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Diritto bancarioCorte di Appello di Venezia, Sentenza n. 2914 del 06 ottobre 2025

Opposizione a precetto e all’esecuzione ex art. 651 c.p.c. – Eccezioni di abusività e vessatorietà della clausola del capitolato allegato al mutuo (nullità della clausola, nullità del precetto)

La Corte di Appello di Venezia, con la suddetta sentenza, tra l’altro, riconosciuta la vessatorietà della clausola che facoltizza la banca a "dichiarare la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. o” a ”risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. qualora siano promossi a carico della parte finanziata atti esecutivi o conservativi o vi sia pericolo di pregiudizio al credito ed alle garanzie", in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la nullità della clausola stessa e la nullità dell'intimato atto di precetto.

La Corte, infatti, rileva come la banca “non ha affatto provato, né ancor prima allegato che la clausola abusiva è stata oggetto di specifica trattativa, seria, effettiva ed individuale, non essendo sufficiente all’uopo, secondo la giurisprudenza sopra richiamata, che le singole clausole siano state lette e che ne sia stato discusso e chiarito il contenuto (v. Cass. 497/2021)”.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 6 ottobre 2025, n. 26826

Responsabilità sanitaria – perdita feto

In tema di responsabilità sanitaria, la perdita del feto imputabile a omissioni e ritardi dei medici è morfologicamente assimilabile al danno da perdita del rapporto parentale; tale danno rileva tanto nella sua dimensione di sofferenza interiore patita sul piano morale soggettivo, quanto nell'attitudine a riflettersi sugli aspetti dinamico-relazionali della vita quotidiana dei genitori e degli altri eventuali soggetti aventi diritto al risarcimento.

La Suprema Corte di Cassazione enuncia, quali principi di diritto, cui il Giudice del rinvio dovrà attenersi, i seguenti: “In tema di Responsabilità sanitaria, il danno da perdita del feto imputabile ad omissioni e ritardi dei medici è morfologicamente assimilabile al danno da perdita del rapporto parentale, che rileva tanto nella sua dimensione di sofferenza interiore patita sul piano morale soggettivo, quanto nella sua attitudine a riflettersi sugli aspetti dinamico-relazionali della vita quotidiana dei genitori e degli altri eventuali soggetti aventi diritto al risarcimento del danno.”; “… la perdita del frutto del concepimento prima della sua venuta in vita, imputabile a omissioni e ritardi dei medici, determina la risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale, che si manifesta prevalentemente in termini di intensa sofferenza interiore tanto del padre, quanto (e soprattutto) della madre…”.”


Gestione del personaleCommento alla sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 1399 del 6 ottobre 2025

Trasparenza amministrativa e rispetto della privacy: necessario un giusto equilibrio

La divulgazione di dati personali di un lavoratore, quali nome, cognome, data di nascita, qualifica e posizione economica, l'informazione relativa alla condizione di salute, il numero dei giorni di malattia usufruiti negli ultimi tre anni e il numero dei giorni di assenza per malattia usufruita con la indicazione specifica delle date della propria inabilità totale al lavoro, e della data di collocamento in pensione, effettuata tramite pubblicazione “in chiaro” nell’Albo Comunale di una sentenza resa tra parti i un giudizio per mobbing avanti il Giudice del lavoro, costituiscono una palese violazione del trattamento di dati sensibili della dipendente, anche se la finalità della comunicazione era quella di ottemperare agli obblighi di trasparenza previsti ai sensi degli artt. 183 e 194 comma 1, lett. a D.Lgs n. 267 del 2000.

I passaggi più significativi:

  • I dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute possono essere trattati soltanto mediante modalità organizzative, quali tecniche di cifratura o criptatura che rendono non identificabile l'interessato. Ne consegue che i soggetti pubblici o le persone giuridiche private, anche quando agiscano rispettivamente in funzione della realizzazione di una finalità di pubblico interesse o in adempimento di un obbligo contrattuale, sono tenuti all'osservanza delle predette cautele nel trattamento dei dati in questione (Cass. Civ., SSUU, n. 30981 del 2017)
  • Costituisce diffusione di un dato sensibile quella relativa all'assenza dal lavoro di un dipendente per malattia, in quanto tale informazione, pur non facendo riferimento a specifiche patologie, è comunque suscettibile di rivelare lo stato di salute dell'interessato (Cass. civ. Sez. I n. 18980 del 2013)
  • Il danno non patrimoniale da lesione della privacy consiste, allora, anzitutto nella illecita - perché effettuata in assenza del consenso del titolare - diffusione pubblica di dati personali, sui quali l'individuo vanta un diritto alla riservatezza
  • La pubblicazione dei dati personali nell'Albo del Comune, ivi compreso quello on-line, di un piccolo territorio è fonte di sicuro disagio e integra danno non patrimoniale.

LavoroTribunale di Ravenna, 4 ottobre 2025, n. 409

(a seguito di rinvio pregiudiziale — Corte di Giustizia UE, 11 settembre 2025, causa C-5/24)

Il Tribunale di Ravenna chiarisce la compatibilità tra normativa sul comporto e diritto antidiscriminatorio europeo, confermando la legittimità del trattamento uniforme previsto dal CCNL Turismo Confcommercio.

Il giudice ha affermato che la disciplina sul comporto ex art. 2110 c.c. e artt. 173–174 CCNL Turismo non viola il diritto dell’Unione, in quanto il trattamento uguale tra lavoratori disabili e non è sorretto da una finalità legittima e oggettivamente giustificata.

È stato inoltre escluso l’inadempimento dell’obbligo di fornire “soluzioni ragionevoli” di cui all’art. 5 della direttiva 2000/78/CE: la risoluzione del rapporto è dipesa esclusivamente dalla mancata attivazione, da parte della lavoratrice, dell’aspettativa non retribuita prevista dal contratto.

Non essendovi un termine di comparazione né una disparità concreta, non può configurarsi una discriminazione. In tale contesto, nessun ulteriore accomodamento sarebbe potuto gravare sul datore di lavoro.


Diritto condominialeCassazione Civile, Sez. II, Sentenza, 3 ottobre 2025, n. 26702

Installazione di ascensore o piattaforme elevatrici realizzati da uno o più condomini

L'installazione di ascensori o piattaforme elevatrici realizzati da uno o da alcuni condomini a proprie spese nelle parti comuni del fabbricato per eliminare le barriere architettoniche deve essere valutata alla stregua dell'art. 1102 c.c., secondo il criterio del pari uso, conferendo a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 3 ottobre 2025, n.26656

Risarcimento del danno – condotta colposa del passeggero (cintura di sicurezza non allacciata) ed efficienza causale del danno subito

In caso di sinistro stradale, la condotta colposa del passeggero consistente nel mancato uso delle cinture di sicurezza può esaurire l'intera efficienza causale del danno subito, a condizione che sia dimostrato che l'impiego delle cinture avrebbe neutralizzato le conseguenze del sinistro. La Suprema Corte afferma pertanto che il passeggero che agisce contro il conducente e l'assicurazione del veicolo avversario (sebbene ritenuto responsabile al 50% dell'incidente) non ha diritto al risarcimento se le lesioni subite sono dovute al fatto di non aver indossato la cintura di sicurezza.


Diritto fallimentareCassazione Civile, Sez. I, Sentenza, 30 settembre 2025, n. 26415

Procedimento di apertura della Liquidazione Giudiziale – verifiche preliminari da parte del Giudice

In sede di procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, il Tribunale deve verificare sommariamente e in via incidentale l'esistenza di un credito di cui sia titolare il ricorrente, senza richiedere un definitivo e giudiziale accertamento del credito o l'esecutività del titolo. Il giudice può accertare in via indiziaria il trasferimento del credito attraverso notificazioni delle singole cessioni dei crediti.


LavoroCassazione, Sez. Lav., 25 settembre 2025, n. 26170

Codatorialità e gruppi di imprese

La codatorialità nell'impresa di gruppo presuppone l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale, nonché la condivisione della prestazione del medesimo, al fine di soddisfare l'interesse di gruppo, da parte delle diverse società, che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali, secondo le regole generali di imputazione del rapporto all'effettivo utilizzatore della prestazione, ovvero agli effettivi utilizzatori promiscui secondo i principi delle obbligazioni solidali.


ProvvigioniCassazione, Sez. Lav., Sentenza, 25 settembre 2025, n.26190

Agente di commercio – storno di provvigioni - limiti

Nel rapporto di agenzia, lo storno delle provvigioni corrisposte in misura superiore a quella pattuita fra agente e preponente, è legittimo se gli storni sono connessi alla mancata esecuzione del contratto fra preponente e cliente, ma non sono mentre non è possibile se il contratto tra preponente e terzo non ha avuto esecuzione per cause imputabili al preponente.


LavoroCassazione, Sez. Lav., Ordinanza, 24 settembre 2025, n. 26021

Onere probatorio in materia di infortunio

Nell'ambito della responsabilità contrattuale, specificatamente riguardo al contratto di lavoro, il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale deve soltanto richiamare il contratto di lavoro quale fonte dell'obbligo di protezione da parte del datore di lavoro, ed allegare l'esistenza dell'inadempimento.

Non è tenuto a fornire ulteriori prove in merito all'adempimento degli obblighi contrattuali da parte del datore di lavoro; tale onere probatorio è infatti a carico del debitore, che deve dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, ossia l'avvenuto adempimento degli obblighi contrattuali.

Per quanto concerne il ricorso per il risarcimento, è sufficiente che il lavoratore illustri il fatto dannoso, l'infortunio o la malattia professionale, e dimostri il nesso di causalità tra quest'ultimo e le lesioni o il pregiudizio subito (nella specie, un lavoratore nel compiere una mansione che aveva eseguito quotidianamente, veniva inspiegabilmente colpito da un tondino di ferro che stava tagliando riportando una grave lesione all'occhio sinistro. Cassata la decisione dei giudici di appello che avevano escluso la responsabilità del datore, atteso il lavoratore non aveva dimostrato l'esatta dinamica dell'infortunio e non aveva dedotto, né eccepito l'omessa vigilanza da parte del datore circa l'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale. Per la Corte, la violazione dell'obbligo di vigilanza sul mancato utilizzo dei DPI-quali gli occhiali di protezione che ove indossati avrebbero certamente prevenuto l'infortunio - non doveva essere eccepita né dedotta dal lavoratore).


LavoroCorte d’appello di Milano, sentenza 24 settembre 2025

Conciliazione sindacale inoppugnabile solo se prevista dal contratto

La conciliazione firmata in sede sindacale può beneficiare del regime di inoppugnabilità previsto dall’articolo 2113, comma 4, del Codice civile solo se è svolta nelle sedi e secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva; in mancanza di tali presupposti, l’accordo si configura come una normale transazione, soggetta al regime ordinario di impugnabilità.

La vicenda giudiziaria trae origine da un rapporto di lavoro nel settore del trasporto merci, nel corso del quale il dipendente ha lamentato differenze retributive, trattenute indebite e un infortunio sul lavoro. A seguito della cessazione del rapporto per dimissioni, le parti hanno sottoscritto un verbale qualificato come “conciliazione in sede sindacale”, con il quale, a fronte del pagamento di una somma estremamente modesta (100 euro), il lavoratore ha rinunciato a tutte le pretese connesse al rapporto.

Il lavoratore ha impugnato tempestivamente tale accordo, sostenendo che non si trattasse di una vera conciliazione in sede protetta, ma di una semplice transazione, in quanto sottoscritta davanti a un singolo sindacato, scelto dal datore, e in assenza di una disciplina collettiva che regolasse quella specifica sede conciliativa.

In primo grado, il Tribunale ha ritenuto valida la conciliazione, valorizzando la presenza del sindacato e la funzione deflattiva dell’accordo. La Corte d’appello ha ribaltato integralmente questa impostazione, accogliendo la tesi del lavoratore e dichiarando l’inefficacia dell’accordo. Il punto centrale della decisione riguarda proprio la qualificazione della conciliazione e i requisiti necessari affinché essa possa sottrarsi al regime di impugnabilità previsto dall’articolo 2113 del Codice civile. La Corte mette in luce il collegamento tra l’articolo 2113 del Codice civile e l’articolo 412-ter del Codice di procedura civile, che prevede che le conciliazioni sindacali possano svolgersi «presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi».

Da questo dato normativo la Corte ricava un principio di particolare rilevanza pratica: la disciplina collettiva non ha una funzione meramente organizzativa, ma rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie di conciliazione sindacale. In altri termini, senza una previsione del contratto collettivo che individui sedi e modalità della procedura, non può parlarsi di “sede protetta” in senso tecnico. La conseguenza è netta: in assenza di tale previsione, la conciliazione non beneficia della deroga prevista dall’articolo 2113, comma 4, e resta quindi impugnabile dal lavoratore entro sei mesi.

Nel caso concreto, il Ccnl applicato (trasporto merci industria) non prevedeva alcuna disciplina delle conciliazioni sindacali. Questo elemento è stato ritenuto decisivo per escludere la natura “protetta” dell’accordo, a nulla rilevando che esso fosse stato sottoscritto davanti a un rappresentante sindacale. La Corte sottolinea inoltre che la previsione collettiva delle modalità conciliative non costituisce un formalismo, ma una garanzia sostanziale.

L’effetto pratico della decisione è rilevante: una larga parte delle conciliazioni che nella prassi vengono definite “sindacali” rischia di essere riqualificata come semplice transazione, con conseguente piena impugnabilità. Con la conseguenza che se questa linea interpretativa dovesse trovare conferma nella giurisprudenza di legittimità, sarebbe necessario rivedere profondamente le prassi seguite dagli avvocati e dalle imprese. Prima di considerare “protetta” una certa sede, occorrerebbe verificare puntualmente la base contrattuale della procedura, la struttura dell’organismo conciliativo e le modalità di svolgimento dell’incontro. In assenza di questi requisiti, il rischio di vanificare la funzione della conciliazione sarebbe elevato.


Diritto fallimentareTribunale di Roma, 23 settembre 2025, Est. Miccio

Composizione negoziata della crisi - Misure cautelari - Richiesta di ordine nei confronti dell'INPS di rilascio del DURC - Fumus boni iuris

Le misure cautelari nella composizione negoziata, compresa la richiesta di rilascio del DURC, hanno quale necessario presupposto il fumus boni iuris del diritto a tutela del quale vengono richieste, con la conseguenza che non possono avere quale effetto la disapplicazione di norme di legge anche qualora tale disapplicazione appaia funzionale al buon esito delle trattative. Per il Tribunale, quindi, è “onere della società che acceda e alla composizione negoziata, laddove abbia interesse ad ottenere il DURC, di porsi nella condizione di non avere debiti ostativi al suo rilascio ovvero di raggiungere rapidamente, anche attraverso meccanismi di rateazione, una soluzione negoziata che renda possibile il rilascio del documento”. Il Tribunale chiarisce, poi, come la composizione negoziata, diversamente da altre procedure concorsuali, non prevede alcun divieto di pagamento di crediti anteriori (e dunque non è applicabile l’art. 3, comma 2, lett. b) del DM 30.01.2015 secondo il quale la regolarità contributiva sussiste comunque in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative).


LavoroTribunale del Lavoro di Parma, sentenza, 18 settembre 2025, n. 541

Uso cellulare personale - sicurezza – insubordinazione - Licenziamento disciplinare

L’uso del cellulare sul luogo di lavoro può legittimare il licenziamento disciplinare se comporta rischi per la sicurezza o rappresenta una manifesta insubordinazione.

Nel caso in questione, una società cooperativa aveva licenziato il socio-lavoratore, addetto alla movimentazione merci, che reiteratamente utilizzava il cellulare personale durante il turno di lavoro, rifiutandosi di obbedire ai richiami del preposto.


Diritto di famigliaCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 17 settembre 2025, n. 25495

Scioglimento di unione civile – requisiti per riconoscimento assegno divorzile

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, presenta un riepilogo dei principi alla base del riconoscimento dell’assegno nel matrimonio, che considera valevoli anche nelle unioni civili, vista l’applicazione del comma 6 art. 5 delle Legge sul divorzio (Legge 01 dicembre 1970 n. 898), precisando come la funzione assistenziale dell'assegno si identifica nell’inadeguatezza dei mezzi sufficienti a una vita autonoma e dignitosa e nell’impossibilità di procurarseli malgrado ogni diligente sforzo. La funzione compensativa, invece, ricorre se lo squilibrio economico dipende dalle scelte connesse alla conduzione della vita comune e dal sacrificio di una delle parti nel fornire un apprezzabile contributo alla famiglia e alla formazione del patrimonio comune.

La Suprema Corte afferma come “Nell'ambito della unione civile, non diversamente da quanto avviene nel matrimonio, l'assegno divorzile può riconoscersi ove, previo accertamento della inadeguatezza dei mezzi del richiedente, se ne individui la funzione assistenziale e la funzione perequativo- compensativa” e come “Con la precisazione che la sola funzione assistenziale può giustificare il riconoscimento di un assegno, che in questo caso non viene parametrato al tenore di vita bensì a quanto necessario per soddisfare le esigenze esistenziali dell'avente diritto; se invece ricorre anche la funzione compensativa, che assorbe quella assistenziale, l'assegno va parametrato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale dell'altra parte”.


Contratto di agenziaCassazione, Sez. Lav., 16 settembre 2025, n. 25367

Contratto di agenzia: la forma scritta è requisito per la prova del contratto e non della sua validità

In tema di agenzia la forma scritta è requisito per la prova e non per la validità del contratto ed il requisito formale è integrato non soltanto dal documento contrattuale ma da qualunque atto dal quale sia desumibile il rapporto esistente tra preponente ed agente. La prova scritta può essere costituita dalle fatture emesse dall'agente per le provvigioni maturate, quando le fatture rappresentino tacita accettazione di misure provvisionali diverse da quelle originariamente pattuite, con pacifica protratta applicazione delle nuove previsioni provvigionali e quindi con prova inequivoca per facta concludentia, di conoscenza ed accettazione di entrambe le parti della nuova regolazione del rapporto. Irrilevante la mancata sottoscrizione di nuova pattuizione contrattuale.


Diritto condominialeCassazione Civile, Sez. II, Sentenza, 16 settembre 2025, n. 25446

Approvazione rendiconto condominiale – documenti necessari e requisiti

Per l'approvazione valida di un rendiconto condominiale, non serve un bilancio formale come quello delle società; è sufficiente una contabilità chiara che permetta ai condòmini di capire le entrate, le spese e le relative quote. L'obiettivo è fornire trasparenza, rispettando il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, garantendo che la documentazione giustificativa sia comprensibile e permetta il controllo delle operazioni dell'amministratore.


Real EstateTribunale di Vicenza, 13 settembre 2025, Est. Limitone

Trust - registro delle Imprese: iscrizione di una sentenza da parte del Conservatore

Il Conservatore del registro delle imprese, quando iscrive una sentenza, non deve compiere un’attività interpretativa della medesima, ricavandone alcunché, ma deve solo dare conto di ciò che è scritto nel dispositivo, senza alcuna possibilità di intervenire in sede interpretativa sul medesimo, né deducendone alcuna conseguenza di legge, e neppure debba dirimere questioni inerenti la “corretta catena di trasferimenti”, che vanno risolte in sede giudiziaria, essendo il Registro delle Imprese solo il prisma in cui leggere ciò che avviene nell’impresa e non il luogo di risoluzione delle controversie che riguardano la stessa.


Diritto di famigliaCassazione Civile, Sez. III, sentenza 12 settembre 2025, n. 25121.

Assicurazione sulla vita

La Cassazione ha ribadito che l’assicurazione sulla vita è un contratto inter vivos con effetti post mortem, in cui il diritto del beneficiario nasce direttamente dal contratto e non dall’eredità

Se il beneficiario è indicato genericamente come “erede testamentario” (senza nomi perché il testamento non esiste ancora), la sua identificazione avviene al momento della morte dello stipulante, in base alle disposizioni testamentarie successivamente redatte.

L’art. 1920, comma 2, c.c. consente infatti la designazione generica del beneficiario, fondata sul principio del favor tertii, permettendo l’individuazione “per relationem”. Questo vale per casi come il “futuro coniuge”, il “concepturus” o, appunto, gli eredi testamentari.

La designazione può quindi avvenire anche in incertam personam, rinviando l’identificazione concreta al verificarsi dell’evento assicurato, senza che ciò comprometta la validità del contratto. Infatti, la designazione del beneficiario non è elemento essenziale del contratto di assicurazione sulla vita.

Inoltre, una successiva attribuzione testamentaria in favore di una persona determinata equivale a designazione ai sensi dell’art. 1920, comma 2, c.c. Questo non trasforma l’attribuzione in una successione ereditaria, perché il diritto del beneficiario nasce comunque dal contratto di assicurazione, che rimane un contratto a favore di terzi, con la peculiarità che la designazione può avvenire anche dopo la stipulazione, mediante dichiarazione o testamento.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 12 settembre 2025, n. 25126

Presupposti per risarcimento del danno da parte del danneggiato

In tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, salvo diversa previsione legislativa espressamente disciplinata. In caso di fallimento del danneggiante, l'indennizzo assicurativo deve essere corrisposto direttamente al fallimento, e il danneggiato può far valere il proprio credito nei confronti del passivo fallimentare con il privilegio speciale di cui all'art. 2767 c.c. o all'art. 2751-bis, n. 1, c.c.


Real EstateCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 12 settembre 2025, n. 25062

Contratto preliminare di vendita immobile di pregio storico ristrutturato dal promittente venditore

L'inadempimento della parte venditrice che non pone la parte acquirente nelle condizioni di effettuare una verifica finale sull'effettiva consistenza dell'immobile legittima l'acquirente a sospendere l'effettuazione della propria prestazione senza che tale comportamento possa essere considerato contrario alla buona fede ex art. 1460 c.c.


LavoroCorte di Giustizia Europea, sentenza, 11 settembre 2025, causa C-5/24

Licenziamento per superamento del periodo di comporto di lavoratore con disabilità – normativa italiana – ragionevoli accomodamenti

Spetta al Giudice nazionale, investito del caso concreto, valutare la rispondenza della normativa interna rispetto ai precetti dettati dalla Direttiva 2000/78/CE in materia di salvaguardia dei lavoratori disabili in ipotesi di licenziamento per superamento del periodo di comporto, verificando se il datore di lavoro abbia adottato gli accomodamenti ragionevoli, che possano consentire il mantenimento occupazionale. La Direttiva europea 2000/78/CE, infatti, ha la finalità di prescrivere l’adozione di provvedimenti appropriati per i disabili senza, però, dettare particolari condizioni sul licenziamento.


Diritto fallimentareTribunale di Milano, 5 settembre 2025, Est. De Simone

Procedimento unitario – Concessione di misure cautelari – Progetto di piano

Nell’accesso con riserva al procedimento unitario, la concessione di misure cautelari non può prescindere da una seppur minima disclosure circa i contenuti del progetto di regolazione della crisi, ai fini della dimostrazione della sussistenza del fumus boni iuris. Il debitore, depositando il ricorso con contestuale domanda cautelare, deve depositare un progetto – anche embrionale – di piano, in modo tale da consentire al Tribunale e al Commissario Giudiziale di apprezzarne, almeno in via sommaria, la coerenza, la plausibilità e la concreta prospettiva di risanamento.

Il Tribunale sul punto rammenta come la discovery minima richiesta non equivale alla presentazione di un piano definitivo, ma esige la produzione di un progetto sufficientemente articolato da fungere da base di giudizio preliminare sulla serietà e sulla praticabilità del percorso di regolazione della crisi.


Diritto UECorte di Giustizia dell’Unione europea, I Sezione, sentenza 4 settembre 2025, C-413/23 P

La qualificazione dei dati pseudonimizzati e l’estensione dell’obbligo di trasparenza informativa da parte delle istituzioni UE

La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea affronta un tema delicatissimo per chi opera nella compliance e nella consulenza legale in materia di privacy: la qualificazione dei dati pseudonimizzati e l’estensione dell’obbligo di trasparenza informativa da parte delle istituzioni UE. Il cuore della decisione riguarda l’art. 15(1)(d) Reg. 2018/1725: l’obbligo di informare i soggetti interessati sui destinatari o categorie di destinatari dei dati personali, al momento della raccolta, indipendentemente dal fatto che i dati, una volta trasmessi, potessero risultare anonimi o meno per il destinatario. Questa è una regola di trasparenza sostanziale: l’interessato deve sapere, ex ante, chi potrà trattare i suoi dati, così da poter prestare un consenso informato o esercitare le proprie prerogative di autodeterminazione. Quanto precede tenuto conto che un dato pseudonimizzato resta personale per il titolare che detiene la chiave di ricomposizione, mentre per un destinatario terzo può assumere natura diversa a seconda delle misure organizzative e tecniche adottate. Tuttavia, ai fini dell’obbligo di informazione, conta la prospettiva del titolare, non quella del terzo che dovrà valutare se vi è o meno la concreta possibilità che un soggetto (il titolare, o un terzo con mezzi ragionevoli) possa risalire all’identità.

Dal punto di vista pratico, la pronuncia impone grande cautela nell’uso di tecniche di pseudonimizzazione nelle procedure amministrative e nelle valutazioni di impatto, in quanto non è sufficiente isolare i dati identificativi e utilizzare codici sostitutivi: occorre valutare se, per il titolare, i dati restino comunque collegabili agli interessati. In tal caso, tutti gli obblighi di protezione e di trasparenza rimangono pienamente operativi. Per le istituzioni europee e le grandi organizzazioni, ciò significa rivedere le informative privacy nei processi complessi (es. consultazioni pubbliche, gare, procedure di indennizzo) e assicurarsi che siano sempre indicate tutte le possibili categorie di destinatari, anche partner tecnici e consulenti. La sentenza rappresenta un richiamo forte all’approccio sostanziale in materia di dati personali: pseudonimizzazione non equivale ad anonimizzazione, e la trasparenza è un prerequisito di legittimità. Per giuristi, DPO e consulenti occorre mappare con precisione i flussi di dati, valutare realisticamente i rischi di identificazione e garantire informative complete, senza confidare in soluzioni tecniche che possano “declassare” la natura dei dati. Una decisione che, pur calata in un contesto istituzionale specifico, ha effetti diretti anche per la prassi aziendale e la consulenza legale quotidiana.

Il tutto, considerando che, come indica il termine stesso, pseudonimizzare un dato è un procedimento che impedisce di identificare direttamente la persona cui si riferisce il dato, in quanto tali dati non possono essere attribuiti a un individuo specifico senza l'uso di ulteriori informazioni. Come indicato nella definizione di pseudonimizzazione inserita nel GDPR (articolo 4, comma 5), essa rappresenta il "trattamento dei dati personali tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile". Inoltre, il Considerando 26 del GDPR ricorda come "i dati personali sottoposti a pseudonimizzazione, i quali potrebbero essere attribuiti a una persona fisica mediante l'utilizzo di ulteriori informazioni, dovrebbero essere considerati informazioni su una persona fisica identificabile”.


LavoroCassazione, Sez. Lav., ordinanza, 4 settembre 2025, n. 24558

Quando fornire le risultanze di una investigazione a carico del dipendente

Ai fini della legittimità del recesso, il datore deve mettere a disposizione del dipendente licenziato, già dal momento della contestazione, il report investigativo posto a base degli addebiti.

Il caso riguardava una impugnativa di licenziamento per uso abusivo dei permessi ex lege 104/1992.

La Corte d’Appello accoglieva la predetta domanda, ravvisando una violazione del diritto di difesa del lavoratore per la messa a disposizione del report investigativo, inerente le giornate incriminate, solo in giudizio.

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – ha rilevato che, in tema di esercizio del potere disciplinare, la contestazione dell'addebito ha la funzione di indicare il fatto contestato al fine di consentire la difesa del lavoratore, mentre non ha per oggetto le relative prove, soprattutto per i fatti che, svolgendosi fuori dall'azienda, sfuggono alla diretta cognizione del datore di lavoro.

Per la sentenza, conseguentemente, è sufficiente che il datore di lavoro indichi la fonte della sua conoscenza.

Tuttavia, secondo i Giudici di legittimità, nel caso di specie, il datore non ha preindicato specificamente i fatti addebitati e, peraltro, non è riuscito a dimostrare nemmeno in giudizio che il personale autore del report fosse autorizzato. Su tali presupposti, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dalla società, confermando l’illegittimità dell’impugnato recesso.