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Licenziamenti Sentenze

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Licenziamento illegittimo dei "vecchi assunti" nelle piccole imprese: la Corte costituzionale abbatte il tetto delle sei mensilità

Corte costituzionale, sentenza n. 174/2026, depositata il 22 ottobre 2026

La Corte costituzionale ha accolto la questione sollevata dal Tribunale di Livorno dichiarando parzialmente illegittimo l'art. 8 della L. 604/1966 per contrasto con gli artt. 3, 4, 35, 41 e 117 della Costituzione e con l'art. 24 della Carta sociale europea.

La norma riguarda i lavoratori delle piccole imprese (fino a 15 dipendenti) assunti prima del 7 marzo 2015 e licenziati senza giusta causa o giustificato motivo. Per loro l'indennità era compresa tra 2,5 e 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

Secondo la Consulta, quella forbice era troppo stretta poiché impediva al giudice di adeguare il risarcimento al caso concreto, soprattutto nei licenziamenti più gravi; non svolgeva un'efficace funzione deterrente nei confronti del datore di lavoro; creava una disparità con gli assunti dopo il 7 marzo 2015, per i quali la sentenza n. 118/2025 aveva già eliminato l'analogo tetto delle sei mensilità.

Cosa cambia in concreto

Il minimo resta di 2,5 mensilità, ma il massimo può ora salire: fino a 10 mensilità per un'anzianità di servizio superiore a 10 anni; fino a 14 mensilità per un'anzianità superiore a 20 anni.

Finora queste maggiorazioni erano riservate ai dipendenti di datori con più di 15 lavoratori.

L'aumento non è automatico. Il giudice decide caso per caso, tenendo conto di cinque criteri: numero dei dipendenti, dimensioni dell'impresa, anzianità del lavoratore, comportamento delle parti e loro condizioni.

Un sistema ancora frammentato

La sentenza riduce una disparità, ma il quadro delle tutele resta articolato:

Piccole imprese

Assunti prima del 7 marzo 2015 (art. 8 L. 604/1966): da 2,5 a 6 mensilità, elevabili fino a 10 o 14 in base all'anzianità. Assunti dopo il 7 marzo 2015 (art. 9 D.Lgs. 23/2015, dopo la sentenza n. 118/2025): da 3 a 18 mensilità.

Imprese più grandi

Assunti prima del 7 marzo 2015 (art. 18 Statuto dei Lavoratori): reintegrazione in caso di licenziamento discriminatorio, nullo o orale. Negli altri casi di illegittimità spetta un'indennità nei limiti di legge. Assunti dopo il 7 marzo 2015 (d.lgs. 23/2015 Jobs Act): da 6 a 36 mensilità nei casi di tutela solo economica, salve le specifiche ipotesi di reintegrazione.