Società scissa - Interruzione, sospensione ed estinzione del giudizio – Pagamento compenso professionale e domanda risarcitoria verso amministratori
Nel giudizio di appello, ove siano trattate congiuntamente una domanda principale (nel caso di specie, di pagamento del compenso professionale) e una domanda risarcitoria proposta dalla convenuta nei confronti di terzi (amministratori della società scissa) connessa alla prima solo in via riflessa, l'azione nei confronti dei terzi ha natura autonoma e risarcitoria, riconducibile al litisconsorzio facoltativo e quindi a causa scindibile ex art. 332 c.p.c. Ne consegue che l'evento interruttivo (morte di uno dei terzi) non si propaga alla causa principale, che rimane soltanto in stato di quiescenza e può essere riattivata, su impulso di parte, nel termine di sei mesi dalla dichiarazione di interruzione, individuato in via analogica ai sensi dell'art. 289 c.p.c. La domanda risarcitoria nei confronti del terzo colpito dall'evento interruttivo, invece, deve essere riassunta nel termine perentorio di cui all'art. 305 c.p.c., pena la sua estinzione.