a carico del pubblico ministero. E neanche in sede civile il riconoscimento della tutela infortunistica rileva ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l’accertamento della colpa di quest’ultimo per aver causato l’evento dannoso. Al riguardo, l’Inail precisa infine, si deve ritenere che la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all’andamento epidemiologico, rendano peraltro estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro.

Circolare - Regione Lombardia: nuova ordinanza per misurazione temperatura a carico datori di lavoro e approvazione test sierologici

Alleghiamo il testo della ordinanza 546 del 13.5.20 della Regione Lombardia con la quale è stata introdotta una nuova misura nell’ottica di prevenzione e gestione della emergenza Covid-19 a carico dei datori di lavoro. Questi Ultimi devono osservare le seguenti prescrizioni: a) il personale prima dell’accesso al luogo di lavoro deve essere sottoposto al controllo della temperatura corporea da parte del datore di lavoro o suo delegato. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al D.L. n.81/2008 e/o l’ufficio del personale all’ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi; b) è raccomandata la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell’accesso. Se tale temperatura dovesse risultare superiore a 37,5°, non sarà consentito l'accesso alla sede e l’interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante; c) è fortemente raccomandato l’utilizzo della app “AllertaLom” da parte del datore di lavoro e di tutto il personale, compilando quotidianamente il questionario “CercaCovid”. Le predette disposizioni producono i loro effetti dalla data del 18 maggio 2020 e sono efficaci fino al 31 maggio 2020, salvo proroga del termine disposta con successiva Ordinanza. Segnaliamo inoltre che la Giunta regionale ha altresì emanato la delibera 3131 qui allegata che detta le linee guida per i test sierologici che potranno essere eseguiti in Lombardia, compresi quelli rapidi e a pagamento. Gli esami sierologici per anticorpi Sars-Cov-2 potranno essere erogati dai laboratori pubblici e privati specializzati in microbiologia e virologia o con sezioni specializzate in microbiologia e virologia. Nel caso in cui lo screening si voglia effettuare in uno specifico ambito collettivo, ad esempio sull'ambiente di lavoro, va data comunicazione all'Ats e i costi non saranno a carico del Servizio sanitario regionale. Le aziende potranno chiedere i test anche a laboratori esterni alla rete lombarda, purché riconosciuti dal Ministero della Salute. I laboratori accreditati ed autorizzati inseriti nella rete lombarda per Covid 19, invece, dovranno processare in via prioritaria i test secondo le indicazioni regionali e per quantitativi non inferiori a quelli che verranno definiti con un'apposita delibera. Ogni datore di lavoro è obbligato per legge alla tutela della salute e sicurezza dei propri lavoratori, in forza di diverse fonti normative. Anche nel contrasto al Covid 19 le imprese sono chiamate a rispettare, tra le altre, il “protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali ed aggiornato lo scorso 24 aprile 2020” che impone in primo luogo, un obbligo di informazione in capo al datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, circa le disposizioni delle Autorità e l'obbligo della rilevazione della temperatura, oltre a una serie di altre misure. In quest'ottica il test sierologico su base volontaria, pur essendo una facoltà, rappresenta senz'altro una misura idonea ad aumentare la sicurezza dei lavoratori e del luogo di lavoro oltre che offrire un'ulteriore tutela per il datore di lavoro qualora si verifichino casi sintomatici tra i lavoratori.

Circolare - Inizia la Fase 2 - Cosa fare

INIZIA LA FASE 2 COSA SERVE? VADEMECUM IN PILLOLE Le attività di impresa e professionali - sia quelle già attive, sia quelle in fase di riapertura - dovranno ottemperare ai numerosi provvedimenti che sono intervenuti in questo periodo ed in particolare: il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto dalle parti sociali il 24 aprile 2020 (allegato al Dpcm 26 aprile 2020) in aggiornamento del precedente Protocollo del 14 marzo 2020; il Documento tecnico redatto dall’Inail, pubblicato il 23 aprile 2020 contenente le misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e relative strategie di prevenzione; le linee guida sul trattamento dei dati in materia di privacy; le linee guida di eventuali organismi di riferimento, sindacali o di categoria o territoriali nonché aziendali. I predetti documenti hanno evidenziato l’obbligatorietà della valutazione del rischio biologico coronavirus (SARSCoV-2), in quanto le infezioni da coronavirus avvenute nell’ambiente di lavoro o a causa dello svolgimento dell’attività lavorativa sono tutelate a tutti gli effetti come infortuni sul lavoro, come da circolare INAIL n. 13 del 3 aprile 2020. I datori di lavoro dovranno quindi: istituire al loro interno un Comitato di Regolamentazione, composto dalla rappresentanza dei lavoratori, l’RLS, l’RSPP ed il medico competente, con il compito di condividere le misure di sicurezza e verificarne l’applicazione, la efficacia e l’aggiornamento; definire dei Protocolli di sicurezza concertati (eventualmente coinvolgendo anche le OOSS, oltre che le rappresentanze dei Lavoratori a livello aziendale), rispettosi dei protocolli condivisi ed adeguati alla specifica realtà aziendale, andando quindi a ridefinire la metodologia di lavoro (es. mansioni, orari, turni, adozione di DPI) in maniera efficace ad evitare le compresenze; a titolo esemplificativo detti Protocolli dovranno riguardare: modalità di ingresso, uscita e spostamenti in azienda; modalità di accesso dei fornitori esterni; pulizia e sanificazione in azienda; precauzioni igieniche personali; dispositivi di protezione individuale (gestione mascherine, guanti); gestione spazi comuni; organizzazione aziendale (turnazione e organizzazione orari, trasferte e smart working, rimodulazione dei livelli produttivi); gestione entrata e uscita dei dipendenti, spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione; gestione di una persona sintomatica che ha avuto contatti con l’azienda; sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS; registro accessi. adeguare le policy aziendali, i codici disciplinari ed il Mod. 231; garantire ai Lavoratori una adeguata formazione sulle nuove procedure; fornire ai Lavoratori, ai Fornitori esterni ed alla clientela che accede in azienda, indicazioni operative per aumentare l’efficacia delle misure di precauzione adottate per contrastare l’epidemia e per la protezione sia dei propri dipendenti sia delle persone che entreranno in contatto con la realtà aziendale; adeguare le politiche in materia di privacy, introducendo modalità di trattamento dei dati specifici legati all’emergenza Covid-19 (es. controllo temperature, raccolta certificati, raccolta comunicazioni di contatto stretto, con successivo adeguamento delle informative e dei registri di trattamento, e nel rispetto dei principi generali di trattamento, con particolare riferimento alla finalità e alla necessità, per la salvaguardia dei lavoratori e dei dati sensibili; verificare le coperture assicurative, per una piena copertura anche per le nuove ipotesi di rischio. La mancata attuazione del Protocollo 24.4.2020 e delle successive normative determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. In caso di contagio all’interno del luogo di lavoro, il Datore di Lavoro potrebbe essere chiamato responsabile, dovendo quindi fornire prova di avere messo in campo tutte le misure sopra previste.

Circolare - Verifica dell'osservanza dei protocolli di sicurezza da parte dell'Ispettorato

Si informa che i Prefetti, ai fini del controllo delle modalità di attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali oggetto del Protocollo Governo-parti sociali del 14 marzo 2020, e, più in generale, sull’osservanza delle precauzioni dettate per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e la sussistenza di adeguati livelli di protezione dei lavoratori, potranno avvalersi anche del supporto delle articolazioni territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Al riguardo, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota n. 149 del 20 aprile c.a., fornisce indicazioni, ai propri Uffici territoriali, in merito alle necessarie verifiche sulle modalità di attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali previste per la prosecuzione, ove consentita, delle attività produttive, industriali e commerciali, sull’osservanza delle precauzioni dettate per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e la sussistenza di adeguati livelli di protezione dei lavoratori. Il documento è articolato ed abbiamo estrapolato la check list che gli ispettori devono compilare per la verifica del rispetto delle normative da parte dei datori di lavoro che può essere un supporto per il controllo delle aziende.

Circolare - ABI: COVID-19 – convenzione per anticipare il trattamento di integrazione al reddito ai lavoratori

convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito, di cui agli artt. da 19 a 22 del Decreto Legge n. 18/2020 . In sintesi: la Convenzione è aperta alla immediata applicazione da parte di tutte le Banche che intendono sostenere attivamente l’iniziativa; la Convenzione ha per oggetto la definizione di una procedura per l’anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale ordinario e in deroga per l’emergenza Covid19, senza che ne possano scaturire penalizzazioni nei rapporti creditizi per i datori di lavoro che sospendono l’attività; l’anticipazione dell’indennità spettante avverrà tramite l’apertura di credito in un conto corrente apposito, se richiesto dalla Banca, per un importo forfettario complessivo pari a 1.400 euro, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale. Tale anticipazione potrà essere oggetto di reiterazione in caso di intervento legislativo di proroga del periodo massimo del trattamento di integrazione salariale ordinario e in deroga. L’apertura di credito cesserà con il versamento da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale e, comunque, non potrà avere durata superiore a sette mesi; l’anticipazione spetta ai/alle lavoratori/trici (anche soci lavoratori, lavoratori agricoli e della pesca) destinatari di tutti i trattamenti di integrazione al reddito di cui agli articoli da 19 a 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e dei successivi interventi normativi tempo per tempo vigenti, dipendenti di datori di lavoro che, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19, abbiano sospeso dal lavoro gli stessi a zero ore ed abbiano fatto domanda di pagamento diretto da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga, ai sensi degli artt. da 19 a 22 D.L. 18/2020 e delle relative disposizioni di cui agli accordi regionali; al fine di fruire dell’anticipazione oggetto della presente Convenzione, i/le lavoratori/trici dovranno presentare la domanda ad una delle Banche che ne danno applicazione, corredata dalla relativa documentazione richiesta, nonché secondo le procedure in uso presso la Banca interessata. Le Banche favoriranno il ricorso a modalità operative telematiche, adotteranno condizioni di massimo favore al fine di evitare costi e forniranno tempestiva risposta al richiedente; come detto, l’apertura di credito in conto corrente cessa con il versamento da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga ovvero in caso di esito negativo della domanda, anche per indisponibilità delle risorse. Il/la lavoratore/trice e/o il datore di lavoro informeranno tempestivamente la Banca interessata circa l’esito della domanda di trattamento di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19. In caso di mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale, ovvero allo scadere del termine dei sette mesi qualora non sia intervenuto il pagamento da parte dell’INPS, la Banca potrà richiedere l’importo dell’intero debito relativo all’anticipazione al/la lavoratore/trice che provvederà ad estinguerlo entro trenta giorni dalla richiesta. Nei casi della anticipazione del trattamento di integrazione salariale da parte della Banca, quest’ultima, in caso di inadempimento del lavoratore, comunicherà al datore di lavoro il saldo a debito del conto corrente dedicato. In tal caso, a fronte dell’inadempimento del lavoratore, il datore di lavoro verserà su tale conto corrente gli emolumenti spettanti al lavoratore, anche a titolo di TFR o sue anticipazioni, fino alla concorrenza del debito. Il lavoratore darà preventiva autorizzazione al proprio datore di lavoro attraverso la modulistica allegata alla Convenzione e in via prioritaria rispetto a qualsiasi altro vincolo eventualmente già presente evitando che sia il datore di lavoro a dover regolare i criteri di prevalenza tra i diversi impegni presenti, nei limiti delle disposizioni di legge. Sussiste la responsabilità in solido del datore di lavoro a fronte di omesse o errate sue comunicazioni alla banca ai sensi della convenzione ovvero a fronte del mancato accoglimento - totale o parziale – della richiesta di integrazione salariale per sua responsabilità: in tal caso, la Banca richiederà l’importo al datore di lavoro responsabile in solido, che provvederà entro trenta giorni. La Convenzione scadrà il 31 dicembre 2020, fermo restando il completamento delle anticipazioni già in atto. Le Parti si incontreranno nel mese di novembre 2020 per valutarne gli esiti. In allegato testo convenzione.

Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

Nella giornata di sabato 14 marzo 2020, è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”. Il documento contiene linee guida condivise tra le Parti sociali per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio. L’obiettivo del protocollo è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. Oltre a quanto previsto dal DPCM dell’11 marzo 2020, le Parti hanno stabilito che le imprese adottano il protocollo di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro e applicano le ulteriori misure di precauzione elencate nello stesso - da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro.

Circolare - nota 2.3.2020 Garante Privacy in materia di Coronavirus

Il Garante della Privacy, con comunicazione del 2 marzo c.a. pubblicata sul proprio sito Internet, in merito alla possibilità da parte dei datori di lavoro di raccogliere informazioni sui propri dipendenti circa la presenza di sintomi da Coronavirus e notizie sugli ultimi spostamenti, come misura di prevenzione dal contagio, precisa che i datori di lavoro devono astenersi dal raccogliere , a priori e in modo sistematico e generalizzato, informazioni su eventuali sintomi influenzali dei propri dipendenti e dei suoi contatti personali extralavorativi. L’accertamento e la raccolta di informazioni relative ai sintomi tipici del Coronavirus e alle informazioni sui recenti spostamenti di ogni individuo spettano, infatti, agli operatori sanitari e al sistema attivato dalla protezione civile, che sono gli organi deputati a garantire il rispetto delle regole di sanità pubblica recentemente adottate. Resta fermo l’obbligo del lavoratore di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. In allegato nota integrale.