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(a seguito di rinvio pregiudiziale — Corte di Giustizia UE, 11 settembre 2025, causa C-5/24)
Tribunale di Ravenna, 4 ottobre 2025, n. 409
Il Tribunale di Ravenna chiarisce la compatibilità tra normativa sul comporto e diritto antidiscriminatorio europeo, confermando la legittimità del trattamento uniforme previsto dal CCNL Turismo Confcommercio.
Il giudice ha affermato che la disciplina sul comporto ex art. 2110 c.c. e artt. 173–174 CCNL Turismo non viola il diritto dell’Unione, in quanto il trattamento uguale tra lavoratori disabili e non è sorretto da una finalità legittima e oggettivamente giustificata.
È stato inoltre escluso l’inadempimento dell’obbligo di fornire “soluzioni ragionevoli” di cui all’art. 5 della direttiva 2000/78/CE: la risoluzione del rapporto è dipesa esclusivamente dalla mancata attivazione, da parte della lavoratrice, dell’aspettativa non retribuita prevista dal contratto.
Non essendovi un termine di comparazione né una disparità concreta, non può configurarsi una discriminazione. In tale contesto, nessun ulteriore accomodamento sarebbe potuto gravare sul datore di lavoro.