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Licenziamenti

Corte costituzionale, sentenza n. 174/2026, depositata il 22 ottobre 2026

Licenziamento illegittimo dei "vecchi assunti" nelle piccole imprese: la Corte costituzionale abbatte il tetto delle sei mensilità

La Corte costituzionale ha accolto la questione sollevata dal Tribunale di Livorno dichiarando parzialmente illegittimo l'art. 8 della L. 604/1966 per contrasto con gli artt. 3, 4, 35, 41 e 117 della Costituzione e con l'art. 24 della Carta sociale europea.

La norma riguarda i lavoratori delle piccole imprese (fino a 15 dipendenti) assunti prima del 7 marzo 2015 e licenziati senza giusta causa o giustificato motivo. Per loro l'indennità era compresa tra 2,5 e 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

Secondo la Consulta, quella forbice era troppo stretta poiché impediva al giudice di adeguare il risarcimento al caso concreto, soprattutto nei licenziamenti più gravi; non svolgeva un'efficace funzione deterrente nei confronti del datore di lavoro; creava una disparità con gli assunti dopo il 7 marzo 2015, per i quali la sentenza n. 118/2025 aveva già eliminato l'analogo tetto delle sei mensilità.

Cosa cambia in concreto

Il minimo resta di 2,5 mensilità, ma il massimo può ora salire: fino a 10 mensilità per un'anzianità di servizio superiore a 10 anni; fino a 14 mensilità per un'anzianità superiore a 20 anni.

Finora queste maggiorazioni erano riservate ai dipendenti di datori con più di 15 lavoratori.

L'aumento non è automatico. Il giudice decide caso per caso, tenendo conto di cinque criteri: numero dei dipendenti, dimensioni dell'impresa, anzianità del lavoratore, comportamento delle parti e loro condizioni.

Un sistema ancora frammentato

La sentenza riduce una disparità, ma il quadro delle tutele resta articolato:

Piccole imprese

Assunti prima del 7 marzo 2015 (art. 8 L. 604/1966): da 2,5 a 6 mensilità, elevabili fino a 10 o 14 in base all'anzianità. Assunti dopo il 7 marzo 2015 (art. 9 D.Lgs. 23/2015, dopo la sentenza n. 118/2025): da 3 a 18 mensilità.

Imprese più grandi

Assunti prima del 7 marzo 2015 (art. 18 Statuto dei Lavoratori): reintegrazione in caso di licenziamento discriminatorio, nullo o orale. Negli altri casi di illegittimità spetta un'indennità nei limiti di legge. Assunti dopo il 7 marzo 2015 (d.lgs. 23/2015 Jobs Act): da 6 a 36 mensilità nei casi di tutela solo economica, salve le specifiche ipotesi di reintegrazione.

Diritto fallimentare

Corte di Cassazione, SSUU, sentenza 7 ottobre 2026, n. 26356

Le Sezioni Unite riconoscono la natura retributiva delle quote di TFR destinate al Fondo di tesoreria: è quindi possibile insinuare al passivo il TFR non versato al Fondo di tesoreria

Il trattamento di fine rapporto costituisce retribuzione differita, con funzione in senso lato previdenziale, e le quote di t.f.r. che i datori di lavoro, con almeno cinquanta dipendenti, hanno obbligo di versare, a partire dal 1° gennaio 2007, al Fondo di tesoreria gestito per conto dello Stato dall'Inps, costituiscono oggetto di crediti retributivi dei lavoratori la cui esigibilità è subordinata alla cessazione del rapporto. Di conseguenza il lavoratore ha legittimazione alla domanda di ammissione al passivo per le quote di t.f.r. maturate dopo il 1° gennaio 2007 e non versate al Fondo di tesoreria dal datore di lavoro assoggettato a liquidazione giudiziale e quest'ultimo … conserva la titolarità passiva dell'obbligazione di corrispondere il TFR.

Retribuzione e crediti

Corte di Cassazione, ordinanza 6 ottobre 2026, n. 26315

Indennità di trasferta: rilevante la sede abituale di lavoro e non la sede della datrice o la residenza del lavoratore

L'indennità di trasferta è un emolumento corrisposto al lavoratore in relazione ad una prestazione effettuata, per limitato periodo di tempo e nell'interesse del datore, al di fuori della ordinaria sede lavorativa, volto a compensare i disagi derivanti dall'espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto.

Non è quindi rilevante, ai fini dell'insorgenza del diritto, che la sede legale dell'impresa datoriale e la residenza del lavoratore medesimo siano diverse da quelle in cui si svolge l'attività lavorativa, non essendo tali luoghi rilevanti per la identificazione di una trasferta in senso tecnico.

Appalti e somministrazione

Corte di Cassazione, ordinanza 1 ottobre 2026, n. 26027

Appalti di servizi: la certificazione non basta a provare la genuinità del contratto ai fini fiscali

In tema di appalto di servizi e somministrazione di lavoro, ai fini del riconoscimento degli effetti fiscali delle fatture emesse dall'appaltatore, il giudice tributario, ove l'Amministrazione finanziaria deduca la non genuinità dell'appalto, deve verificare la concreta sussistenza degli elementi indicati dall'art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003, e segnatamente l'organizzazione dei mezzi da parte dell'appaltatore, l'esercizio effettivo del potere organizzativo e direttivo sui lavoratori e l'assunzione del rischio d'impresa, non essendo sufficiente il mero riscontro della regolarità formale del contratto, della regolarità contributiva o della certificazione del rapporto, né potendo attribuirsi rilievo assorbente alla sola assenza di prova della consapevolezza del committente circa eventuali frodi poste in essere dall'appaltatore.

Obbligazioni e contratti

Cassazione civile, Sez. II, Sentenza, 22 settembre 2026, n. 25692

Rappresentanza apparente: ordine sottoscritto da coniuge dell'interessato, convivente e di fatto coinvolto nelle trattative, nei sopralluoghi e nella fase esecutiva del contratto

In caso di sottoscrizione dell'ordine da parte del coniuge dell'interessato, che sia convivente e di fatto coinvolto nelle trattative, nei sopralluoghi e nella fase esecutiva del contratto, può ravvisarsi una rappresentanza apparente, ove il comportamento del preteso rappresentato sia idoneo ad ingenerare nel terzo in buona fede la ragionevole convinzione del conferimento del potere rappresentativo; in tal caso gli effetti del contratto si imputano al rappresentato (art. 1388 c.c.; principi sull'apparenza del diritto e sull'affidamento incolpevole).

Diritto condominiale

Cassazione civile, Sez. II, Ordinanza, 21 settembre 2026, n. 25609

Accesso e passaggio al fondo di proprietà esclusiva – applicabilità dell'art. 843 c.c. nei rapporti tra condominio e singolo condomino

In tema di condominio, l'art. 843 c.c. è applicabile nei rapporti tra condominio e singolo condomino solo se l'accesso al fondo di proprietà esclusiva è necessario per costruire o riparare un bene rientrante tra le parti comuni ex art. 1117 c.c. L'accesso e il passaggio imposti dalla norma costituiscono una mera limitazione legale del diritto di proprietà per un'utilità occasionale e transeunte del vicino e non possono tradursi nell'imposizione di un peso stabile e permanente sul fondo altrui (quale, ad esempio, l'installazione di prese di ventilazione), che integrerebbe una servitù non riconducibile all'ambito applicativo dell'art. 843 c.c.

Real Estate

Cassazione civile, Sez. III, Ordinanza, 7 settembre 2026, n. 25103

Atto di compravendita - clausola contrattuale su divieto di vendita per un tempo indeterminato o comunque rimesso alla discrezionalità di una parte/vincoli di destinazione - nullità e inopponibilità ai terzi

La clausola contrattuale, inserita in un atto di compravendita, che vieta all'acquirente di alienare il bene per un tempo indeterminato o comunque rimesso alla discrezionalità di una parte, senza che sia ravvisabile un interesse apprezzabile e meritevole di tutela, è nulla per contrasto con l'art. 1379 c.c. e non è opponibile ai terzi. Il principio si applica anche ai vincoli di destinazione e ad altre pattuizioni che, pur non configurandosi come divieto di alienare in senso stretto, producono limitazioni ugualmente incisive sul diritto di proprietà.

Diritto assicurativo

Cassazione civile, Sez. III, Ordinanza, 7 settembre 2026, n. 25098

Assicurazione contro i danni: prescrizione biennale e momento della sua decorrenza – sentenza di accertamento della nullità o dell'inesistenza delle cessioni del credito indennitario (effetti retroattivi della pronuncia)

In tema di assicurazione contro i danni, la dichiarazione giudiziale di nullità o inesistenza delle cessioni del credito indennitario non incide sul dies a quo della prescrizione biennale di cui all'art. 2952, comma 2, c.c., giacché tale pronuncia ha effetti retroattivi e comporta che il credito sia sempre rimasto in capo al cedente-assicurato (o al suo fallimento), il quale conserva, sin dall'origine, la titolarità del diritto e l'onere di interrompere la prescrizione. Ne consegue che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto poteva essere esercitato e non dal passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato la nullità delle cessioni.

Privacy

Cassazione civile, Sez. I, Ordinanza, 4 settembre 2026, n. 24998

Illecito trattamento dei dati personali – sanzioni Garante per la protezione dati personali (procedimento di adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori)

Nel procedimento per l'adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori del Garante per la protezione dei dati personali, il termine di 120 giorni previsto dalla Tabella B allegata al Regolamento del Garante n. 2/2019 per la comunicazione/notifica delle "presunte violazioni" (art. 166, comma 5, d.lgs. n. 196/2003) ha natura perentoria, in ragione delle esigenze di certezza del diritto e di effettività del diritto di difesa del destinatario della sanzione. Tale termine decorre non dalla mera conoscenza o constatazione materiale del fatto (es. ricezione della notifica di violazione ex art. 33 Reg. UE 2016/679) né da ciascuna singola sottofase dell'attività istruttoria, bensì dal momento in cui, all'esito dell'istruttoria preliminare, il Garante perviene all'effettivo "accertamento" della violazione, inteso come apprezzamento della sussistenza dei presupposti, oggettivi e soggettivi, per l'irrogazione della sanzione. Non è conforme a diritto far decorrere il termine dalle prime fasi d'indagine o dalla prima segnalazione del data breach, dovendo riconoscersi all'Autorità un congruo margine di approfondimento istruttorio, anche unitario e cumulativo rispetto a più episodi correlati (artt. 10 e 11 Reg. n. 1/2019), purché in tempi ragionevoli.

Circolazione stradale

Giudice di Pace Rimini, Sentenza, 24 agosto 2026, n. 937

Sinistro stradale – monopattino elettrico classificato "veicolo": affermata la responsabilità del conducente per i danni causati alla persona conducente bicicletta a pedalata assistita

Il Giudice di Pace di Rimini, in occasione di un giudizio originato da un sinistro stradale, afferma la responsabilità del conducente di un monopattino elettrico per i danni causati alla persona del conducente di una bicicletta a pedalata assistita, atteso che anche i conducenti di tali veicoli, circolando, devono rispettare le norme del C.d.S. in quanto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo C.d.S. i monopattini elettrici sono classificati come "veicoli" a tutti gli effetti, aggiungendo tali mezzi alla elencazione, descrizione e classificazione riguardante i "veicoli" definibili in tale modo come circolanti su strada, così di fatto ampliando il novero di quelli "classici" individuati dalla vigente normativa.