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Responsabilità sociale e sostenibilità delle aziende

La Direttiva n. 2022/2464 di prossimo recepimento imporrà alle aziende il rispetto dei “ fattori ESG ”. Avete già valutato la rispondenza della azienda a tali criteri? Il 10 novembre 2022 il Parlamento Europeo ha adottato in via definitiva la Direttiva CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) n. 2022/2464 che obbligherà le aziende a pubblicare i dati sull’impatto delle proprie attività su ambiente, persone e pianeta . La Direttiva CSRD dovrà essere recepita dagli Stati Membri entro il 9.7.2024 ed introdurrà obblighi di trasparenza e rendicontazione più stringenti sull’impatto delle aziende sull’ambiente, sui diritti umani e sugli standard sociali, con riferimento ai criteri comuni in linea con gli obiettivi di sostenibilità dell’UE e con i fattori ESG (Environment, Social, Governance). Le aziende interessate Le aziende interessate dai nuovi obblighi di rendicontazione sono le c.d. grandi aziende e le aziende quotate. L’ambito di applicazione si estenderà di anno in anno dal 2024 al 2029. In particolare: Dal 2025 (anno fiscale 2024): imprese quotate, banche e assicurazioni che abbiano avuto in media durante l’esercizio finanziario un numero di dipendenti  > 500  e che, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei seguenti limiti dimensionali: 20 milioni di euro di stato patrimoniale (attivo/passivo) 40 milioni di euro di ricavi netti (fatturato) Dal 2026 (anno fiscale 2025): le grandi imprese non quotate che, alla data di chiusura del bilancio, anche su base consolidata, abbiano superato almeno due dei seguenti criteri dimensionali: 250 dipendenti in media > 20 milioni di euro di stato patrimoniale > 40 milioni di euro di ricavi netti Dal 2027 (anno fiscale 2026): le piccole e medie imprese quotate (escluse le microimprese), gli istituti di credito di piccole dimensioni non complessi e le imprese di assicurazioni e riassicurazione dipendenti da un Gruppo (“captive”) che, alla data di chiusura del bilancio, anche su base consolidata, abbiano superato almeno due dei seguenti criteri dimensionali: 10 – 250 dipendenti in media 350 mila – 20 milioni di euro di stato patrimoniale 700 mila – 40 milioni di ricavi netti Dal 2029 (anno fiscale 2028): le società Capogruppo che risiedono in paesi extra UE, che abbiano generato in UE ricavi netti superiori a 150 milioni di euro per ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi e abbiano almeno: un’imprese figlia che soddisfi i requisiti dimensionali della CSRD o una succursale che abbia generato ricavi netti superiori a 40 milioni di euro nell’esercizio precedente I fattori ESG riguarderanno però anche aziende più piccole che sono apparentemente escluse dall’ambito di applicazione. Il rispetto dei fattori ESG, infatti, potrà (o è meglio dire dovrà) essere imposto – quale condizione necessaria per la prosecuzione dei rapporti - a tutti i soggetti che collaborano con le imprese obbligate alla rendicontazione (es. fornitori, partner, consulenti, professionisti). Cosa rendicontare Le imprese saranno quindi chiamate a rendicontare le proprie politiche sui fattori ambientali sugli aspetti sociali e diritti umani e la propria governance. ESG = valore + strategia + opportunità L’ESG risponde dall’esigenza di uniformare i criteri che permettano di verificare, misurare, controllare l’impegno di una impresa nel contesto di responsabilità sociale e sostenibilità. Per essere ESG l'impresa è obbligata a fare una autovalutazione della propria realtà, dei rischi, pianificare il loro miglioramento Identificare potenziali impatti negativi sulla propria attività, come violazioni dei diritti umani, danni ambientali, corruzione, frodi, sanzioni, controversie legali, interruzioni della fornitura, ecc. consente di mettere in campo azioni volte alla riduzione del rischio e agli adeguati accantonamenti. L’autovalutazione porta altresì ad una riduzione dei rischi e dei conflitti, e ciò incrementa il valore dell’impresa, sia nei confronti di investitori e finanziatori, sia sotto un profilo reputazionale, con impatti positivi verso clienti e risorse umane (riducendo la instabilità occupazionale e attraendo talenti). E VOI … SIETE ESG? Per non trovarsi impreparate, è quindi indispensabile che le imprese effettuino una analisi della propria organizzazione e attuino per tempo politiche volte al rispetto dell'ambiente, dell'impatto sociale (interno ed esterno alla società) e ad una politica di governance chiara, trasparente, inclusiva.

Convertito in legge il decreto PNRR

È stata pubblicata, sul Suppl. Ordinario n. 19 alla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2024, la Legge n. 56 del 29 aprile 2024, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)». Questi gli articoli di particolare interesse per quanto riguarda la materia lavoro: articolo 29  – disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare: benefici normativi e contributivi: restano immodificate le nuove disposizioni che riguardano le condizioni di rilascio del DURC e di riconoscimento di benefici normativi e contributivi in capo al datore di lavoro. Il presupposto resta l’ assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Confermata anche la possibilità – introdotta con il decreto – di riconoscere i benefici anche alle imprese non in regola, purché intervenga una successiva regolarizzazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dal verbale redatto dagli ispettori; novità in materia di appalti: per il personale impiegato nell’appalto   di opere o servizi e nel subappalto, si prevede l’obbligo di corrispondere un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (il testo originario del Decreto faceva riferimento a quello maggiormente applicato) applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto. Confermata l’ipotesi di estensione dell’obbligo di solidarietà retributiva e contributiva in capo al committente anche a tutte le ipotesi di utilizzazione illecita per somministrazione abusiva o in caso di appalto e di distacco illeciti. Le sanzioni connesse agli adempimenti vengono aumentate del 30 e 20 per cento; aumento delle sanzioni e ripenalizzazione: tra le altre disposizioni confermate, quelle che riguardano l’assetto sanzionatorio penale e amministrativo delle esternalizzazioni di manodopera nuovamente ripenalizzate. Elevata dal 20% al 30% gli importi sanzionatori indicati dall’art. 3 del D.L n. 12/2002 (conv. da L. n. 73/2002) in caso di impiego di lavoratori “in nero”; lista di conformità: previo consenso del datore di lavoro, le aziende nei confronti delle quali non emergano irregolarità all’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese le norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, potranno essere iscritte in un apposito elenco informatico, consultabile pubblicamente. I datori di lavoro in possesso di detto attestato non saranno sottoposti, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori verifiche da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro nelle materie oggetto di accertamento, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica. In caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza, l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla Lista di conformità INL: verifica della congruità della manodopera: nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il committente, negli appalti privati, verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Sono stabilite altresì sanzioni in caso di violazioni; appalti pubblici e privati per la realizzazione di lavori edili: è stata riscritta la disciplina del Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti (cd. Patente a crediti). La patente sarà obbligatoria dal 1° ottobre 2024 per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. articolo 30  – misure per il rafforzamento dell’attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo: al fine di rendere più conveniente l’emersione del lavoro sommerso, viene prevista così l’inapplicabilità della sanzione per omissione contributiva ove il pagamento dei contributi o premi venga effettuato in unica soluzione entro 120 giorni. Inoltre, nell’ipotesi di evasione contributiva, vengono allungati i tempi entro i quali il contribuente che procede alla denuncia spontanea può procedere con il versamento. Nel caso di situazione debitoria rilevata d’ufficio dagli Enti impositori o a seguito di verifiche ispettive, viene previsto il versamento di una sanzione civile ridotta nella misura del 50% di quella prevista per i casi di omissione o evasione, a condizione che il pagamento dei contributi e premi sia effettuato, in unica soluzione, entro 30 giorni dalla notifica della contestazione. Anche in questo caso è ammesso il pagamento in forma rateale, con accesso alla riduzione della sanzione col versamento della prima rata, e per il mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate, si applica la misura ordinariamente applicabile.   Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione con il contribuente, a partire dal 1° settembre 2024, l’INPS metterà a disposizione del contribuente i dati in proprio possesso al fine di stimolare l’assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l’emersione spontanea di eventuali scostamenti riscontrati. articolo 31  – ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro: è previsto un potenziamento del personale ispettivo.

Decreto Coesione: le novità in tema di appalti privati

Il Consiglio dei Ministri il 30 aprile ha approvato il D.L. 79/2024 che apporta alcune significative modifiche alla normativa in tema di appalti privati e pubblici, al fine di contrastare il lavoro irregolare. In particolare, il Decreto prevede, in caso di appalto superiore a 70.000 euro, che il committente, prima della fine dei lavori, dovrà ottenere dall’impresa di costruzioni l’attestazione della congruità del costo della manodopera sull’opera complessiva. In sostanza, il committente dovrà verificare che l’impresa edile sia regolare o abbia regolarizzato le posizioni “ in nero ” prima di procedere al saldo dei lavori; in mancanza, sarà soggetto a una sanzione amministrativa. La norma, però, non è una novità. Già prima d’ora il Decreto del Ministero del Lavoro n. 143/2021 aveva introdotto l’obbligo di verifica di congruità per gli appalti privati in caso di lavori superiori a 70.000 euro, mentre con la L. 56/2024 di conversione del Decreto PNRR era stata prevista, in caso di appalti superiori a euro 150.000, la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro a carico del committente in caso di omissione dell’anzidetta verifica. Quindi il Decreto Coesione ha allineato la soglia minima (euro 70.000) prevista per l’obbligo di verifica a carico del committente sia negli appalti privati che in quelli pubblici. Si ricorda che il Decreto PNRR aveva anche rivisto le sanzioni per l’impiego di lavoro irregolare e reintrodotto le fattispecie penali e, in particolare è previsto: l’aumento al 30% della sanzione pecuniaria in caso di impiego effettivo di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato; la pena dell’arresto fino a un mese o l’ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro in caso di esercizio abusivo dell’attività di somministrazione di lavoro; la pena dell’arresto fino a tre mesi o l’ammenda da 900 euro a 4.500 euro in caso di esercizio abusivo dell’attività di intermediazione. Si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il DDL capitali è legge – le novità in tema di svolgimento delle assemblee delle società

Il 27.02.2024 era stato approvato in via definitiva dal Senato il disegno di legge recante “Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti ”. Il Ddl capitali è stato convertito in legge con la L. 05 marzo 2024 n. 21. Ecco le novità riguardanti lo svolgimento delle assemblee societarie. La stabilizzazione dell’intervento in assemblea e del l’esercizio del diritto di voto tramite il rappresentante designato nelle società per azioni quotate Il legislatore ha introdotto nel TUF – Testo Unico Finanziario (D.Lgs 58/1998) l’articolo 135-undecies 1, che ha, di fatto, reso stabile una misura emergenziale prevista nell’articolo 106, commi 4 e 5 del D.L. 18/2020. Il nuovo articolo consente alle società per azioni quotate di prevedere nello statuto che l’intervento in assemblea e l’esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società, al quale potranno conferite anche deleghe o sub-deleghe. Non è, però, consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea. Coloro che hanno diritto al voto possono presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all’ordine del giorno o proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell’assemblea. Il diritto di porre domande di cui all’articolo 127-ter TUF è poi esercitato unicamente prima dell’assemblea. La società dovrà fornire le risposte alle domande pervenute almeno tre giorni prima dell’assemblea. La volontà del legislatore, come emerge dalla relazione illustrativa, è quella di adottare una modalità di celebrazione delle assemblee che tenga conto dell’evoluzione del modello decisionale, dato che l’assemblea ha perso la sua funzione informativa, di dibattito e di confronto essenziale al fine della definizione del voto da esprimere, voto che è già indirizzato, prima della riunione. Proroga del termine al 31.12.2024 per lo svolgimento delle assemblee da remoto di società ed enti Il legislatore ha prorogato al 31.12.2024 il termine previsto dall’art. 106 del D.L. 18/2020, disposizione emergenziale che ha consentito alle società e agli enti non economici, di svolgere, fra tutto, assemblee da remoto. Sino al 31.12.2024, quindi, le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga allo statuto: l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; lo svolgimento dell’assemblea anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. Le società a responsabilità limitata potranno inoltre consentire che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479 quarto comma del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie. Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del D.Lgs. 58/1998, anche ove lo statuto disponga diversamente e prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato. Le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante designato di cui all'articolo 135-undecies del D.Lgs. 58/1998 e prevedere che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato.