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Contratto preliminare trascritto vendita di immobile di proprietà di una società di capitali poi fallita
Corte d'Appello di Firenze, Sezione III, Sentenza, 9 giugno 2026, n. 2204
La Corte d'Appello di Firenze ritiene che la domanda ex art. 2932 c.c. - trascritta prima della iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese - non impedisce al curatore di recedere dal contratto preliminare, impedendogli, piuttosto, di recedere con effetti nei confronti del promissario acquirente che una tale domanda ha proposto, se la sentenza è accolta ed è trascritta a sua volta; ciò si coniuga con l'effetto prenotativo che attua la trascrizione della domanda ex art. 2652, n. 2, c.c. il cui meccanismo pubblicitario si articola in due momenti: quello iniziale, costituito dalla trascrizione della domanda giudiziale e quello finale, rappresentato dalla trascrizione della sentenza di accoglimento.
Infine, la Corte d'Appello precisa che la Legge Fallimentare non prevede la necessità che la destinazione del bene ad abitazione principale rappresenti un elemento da indicare nel testo del contratto.