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Rinnovo CCNL Commercio Confcommercio

Il 22 marzo è stata sottoscritta tra Confcommercio-Imprese per l’Italia, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, scaduto il 31 dicembre 2019 e che avrà vigenza fino al 31 marzo 2027. Le Parti hanno riconosciuto un aumento a regime pari a 240 euro mensili, al IV livello e riparametrato sugli altri, comprensivi dei 30 euro di AFAC già decorrenti dal mese di aprile 2023, a seguito della sottoscrizione del Protocollo Straordinario del 12 dicembre 2022. L’aumento contrattuale verrà erogato su più tranches, disposte nelle seguenti modalità: 70 euro a decorrere dal mese di aprile 2024; 30 euro a decorrere dal mese di marzo 2025; 35 euro a decorrere dal mese di novembre 2025; 35 euro a decorrere dal mese di novembre 2026; 40 euro a decorrere dal mese di febbraio 2027. Inoltre, viene riconosciuto un importo a titolo di Una Tantum, pari a 350 euro, al IV livello e riparametrato sugli altri, da erogare in due momenti differenti: 175 euro a luglio 2024; 175 euro a luglio 2025. Oltre alla parte economica, sono intervenute importanti modifiche al CCNL riguardanti: l’aggiornamento e la revisione del sistema di classificazione; la disciplina dei contratti a termine a seguito delle novità legislative intervenute con l‘introduzione di nuove causali; i contratti part-time; la bilateralità. Alla luce del principio di ultravigenza condiviso nei precedenti rinnovi, e preso atto del Protocollo Straordinario del 12 dicembre 2022, le Parti hanno concordato che il rinnovo per la parte economica decorre dal 1° aprile 2023 e sarà efficace fino a tutto il 31 marzo 2027. Salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, le modifiche normative decorrono dal 1° aprile 2024.

CCNL Alimentari industria: sottoscritto l'accordo di rinnovo

Sottoscritto in data 1° marzo 2024 l’accordo di rinnovo del CCNL Alimentari Industria per il periodo 2023 – 2027 da parte di tutte le sigle datoriali e da FAI – CISL, FLAI – CGIL e UILA – UIL. Viene anzitutto previsto un incremento del trattamento economico, da realizzarsi in più step, che a regime sarà pari a 280 € e che vedrà il primo riconoscimento nel periodo di competenza novembre 2023. Il raggiungimento del complessivo incremento del trattamento economico verrà raggiunto nel corso del 2027, quando a partire da gennaio verrà riconosciuta l’ultima  tranche  per quanto concerne il Trattamento Economico Minimo, mentre da settembre dello stesso anno sarà erogato l’ulteriore valore a titolo di IAR (Incremento Aggiuntivo della Retribuzione). Sotto il profilo del  welfare , viene incrementata la contribuzione al Fondo FASA, così come la percentuale di contribuzione a carico azienda connessa all’eventuale obbligo nei confronti del Fondo Alifond. Sono, poi, incrementante le riduzioni orario di lavoro, in fase di prima applicazione nei confronti di lavoratori che svolgono la prestazione con determinate modalità a turni, con successiva estensione generalizzata. Viene, poi, fissata nel 25% (rispetto ai rapporti a tempo indeterminato) la soglia di contratti a tempo determinato, staff leasing e somministrazione. Viene, inoltre, previsto un innalzamento delle ore di congedo parentale volte a favorire l’ingresso in asili nido. Particolari previsioni, anche attraverso delega alla contrattazione di secondo livello, potranno poi essere introdotte a favore di lavoratrici madri e donne vittime di violenza.

Cooperative sociali: ratifica del rinnovo

Con il verbale di accordo 5 marzo 2024 AGCI Imprese sociali, Confcooperative Federsolidarietà, Legacoop sociali con FP CGIL, FP Cisl, Fisascat Cisl, Uil FPL e Uiltucs hanno sciolto la riserva sull'ipotesi di accordo 26 gennaio 2024 di rinnovo del c.c.n.l. per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo, che diventa pertanto efficace. Con la ratifica le Parti hanno fornito nuove tabelle retributive, aggiornate a seguito di una verifica tecnica congiunta.

CCNL Chimica Industria – Aumento minimi retributivi

In data 8 gennaio 2024 è stata sottoscritta l’intesa per l’aumento dei minimi retributivi del Ccnl per gli addetti all'industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e Gpl. Tenuto conto degli ultimi dati inflattivi pubblicati dall’Istat, le parti hanno concordato di anticipare al 1° gennaio 2024 l’erogazione degli aumenti contrattuali e l’inserimento nel Tem degli importi prelevati dall’Edr, già previsti dall’accordo 13 giugno 2022, con decorrenza luglio 2024.

CCNL: studi professionali - intesa sul rinnovo del contratto

Venerdì 16 febbraio 2024 Confprofessioni ha sottoscritto, con le organizzazioni sindacali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, l’ipotesi di rinnovo del contratto, scaduto nel 2018, che ha una durata triennale e coinvolge circa 600mila dipendenti degli studi e delle attività professionali. Il Contratto, con vigenza triennale dal 1° marzo 2024 al 28 febbraio 2027, riprende, innova e migliora l’impianto del precedente Ccnl scaduto nel 2018. Di seguito le novità. Aumenti contrattuali e una tantum  - Sulla parte economica l'intesa definisce un aumento contrattuale di 215 euro mensili a regime per il terzo livello, da riparametrare per gli altri livelli. Previste quattro tranche di erogazione: 105 euro con la retribuzione del mese di marzo 2024; 45 euro con la retribuzione del mese di ottobre 2024; 45 euro con la retribuzione del mese di ottobre 2025; 20 euro con la retribuzione del mese di dicembre 2026. L'intesa stabilisce anche la corresponsione dell'una tantum, pari a 400 euro, erogata in due tranche: 200 euro a maggio 2024 e 200 euro a maggio 2025. Classificazione del personale  - L'accordo interviene sulla sfera di applicazione, con l'inserimento di alcune figure professionali. Inoltre, con riferimento al sistema di classificazione del personale, in ragione della dinamicità del settore e della importante innovazione tecnologica e digitale che lo investe, viene istituito un gruppo di lavoro con il compito di aggiornare la declaratoria contrattuale. Bilateralità  - Sull'assistenza sanitaria integrativa erogata da Cadiprof l'accordo dispone un incremento di 5 euro del contributo al fine di introdurre nuove prestazioni anche a vantaggio dei familiari dei dipendenti degli studi professionali. Il CCNL Studi Pofessionali 2024 – 2027 conferma e precisa ulteriormente le coperture delle prestazioni erogate dalla bilateralità anche in favore delle figure con rapporto di lavoro autonomo non titolari. Formazione & apprendistato  – Con il nuovo accordo la formazione costituisce un diritto soggettivo del lavoratore. L’ apprendistato svolge un ruolo centrale e per questo viene aggiornata la sua disciplina riconoscendo la possibilità di svolgere il periodo di praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche anche con un rapporto di apprendistato di alta formazione e ricerca. Contratti a termine  – Con il rinnovo viene nuovamente normata la disciplina del contratto a termine con l’introduzione di due nuove causali per l’apposizione del termine al contratto individuale di lavoro. Queste permettono l’assunzione a tempo determinato fino a 24 mesi in caso di: incremento temporaneo dell’attività lavorativa conseguente all’ottenimento da parte del datore di lavoro di incarichi professionali temporanei di durata superiore a 12 mesi o prorogati oltre i 12 mesi; nuove attività o l’aggregazione o la fusione di attività per i primi 36 mesi dall’avvio della nuova attività, aggregazione o fusione. Lavoro agile  – Al fine di valorizzare ulteriormente l’istituto, le parti hanno aggiornato la disciplina in materia di  smart working  con l’adeguamento alle più recenti disposizioni previste dagli accordi interconfederali in materia.

CCNL collaboratori familiari – lavoro domestico (08.01.2024)

In data 8 gennaio 2024 le parti sociali hanno definito gli importi del trattamento economico dal 1° gennaio 2024 per il personale domestico, di seguito riportati. Minimi tabellari Sono stabiliti aumenti retributivi con decorrenza 1° gennaio 2024. Indennità vitto e alloggio A decorre dal 1° gennaio 2024 l'indennità sostitutiva di vitto e alloggio è stabilita nella misura di 6,52 euro giornalieri (2,28 euro per ciascun pasto; 1,96 euro per l'alloggio). Indennità variabili È prevista la modifica alla disciplina delle seguenti indennità variabili: alla babysitter inquadrata nel livello BS, fino al compimento del 6° anno del bambino, spetta un'indennità di 130,78 euro mensili (0,79 euro orari), assorbibile da eventuali superminimi individuali migliorativi. Tale valore mensile, nel caso di convivenza a orario ridotto, è di 91,63 euro; all'addetto all'assistenza di più di una persona non autosufficiente inquadrato nei livelli CS o DS spetta un'indennità di 112,97 euro mensili (0,66 euro orari), assorbibile da eventuali superminimi individuali migliorativi; i lavoratori in possesso della certificazione di qualità di cui alla norma UNI 11766/2019 hanno diritto, decorsi 12 mesi dalla decorrenza del Ccnl 8 settembre 2020 e fino alla scadenza della norma tecnica, a un'indennità di 9,04 euro mensili per il livello B e di 11,30 euro mensili per i livelli BS e CS, assorbibile da eventuali trattamenti retributivi individuali migliorativi. Per quanto riguarda i lavoratori conviventi di livello DS, tale indennità è assorbita dall'indennità di funzione.

Coop sociali: firmato il verbale di accordo per il rinnovo del CCNL

In data 26 febbraio 2024, AGCI Imprese Sociali, Confcooperative Federsolidarietà, Legacoop Sociali ed i sindacati FP CGIL, FP CISL, FISASCAT CISL, UIL FPL e UILTUCS, hanno sottoscritto il  verbale di accordo  per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo. Vengono incrementati i minimi conglogati della retribuzione come segue per il livello C1: 60 euro con la mensilità di febbraio 2024; 30 euro con la mensilità di ottobre 2024; 30 euro con la mensilità di ottobre 2025.

Rinnovo CCNL grafici editoriali: una tantum a gennaio

Con Accordo sottoscritto il 19 dicembre, le rappresentanze imprenditoriali Assografici, Aie e Anes, insieme alle OO.SS dei lavoratori Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil, hanno rinnovato il CCNL 19 gennaio 2021, scaduto il 31.12.2022, applicabile ai dipendenti delle imprese industriali grafiche, editoriali, digitali e affini. Il nuovo accordo sarà vigente dal 1° gennaio 2024 e scadrà il 31 dicembre 2026. Sono previsti incremento economici delle retribuzioni al fine di recuperare il potere d’acquisto dei salari nonché u una tantum per il periodo di carenza contrattuale nell'anno 2023 per i dipendenti in forza alla data del 19 dicembre, pari a 200 euro, da erogare in due rate da 100 euro ciascuno; stabilito anche un aumento del contributo del Fondo Salute Sempre e l'introduzione di causali aggiuntive per la stipula o la proroga di contratti a termine oltre i 12 mesi, entro il massimo di 24 mesi. E’ stata anche rivista la classificazione del personale attraverso l’inserimento di nuovi profili professionali nell’ambito digital E’ stato costituito l’Ente Bilaterale Permanente che avrà il compito di gestire e monitorare durante la vigenza contrattuale, l’andamento del settore, l’evoluzione professionale, l’organizzazione del lavoro e gli effetti delle tecnologie e degli strumenti di innovazione tra cui l’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di creare e rafforzare la filiera dell’industria. È prevista una prossima riunione ad inizio anno per illustrare i contenuti dell’accordo, darà il via al ciclo di assemblee dei lavoratori per l'approvazione definitiva dell'accordo .

CCNL dirigenti credito

Con l'accordo 30 novembre 2023 Federcasse con Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Ugl Credito e Uilca-Uil hanno rinnovato il c.c.n.l. per i dirigenti delle Banche di credito cooperativo, Casse rurali ed artigiane. L'accordo decorre dal 30 novembre 2023 e scadrà il 31 dicembre 2025. Campo di applicazione del c.c.n.l. Il contratto si applica ai rapporti di lavoro con i dirigenti delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane di cui all'art. 33 del D. Lgs. 385/93, e le altre Aziende controllate che svolgono attività creditizia o finanziaria ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 385/93, o strumentale ai sensi dell'art. 10 del medesimo decreto, che siano aderenti a Federcasse, anche tramite le Federazioni locali; delle società facenti parte di Gruppo Bancario Cooperativo ivi comprese le Capogruppo e gli Organismi indicati nell'elenco allegato B) del c.c.n.l..

Imprese esercenti attività cimiteriali e servizi funebri

E’ stato siglato il 23 novembre 2023 tra FMPI Nazionale, Confintesa Nazionale e Confintesa Salute il CCNL per i lavoratori delle Imprese esercenti attività cimiteriali e servizi funebri. Il CCNL, leader nel settore, ridisegna le declaratorie contrattuali e le esemplificazioni, la disciplina della flessibilità e la tutela del lavoratore malato o inidoneo alla mansione, introducendo novità di assoluto rilievo, nel rispetto della disciplina comunitaria e dei più recenti orientamenti giurisprudenziali.

Settore Terziario (FMPI e Confintesa)

In data 8 novembre 2023 è stato siglato da FMPI e Confintesa il rinnovo del CCNL del settore Terziario, Commercio, Turismo e Servizi alle imprese. Codice CNEL: H02B. In data 5 dicembre 2023, a partire dalle ore 16:00, l’associazione Datoriale FMPI illustrerà le novità del CCNL con un webinar aperto a tutti gli interessati.

Costo del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi

Il Ministero del Lavoro, con Decreto n. 52 del 27 settembre 2023, ha aggiornato il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi, come determinato con il Decreto n. 25 del 6 giugno 2022, in maniera distinta per gli operai e per gli impiegati sia a livello nazionale che a livello provinciale, riferito al periodo decorrente da luglio 2023. ***

CCNL autotrasporto merci e logistica

In data 12 luglio 2023 le Parti sottoscrittrici del CCNL Autotrasporto merci e logistica hanno siglato la stesura definitiva del CCNL 18 maggio 2021, che scadrà il 31 marzo 2024. Le novità di maggior interesse riguardano gli importi dei minimi, gli aumenti periodici di anzianità e l’elemento aggiuntivo della retribuzione per le imprese non aderenti alle associazioni firmatarie del CCNL e che non aderiscono al sistema della bilateralità.

CCNL dirigenti terziario – erogazione seconda tranche una tantum

Il rinnovo del CCNL per i dirigenti di aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, sottoscritto in data 12 aprile 2023 da Confcommercio-Imprese per l’Italia e Manageritalia, ha previsto, per i dirigenti in forza alla data del 12 aprile 2023, a integrale copertura del periodo convenzionale 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2022, l’erogazione di un importo “una tantum” di € 2.000 suddiviso in tre tranches. La seconda tranche di € 700 dovrà essere erogata con la retribuzione di settembre 2023.

Metalmeccanica PMI Confapi (26 maggio 2021)

In data 16 giugno 2023 è stata sottoscritto il verbale di accordo mediante il quale le Parti sociali hanno definito i valori dell'incremento retributivo dal 1° giugno 2023 derivante dalla dinamica dell'Ipca e fornito i nuovi valori dell'indennità di trasferta e di reperibilità per i dipendenti dalle piccole e medie industrie metalmeccaniche, orafe e della installazione di impianti Confapi.

Metalmeccanici industria

A seguito della pubblicazione del dato IPCA al netto degli energetici importati diffuso dall’ISTAT in data 7 giugno 2023 e preso atto che per il 2022 l’IPCA, al netto dei prezzi dei beni energetici importati, è risultata pari al 6,6% - e dunque superiore all’incremento percentuale dei minimi tabellari di riferimento già previsto - le parti stipulanti il ccnl, in applicazione di quanto stabilito al settimo comma della “Tabelle dei minimi contrattuali”, Sezione Quarta, Titolo IV, del CCNL 5 febbraio 2021, hanno adeguato i minimi tabellari per livello con decorrenza dal 1° giugno 2023. Sono stati, inoltre, aggiornati i valori dell’indennità di trasferta e dell’indennità di reperibilità. ***

CCNL dirigenti terziario

Il 12 aprile 2023 è stato firmato il rinnovo della parte economica del CCNL dei dirigenti del terziario. Qui di seguito le principali novità: importo una tantum di € 2.000,00 da corrispondersi nel 2023 in relazione al triennio 2020/2022: € 700,00 a maggio 2023, € 700,00 a settembre 2023 e € 600,00 a novembre 2023 aumento contrattuale di € 450,00 lordi mensili entro luglio 2025: € 150,00 da 1.12.2023, € 150,00 da 1.7.2024 e € 150,00 da 1.7.2025 € 1.000 annui da destinarsi alla piattaforma welfare; Incremento del contributo integrativo aziendale Fondo Mario Negri; Incremento del contributo al Centro di Formazione Management del Terziario.

Circolare - CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi - Protocollo Straordinario: profili applicativi una tantum

Il 12 dicembre u.s., Confcommercio e le OO.SS. di categoria, Filcams, Fisascat e Uiltucs , hanno sottoscritto un Protocollo Straordinario di Settore (qui allegato). Identiche intese sono state sottoscritte in ambito Confesercenti, Federdistribuzione e Distribuzione Cooperativa (qui allegate). Tali accordi nascono dalla convergenza di alcune fondamentali premesse: il riconoscimento della profondità e della pervasività degli impatti economici e sociali a carico del terziario di mercato di una fase, apertasi ai primi del 2020 ed ancora non conclusa, caratterizzata dalla pandemia e dalla guerra in Europa, dall'emergenza energia, dal ritorno dell'inflazione e dalle sfide della transizione digitale e della transizione ambientale; il valore del contributo reso alla coesione sociale ed alla competitività del terziario di mercato, nel contesto della fase sopra richiamata, dagli istituti del CCNL “Terziario Distribuzione e Servizi” e dal concreto dispiegarsi delle loro relazioni sindacali, con particolare riferimento all’esperienza degli ammortizzatori sociali “emergenziali”; l’utilità di un comune programma d’azione volto a richiamare l’attenzione del Governo, all’avvio di una nuova legislatura, sul nesso tra innovazione ed incrementi di produttività del sistema dei servizi ed innovazione ed incrementi di produttività complessiva del sistema-Paese, con particolare riferimento al cantiere delle riforme e degli investimenti previsti nell’ambito del PNRR; la necessità di sostenere la contrattazione collettiva tra le Parti stipulanti quali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di contrastare con adeguati interventi normativi e amministrativi la contrattazione delle organizzazioni minoritarie al fine di contrastare il dumping economico e normativo per i lavoratori e di favorire la leale concorrenza tra le imprese; la necessità, ancora, di costruire una risposta economica alle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori per contribuire alla tenuta del loro potere d’acquisto. Sulla scorta di tali premesse, si è innanzitutto concordato che l e trattative per il rinnovo del CCNL proseguiranno con l’obiettivo di trovare possibili soluzioni nell’arco del prossimo anno, attraverso un calendario di incontri già definito dall'allegato 1 all’interno del Protocollo. Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo , e che abbiano prestato attività lavorativa nel periodo 2020-2022, verrà corrisposto un importo una tantum lordo pari a 350,00 euro al IV livello, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento. Tale importo verrà riconosciuto in due soluzioni, nelle modalità seguenti: 200,00 euro con la retribuzione di gennaio 2023; 150,00 euro con la retribuzione di marzo 2023. Gli importi saranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 2020-2022. Non saranno conteggiati, ai fini dell’anzianità, i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto. Saranno computati, a mero titolo esemplificativo, il congedo di maternità, i congedi parentali e i periodi di sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Gli importi non saranno utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto. In base ad un consolidato orientamento da parte dell’Agenzia dell’Entrate, gli stessi potranno essere assoggettati a tassazione separata. Infine, a partire dal 1° aprile 2023, verrà erogata una somma pari a 30,00 euro lordi mensili al IV livello e riparametrata sugli altri livelli di inquadramento, da intendersi come acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali . Gli importi corrisposti a livello aziendale a titolo di futuri aumenti contrattuali potranno essere assorbiti nel rispetto delle previsioni contenute nell’art. 216 del vigente CCNL. Entrambe le erogazioni previste nel Protocollo, al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, verranno riconosciute sulla base dei criteri di proporzionalità. Invece, per il personale in apprendistato, sarà utile considerare il livello di inquadramento attualizzato al momento dell’erogazione dei suddetti importi. Confcommercio ha fornito alcune precisazioni sul contenuto dell’accordo, sui seguenti punti: Diritto Presupposto giuridicamente imprescindibile per il diritto all’una tantum è che il personale sia in forza presso il datore di lavoro alla data di sottoscrizione dell’accordo, ossia il 12 dicembre 2022 (Punto 2 del Protocollo). Pertanto, l’una tantum non spetta in caso di rapporto cessato anteriormente a tale data oppure a chi sia stato assunto successivamente, anche se prima dell’effettiva erogazione (mesi di gennaio e marzo 2023). Per i lavoratori che cessano il rapporto successivamente alla data del 12 dicembre 2022, sebbene prima dell’erogazione degli importi, il diritto si considera pienamente maturato. Criteri di calcolo Ai fini del calcolo dell’importo di una tantum da riconoscere ad ogni singolo lavoratore, occorre fare riferimento alle previsioni di cui al punto 4 del Protocollo, secondo cui gli importi verranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 2020 – 2022. Ciò significa che l’importo di € 350,00 al IV livello, riparametrato negli altri livelli di inquadramento, è da ripartire in quote mensili pari a un trentaseiesimo relativamente al periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2022. A titolo di esempio, in caso di assunzione in data 1° gennaio 2022 di un IV livello, i 12 mesi di anzianità di servizio danno diritto al riconoscimento di un importo pari a € 66,67, con la retribuzione di gennaio 2023 (€ 200,00/36 mesi*12 mesi), e di un importo pari a € 50,00, con la retribuzione di marzo 2023 (€ 150,00/36 mesi*12 mesi). Inoltre, ai fini della maturazione di un mese di diritto della quota di una tantum, si applica il criterio di computo previsto dal CCNL Terziario che considera come mese intero anche la frazione superiore o uguale a 15 giorni. Per i lavoratori part-time (sia di tipo orizzontale, verticale che misto), l’una tantum è soggetta ai criteri di proporzionalità. In particolare, per i soli part time verticali, verrà riconosciuta per le giornate lavorative prestate, a prescindere dal computo dei 15 giorni nel mese. Per i rapporti di lavoro a termine , l’importo va calcolato con i medesimi criteri di proporzionalità, comprendendo tutti i rapporti di lavoro intercorsi nel periodo di riferimento. Per gli apprendisti , l’importo va calcolato in riferimento ai livelli di inquadramento in essere durante tutto il periodo di riferimento. Per i rapporti di lavoro intermittente (c.d. a chiamata), le giornate da considerare sono solo quelle di effettivo lavoro prestato, anche in questo caso a prescindere dal computo dei 15 giorni nel mese. Si dovrà tener conto, altresì, delle modifiche intercorse nel rapporto di lavoro (es. modifica del livello di inquadramento, trasformazione del lavoro in part-time/full-time), durante il periodo 2020 - 2022. Nel caso di lavoratori che prima della data del 12 dicembre 2022 siano stati nominati dirigenti, l’importo non è dovuto. Cambio di CCNL Nel caso di cambio del contratto collettivo applicato avvenuto nel periodo di riferimento, vengono computati ai fini del calcolo dell’importo i soli periodi nei quali al lavoratore si applicava il CCNL TDS . Resta inteso che, in ogni caso, alla data del 12 dicembre 2022 ai lavoratori doveva essere applicato il CCNL TDS per il diritto all’una tantum, restando esclusi tutti coloro ai quali a tale data veniva applicato un altro CCNL. Periodi non inclusi nel computo Il Protocollo ha previsto, al punto 4, che non saranno conteggiati ai fini dell’anzianità i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto. Sono computati a mero titolo esemplificativo, il congedo di maternità, i congedi parentali e i periodi di sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Aspetti fiscali Rispetto al trattamento fiscale, la somma una tantum è assoggettata al regime di tassazione separata previsto dall’art. 17, comma 1, lett. b), TUIR, in quanto la stessa ha carattere di emolumento tardivo, essendo corrisposta in un periodo d’imposta successivo (2023) a quello in cui deve intendersi maturata (2020, 2021 e 2022); detto ritardo deriva da una causa giuridica, quale il protocollo integrativo di un contratto collettivo. In quanto emolumento arretrato di lavoro dipendente, l’imposta potrà essere determinata secondo quanto previsto dall’art. 21, commi 1, 3 e 4, TUIR . Resta inteso, come osservato dell’Agenzia Entrate (Risp. n. 243/2021 ), che se un emolumento viene corrisposto nel suo anno di maturazione, si rende applicabile il regime di tassazione ordinario.

Nuovo CCNL per Agenzie del Lavoro

Assolavoro e i Sindacati di categoria, Felsa Cisl, Nidil Cgil e Uil Temp, hanno sottoscritto, in data 21 dicembre 2018, l’ipotesi di rinnovo del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro qui allegata. Tale accordo è entrato in vigore nel mese di gennaio 2019 ma le disposizioni dell’articolo 1 sui contratti a tempo determinato erano immediatamente operativi alla data dell’accordo. Periodi pregressi Per ovviare alle rigidità introdotte dal decreto Dignità, l’Intesa interviene disponendo che tutti i periodi di lavoro a tempo determinato contrattualizzati tra le medesime Parti (ApL e lavoratore) sono conteggiati, ai soli fini del computo dell’anzianità lavorativa antecedente al 1° gennaio 2019, per un massimo di 12 mesi nell’arco temporale di 5 anni (ovvero dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2018), anche se il rapporto ha avuto una durata maggiore. Es.: lavoratore che ha già avuto contratti a termine con la medesima Agenzia per 36 mesi dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018: ai fini del calcolo dell’anzianità lavorativa tra ApL e lavoratore, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015, si considerano solo 12 mesi e il lavoratore potrà continuare ad essere impiegato dalla medesima Agenzia. In sostanza, viene allungato il periodo di lavoro che può ancora essere svolto a tempo determinato dai somministrati che hanno accumulato lunghi periodi di lavoro prima dell’entrata in vigore del decreto dignità. Durata massima Il nuovo ccnl allunga anche a 48 mesi la durata massima del rapporto a tempo determinato che può intercorrere tra una agenzia di lavoro e il somministrato. Questo limite va però combinato con la durata massima della missione presso lo stesso utilizzatore. Infatti: nelle ipotesi di somministrazione di lavoro con il medesimo utilizzatore, la durata massima è individuata dalla contrattazione collettiva applicata dall’utilizzatore. In assenza di tale disciplina la durata massima della successione dei contratti è fissata in 24 mesi; nelle ipotesi di somministrazione di lavoro su diversi utilizzatori, la successione di contratti di lavoro a tempo determinato tra Agenzia e lavoratore non può, in ogni caso, superare la durata massima complessiva di 48 mesi. Esempio: un somministrato assunto dall’agenzia Alfa può lavorare sino al massimo 24 mesi presso l’utilizzatore Beta. Una volta superata questa soglia, il lavoratore può ancora lavorare alle dipendenze dell’agenzia Alfa per 24 mesi, ma può svolgere le nuove missioni solo presso utilizzatori differenti da Beta. Numero massimo di proroghe L’accordo interviene anche sul numero massimo di proroghe che possono essere applicate a ciascun contratto di lavoro a scopo di somministrazione. È confermata la disciplina vigente prima del decreto 87/18 (sei proroghe per ogni contratto di somministrazione) ma il numero di proroghe consentite sale a 8 se il ccnl dell’utilizzatore fissa una durata massima diversa dai 24 mesi. Sono ammesse 8 proroghe anche in caso di utilizzo di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati: privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi, lavoratori ricollocati presso un diverso utilizzatore applicando le procedure del Ccnl, casi previsti da accordi di secondo livello o dai contratti collettivi degli utilizzatori e impiego di disabili assunti in base alla legge 68/99. Flessibilità per le Agenzie Viene introdotta la possibilità di eseguire contratti commerciali di somministrazione a tempo determinato di lavoratori che sono assunti alle dipendenze della agenzia a tempo indeterminato. Tale ipotesi è lecita e in linea con la circolare ministero lavoro 17/18 e gode di un beneficio importante: il limite di durata massima, previsto per i rapporti a termine ordinari, non si applica ai contratti commerciali di somministrazione a tempo determinato di questa natura.