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Revocatoria fallimentare – domanda di ammissione al concordato preventivo – c.d. “periodo sospetto”

Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 2 gennaio 2026, n. 82

Nel caso in cui il fallimento della società è stato dichiarato dopo che la stessa aveva proposto una domanda di ammissione al concordato preventivo, il termine di un anno previsto dall'art. 2467, comma 1, cit. è assoggettato, proprio in applicazione della norma prevista dall'art. 65 l.fall., agli effetti che derivano dalla consecuzione tra procedure concorsuali e, dunque, alla retrodatazione (che l'art. 69-bis, comma 2, l.fall. ha solo riconosciuto in modo espresso) del termine iniziale del periodo sospetto ai fini della proposizione delle azioni ivi previste, tra cui, appunto, l'azione d'inefficacia cui all'art. 65 l.fall. Al fine di comprendere la suddetta pronuncia, si ricorda come il c.d. “periodo sospetto” individua l’arco temporale nel quale determinati atti dispositivi compiuti dal debitore, pur formalmente validi, possono essere assoggettati a revocatoria ove ritenuti lesivi della par condicio creditorum e connotati dalla conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo. Per gli intermediari creditizi , il punto di maggiore attenzione riguarda i ricevuti su esposizioni deteriorate, le concessioni di garanzie per debiti pregressi, nonché le operazioni di ristrutturazione effettuate in prossimità della crisi: in tali ipotesi la verifica circa la collocazione temporale dell’atto rispetto all’apertura della procedura costituisce il primo filtro di rischio contenzioso. Gli istituti finanziari devono, pertanto, presidiare accuratamente i processi di monitoraggio e documentazione delle posizioni deteriorate, anche in funzione difensiva. In tale contesto si inserisce il tema oggetto della sentenza in commento, della (ad esempio tra concordato preventivo e liquidazione giudiziale), che possano rappresentare momenti successivi della medesima crisi d’impresa. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non è sufficiente una mera successione temporale, occorrendo che la seconda procedura concorsuale rappresenti l’evoluzione della medesima situazione patologica già emersa nella prima procedura concorsuale.

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