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Contratti bancari – concessione abusiva del credito a impresa in stato di crisi conclamata
Cassazione Civile, Sezione I, Ordinanza, 11 giugno 2026, n. 19276
La violazione delle regole di sana e prudente gestione bancaria, anche quando integri una concessione abusiva del credito in favore di un'impresa in stato di crisi conclamata, non determina automaticamente la nullità del contratto di finanziamento. La conseguenza ordinaria di tale condotta è, infatti, di natura risarcitoria, a tutela della massa dei creditori per l'eventuale aggravamento del dissesto. La nullità del contratto resta configurabile soltanto nell'ipotesi più grave e circoscritta del cosiddetto reato-contratto, quando la stipulazione del finanziamento si ponga in contrasto con specifiche norme penali e venga accertato il concorso del funzionario bancario nel reato commesso dal debitore.