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La T.U.N. esce dal suo perimetro. Il primo banco di prova dopo cass. civ. n. 8630/2026

Pubblicato il 3 novembre 2026
Cavaliere con casco e giacca blu salta un ostacolo bianco e arancione in sella a un cavallo baio in un maneggio

Una caduta da cavallo nel 2019, alla prima lezione di equitazione – lezione di prova -; quindi nessun veicolo, nessun medico; eppure, il Tribunale di Milano (con la sentenza del 11 settembre 2026, n. 7008, Giudice Dott. Spera) liquida il danno con la Tabella Unica Nazionale (c.d. "T.U.N."), prevista dall'art. 138 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. n. 209/2005 – c.d. "C.d.A.") e attuata dal D.p.r. n. 12/2025.

È uno dei primi test applicativi del principio fissato dalla Suprema Corte n. 8630/2026, che ha stabilito che la T.U.N. è il parametro privilegiato dell'equità ex artt. 1226 e 2056 c.c. anche fuori dal suo ambito diretto: sinistri anteriori al 5 marzo 2025 e non legati a RC auto o sanità. Con la conseguenza che discostarsene si può, ma solo con motivazione puntuale su circostanze "del tutto peculiari".

Qui sotto tre spunti tratti dalla sentenza: l'onere di allegare grava sulle parti; il Tribunale esclude l'uso combinato delle due tabelle (T.U.N. e pretoria) per prendere il valore più alto di ciascuna voce; il confronto sui numeri (ossia la convenienza aritmetica) non decide quale tabella applicare.

Questioni aperte: La Suprema Corte di Cassazione non ha fornito esempi di "circostanze peculiari", restando aperte le criticità già sollevate: danno da reato doloso, danno biologico terminale, limite all'integralità del risarcimento posto dall'art. 138, comma 4, C.d.A.

Sul fronte della responsabilità, la sentenza del Tribunale di Milano conferma due punti utili: nel contratto di lezione il cavallo è mezzo di adempimento, quindi la caduta è inadempimento, salvo prova del fortuito; la solidarietà ex art. 2055 c.c. lega il maneggio (responsabilità contrattuale) e l'istruttore (responsabilità aquiliana).