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Diritto fallimentareCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 24 giugno 2026, n. 21449

Concordato preventivo – effetto esdebitatorio

In tema di concordato preventivo disciplinato dalla legge fallimentare, l'effetto esdebitatorio di cui all'art. 184 L. Fall. opera esclusivamente nei confronti dei creditori concorsuali della società proponente il concordato e non si estende, in difetto di espressa previsione normativa, ai creditori di società da essa controllate, ancorché tra le due vi sia stretta interdipendenza economica o il credito verso la controllata sia garantito da beni della controllante.


Diritto fallimentareTribunale di La Spezia, 12 giugno 2026, Est. Gaggioli

Strumenti di regolazione della crisi – procedimento unitario – misure protettive

In tema di misure protettive, il concetto di "azioni esecutive e cautelari" di cui all'art. 54, comma 2, CCII deve essere interpretato estensivamente, senza che ciò possa ritenersi pregiudizievole per i creditori, alla luce della ratio dell'istituto, volta a consentire al debitore di conservare la disponibilità del patrimonio e dei beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, in funzione della presentazione di un piano di pagamento nell'ambito di uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza. Rientrano, pertanto, nell'inibitoria non solo i procedimenti espressamente qualificati come esecutivi o cautelari dal codice di procedura civile o da leggi speciali, ma anche tutte le iniziative dei creditori idonee ad apporre, in tutto o in parte, un vincolo di indisponibilità sul patrimonio del debitore, o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, ove incompatibili con la presentazione del suddetto piano di pagamento.


Diritto fallimentareCorte Costituzionale, Sentenza, 12 maggio 2026, n. 74

Liquidazione giudiziale – esdebitazione – questione di legittimità costituzionale

La disposizione dell'art. 281, comma 1, CCII, secondo cui il Tribunale, nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale, dichiara l'esdebitazione - su istanza di parte - "contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura" , se correttamente interpretata, nel senso di ritenere la contestualità in senso logico e non cronologico, non viola l'art. 76 della Costituzione, consentendo quindi di dichiarare l'esdebitazione anche quando l'istanza venga presentata immediatamente dopo la chiusura della procedura, purché ciò avvenga nell'ambito della stessa liquidazione.


Diritto fallimentareCorte di Cassazione, Ordinanza 5 maggio 2026 n. 12715

Revocatoria fallimentare per le retribuzioni - esclusione

Avendo accertato il pregresso pagamento dell’associazione poi fallita a un dipendente di retribuzioni arretrate, il curatore del fallimento aveva in proposito promosso l’azione revocatoria, nonostante che la legge fallimentare esonerasse dalla stessa “… i pagamenti di corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti … del fallito”, sostenendo che l’esenzione riguardi unicamente i corrispettivi erogati in relazione di contestualità con le prestazioni, essendo la ratio della norma la tutela della continuità aziendale. La Cassazione respinge l’interpretazione riduttiva, alla luce del tenore letterale della norma, che non contiene limitazioni del tipo indicato e della sua ratio, volta a tutelare il diritto del lavoratore alla retribuzione nell’ampia dimensione indicata dall’art. 36 Cost., rispetto alla quale resta irrilevante il momento dell’effettiva corresponsione della stessa.


Diritto fallimentareCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 29 aprile 2026, n. 11676

Concordato preventivo - Accordi di ristrutturazione dei debiti

In tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67, comma 4, CCII (come modificato dall'art. 19 d.lgs. 13 settembre 2024 n. 136), la "moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento" dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca va intesa come periodo di sospensione o dilazione dell'adempimento (di capitale e interessi), durante il quale il debitore può non effettuare alcun pagamento, senza che sia richiesto né l'integrale soddisfacimento del credito entro il biennio, né l'inizio necessario del pagamento prima del decorso di detto termine.


Diritto fallimentareCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 23 marzo 2026, n. 6884

Liquidazione Giudiziale – ammissione al passivo (opposizione allo stato passivo)

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo della liquidazione giudiziale, la violazione dei termini di cui all'art. 207, commi 4 e 5, C.C.I.I. per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza integra una nullità dell'atto introduttivo sanabile ai sensi dell'art. 164 c.p.c.; in tal caso, il giudice deve fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini legali e la tempestività delle eccezioni delle parti va valutata con riguardo a tale nuova udienza.


Diritto fallimentareCassazione Civile, Sez. 1, Ordinanza, 19 marzo 2026, n. 6596

Revocatoria ordinaria esercitata dal curatore – Terzo subacquirente – Mala fede ed onere della prova

Nel caso in cui il curatore del fallimento proponga l’azione revocatoria ordinaria ex art. 66 L. fall. ed ex art. 2901 c.c. anche nei confronti del subacquirente a titolo oneroso, che abbia trascritto il proprio titolo di acquisto prima della trascrizione dell’azione revocatoria, il curatore ha l’onere di provare, in base all’art. 2901, comma 4, c.c. la consapevolezza in capo al subacquirente della lesione arrecata alla garanzia patrimoniale dei creditori dalla compravendita del proprio dante causa, essendo irrilevante accertare che le condizioni dell’azione ricorrano anche in relazione all’acquisto del subacquirente medesimo.


Diritto fallimentareTribunale di Lucca, 14 marzo 2026, Est. Simoni

Liquidazione Giudiziale - Rapporti giuridici pendenti al momento dell’apertura – Contratto di appalto

In materia di rapporti giuridici pendenti al momento dell’apertura della liquidazione giudiziale, sebbene non sia espressamente previsto dalla norma, tenuto conto che lo scioglimento del contratto opera ex lege sin dall’apertura della liquidazione giudiziale salvo che il curatore comunichi di subentrare e considerato che la sospensione per sessanta giorni è funzionale ad assicurare al curatore, nell’interesse della procedura, un congruo spatium deliberandi, il curatore può rinunciare a tale termine e rendere noto al committente, anche prima della sua scadenza, di non voler subentrare nel contratto: ciò infatti consente a entrambe le parti di definire celermente e senza incertezze il rapporto contrattuale


Diritto fallimentareCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 9 marzo 2026, n. 5258

Concordato preventivo – “cram-down fiscale” - Requisiti

Nel giudizio di omologazione forzosa della proposta di concordato preventivo (c.d. cram-down fiscale), il Tribunale deve accertare, sulla base delle risultanze della relazione del professionista attestatore ex art. 161, comma 3, L. Fall., la maggiore convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, considerando anche gli elementi sopravvenuti nel corso della procedura che influiscono sull'attivo della società proponente.


Diritto fallimentareTribunale di Larino, 4 marzo 2026, est. D'Alonzo

Liquidazione giudiziale iniziata o proseguita dal creditore fondiario – compiti di custodia in capo al curatore

In presenza di una liquidazione giudiziale iniziata o proseguita dal creditore fondiario (ma anche coltivata dal curatore a norma dell'art. 216, comma 10, CCII), il giudice dell'esecuzione può procedere alla revoca del custode giudiziale da lui già individuato, ed è dispensato dal nominarlo, ove non abbia ancora provveduto: si tratta infatti di nomina ormai superflua, poiché nell'esercizio dei compiti custodiali subentra il curatore. Costui, sostituendosi al debitore nell'amministrazione del patrimonio acquisito all'attivo della procedura (a norma dell'art. 128 CCII) soggiace, in tale veste, alle direttive impartite dal giudice dell'esecuzione ex art. 484 c.p.c., così come vi soggiace il debitore a norma dell'art. 559 del codice di rito.


Diritto fallimentareCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza 26 febbraio 2026, n. 4346

Contratto di locazione ad uso abitativo – fallimento del locatore e subentro del curatore – autorizzazione del G.D. per rinnovo della locazione alla seconda scadenza quadriennale

In caso di fallimento del locatore e di subentro del curatore, ex art. 80, primo comma, L.F., nel contratto di locazione immobiliare soggetto al regime vincolistico di cui alla legge n. 431 del 1998, ai fini della rinnovazione della locazione alla seconda scadenza quadriennale, è necessaria l’autorizzazione del Giudice delegato, secondo il principio generale di cui all’art. 560 c.p.c., in difetto determinandosi l’estinzione del rapporto.

La comunicazione di disdetta da parte del curatore, anche se effettuata in ritardo, e quindi dopo il termine di sei mesi anteriore alla seconda scadenza, non è conseguentemente necessaria, costituendo mero atto ricognitivo degli effetti già propri della suddetta previsione normativa.


Diritto fallimentareCassazione Civile, Sez. II, Sentenza, 26 febbraio 2026, n. 4367

Ammissione al passivo – azione di accertamento anche per successiva sentenza di condanna

Qualunque pretesa a contenuto patrimoniale nei confronti di un soggetto fallito deve essere azionata attraverso lo speciale procedimento di accertamento del passivo davanti al Tribunale fallimentare. Ciò vale anche per le azioni di accertamento che costituiscano presupposto per una successiva sentenza di condanna, le quali incidono inevitabilmente sulla massa dei creditori e sulla par condicio creditorum.


Diritto fallimentareCassazione Civile, Sez. I, Sentenza, 3 febbraio 2026, n. 2241

Ammissione al passivo fallimentare di crediti bancari – limiti probatori

Ai fini dell'insinuazione allo stato passivo nel fallimento, l'utilizzo della tecnica semplificatoria di azzeramento del saldo di conto corrente (cd. “saldo zero”) presuppone da parte della banca la deduzione che il saldo non sia mai stato a credito del correntista nei periodi antecedenti; sicché in tal caso la banca creditrice può avvalersi di questo strumento ove non sia in possesso di tutti gli estratti conto, sempreché la curatela non deduca a sua volta il contrario in modo puntuale e sorretto dai documenti in suo possesso.


Diritto fallimentareCassazione Civile, Sez. I, Sentenza, 22 gennaio 2026, n. 1464

Vendita di beni fallimentare – proporzione tra prezzo di aggiudicazione e prezzo giusto

In tema di vendita di beni nell'ambito delle procedure fallimentari, la nozione di "prezzo... notevolmente inferiore a quello giusto" prevista dall'art. 108, comma 1, legge fall., deve essere valutata in termini percentuali e non assoluti. La sproporzione tra prezzo di aggiudicazione e prezzo giusto esprime un rapporto tra i due valori e deve essere apprezzata considerando la differenza percentuale tra i due, non l'importo assoluto della differenza.


Diritto fallimentareCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 2 gennaio 2026, n. 82

Revocatoria fallimentare – domanda di ammissione al concordato preventivo – c.d. “periodo sospetto”

Nel caso in cui il fallimento della società è stato dichiarato dopo che la stessa aveva proposto una domanda di ammissione al concordato preventivo, il termine di un anno previsto dall'art. 2467, comma 1, cit. è assoggettato, proprio in applicazione della norma prevista dall'art. 65 l.fall., agli effetti che derivano dalla consecuzione tra procedure concorsuali e, dunque, alla retrodatazione (che l'art. 69-bis, comma 2, l.fall. ha solo riconosciuto in modo espresso) del termine iniziale del periodo sospetto ai fini della proposizione delle azioni ivi previste, tra cui, appunto, l'azione d'inefficacia cui all'art. 65 l.fall. Al fine di comprendere la suddetta pronuncia, si ricorda come il c.d. “periodo sospetto” individua l’arco temporale nel quale determinati atti dispositivi compiuti dal debitore, pur formalmente validi, possono essere assoggettati a revocatoria ove ritenuti lesivi della par condicio creditorum e connotati dalla conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo. Per gli intermediari creditizi , il punto di maggiore attenzione riguarda i ricevuti su esposizioni deteriorate, le concessioni di garanzie per debiti pregressi, nonché le operazioni di ristrutturazione effettuate in prossimità della crisi: in tali ipotesi la verifica circa la collocazione temporale dell’atto rispetto all’apertura della procedura costituisce il primo filtro di rischio contenzioso. Gli istituti finanziari devono, pertanto, presidiare accuratamente i processi di monitoraggio e documentazione delle posizioni deteriorate, anche in funzione difensiva. In tale contesto si inserisce il tema oggetto della sentenza in commento, della (ad esempio tra concordato preventivo e liquidazione giudiziale), che possano rappresentare momenti successivi della medesima crisi d’impresa. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non è sufficiente una mera successione temporale, occorrendo che la seconda procedura concorsuale rappresenti l’evoluzione della medesima situazione patologica già emersa nella prima procedura concorsuale.