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Assemblea dei condomini e deliberazioni – locale portineria o alloggio del portiere
Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza, 19 marzo 2026, n. 6620
Qualora un locale originariamente comune ex art. 1117, n. 2, c.c. (portineria o alloggio del portiere) abbia, per effetto del venir meno della concreta destinazione all'uso condominiale, assunto la natura di bene in comunione ordinaria, la sua circolazione segue le regole proprie di quest'ultima e non più quelle della condominialità: ne deriva la legittimità, in astratto, della circolazione separata delle singole quote e della proposizione, da parte del singolo partecipante, della domanda di divisione del bene, fermo restando l'onere delle parti di allegare e provare i rispettivi titoli di acquisto della quota di comunione.