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Tutte le sentenze

Diritto societario

Cassazione Civile, Sezione II, Ordinanza, 20 agosto 2026, n. 24723

Società scissa - Interruzione, sospensione ed estinzione del giudizio – Pagamento compenso professionale e domanda risarcitoria verso amministratori

Nel giudizio di appello, ove siano trattate congiuntamente una domanda principale (nel caso di specie, di pagamento del compenso professionale) e una domanda risarcitoria proposta dalla convenuta nei confronti di terzi (amministratori della società scissa) connessa alla prima solo in via riflessa, l'azione nei confronti dei terzi ha natura autonoma e risarcitoria, riconducibile al litisconsorzio facoltativo e quindi a causa scindibile ex art. 332 c.p.c. Ne consegue che l'evento interruttivo (morte di uno dei terzi) non si propaga alla causa principale, che rimane soltanto in stato di quiescenza e può essere riattivata, su impulso di parte, nel termine di sei mesi dalla dichiarazione di interruzione, individuato in via analogica ai sensi dell'art. 289 c.p.c. La domanda risarcitoria nei confronti del terzo colpito dall'evento interruttivo, invece, deve essere riassunta nel termine perentorio di cui all'art. 305 c.p.c., pena la sua estinzione.


Cassazione Civile, Sezione V, Ordinanza, 14 luglio 2026, n. 23194

Giudizio di legittimità – intervento degli ex soci successori universali di società di capitali estinta

Nel giudizio di legittimità, l'applicazione dell'art. 110 c.p.c. non è esclusa né incompatibile: è pertanto ammissibile l'intervento degli ex soci quali successori universali della società di capitali estinta (anche oltre il quinquennio di cui all'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014, rilevante solo ai fini fiscali), purché essi alleghino e documentino tale qualità ai sensi dell'art. 372 c.p.c. e notifichino l'atto di intervento alla controparte, così da garantire il contraddittorio sulla sopravvenuta modificazione soggettiva del rapporto processuale.

Lavoro

Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, Sentenza, 10 giugno 2026, n. 1138

Gli screenshot di WhatsApp valgono come prova

Le copie fotografiche (screenshot) di conversazioni WhatsApp sono utilizzabili come prova. Nel caso esaminato, un lavoratore con contratto part-time a 20 ore settimanali sosteneva di aver lavorato a tempo pieno. Per dimostrarlo ha prodotto le chat con due responsabili di reparto, contenenti le foto dei turni di servizio. La società le contestava perché estratte da una applicazione di messaggistica privata, depositate senza il supporto informatico originale e facilmente manipolabili.

Il giudice ha respinto queste obiezioni. Richiamando la Cassazione Cass. SU n. 11197/2023, ha ricordato che gli screenshot sono prova documentale piena, salvo disconoscimento. Il disconoscimento, però, deve essere specifico: non basta una contestazione generica. Valutati insieme alle testimonianze, i turni hanno contribuito a provare lo svolgimento di un orario a tempo pieno, con straordinari e lavoro domenicale.


Corte d'Appello di Bologna, Sezione Lavoro, Sentenza, 16 luglio 2026, n. 536

Congedo straordinario per assistere un familiare disabile: non è necessaria assistenza continua

È illegittimo il licenziamento per giusta causa di una lavoratrice che si era recata per qualche ora al mare durante alcuni giorni di congedo L. 104 chiesto per assistere la madre disabile convivente.

I fatti, non contestati, non sono stati ritenuti un abuso: la lavoratrice aveva infatti assistito comunque la madre in modo pressoché continuativo. Il caregiver può dedicare spazi adeguati alle proprie esigenze personali ed il congedo serve anche a sostenerlo nel tempo, e un momento di svago non ha di per sé alcun disvalore. L'assistenza, infatti, non richiede una presenza ininterrotta, e brevi assenze per esigenze personali non sono automaticamente abuso. Contano la durata, la frequenza e il quadro complessivo della cura prestata.

Obbligazioni e contratti

Cassazione Civile, Sezione II, Ordinanza, 8 luglio 2026, n. 22908

Interpretazione del contratto con commercialista – Parametri di tariffa professionale – Censurabilità in cassazione

L'interpretazione del contratto e la sussunzione del rapporto nei parametri di tariffa professionale costituiscono accertamenti di merito, censurabili in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica, non potendo la parte dolersi dell'adozione, da parte del giudice di merito, di una tra le interpretazioni plausibili delle clausole contrattuali.

In tema di vizio di motivazione, dopo le pronunce delle Sezioni Unite n. 8053/2014 e n. 8038/2018, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che incide sul “minimo costituzionale” (mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa e incomprensibile), restando escluso il sindacato sulla mera insufficienza.

Diritto assicurativo

Corte d'Appello di Palermo, Sezione III, Sentenza, 20 giugno 2026, n. 1772

Sinistro stradale - Dichiarazione stragiudiziale di danneggiato alla Compagnia assicurativa - Valore probatorio

La Corte d'Appello di Palermo ha rigettato il gravame proposto avverso la sentenza del giudice di prime cure, sulla scorta del carattere assorbente della dichiarazione stragiudiziale resa dalla parte danneggiata all'istituto assicuratore in occasione di un sinistro stradale rispetto alle successive dichiarazioni confessorie rese dal convenuto e di quelle rese dal testimone escusso in sede giudiziale in ordine all'accertamento della dinamica del sinistro.


Tribunale di Nola, Sezione I, Sentenza, 24 giugno 2026, n. 2826

Assicurazione della responsabilità – niente azione diretta del danneggiato verso l'assicuratore del responsabile

In tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante e l'assicuratore dello stesso, né può trarre alcun utile vantaggio da una pronuncia che estenda all'assicuratore gli effetti della sentenza di accertamento della responsabilità, anche quando l'assicurato chieda all'assicuratore di pagare direttamente l'indennizzo al danneggiato, attenendo detta richiesta alla modalità di esecuzione della prestazione indennitaria; perciò, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo danneggiato, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana.


Cassazione Civile, Sezione III, Ordinanza, 13 luglio 2026, n. 23093

Assicurazione contro i danni – vessatorietà clausola di decadenza dell'assicurato da indennizzo

Nell'assicurazione contro i danni è vessatoria, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., la clausola unilateralmente predisposta che commina la decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo qualora la denuncia di sinistro sia effettuata oltre un termine (nella specie: 30 giorni) decorrente dalla scadenza del contratto, in quanto incide sul diritto all'indennizzo e non si limita a delimitare temporalmente il rischio assicurato; tale clausola richiede pertanto la doppia sottoscrizione a pena di nullità.

Risarcimento danni

Cassazione Civile, Sezione III, Ordinanza, 13 luglio 2026, n. 23082

Risarcimento del danno da occupazione sine titulo di immobile – Onere della prova – Liquidazione danno emergente

In tema di risarcimento del danno da occupazione sine titulo di un immobile, il danno non è in re ipsa, ma richiede l'allegazione – e, se contestato, la prova anche per presunzioni – della concreta possibilità di godimento (diretto o indiretto) perduta dal proprietario; tale allegazione può desumersi dall'intero quadro fattuale e documentale (oggetto sociale, modalità di realizzazione dell'immobile, iniziative volte alla permuta o locazione del bene), senza necessità di formule sacramentali, ed il danno emergente può essere liquidato equitativamente sulla base del valore locativo di mercato dell'immobile, tenendo conto degli incrementi di valore dovuti agli investimenti del proprietario.

Diritto condominiale

Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza, 19 marzo 2026, n. 6620

Assemblea dei condomini e deliberazioni – locale portineria o alloggio del portiere

Qualora un locale originariamente comune ex art. 1117, n. 2, c.c. (portineria o alloggio del portiere) abbia, per effetto del venir meno della concreta destinazione all'uso condominiale, assunto la natura di bene in comunione ordinaria, la sua circolazione segue le regole proprie di quest'ultima e non più quelle della condominialità: ne deriva la legittimità, in astratto, della circolazione separata delle singole quote e della proposizione, da parte del singolo partecipante, della domanda di divisione del bene, fermo restando l'onere delle parti di allegare e provare i rispettivi titoli di acquisto della quota di comunione.


Cassazione Civile, Sezione II, Ordinanza, 10 luglio 2026, n. 23005

Alloggio del portiere – diritto di indennizzo a favore del condomino comproprietario

È configurabile un diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 2041 c.c., in favore del condomino comproprietario (anche pro quota) dell'alloggio del portiere quando il condominio goda gratuitamente dell'immobile per adibirlo ad abitazione del portiere, in assenza di valido titolo e a fronte del costante pagamento, da parte del condomino, degli oneri condominiali comprensivi del servizio di portierato: l'indennizzo va determinato in base al valore locativo del bene, limitatamente alla quota di comproprietà del singolo, detraendo il risparmio di spesa dallo stesso conseguito sugli oneri condominiali per la retribuzione del portiere, ripartiti secondo i criteri di cui all'art. 1123 c.c.

Real Estate

Cassazione Civile, Sezione II, Ordinanza, 17 luglio 2026, n. 23465

Finanziamento collegato all'acquisto di immobile – indicazione dei criteri per stabilire se è mutuo di scopo

Per la Suprema Corte la causa del mutuo di scopo è più ampia di quella dell'ordinario contratto di mutuo di cui all'art. 1813 c.c., in quanto il mutuatario è obbligato non solo a restituire la somma concessa con gli interessi, ma anche a realizzare la finalità concordata che risponde ad un interesse anche del mutuante, non essendo sufficiente però a dimostrare tale interesse la mera indicazione dei motivi di erogazione del finanziamento. Solo nel mutuo di scopo, quindi, la destinazione della somma incide sulla causa del contratto e la sua mancata realizzazione determina la nullità del mutuo.

La Corte di Cassazione precisa altresì che il finanziamento collegato al contratto di acquisto di un immobile da parte del mutuatario è qualificabile come mutuo di scopo, visto che è il venditore a beneficiare direttamente della somma concessa, precisando infine come non sia sufficiente un nesso occasionale tra i negozi, dovendo sussistere fra gli stessi un collegamento dipendente dalla stessa genesi del rapporto; occorre quindi che uno dei due negozi trovi la propria causa nell'altro e che da entrambi gli atti emerga la volontà delle parti di instaurare tale collegamento, in modo che le vicende dell'uno si ripercuotano sull'altro. Sulla base di questi criteri si potrà stabilire se il mutuo concesso è di scopo e se pertanto la nullità della compravendita determina anche la nullità del contratto di mutuo.

Diritto bancario

Cassazione Civile, Sezione I, Ordinanza, 11 giugno 2026, n. 19276

Contratti bancari – concessione abusiva del credito a impresa in stato di crisi conclamata

La violazione delle regole di sana e prudente gestione bancaria, anche quando integri una concessione abusiva del credito in favore di un'impresa in stato di crisi conclamata, non determina automaticamente la nullità del contratto di finanziamento. La conseguenza ordinaria di tale condotta è, infatti, di natura risarcitoria, a tutela della massa dei creditori per l'eventuale aggravamento del dissesto. La nullità del contratto resta configurabile soltanto nell'ipotesi più grave e circoscritta del cosiddetto reato-contratto, quando la stipulazione del finanziamento si ponga in contrasto con specifiche norme penali e venga accertato il concorso del funzionario bancario nel reato commesso dal debitore.


Cassazione Civile, Sezione V, Ordinanza, 23 luglio 2026, n. 23901

Contratti bancari - Apertura di credito e anticipazione su fatture con cessione dei crediti – Verifiche in giudizio

La distinzione tra contratto di apertura di credito (art. 1842 c.c.) e anticipazione su fatture con cessione dei relativi crediti postula che il giudice di merito verifichi se la disponibilità del finanziamento derivi direttamente dall'obbligo della banca di tenere a disposizione una provvista, ovvero sia funzionalmente correlata alla presentazione delle fatture e alla cessione pro solvendo dei crediti da esse originati, secondo lo schema dello sconto bancario (art. 1858 c.c.) o di una sua variante socialmente tipica, nel qual caso la cessione non ha mera funzione di garanzia, ma costituisce elemento strutturale dell'operazione di smobilizzo dei crediti.


Cassazione Civile, Sezione III, Ordinanza, 27 luglio 2026, n. 24102

Cessione dei crediti in blocco – Competenza territoriale e prova della titolarità del credito – Nullità parziale fideiussioni conformi allo schema ABI

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora l'azione monitoria sia stata proposta innanzi ad uno dei fori legali astrattamente competenti e la clausola di proroga della competenza territoriale sia ritenuta nulla o inefficace, l'eccezione di incompetenza è inammissibile se la parte non contesta in modo specifico tutti i possibili criteri di collegamento derogabili previsti dalla legge (ivi compreso il forum destinatae solutionis); le censure rivolte solo al contenuto ed alla validità della clausola convenzionale non si confrontano con la ratio decidendi fondata sulla mancata contestazione complessiva della competenza territoriale.

La Corte di Cassazione ha poi evinto come non risultasse accertato dal giudice se fosse stata fornita un'adeguata prova della stessa sussistenza del contratto di cessione e se l'avviso pubblicato contenesse un riferimento alle categorie dei crediti ceduti, rilevando come non fosse stata fornita prova dell'inclusione del credito oggetto di giudizio nella cessione in blocco, in quanto l'individuazione del contenuto della cessione per tipologia di crediti non è di per sé sufficiente a fornire la prova della sussistenza del contratto di cessione e neppure dell'inclusione in esso del credito in questione.

Riguardo alla nullità parziale delle fideiussioni conformi allo schema ABI del 2003, che emerge dagli atti prodotti, la Suprema Corte afferma che la stessa è rilevabile d'ufficio e non è sottoposta alle decadenze dell'art. 645 o 166 c.p.c.: pertanto, le eccezioni di nullità ben possono essere sollevate per la prima volta in appello o rilevate d'ufficio dal giudice d'appello, con l'unico limite dell'acquisizione agli atti del primo grado.

Diritto fallimentare

Corte d'Appello di Firenze, Sezione III, Sentenza, 9 giugno 2026, n. 2204

Contratto preliminare trascritto vendita di immobile di proprietà di una società di capitali poi fallita

La Corte d'Appello di Firenze ritiene che la domanda ex art. 2932 c.c. - trascritta prima della iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese - non impedisce al curatore di recedere dal contratto preliminare, impedendogli, piuttosto, di recedere con effetti nei confronti del promissario acquirente che una tale domanda ha proposto, se la sentenza è accolta ed è trascritta a sua volta; ciò si coniuga con l'effetto prenotativo che attua la trascrizione della domanda ex art. 2652, n. 2, c.c. il cui meccanismo pubblicitario si articola in due momenti: quello iniziale, costituito dalla trascrizione della domanda giudiziale e quello finale, rappresentato dalla trascrizione della sentenza di accoglimento.

Infine, la Corte d'Appello precisa che la Legge Fallimentare non prevede la necessità che la destinazione del bene ad abitazione principale rappresenti un elemento da indicare nel testo del contratto.


Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza, 17 agosto 2026, n. 24669

Amministrazione straordinaria – Azione di revocatoria esperita dal commissario straordinario – Termine di prescrizione

Per le procedure di amministrazione straordinaria aperte prima del 16 luglio 2006 non si applicano i termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 69-bis legge fallimentare, introdotti dal D.Lgs. n. 5/2006, atteso che la disciplina dell'amministrazione straordinaria costituisce normativa speciale rispetto al fallimento e non è incisa dalla successiva norma generale. L'azione revocatoria esercitata dal commissario straordinario soggiace pertanto al termine di prescrizione quinquennale ex art. 2903 c.c., che decorre dal momento dell'approvazione del programma di cessione dei complessi aziendali, essendo tale autorizzazione condizione per il suo esercizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 270/1999, e non dalla dichiarazione dello stato di insolvenza.

Diritto civile

Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza, 18 agosto 2026, n. 24699

Spese del consulente di parte rimborsabili anche senza prova del pagamento

Le Sezioni Unite civili della Cassazione hanno stabilito che le spese per il consulente tecnico di parte rientrano tra le spese processuali ex art. 91 c.p.c. e devono essere liquidate d'ufficio dal Giudice, come quelle del difensore, senza che la Parte debba provare l'avvenuto pagamento della parcella.

Il conferimento dell'incarico fa infatti presumere l'assunzione dell'obbligazione di pagamento in favore del professionista incaricato. La parte soccombente può superare questa presunzione solo dimostrando che la prestazione è stata gratuita o che il debito è stato altrimenti estinto.

Viene così confermato il più recente orientamento (Cass. n. 4600/2026) e superato quello più risalente che richiedeva la prova dell'esborso effettivo (Cass. n. 21402/2022).