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Il Nobel per la pace 2026 a Navi Pillay: quando il diritto diventa strumento di uguaglianza

Il 9 ottobre il Comitato norvegese ha assegnato il Premio Nobel per la Pace 2026 a Navanethem "Navi" Pillay, giurista sudafricana di 85 anni. La notizia l'ha raggiunta a Norimberga, dove partecipava a un forum sulla giustizia internazionale. Pochi giorni dopo si è fatta fotografare nell'Aula 600 del Palazzo di Giustizia, la stessa in cui nel 1945-46 furono processati i gerarchi nazisti. È un riconoscimento che riguarda da vicino chiunque creda che la lotta alla discriminazione passi anche dalle aule di giustizia. Un percorso che parte dalla discriminazione vissuta Navi Pillay nasce nel 1941 nella periferia povera di Durban, in una famiglia di immigrati tamil; il padre fa l'autista di autobus. Cresce dentro il sistema dell'apartheid, che conosce prima come cittadina e poi come professionista. Può studiare legge grazie alla sua comunità, che raccoglie i fondi per pagarle gli studi. Laureata, non trova uno studio disposto ad assumere una donna di origine indiana. Così nel 1967 diventa la prima donna non bianca ad aprire uno studio legale nella provincia del Natal. Per quasi trent'anni difende attivisti anti-apartheid e detenuti politici, tra cui Nelson Mandela, e porta davanti ai giudici le torture e gli abusi subiti in detenzione. Nel 1988 è la prima sudafricana a conseguire un dottorato in giurisprudenza a Harvard. Negli anni della transizione democratica si impegna perché la nuova Costituzione sudafricana contenga una clausola contro ogni forma di discriminazione, compresa quella di genere. Nel 1995 Mandela la nomina all'Alta Corte: è la prima donna non bianca a sedervi. Lo stesso anno entra nel Tribunale penale internazionale per il Ruanda, che presiederà dal 1999 al 2003. Dalla toga di difensore ai tribunali internazionali Dal 2003 al 2008 è giudice della Corte penale internazionale dell'Aia. Tra il 2008 e il 2014 è Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, e in quel ruolo non risparmia critiche nemmeno alle grandi potenze. Ancora oggi è giudice ad hoc alla Corte internazionale di giustizia nel caso sul genocidio dei Rohingya in Myanmar. La sentenza che ha cambiato il diritto In Ruanda Pillay era l'unica donna nel collegio che giudicava Jean-Paul Akayesu. Durante il processo alcune testimoni accennarono alle violenze sessuali subite, e le sue domande contribuirono a farle emergere. L'accusa fu così estesa anche allo stupro. La sentenza del 1998 fu la prima con cui un tribunale internazionale riconobbe lo stupro come atto di genocidio e come crimine contro l'umanità. I giudici definirono la violenza sessuale come un'invasione fisica del corpo commessa in circostanze coercitive, senza imporre alle vittime di dimostrare il proprio mancato consenso. Affermarono inoltre che lo stupro, come la tortura, è uno strumento di umiliazione e di discriminazione, lesivo della dignità della persona. Quei principi hanno segnato da allora il diritto penale internazionale. La motivazione Il Comitato ha motivato il premio con il suo impegno per la pace e il diritto internazionale. Lo ha presentato come un messaggio in un momento in cui le istituzioni internazionali sono sotto pressione. Il segretario generale dell'ONU Guterres ha commentato che la forza della legge deve prevalere sulla legge della forza. Quando le si parla di coraggio, Pillay risponde che il suo lavoro è semplice: «Si interpreta la legge, si esaminano i fatti». Una lezione per il nostro lavoro La vicenda di Navi Pillay mostra che la tutela contro la discriminazione si costruisce nel tempo. Si comincia nei singoli casi, difendendo una persona alla volta. Si consolida nella giurisprudenza, che trasforma i principi in diritti esigibili. E si difende nelle istituzioni, che vanno sostenute anche quando sono messe in discussione. È lo stesso lavoro che, su scala diversa, ci impegna ogni giorno: contribuire a definire un modello sociale e di lavoro virtuoso e rispettoso, e dare a chi subisce una discriminazione gli strumenti per farla riconoscere e ottenere giustizia. Il Nobel a Navi Pillay ci ricorda che il diritto, quando viene praticato con coraggio e coerenza, è uno dei mezzi più concreti per affermare la pari dignità di ogni persona.

Il lavoratore può richiedere di ottenere un determinato periodo di ferie?

Nuova decisione sulla sempre attuale questione del posizionamento delle ferie. In generale i lavoratori procedono con un'ordinanza provvisoria. Il Tribunale regionale del lavoro (LAG) del Meclemburgo-Pomerania Anteriore precisa però che se l'istanza viene accolta, le conseguenze sono irreversibili. Ciò avviene in base a un esame sommario, possibile solo nell'ambito di un procedimento d'urgenza, senza che il tribunale possa disporre delle informazioni che si otterrebbero dall'espletamento di un procedimento di merito ai fini della decisione. L'emissione di un provvedimento provvisorio che disponga la concessione delle ferie è pertanto ammessa solo in casi del tutto eccezionali. La ricorrente deve quindi illustrare e dimostrare in modo credibile perché sia indispensabile ottenere le ferie proprio in quel periodo specifico da lei richiesto e in cosa consista lo svantaggio sostanziale, superiore ai normali inconvenienti, che deriverebbe dal rifiuto della sua specifica richiesta di ferie.

La T.U.N. esce dal suo perimetro. Il primo banco di prova dopo cass. civ. n. 8630/2026

Una caduta da cavallo nel 2019, alla prima lezione di equitazione – lezione di prova -; quindi nessun veicolo, nessun medico; eppure, il Tribunale di Milano (con la sentenza del 11 settembre 2026, n. 7008, Giudice Dott. Spera ) liquida il danno con la Tabella Unica Nazionale (c.d. "T.U.N."), prevista dall'art. 138 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. n. 209/2005 – c.d. "C.d.A.") e attuata dal D.p.r. n. 12/2025. È uno dei primi test applicativi del principio fissato dalla Suprema Corte n. 8630/2026, che ha stabilito che la T.U.N. è il parametro privilegiato dell'equità ex artt. 1226 e 2056 c.c. anche fuori dal suo ambito diretto : sinistri anteriori al 5 marzo 2025 e non legati a RC auto o sanità. Con la conseguenza che discostarsene si può, ma solo con motivazione puntuale su circostanze "del tutto peculiari" . Qui sotto tre spunti tratti dalla sentenza: l'onere di allegare grava sulle parti; il Tribunale esclude l'uso combinato delle due tabelle (T.U.N. e pretoria) per prendere il valore più alto di ciascuna voce; il confronto sui numeri (ossia la convenienza aritmetica) non decide quale tabella applicare. Questioni aperte: La Suprema Corte di Cassazione non ha fornito esempi di "circostanze peculiari", restando aperte le criticità già sollevate: danno da reato doloso, danno biologico terminale, limite all'integralità del risarcimento posto dall'art. 138, comma 4, C.d.A. Sul fronte della responsabilità , la sentenza del Tribunale di Milano conferma due punti utili: nel contratto di lezione il cavallo è mezzo di adempimento, quindi la caduta è inadempimento, salvo prova del fortuito; la solidarietà ex art. 2055 c.c. lega il maneggio (responsabilità contrattuale) e l'istruttore (responsabilità aquiliana).

CCNL terziario distribuzione e servizi - cod. CNEL H011 - in arrivo gli aumenti contrattuali

Art. 217 - Aumenti retributivi mensili A decorrere dalle scadenze di seguito indicate verranno erogati aumenti tabellari: Livello 01/04/2023 01/04/2024 01/03/2025 01/11/2025 01/11/2026 01/02/2027 Totale Quadro € 52,08 € 121,53 € 52,08 € 60,76 € 60,76 € 69,44 € 416,65 I € 46,92 € 109,47 € 46,92 € 54,74 € 54,74 € 62,56 € 375,35 II € 40,58 € 94,69 € 40,58 € 47,35 € 47,35 € 54,11 € 324,66 III € 34,69 € 80,94 € 34,69 € 40,47 € 40,47 € 46,25 € 277,51 IV € 30,00 € 70,00 € 30,00 € 35,00 € 35,00 € 40,00 € 240,00 V € 27,10 € 63,24 € 27,10 € 31,62 € 31,62 € 36,14 € 216,82 VI € 24,33 € 56,78 € 24,33 € 28,39 € 28,39 € 32,44 € 194,66 VII € 20,83 € 48,61 € 20,83 € 24,31 € 24,31 € 27,78 € 166,67 Operatori di vendita I categoria € 28,32 € 66,08 € 28,32 € 33,04 € 33,04 € 37,76 € 226,56 II categoria € 23,78 € 55,48 € 23,78 € 27,74 € 27,74 € 31,70 € 190,22

Smart glasses: l'EDPB fissa i primi paletti

Con lo Statement on Smart glasses adottato il 13 ottobre 2026, il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) interviene per la prima volta in modo organico sugli occhiali intelligenti. Gli smart glasses sono dispositivi che integrano fotocamere, microfoni e funzionalità di intelligenza artificiale in una montatura difficile da distinguere da un normale paio di occhiali. Proprio questa caratteristica è al centro delle preoccupazioni del Board. Gli smart glasses consentono una raccolta di dati quasi impercettibile per le persone circostanti, possono captare conversazioni di terzi e, se combinati con il riconoscimento facciale o vocale, comportano un rischio elevato per i diritti e le libertà negli spazi pubblici. Sul piano dei ruoli, l'EDPB ricorda che l'esenzione per uso personale o domestico va interpretata in modo restrittivo. Chi pubblica le riprese su un profilo social aperto, o usa il dispositivo in ambito professionale, assume la qualifica di titolare del trattamento . Produttori e fornitori di servizi collegati, IA inclusa, restano comunque soggetti al GDPR e non possono scaricare sugli utenti i propri obblighi di trasparenza verso i terzi. La trasparenza nei confronti dei non-utenti è indicata come la sfida principale. L'EDPB chiede di combinare più misure , di impostazione predefinita e difficili da eludere: indicatori LED ben visibili, che impediscano la registrazione se coperti; segnali acustici; notifiche di prossimità su smartphone, mai come unico strumento; un design che renda i dispositivi riconoscibili. Quanto alla base giuridica, il consenso dei terzi è difficilmente ottenibile, e quello raccolto a posteriori non è valido. Il legittimo interesse richiede un bilanciamento rigoroso ed è particolarmente difficile da sostenere per finalità commerciali ulteriori o per l'addestramento di modelli di IA. Si raccomanda infine minimizzazione dei dati (sfocatura dei soggetti terzi, elaborazione on-device, archiviazione disattivata di default e geofencing nei luoghi sensibili) e vengono anche annunciate ulteriori indicazioni. Per le imprese, sia quelle che sviluppano o commercializzano questi dispositivi sia quelle che ne valutano l'adozione in azienda, è il momento di riesaminare DPIA, informative e policy interne alla luce di queste prime indicazioni.

AI Act: l'Italia completa l'adeguamento con il D.Lgs. n. 179 del 7 ottobre 2026

Il suddetto Decreto Legislativo, pubblicato in G.U. n. 234 dell'8 ottobre 2026, attua la delega dell'art. 24 della Legge n. 132/2025 e definisce la governance nazionale dell'IA. Qui sotto i punti principali: per quanto concerne le autorità previste: l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) è l'autorità di notifica; l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) è l'autorità di vigilanza del mercato e il punto di contatto unico; Banca d'Italia, CONSOB e I.V.A.S.S. vigilano sui sistemi ad alto rischio nel settore finanziario, mentre il Garante privacy interviene solo nei casi dell'art. 74, par. 8; per quanto riguarda le sanzioni: le stesse ricalcano l'art. 99 del Regolamento: fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato mondiale per le pratiche vietate; mentre per le violazioni lievi sono previste misure non pecuniarie, come l'ordine di cessazione o la dichiarazione pubblica, e criteri attenuati per PMI e start-up; viene istituito lo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA, gestito da AgID e ACN e coordinato con la sandbox FinTech; per quanto attiene il piano lavoristico (v. art. 41): le decisioni su assunzione, modifica e cessazione del rapporto di lavoro, comprese quelle disciplinari e valutative, non possono fondarsi unicamente su processi automatizzati; il consenso del lavoratore non deroga al divieto, per cui il licenziamento adottato in violazione è nullo e il lavoratore ha diritto a una motivazione intelligibile; restano escluse le attività di ricerca e selezione dei candidati; vengono introdotti obblighi formativi sull'IA per ordini professionali, sanità (ECM), giustizia e scuola, consentendo di modulare l'equo compenso in base alla classe di rischio del sistema utilizzato; il nuovo art. 98, comma 1-bis, del Codice della proprietà industriale tutela come segreti commerciali i dati, gli algoritmi, le architetture e le procedure di addestramento dei modelli.