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Appalti di servizi: la certificazione non basta a provare la genuinità del contratto ai fini fiscali

Corte di Cassazione, ordinanza 1 ottobre 2026, n. 26027

In tema di appalto di servizi e somministrazione di lavoro, ai fini del riconoscimento degli effetti fiscali delle fatture emesse dall'appaltatore, il giudice tributario, ove l'Amministrazione finanziaria deduca la non genuinità dell'appalto, deve verificare la concreta sussistenza degli elementi indicati dall'art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003, e segnatamente l'organizzazione dei mezzi da parte dell'appaltatore, l'esercizio effettivo del potere organizzativo e direttivo sui lavoratori e l'assunzione del rischio d'impresa, non essendo sufficiente il mero riscontro della regolarità formale del contratto, della regolarità contributiva o della certificazione del rapporto, né potendo attribuirsi rilievo assorbente alla sola assenza di prova della consapevolezza del committente circa eventuali frodi poste in essere dall'appaltatore.